Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 febbraio 2017, n. 8397

Il giudice dell’impugnazione ha un dovere di motivazione rafforzata in caso di dissenso sulla decisione di primo grado (canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”). Dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla refomatio in pejus si saldano sullo stesso asse cognitivo e decisionale.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 21 febbraio 2017, n. 8397

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. TRONCI Andrea – rel. Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/05/2016 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANDREA TRONCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Dr. ALDO POLICASTRO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 02.05.2016, la Corte di Appello di Torino, in riforma della pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale dello stesso capoluogo ed impugnata dal p.m., dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) – il primo direttore di stabilimento ed il secondo responsabile dei gruppi di supporto alla produzione della societa’ (OMISSIS) – colpevoli del delitto di falsa testimonianza loro ascritto, in relazione alle dichiarazioni da ciascuno rese durante la causa civile per comportamento antisindacale promossa dalla (OMISSIS) nei confronti della predetta (OMISSIS) s.r.l, allorche’, nel corso delle rispettive deposizioni innanzi al G.I. del Tribunale di Torino, negavano di aver prospettato la possibilita’ di fruire di incentivi economici a taluni dipendenti della societa’ che da tempo erano scesi in sciopero, ove avessero posto fine alla protesta, che si protraeva da circa tre anni e concerneva la prestazione di lavoro domenicale (il (OMISSIS) negando inoltre che proposte di tal genere fossero state avanzate anche dal collega). Donde la condanna degli imputati, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di giustizia di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, per entrambi con il riconoscimento dei doppi benefici di legge.

2. Secondo l’impostazione seguita dal Tribunale, ferma la non negata circostanza che gli imputati avessero parlato di bonus con taluni dipendenti, nondimeno la prova fornita del gia’ avvenuto riconoscimento di tali incentivi, in epoca antecedente ai colloqui avvenuti, si poneva come ostacolo logico insormontabile alla fondatezza dell’assunto che gli incentivi medesimi fossero stati utilizzati come merce di scambio per conseguire la cessazione dello sciopero, pur senza negare gli elementi di perplessita’ riconducibili alla fissazione di incontri con i lavoratori per discutere di bonus ormai approvati.

Per contro, evidenziava la Corte territoriale come, a fronte dell’obiettiva inconciliabilita’ fra la versione offerta dagli imputati e quella proveniente dai lavoratori escussi in qualita’ di testimoni, dovesse attribuirsi piena credibilita’ alla parola di questi ultimi, in quanto convergente e costante, nel senso che la concreta percezione dei vantaggi economici, quali rappresentati dagli imputati, era stata subordinata alla cessazione della loro partecipazione allo sciopero. Con la puntualizzazione che la pregressa approvazione del relativo impegno di spesa non era di per se’ garanzia che gli incentivi non fossero soggetti a condizione e, comunque, che essi dovessero essere necessariamente corrisposti, come puntualmente comprovato dalla loro mancata erogazione ai dipendenti (OMISSIS) e (OMISSIS), che non accettarono la proposta formulata, a dimostrazione della illogicita’ dei colloqui che si svolsero fra le parti, ove realmente il loro oggetto fosse stato quello indicato dalla difesa degli imputati.

3. Avverso detta pronuncia hanno proposto tempestiva impugnazione il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), a mezzo di un unico atto a firma del comune difensore di fiducia.

Osserva il legale ricorrente che, essendo giunto il giudice d’appello al ribaltamento della statuizione assolutoria emessa dal Tribunale sulla scorta “della mera rivalutazione per tabulas del materiale probatorio raccolto in primo grado”, l’approccio metodologico dallo stesso seguito si pone in insanabile contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, anche alla luce del “parametro interpretativo vincolante rappresentato dalla previsione contenuta nell’articolo 6, par. 3, lettera d) C.E.D.U.”, “la riforma in appello di una sentenza di assoluzione fondata su prove dichiarative esige indefettibilmente, ai fini della sua logicita’ e ragionevolezza, la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per la riassunzione delle prove dichiarative decisive”. Proprio l’omessa riassunzione di dette prove – si rileva ancora – essendo alla base dei ritenuti “gravi travisamenti fattuali” e delle “svariate incongruenze logiche” da cui sarebbe inficiata, ai sensi dell’articolo 606, lettera e), la sentenza della Corte territoriale, nel prosieguo del ricorso passati in rassegna e dettagliatamente illustrati, sinteticamente riassumibili nell’assunto per cui il bonus non sarebbe stato oggetto “di estemporanei colloqui con i lavoratori, ma e’ stato affrontato nel generale contesto di disagio conseguente alla lunga protrazione della protesta”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va pertanto accolto, con le connesse statuizioni di legge.

2. E’ fuor di dubbio che nella presente vicenda – cosi’ come emerge dalla precedente illustrazione dell’iter processuale – i divergenti approdi dei due giudizi di merito sono la risultante del difforme, rectius antitetico, apprezzamento delle risultanze delle prove dichiarative, che hanno scandito lo svolgimento dell’istruttoria dibattimentale nel corso del processo di primo grado.

Sono, dunque, perfettamente sovrapponibili al caso in esame le perspicue osservazioni che la sentenza delle Sezioni Unite n. 27620 del 28.04.2016, Dasgupta, Rv.2678487 e 267488, dedica al tema, laddove sottolinea:

– che nel vigente ordinamento processuale, ispirato, in conformita’ al prescelto modello accusatorio, ai principi fondamentali della oralita’ della prova e della immediatezza della sua formazione davanti al giudice, nel rispetto della dialettica delle parti, “il giudice di appello, che ripete tutti i poteri decisori da quello di primo grado, e non ha di per se’, in base alla sua costituzione e all’ordinamento giudiziario, una “autorevolezza maggiore” di quello, puo’ vedersi attribuita la legittimazione a ribaltare un esito assolutorio, sulla base di un diverso apprezzamento delle fonti dichiarative direttamente assunte dal primo giudice, solo a patto che nel giudizio di appello si ripercorrano le medesime cadenze di acquisizione in forma orale delle prove elaborate in primo grado”;

– che, “nel modello di giudizio ordinario, “contraddittorio”, “oralita’”, “immediatezza” nella formazione della prova e “motivazione” del giudice di merito sono entita’ strettamente correlate”, atteso che il rapporto diretto e personale del giudice con la fonte di prova e’ premessa imprescindibile di una corretta ed esaustiva valutazione e, per l’effetto, della pari correttezza e completezza del conseguente ragionamento decisorio, a maggior ragione alla luce alla luce dell’accresciuto onere argomentativo imposto per la riforma della sentenza assolutoria dall’introduzione della regola del “ragionevole dubbio”, diretta espressione della presunzione d’innocenza;

– che, del resto, nell’ottica dell’imputato assolto all’esito del primo grado di giudizio, “la mancata rinnovazione della prova dichlarativa precedentemente assunta sacrifica una efficace confutazione delle argomentazioni svolte nell’appello del p.m. che possa trarre argomenti dall’interlocuzione diretta con la fonte le cui affermazioni siano state poste a sostegno della tesi di accusa”.

Non senza aggiungere che il ripristino della pienezza della facolta’ di appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento, per effetto dell’intervento censorio della sentenza n. 26 del 2007 della Corte Costituzionale sulle fortemente limitative modifiche dell’articolo 593 c.p.p. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, “implica di per se’ quale contrappeso, proprio per la esigenza di coerenza con il modello accusatorio (e in attesa di una riforma generale del sistema delle impugnazioni, auspicata anche dalla Corte cost. nella sentenza sopra citata), che la difesa sia messa in grado di contrastare i rilievi critici dell’ufficio appellante sulla portata probatoria delle fonti dichiarative dimostrandone eventualmente la infondatezza proprio attraverso la viva voce dei soggetti le cui dichiarazioni, secondo l’assunto della parte pubblica, sarebbero state male interpretate o non ben valorizzate dal primo giudice”;

– che, pertanto, alla stregua di tali premesse, “dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone “al di la’ di ogni ragionevole dubbio”, dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale”, onde la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in siffatti casi s’impone come “assolutamente necessaria”, giusta il tenore testuale dell’articolo 603 c.p.p., comma 3: “tale presupposto, infatti, al di la’ dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, piu’ generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del “ragionevole dubbio”, replichi l’andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte”.

3. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino che, uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, assumera’ liberamente la decisione di spettanza, all’esito della rinnovazione dell’istruttoria orale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino

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