Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 novembre 2016, n. 50128

In relazione alle misure di prevenzione personali non è ammissibile una motivazione basata su una presunzione di pericolosità in quanto è onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità del proposto

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 25 novembre 2016, n. 50128

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. a (OMISSIS);

avverso il decreto del 15/1/2016 della Corte di appello di Reggio Calabria;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emilia Anna Giordano;

letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della decreto.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), con il patrocinio del difensore, propone ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria con il quale e’ stata data conferma alla decisione in primo grado assunta dal locale Tribunale di irrogargli la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni con obbligo di soggiorno nel comune residenza e relative prescrizioni.

2. Il giudizio di pericolosita’ sociale, posto a fondamento del provvedimento, riposa sulla considerazione che, in forza di fatti concreti attestati dalle condanne subite, l’ (OMISSIS) risulta essere persona socialmente pericolosa quale autore, a partire da un iniziale arresto per coltivazione di sostanze stupefacenti (accertato il (OMISSIS)) e in un crescendo criminale non comune, di condotte illecite, con violenza e in danno della persona, commesse in spregio ai provvedimenti restrittivi ai quali era sottoposto. Le condanne subite, in particolare, lo hanno visto protagonista del reato di evasione dagli arresti domiciliari (il (OMISSIS), ad appena due giorni dalla concessione della misura); di efferati reati in danno dei genitori (maltrattamenti e violenza privata) e della sorella minore (violenza sessuale), consumati in un contesto che vedeva responsabile anche la madre del ricorrente e per condotte protrattesi dall’anno (OMISSIS) al (OMISSIS). Mentre si trovava detenuto in carcere per tali fatti, l’ (OMISSIS) si rendeva altresi’ responsabile, nell’agosto 2009, della spedizione di lettere minatorie alla ex fidanzata, rea di avere interrotto la relazione sentimentale. Completano il quadro indiziario le sue frequentazioni negative, con personaggi a loro volta pericolosi e poco raccomandabili e segnalazioni di polizia per reati in materia di stupefacenti, truffe, minacce e guida in stato di ebrezza, in epoca antecedente all’arresto per i fatti di droga, tutti elementi apprezzati dalla Corte come sintomatici di una personalita’ incline alla violenza ed alla sopraffazione e incapace di domare, neppure in costanza di detenzione, i suoi impulsi antisociali.

3. Con i motivi di ricorso, qui sintetizzati ai sensi dell’articolo 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, ancorando nominalmente quest’ultima doglianza anche ai disposto di cui all’articolo 606 cod. proc. pen., lettera e), sul punto della mancata indicazione dei criteri ermeneutici idonei a fondare l’applicazione della misura con riferimento al giudizio di attuale pericolosita’ sociale dell’ (OMISSIS). Evidenzia che la decisione impugnata si limita, richiamando per relationem quella di primo grado, ad un sterile enumerazione delle circostanze di fatto a carico dell’ (OMISSIS) in mancanza della formulazione di un giudizio prognostico, alla stregua della globale valutazione della personalita’ del proposto, di ragionevole probabilita’ della commissione di reati, giudizio che deve essere formulato al momento della decisione, quindi, attuale. Per contro si evidenzia che sono risalenti nel tempo – cioe’ al biennio (OMISSIS) – le condotte ascrittegli e la condanna per reati in materia di sostanze stupefacenti ovvero per reati contro la persona, risalenza tanto piu’ apprezzabile perche’ seguita da un lungo periodo di detenzione subito dal ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure sono fondate e, pertanto, il provvedimento deve essere annullato con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di appello, per nuovo esame.

2. Va ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 10, comma 2, che ripete sul punto la previsione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 4, comma 2, e’ ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimita’ le ipotesi previste dall’articolo 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera e), potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo, imposto dall’articolo 7 Decreto Legislativo richiamato di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicita’; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorche’ le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (ex plurimis, Sez. 6, n., del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).

3. Cosi’ precisati i limiti del sindacato di legittimita’ sul vizio di motivazione, rileva il Collegio come, nel caso in esame, gli ultimi fatti dai quali si desume la pericolosita’ generica del proposto risalgono all’anno 2009 e, dunque, a quasi sei anni prima dell’applicazione della misura di prevenzione – disposta con decisione del Tribunale del 18 marzo 2015 -, anni durante i quali l’ (OMISSIS) e’ stato sottoposto alla detenzione in carcere, venendo, cosi’, la motivazione espressa in punto di pericolosita’ del proposto a connotarsi in termini di mera apparenza, perche’ incompleta e incoerente.

Ed in vero, premesso che ben puo’ fondarsi il giudizio di pericolosita’ sociale su pregressi elementi sintomatici e rivelatori di pericolosita’, anche risalenti nel tempo, il giudizio prognostico al quale e’ chiamato il giudice comporta che tali elementi debbono, tuttavia, possedere efficacia dimostrativa della loro persistenza nel tempo, essendo l’attualita’ presupposto indefettibile della adozione della misura di prevenzione personale, poiche’ il giudizio di pericolosita’ non puo’ prescindere da una valutazione di tipo essenzialmente prognostico teso a qualificare come “probabile” il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge, e in rapporto all’esistenza di precise disposizioni di legge che qualificano le diverse categorie di pericolosita’ (attualmente il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1 e articolo 4).

4. Ritiene il Collegio condivisibile il principio secondo il quale in tema di misure di prevenzione personali, la valutazione del requisito di attualita’ della pericolosita’ sociale deve essere effettuata per tutte le categorie dei soggetti indicati nel Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 4 che possono essere assoggettati a misure di prevenzione personali, con la conseguenza che, non essendo ammissibile una presunzione di pericolosita’ derivante esclusivamente dall’esito di un procedimento penale, e’ onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosita’ del proposto, specie nel caso in cui sia decorso un apprezzabile periodo di tempo tra l’epoca dell’accertamento in sede penale e il momento della formulazione del giudizio sulla prevenzione (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260104).

Tale conclusione appare in linea con la volonta’ espressa dal legislatore delegante del 2010 di rimarcare – al di la’ del mero inquadramento criminologico del soggetto – la necessita’ di un autonomo giudizio di pericolosita’ soggettiva legittimante l’applicazione della misura, con norma ricognitiva di un preciso filone giurisprudenziale espresso da tempo nella presente sede di legittimita’ ed in conformita’ alle descrizioni di cui all’articolo 1 del medesimo corpus normativo (si tratta della tradizionale area della cd. pericolosita’ generica mutuata dalla L. n. 1423 del 1956) che contengono riferimenti tali da assicurare la verifica della pericolosita’ concreta ed attuale, oltre che dal necessario rispetto dei principi costituzionali sul tema, che sono stati, in tempi recenti, ribaditi dalla decisione n. 291 del 2.12.2013 della Corte Costituzionale, richiamata nella requisitoria del procuratore generale. I principi affermati in tale ultima decisione appaiono di particolare rilievo nel caso che ci occupa nel quale, come evidenziato, il ricorrente e’ stato sottoposto ad un lungo periodo di detenzione intramuraria. Anche il giudice delle leggi ha, in vero, fermamente ribadito la necessita’ – senza alcuna possibilita’ di deroga – della persistenza della pericolosita’ sociale tanto al momento della decisione che al momento della esecuzione della misura di prevenzione personale, contestando meccanismi presuntivi e richiedendo, per l’ipotesi di sospensione dovuta a periodo detentivo (nel caso che aveva dato luogo all’incidente di costituzionalita’) la verifica ex officio di tale fondamentale presupposto, con argomentazioni dalla indubbia portata generale circa l’incidenza del decorso del tempo sulla personalita’ del soggetto giudicabile. Si osserva come il decorso di un lungo lasso di tempo incrementa la possibilita’ che intervengano modifiche nell’atteggiamento del soggetto nei confronti dei valori della convivenza civile: ma a maggior ragione cio’ vale quando si discuta di persona che, durante tale lasso temporale, e’ sottoposta ad un trattamento specificamente volto alla sua risocializzazione. Se e’ vero, in effetti, che non puo’ darsi per scontato a priori l’esito positivo di detto trattamento, per quanto lungo esso sia, meno ancora puo’ giustificarsi, sul fronte opposto, una presunzione – sia pure solo iuris tantum – di persistenza della pericolosita’ malgrado il trattamento, che equivale alla negazione della sua stessa funzione: presunzione che risulta, per converso, sostanzialmente insita in un assetto che attribuisca alla verifica della pericolosita’ operata in fase applicativa una efficacia sine die, salvo che non intervenga una sua vittoriosa contestazione da parte dell’interessato.

5. Conclusivamente ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato, a fronte delle specifiche deduzioni sviluppate nei motivi di gravame delle quali lo stesso giudice di appello da’ atto, non ha compiuto una congrua valutazione della pericolosita’ del proposto limitandosi ad accertare la gravita’ delle condotte accertate in sede penale a carico del proposto ed omettendo di accertare e valutare, a fronte della risalenza nel tempo delle manifestazioni antisociali e di un lungo periodo di detenzione finalizzato proprio alla risocializzazione del ricorrente ed in assenza di altri piu’ recenti sintomi, se le manifestazioni antisociali dell’ (OMISSIS) siano persistenti nel tempo e, dunque, se la condotta antisociale sia in concreto riproducibile da parte del proposto, omissione che connota vizio di violazione di legge perche’ priva del requisito di completezza, logicita’ e coerenza su un punto fondamentale del decisum e, cioe’, il giudizio prognostico di probabile reiterazione di condotte sussumibili nelle categorie di pericolosita’ di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, articolo 1.

6. Consegue l’annullamento del decreto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria sul punto dell’accertamento dell’attualita’ del giudizio di pericolosita’ dell’ (OMISSIS), secondo quanto illustrato ai punti che precedono.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria

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