Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 20 luglio 2017, n. 35948

Illegittimo il sequestro preventivo disposto nell’ambito di un solo precedente a carico dell’indagato a garanzia della possibile applicazione di misure ablatorie collegate a un procedimento di prevenzioni di cui mancano però i presupposti oggettivi

Sentenza 20 luglio 2017, n. 35948

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. VILLONI Orland – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS) (OMISSIS);

avverso il decreto n. 9666/13 del GIP del Tribunale di Rimini del 20/01/2017;

esaminati gli atti e letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dott. VILLONI O.;

lette le richieste scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato, il GIP di Rimini ha revocato un suo precedente decreto emesso il 01/04/2016 – provvedimento a sua volta in corso di riesame dinanzi al Tribunale di Rimini a seguito di annullamento con rinvio pronunziato il 28/10/2016 dalla Seconda Sezione di questa Corte di Cassazione – emettendo nuovo decreto di sequestro preventivo nei confronti di (OMISSIS) ed altri, perche’ indagati per il reato di cui all’articolo 110 c.p., L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies in relazione all’avvenuta intestazione, ritenuta fittizia, di beni e cespiti economici dal primo in favore di piu’ persone indicate come prestanome.

Il citato decreto del 01/04/2016 era stato, infatti, confermato dal Tribunale di Rimini, ma annullato per violazione del principio della domanda cautelare, avendo questa Corte di Cassazione rilevato come il PM avesse chiesto l’emissione del provvedimento ai sensi della L. n. 356 del 1992, articolo 12-sexies, mentre il GIP aveva emesso il decreto sulla base di differenti presupposti in iure ai sensi dell’articolo 12-quinquies della cit. legge.

Senza attendere il completamento della procedura di riesame in corso, il GIP ha, dunque, accolto la nuova richiesta del PM, questa volta formulata ai sensi dell’articolo 12-quinquies, imponendo il vincolo d’indisponibilita’ sugli stessi beni oggetto del precedente decreto del 01/04/2016, peraltro annullato dal Tribunale di Rimini all’esito del giudizio di rinvio, incorporando la motivazione del precedente provvedimento in quello da ultimo reso.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione l’indagato (OMISSIS), che deduce i seguenti motivi.

Primo motivo. Violazione di legge processuale in relazione all’inosservanza dell’articolo 321 c.p.p..

Il provvedimento di sequestro impugnato si e’ sovrapposto ad altro identico gia’ operante mediante la revoca del primo, tesa a sterilizzare gli effetti della procedura di riesame avverso il decreto del 01/04/2016 e a sottrarre cosi’ al vaglio del tribunale il primo provvedimento di sequestro.

Il ricorrente deduce l’abnormita’ del provvedimento, emesso per le finalita’ anzidette non previste dalla legge e da giudice comunque incompetente, essendo la competenza a revocare il sequestro preventivo durante la fase delle indagini preliminari asseritamente riservata al solo PM.

Secondo motivo. Violazione di legge processuale in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3 e articolo 321 c.p.p..

Il giudice per le indagini preliminari ha applicato il sequestro preventivo ai beni indicati nel provvedimento senza specificare se si tratti dell’ipotesi di cui all’articolo 321 c.p.p., comma 1 avente ad oggetto le cose pertinenti al reato la cui libera disponibilita’ possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero di cui al comma 2 della medesima disposizione, avente ad oggetto le cose di cui e’ consentita la confisca.

Terzo motivo. Violazione di legge penale sostanziale in relazione alla L. n. 356 del 1992, articolo 125, comma 3 e articolo 12-quinquies.

Manca qualsiasi effettiva motivazione in relazione al fumus commissi delicti del reato ipotizzato, posto che – stando al provvedimento impugnato – l’intestazione fittizia dei beni sarebbe stata eseguita per sottrarli all’eventuale ed ipotizzata ma mai richiesta applicazione di generiche misure patrimoniali, in pendenza di un procedimento pendente dinanzi all’autorita’ giudiziaria di Pescara in ordine ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 8, 10-bis e 10-ter. Manca, inoltre, un’effettiva motivazione circa la ragione per cui tutti i beni in sequestro sarebbero sproporzionati rispetto alle condizioni economiche del ricorrente.

Quarto motivo. Violazione di legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a) e b).

Non sussisteva pericolosita’ sociale dell’indagato ora ricorrente ne’ incapacita’ del medesimo di dimostrare la provenienza lecita della provvista economica impiegata per acquistare i beni; va, infatti, ritenuto soggetto socialmente pericoloso non qualificato non chi sia imputato in un procedimento ne’ chi abbia solo riportato condanna, ma chi viva, almeno in parte, del provento di tale attivita’ delittuosa.

Quinto motivo. Violazione di legge penale in relazione al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a) e b).

Difetta ogni motivazione in ordine all’asserita finalizzazione della condotta di intestazione fittizia provvisoriamente contestata a sottrarli ad una misura di prevenzione patrimoniale.

Nulla si dice neppure in ordine all’eventuale finalizzazione alternativa della condotta a sottrarre i beni all’eventuale applicazione della confisca per equivalente del profitto dei reati tributari ai sensi della L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143 per i quali si procedeva nei confronti del ricorrente a Pescara; ne’, infine, si motiva sul fatto che le condotte di intestazione fittizia potrebbero integrare il diverso reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, come ritenuto nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di Pescara, giusta sentenza di condanna poi confermata anche in appello.

Sesto motivo. Violazione di legge penale sostanziale e processuale in relazione all’articolo 81 c.p. e articolo 12 c.p.p., lettera b), articolo 16 c.p.p..

Le condotte contestate al ricorrente sono all’evidenza tali da comportare in ipotesi d’accusa l’applicazione della disciplina del reato continuato di cui all’articolo 81 cpv. c.p..

Deve, pertanto, trovare applicazione la disciplina della competenza per territorio determinata da connessione (articolo 12 c.p.p., lettera b) e 16), atteso che la prima presunta interposizione fittizia ritenuta dal provvedimento impugnato e’ quella del 05/03/2012 consumatasi in Pescara cosi’ come pure in Pescara, in data 02/12/2012, si era verificato l’atto negoziale prodromo a detta interposizione, da cui consegue l’incompetenza territoriale dell’autorita’ giudiziaria di Rimini.

3. Nelle rassegate note scritte, il Procuratore Generale rileva, quanto al primo motivo di censura, che nessuna norma vieta al PM di prendere atto della decisione della Corte di Cassazione provvedendo a revocare il disposto sequestro, attesa l’illegittimita’ del titolo cautelare in forza del quale risultava emesso, riproponendo al contempo una nuova richiesta di sequestro ai sensi dell’articolo 321 c.p.p., commi 1 e 2.

Riguardo al secondo motivo, ne segnala l’infondatezza, atteso che nel provvedimento impugnato si precisa che il sequestro preventivo e’ stato adottato ai sensi di entrambi i commi dell’articolo 321 c.p.p., pacifica essendo la possibile coesistenza della ricorrenza di entrambe le condizioni previste dalla legge per procedere al sequestro su ciascuno dei beni oggetto del provvedimento cautelare.

Infondata e’, infine, la censura di omessa motivazione circa la ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti, posto che nel provvedimento il giudice ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto configurarsi l’esistenza del reato contestato, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimita’ consolidatasi sul punto.

4. A tali note ha replicato il ricorrente con la memoria depositata in data 05/06/2017 in cui rileva tra l’altro l’assenza di ogni considerazione riguardo al tema dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini (sesto motivo di ricorso).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e come tale deve essere accolto.

2. Diverse sono le censure che meriterebbero piu’ approfondita trattazione e in special modo quelle concernenti la peculiare situazione processuale determinatasi per effetto della revoca da parte del GIP del Tribunale di Rimini di un suo precedente decreto di sequestro ancora sub judice dinanzi al medesimo Tribunale ai sensi dell’articolo 324 c.p.p..

Il Collegio reputa, tuttavia, di dover concentrare la propria attenzione su di un tema assorbente rispetto a quelli oggetto delle residue doglianze e che riguarda la sussistenza stessa del fumus commissi delicti del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies, fumus che sta alla base del provvedimento impugnato.

Come emerge con chiarezza dalla motivazione, che riprende le cadenze del precedente decreto annullato del 01/04/2015, il fumus del reato viene individuato nel fatto che nei confronti di (OMISSIS) ed altri e’ stato avviato un procedimento penale per i reati di cui agli articoli 110, 648-bis e 648-ter c.p. nonche’ per quelli di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 8, 10-bis, 10-ter e 11, reati che pur costituenti oggetto di un’informativa redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rimini, sono stati perseguiti dalla Procura della Repubblica di Pescara che del (OMISSIS) ha ottenuto la condanna in primo grado alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa limitatamente alle violazioni tributarie contestate (pagg. 2-3 decreto).

Sul punto, peraltro, v’e’ concordanza anche da parte della difesa del ricorrente che ha documentato come nell’ambito dello stesso procedimento, in grado d’appello, l’entita’ della pena sia stata ridotta ad un anno e due mesi di reclusione in ragione della limitazione della condanna al solo capo N) dell’articolata imputazione relativa al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 (doc. 8 allegato al ricorso).

Nulla e’ dato, invece, sapere della sorte delle altre ipotesi d’accusa inizialmente formulate di cui agli articoli 648-bis e 648-ter c.p., ma se il procedimento non si e’ frazionato in piu’ rivoli (e cosi’ non sembra) e’ ragionevole concludere che l’azione penale e’ stata esercitata unicamente riguardo ai reati di natura tributaria.

Ricapitolando, nei confronti del ricorrente (OMISSIS), il GIP di Rimini ha nuovamente proceduto al sequestro di alcuni beni, ritenendo sussistente il fumus del delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies in relazione alle indagini a suo carico per reati di natura esclusivamente tributaria.

Orbene, uno dei presupposti del reato di cui all’articolo 12-quinquies e’ costituto dal fine di voler sottrarre i beni o i valori oggetto di intestazione fittizia alla astratta applicabilita’ di misure ablatorie patrimoniali nell’ambito della procedura di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 20 e 24; l’altro e’ costituito dall’intento di agevolare, mediante la medesima condotta, la commissione dei uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter c.p..

Venuta subito meno la possibilita’ di ascrivere al (OMISSIS) tali delitti, ne consegue che al momento di disporre nuovamente il sequestro preventivo ex articolo 12-quinquies e quando gia’ era intervenuta condanna in primo grado in ordine ai reati tributari (pag. 3 decreto), egli avrebbe allora dovuto risultare socialmente pericoloso ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e non vertendosi in una situazione di pericolosita’ qualificata (articolo 4), esserlo in quanto abitualmente dedito a traffici delittuosi (articolo 1, lettera a) ovvero in quanto, per condotta e tenore di vita, abitualmente traente sostegno economico (vivente), anche in parte, dai proventi di attivita’ delittuose (articolo 1, lettera b).

Ora da quanto e’ dato ricavare dallo stesso decreto impugnato, non risulta che il (OMISSIS) sia stato in precedenza condannato per gli stessi o per altri delitti ovvero che sia stato assoggettato ad altri procedimenti penali per i medesimi reati, seppur conclusisi mediante decisione diversa dalla condanna (prescrizione, amnistia, indulto, sanatoria ex lege, etc.).

L’assenza finanche di pendenze giudiziarie pregresse pone il quesito giuridico, invero di facile soluzione, se possa ritenersi “persona che abitualmente vive di attivita’ delittuosa” quella che sia semplicemente assoggettata a procedimento penale, quesito cui va data risposta negativa per l’evidente necessita’ che il requisito dell’abitualita’ deve risultare da reiterate condanne per delitto o quanto meno dal positivo accertamento della commissione di plurime condotte delittuose anche ove non seguito da condanna.

Si aggiunga che la pur non cospicua giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha gia’ affermato il principio che “in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero status di evasore fiscale non e’ sufficiente ai fini del giudizio di pericolosita’ generica che legittima l’applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l’assoggettabilita’ a tale misura sono indicati dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articoli 1 e 4, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attivita’ delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all’evasore fiscale, in se’ e per se’ considerato> (Sez. 5, sent. n. 6067 del 06/12/2016, dep. 2017, Malara, Rv. 269026).

Nel caso in esame e’ stato, dunque, disposto sequestro preventivo nell’ambito del solo procedimento a carico dell’indagato a garanzia della possibile applicazione di misure ablatorie correlate ad un procedimento di prevenzione di cui non sussistevano, tuttavia, i presupposti soggettivi.

Sembra, infatti, evidente, anche in ragione della ribadita condanna del (OMISSIS) in grado d’appello in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11 (sottrazione fraudolenta di beni al pagamento d’imposte), che lo strumento processuale suscettibile di corretto impiego avrebbe potuto e dovuto essere il sequestro preventivo (articolo 321 c.p.p., comma 2) anche per equivalente previsto per i reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, mentre l’avere disposto il sequestro in relazione alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies ha comportato l’erronea applicazione sia di detta previsione normativa sia del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 1, lettera a) e b), censurabile e in effetti censurata (terzo, quarto e in parte quinto motivo di ricorso) in sede di legittimita’ come vizio di violazione di legge del provvedimento e che come tale va doverosamente rilevato.

3. L’accoglimento dell’impugnazione comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto; restano, per quanto detto, assorbiti gli altri motivi del ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..

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