Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 marzo 2017, n. 10545

Ritenuti sussistenti a carico dell’indagato i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, escluso esplicitamente che si versasse in un’ipotesi di favoreggiamento personale ed implicitamente che il fatto fosse non punibile per la particolare tenuità

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 3 marzo 2017, n. 10545

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 01/07/2016 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;

sentite le conclusioni dell’avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 1 luglio 2016 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata a (OMISSIS) per il possesso di circa 18 g di cocaina e circa 280 g di marijuana destinati allo spaccio.

Piu’ in particolare, esponeva il Tribunale che la sostanza era riferibile al figlio del ricorrente e, in occasione dell’intervento delle forze dell’ordine presso il domicilio comune dei due, il (OMISSIS) tentava di disfarsi della droga gettandola dal balcone ma era chiaramente visto dai carabinieri che recuperavano la sostanza.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale confermava la esistenza del rischio di recidiva sulla scorta dei dati indicativi del collegamento con ambienti di criminalita’ organizzata nonche’ “non essendo state individuate le fonti di approvvigionamento dello stupefacente sulla base del sicuro collegamento dei (OMISSIS) con ambienti di criminalita’ specifica del settore, in corso di individuazione. La rimessa in liberta’ del ricorrente potrebbe portare nocumento alle indagini…”.

(OMISSIS) ricorre contro tale decisione.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione sviluppando argomenti in ordine al fatto che, in assenza della prova di un accordo pregresso con il figlio, la condotta di impedire la scoperta da parte delle forze dell’ordine dello stupefacente – pacificamente appartenente al figlio – andava correttamente configurata come favoreggiamento personale.

Con il secondo motivo contesta la applicazione della ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 73 legge droga e non quella del comma 5.

Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in assenza di elementi concreti che dimostrassero la affermata esistenza di legami con la criminalita’ organizzata del ricorrente ed in tema di assenza di opportunita’ della misura rispetto alla condizione di ultrasettantenne.

Il ricorso e’ fondato limitatamente al terzo motivo sulle esigenze cautelari.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha argomentato sul fatto che, avendo la polizia giudiziaria dato atto che la condotta del ricorrente era successiva ad uno “scampanellio” in “codice” da parte del figlio che era stato accompagnato alla porta di casa dai carabinieri che intendevano effettuare una perquisizione, ed avendo il ricorrente prontamente individuato stupefacente e bilancino di cui disfarsi, evidentemente vi era un pregresso accordo sul da farsi in caso di intervento della polizia giudiziaria. Tale accordo ha consentito al Tribunale di ricostruire il concorso nella detenzione dello stupefacente, e non soltanto la predisposizione di una condotta di favoreggiamento, proprio in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimita’ invocata dal medesimo ricorrente.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha svolto argomentazioni non illogiche in tema di qualificazione del fatto escludendo la fattispecie di minor gravita’, non residuando valutazioni di pertinenza del giudice di legittimita’.

Quanto al terzo motivo, l’ordinanza innanzitutto e’ del tutto apodittica nell’indicare le esigenze cautelari riferite all’inquinamento probatorio. Difatti, tali esigenze andrebbero riferite al reato per cui si procede (la detenzione della droga in sequestro) per il quale, invece, e’ del tutto evidente come non vi siano particolari ed ulteriori esigenze probatorie. Ne’, peraltro, in alcun modo risulta la collocazione del fatto in un piu’ ampio contesto di indagini sul traffico di stupefacenti. Quindi, quali siano le indagini a farsi, e sulle quali il ricorrente possa influire, ne’ e’ detto ne’, comunque, si intuisce.

Poi, e soprattutto, delle “situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinita’ della prova” e delle “circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento” che giustificano il paventare tale pericolo, nell’ordinanza non vi e’ neanche il solo inizio di motivazione.

Per quanto riguarda le esigenze di prevenzione e rischio di recidiva, il Tribunale ha svolto argomentazioni in tema di esigenze cautelari che non riguardano il ricorrente: nell’ordinanza, difatti, si da’ atto di come il traffico di stupefacenti sia attivita’ riferibile al figlio e solo indirettamente attribuisce anche al ricorrente i contatti con la criminalita’ organizzata, ma sul punto non indica alcun elemento concreto. Ne’ utilizza altri parametri per ritenere la negativa personalita’ del ricorrente che vadano oltre la condotta di ausilio ai traffici illeciti del figlio; tale ausilio, del resto, nella stessa descrizione del Tribunale, non va oltre l’occultamento della sostanza all’arrivo delle forze dell’ordine. Sulla scorta di tali elementi, risulta priva di effettiva valutazione la autonoma capacita’ criminale del ricorrente, necessaria per poter fondare il rischio di recidiva.

Si impone quindi l’annullamento con rinvio per nuovo esame in punto di esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *