Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 31 marzo 2017, n. 16491

Accolta la richiesta della Procura sulla responsabilità dell’imputato di aver versato una cifra inferiore a titolo di mantenimento nonostante l’imputato fosse disoccupato e momentaneamente detenuto in carcere

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 31 marzo 2017, n. 16491

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano;

avverso la sentenza n. 9186/16 del Tribunale di Milano del 26/07/2016 nel procedimento a carico di RAIMONDO Enrico;

esaminati gli atti e letti il ricorso e il provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, Dott. VILLONI O.;

udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., Dr. SALZANO F., che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano in composizione monocratica ha prosciolto Raimondo Enrico ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., dal reato di cui all’articolo 570 c.p., perche’ il fatto non sussiste, dopo avere separatamente applicato, a sua richiesta, la pena concordata con il PM in ordine al reato di cui al cbn. disp. della L. n. 54 del 2006, articolo 3 e L. n. 898 del 1970, articolo 12 – sexies.

Il Tribunale ha osservato che ai fini del proscioglimento milita la circostanza che l’accusa contemplava il versamento di una somma inferiore rispetto a quella stabilita in sede civile a titolo di mantenimento, come tale insufficiente ad integrare il reato di cui all’articolo 570 c.p., essendo inoltre sempre stati garantiti al minore non solo i mezzi di sussistenza e i fabbisogni primari, ma pure un mantenimento dignitoso e decoroso.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, deducendo erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla ritenuta insussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui all’articolo 570 c.p. e vizio di motivazione sul punto.

Il ricorrente sostiene che risulta sostanzialmente priva di motivazione l’affermazione contenuta in sentenza secondo cui l’imputato era rimasto privo di capacita’ economica, non apparendo all’uopo sufficienti i riferimenti allo stato di disoccupazione ed alla sua temporanea detenzione in carcere.

Deduce, inoltre, che nel reato in esame lo stato di bisogno sussiste in via fondatamente presuntiva in re ipsa e soprattutto non viene meno quando, come nella fattispecie, alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.

2. A prescindere dall’innegabile fondatezza dei rilievi del Procuratore Generale ricorrente circa la sussistenza in re ipsa dello stato di bisogno dei minori previsto dall’articolo 570 c.p., comma 2, n. 2, e della sua persistenza ove alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provveda in via sussidiaria l’altro genitore (ex pluribus v. Sez. 6 sent. n. 53607 del 20/11/2014, PC in proc. S., Rv. 261871), rileva in maniera decisiva la circostanza che nel prosciogliere l’imputato da tale reato, il Tribunale ha violato la regola di giudizio stabilita dall’articolo 129 c.p.p., comma 2.

Il concetto di evidenza dell’insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell’imputato o dell’esistenza delle altre condizioni per pronunciarne il proscioglimento e’, infatti, incompatibile con l’approfondita valutazione degli elementi probatori (pagg. 3-4 sentenza) cui il Tribunale ha proceduto oltre tutto nell’ambito del procedimento per applicazione di pena concordata di cui all’articolo 444 c.p.p..

La motivazione della sentenza circa la carenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 129 c.p.p., nell’ambito dei procedimenti celebrati ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. puo’, infatti, “anche essere meramente enunciativa” proprio perche’ “la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena” (Sez. 2, sent. n. 41785 del 06/10/ 2015, Ayari, Rv. 264595; Sez. 5, ord. n. 4117 del 20/09/1999, Valarenzo Lorel Yhonny J., Rv. 214478).

4. L’accoglimento del ricorso avverso la sentenza impugnata ne impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso del procedimento iniziato secondo le forme degli articoli 444 e segg. c.p.p..

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

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