Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 26 settembre 2016, n. 40030

Non è punibile la coltivazione di una sola piantina di cannabis in un vaso sul balcone

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 26 settembre 2016, n. 40030

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa;
nel procedimento contro (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/02/2016 del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Gup del Tribunale di Siracusa ha dichiarato, ai sensi dell’articolo 428 c.p.p., il non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, in concorso con altri, al medesimo ascritto (articolo 110, articolo 75, comma 5, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, per unica piantina di marijuana detenuta in terrazzo con principio attivo di THC pari al 1,8%).
Il Tribunale per l’espresso giudizio ha ritenuto che la percentuale di principio attivo ricavabile dalla pianta, tale da garantire n. 12 dosi, ciascuna determinata secondo la dose media singola indicata dal Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, in 25 mg., consenta ragionevolmente di apprezzare un uso personale della sostanza e, nell’esclusione di una possibile diffusione o ampliamento della coltivazione della stessa, escluda, altresi’, la lesione al bene giuridico che la norma di previsione della contestata fattispecie intende tutelare.
2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa denunciando violazione di legge penale, in relazione agli articoli 425 – 428 c.p.p..
Viene in tal modo dedotta l’irrilevanza della quantita’ di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dalla pianta oggetto di coltivazione, rinvenendosi invece nella conformita’ di quest’ultima al tipo botanico previsto e nella sua attitudine, anche per le modalita’ di coltivazione, a giungere a maturazione ed a produrre sostanza stupefacente, un riscontro in concreto della offensivita’ della condotta (nella specie significativamente rappresentata: dal principio attivo, pari ad 1,8%, e quindi superiore alla soglia minima; dal peso, pari a 312 mg a fronte dei 25 mg della soglia tabellare; dall’altezza della pianta, pari ad un metro).
Deduce la pubblica accusa a sostegno del proposto ricorso la distinzione operata dalla giurisprudenza di legittimita’ e costituzionale tra il reato di coltivazione e quello di detenzione ai fini di spaccio, distinzione per la quale risulta esclusa la prima fattispecie quando i quantitativi prodotti, pur inferiori alla dose media singola determinata dalle tabelle ministeriali, siano privi, in concreto, dell’attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 14.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso e’ infondato e come tale determina il rigetto del proposto mezzo.
1.1. La punibilita’ per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensivita’ “in concreto” ovvero quando la condotta sia cosi’ trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilita’ della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l’accertamento della conformita’ al tipo botanico vietato (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168).
Resta escluso quindi che rilevi ai fini dell’offensivita’ della condotta e della correlata punibilita’ il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l’estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato (Sez. 4, n. 3787 cit.).
Nella fattispecie, oggetto dell’impugnata sentenza di non luogo a procedere (articolo 425 c.p.p. e ss.) e’ la coltivazione di una unica pianta di canapa indiana, curata in vaso e posizionata su un terrazzo di abitazione collocata in contesto urbano, evidenze che obiettivamente escludono che da detta coltivazione possa derivare quell’aumento nella disponibilita’ della sostanza stupefacente e quel pericolo di ulteriore diffusione che sono gli estremi integrativi della offensivita’ e punibilita’ della condotta ascritta.
Il ricorso con cui si censura l’adottato proscioglimento e’ pertanto infondato e come tale va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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