Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 19 gennaio 2017, n. 2666

In caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898″, deve essere letta nel contesto della disciplina dettata dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, e, in particolare, dell’art. 4, comma 2, che recita: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 19 gennaio 2017, n. 2666

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 3 giugno 2014, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Trieste, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di B.I. per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, commesso dal marzo 2010 al dicembre 2011 per aver versato alla ex-compagna la sola somma di 150 Euro mensili, salvo conguagli parziali successivi, per il mantenimento del figlio minorenne, a fronte dell’obbligo di corrispondere l’importo di 350 Euro mensili fissata dal Tribunale per i Minorenni, e per aver omesso di versare la quota del 50 % delle spese mediche e straordinarie, anch’essa stabilita dal precisato giudice, nonché la condanna alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa; ha poi ridotto l’importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale ed ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di questa sola somma in favore della parte civile.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe, personalmente il B. , articolando due motivi.
2.1. Nel primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento all’affermata sussistenza del reato per il quale è stata pronunciata condanna, sia sotto il profilo oggettivo, sia sotto il profilo soggettivo.
Si deduce che la sentenza impugnata assume la responsabilità del B. , senza aver considerato l’intera evoluzione del rapporto dell’imputato con la convivente L.E. , escludendo erroneamente la necessità del consenso preventivo del ricorrente all’effettuazione delle spese mediche e scolastiche, e ritenendo attendibili le dichiarazioni della persona offesa, in assenza di riscontri. In particolare, non si è tenuto conto né della necessità per il ricorrente di versare oltre 2.100 Euro mensili a titolo di rate per due mutui ipotecari, né della circostanza che, con riferimento ad uno dei due rapporti debitori, pari a 1.500 Euro mensili, 750 Euro erano a carico della L. , essendo la donna cointestataria del contratto (e dell’immobile per una modestissima quota); ciò, tanto più che la stessa si è sempre rifiutata sia di conferire incarico ad una agenzia immobiliare per la vendita dell’immobile su cui grava il mutuo cointestato, sia di prestare il consenso per la rinegoziazione del mutuo stesso.
2.2. Nel secondo motivo, si lamenta mancata assunzione di prova decisiva, in riferimento all’affermata sussistenza del reato, sotto il profilo del dolo.
Si deduce che i giudici di merito non hanno ammesso la testimonianza dell’agente della banca Bo.An. in ordine al rifiuto della L. di prestare il consenso per la rinegoziazione del mutuo, il cui pagamento è necessario per il mantenimento della proprietà.
3. In data 28 luglio 2016, l’avvocato Marco Marocco, nominato difensore di fiducia dell’imputato dopo la fissazione dell’udienza per il giudizio di legittimità, ha depositato atto contente quattro motivi nuovi.
3.1. Nel primo motivo nuovo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Si deduce, innanzitutto, che l’affermazione della L. , secondo cui le spese ricreative erano state oggetto di richieste scritte cui l’imputato si era opposto, ed erano state consigliate dal pediatra, è del tutto priva di riscontri documentali. Si rileva, poi, che l’esame complessivo del contenuto della deposizione dibattimentale della donna aveva evidenziato un atteggiamento ostile ed ostruzionistico della stessa, che la quantificazione dell’importo delle spese straordinarie non corrisposte, indicato in circa 3.000 Euro, era avvenuto in termini del tutto approssimativi, e che la dichiarazione circa la disponibilità a vendere l’immobile su cui gravava il mutuo cointestato è stata smentita dalle parole del teste I.C. , agente immobiliare.
3.2. Nel secondo motivo nuovo, si lamenta vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in ordine alla valutazione complessiva degli elementi istruttori.
Si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto né della necessità per il B. , come da lui affermato, di rivolgersi ai genitori, nel corso del 2011, al fine di fronteggiare le proprie difficoltà economiche, né del costante scoperto di conto corrente dello stesso per un importo superiore a 15.000 Euro, né dell’assenza di accertamenti sui redditi da lui percepiti nel corso del 2011, né della richiesta della L. di ottenere 4.000 Euro per cedere la quota di sua pertinenza dell’immobile su cui gravava il mutuo cointestato.
3.3 Nel terzo motivo nuovo, si lamenta mancata assunzione di prova decisiva, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., in ordine alla denegata audizione del teste Bo.An. .
Si deduce che la deposizione del Bo. sarebbe stata decisiva perché avrebbe evidenziato sia la situazione di difficoltà economica in cui versava il B. , sia l’atteggiamento ostruzionistico della L. nella pratica di rinegoziazione del mutuo cointestato.
3.4. Nel quarto motivo nuovo, si lamenta violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in ordine alla sussistenza del dolo del reato addebitato.
Si deduce che agli atti non risulta alcun elemento da quale ritenere la volontà del B. di non adempiere, e che, anzi, il ricorrente ha fatto tutti gli sforzi possibili, tanto che, alla fine, e dopo i conguagli effettuati, il debito residuo, secondo la stessa parte lesa, ammonterebbe a circa 200 Euro: l’omissione nei versamenti è stata limitata nel tempo, e solo per le difficoltà economiche sopraggiunte.

Considerato in diritto

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto oggetto di contestazione e di condanna nei giudizi di merito non è previsto dalla legge come reato.
2. Al B. è stato contestato il reato di cui all’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sin dalla fase dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Anche le successive sentenze di condanna emesse nei confronti del medesimo da parte del Tribunale e della Corte d’appello di Trieste hanno qualificato il fatto a norma dell’art. 3 della legge n. 54 del 2006.
Dagli atti emerge con chiarezza che il B. era legato alla denunciante L.E. non da rapporto di coniugio, bensì da rapporto di convivenza.
Deve escludersi, però, che l’art. 3 della legge n. 54 del 2006 si riferisca anche alla violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza.
Invero, la disposizione in esame, in forza della quale “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898”, deve essere letta nel contesto della disciplina dettata dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, e, in particolare, dell’art. 4, comma 2, che recita: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”.
L’enunciato linguistico dell’art. 4, comma 2, cit. risulta introdurre una distinzione tra le diverse classi di ipotesi: precisamente, da un punto di vista sintattico, le disposizioni della legge n. 54 del 2006 sono indicate come da applicare non “in caso di figli di genitori non coniugati” – come, invece, “in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio” – ma “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”. Tale precisazione non risulta essere una formula verbale priva di possibili significati rilevanti, poiché la disciplina dettata dalla legge n. 54 del 2006 – oltre a prevedere le disposizioni penali di cui all’art. 3 e le “disposizioni finali” di cui all’art. 4 – regola, all’art. 1, i provvedimenti che il giudice deve adottare in relazione ai figli allorché interviene la separazione tra i genitori, modificando l’art. 155 cod. civ. e introducendo gli artt. 155-bis, 155-ter, 155-quater, 155-quinquies, e 155-sexies cod. civ., nonché, all’art. 2, profili processuali relativi alle controversie in materia di esercizio della potestà genitoriale e di affidamento, modificando l’art. 708 cod. proc. civ., e introducendo l’art. 709-ter cod. proc. civ. Può allora concludersi che, mentre in caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge n. 54 del 2006, per quanto riguarda i figli di genitori non coniugati il riferimento ai “procedimenti relativi” agli stessi assolve alla funzione di circoscrivere l’ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla legge n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all’art. 2, e non anche alle previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale.
La soluzione appena indicata, oltre ad essere attenta al dato testuale delle disposizioni di legge, risponde anche al principio del cd. “diritto penale minimo” e non lede la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, per la cui tutela è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, e ferma restando, inoltre, l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 570, secondo, comma, n. 2, c.p.
3. Deve escludersi, poi, che, nel caso in esame, il fatto possa essere riqualificato a norma dell’art. 570, secondo comma, n. 2, c.p..
Da un lato, infatti, è altamente opinabile procedere ad una riqualificazione del fatto di reato direttamente con la sentenza della Corte di cassazione, ed avendo riguardo ad una fattispecie più grave di quella contestata nel corso di tutto il processo.
Dall’altro, poi, in ogni caso, nella sentenza impugnata sono evidenziati solo ritardi parziali nell’adempimento, e, alla fine del periodo, un inadempimento complessivo pari a 200 Euro, ovvero a 270,35 Euro considerando anche gli incrementi ISTAT.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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