Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 9 maggio 2017, n. 22570

Nel provvedimento cautelare personale l’omesso deposito del brogliaccio di ascolto e dei files audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non è sanzionato da nullità o inutilizzabilità perché basta la trasmissione di una documentazione che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI penale

sentenza 9 maggio 2017, n. 22570

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 29/11/2016 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI;

sentita la relazione svolta dal Consigliere COSTANZO ANGELO;

lette/sentite le conclusioni del PG FODARONI MARIA GIUSEPPINA che conclude, previa dichiarazione di inammissibilita’ della posta questione di costituzionalita’, per il rigetto del ricorso;

sentito l’avvocato (OMISSIS) – per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – che conclude per l’accoglimento dei ricorsi, anche in sost. dell’Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/12/2016, il Tribunale di Napoli ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato gli arresti domiciliari a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) per avere partecipato a una associazione a delinquere finalizzata a una serie indeterminata di delitti contro il patrimonio (capo 1) e a (OMISSIS) e a alla (OMISSIS) (capo 1) anche in relazione a specifici reati ex articolo 110 c.p., e articolo 346 c.p., comma 2, (capi 13-15; 16 per il solo (OMISSIS)).

2. Nei ricorsi contestuali degli imputati si chiede annullarsi il provvedimento deducendo: a) violazione dell’articolo 178 c.p.c.. lettera c) e articolo 309 c.p.p., per lesione del diritto di ascolto delle conversazioni telefoniche intercettate e di visione dei cosiddetti brogliacci di ascolto, per mancata trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame nei termini di legge; per avere il Pubblico Ministero fornito al Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale per il riesame solo la parte del materiale di indagine che sostiene l’ipotesi accusatoria; b) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato ex articolo 416 c.p.; c) violazione di legge circa l’attualita’ delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato. Il Tribunale ha correttamente osservato che la richiesta del difensore di accedere, prima del loro deposito, ex articolo 268 c.p.p., comma 4, alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto, utilizzati per adottare un’ordinanza cautelare determina l’obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente solo quando il difensore specifica che l’accesso e’ finalizzato alla presentazione di un’istanza di riesame del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24866 del 28/05/2015, Rv. 263729; Sez. 2, n. 35692 del 17/04/2013, Rv. 256461), mentre nella fattispecie tale riferimento manca. Inoltre, ha evidenziato (pag. 5) che, in ogni caso, il Pubblico ministero, nonostante che l’istanza del ricorrente fosse stato presentata solo il 24/11/2016 (mentre la sua richiesta di riesame era del 18/11/2016 e il riesame era fissato per il 29/11/2016) ha tempestivamente autorizzato l’ascolto entro il giorno successivo alla richiesta. Ancora ha rilevato (pag. 6) che il Pubblico ministero tempestivamente ha trasmesso al Tribunale le conversazioni sulle quali si fonda il provvedimento cautelare: l’omesso deposito del brogliaccio di ascolto e dei files audio delle registrazioni di conversazioni oggetto di intercettazione non e’ sanzionato da nullita’ o inutilizzabilita’ perche’ basta la trasmissione di una documentazione anche sommaria e informale, che dia conto sinteticamente del contenuto delle conversazioni riferite negli atti della polizia giudiziaria, fatto salvo l’obbligo del Tribunale di fornire congrua motivazione sulle difformita’ specificamente indicate dalla parte fra i testi delle conversazioni telefoniche richiamati negli atti e quelli risultanti dall’ascolto in forma privata dei relativi files audio. (Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015, Rv. 263107).

Per altro verso, e’ manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 291 c.p.p., comma 1, e articolo 309 c.p.p., commi 5 e 10, in riferimento agli articoli 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la trasmissione al Giudice per le indagini preliminari e al Tribunale del riesame anche dei supporti informatici delle intercettazioni o videoriprese utilizzati per adottare misure cautelari, perche’ i supporti e i brogliacci non costituiscono un unico atto processuale con le trascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria, e sempre e’ possibile contestare sulla base di concreti elementi la corrispondenza fra i loro contenuti. L’articolo 291 c.p.p., comma 1, non impone al pubblico ministero che richiede l’applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonche’ degli elementi a favore dell’imputato e degli eventuali atti gia’ depositati dalla difesa (Sez. 3, n. 19198 del 05/02/2015, Rv. 263798).

2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Le deduzioni che lo sostengono rinviano ai contenuti di memorie difensive presentate al Tribunale per il riesame e risultano del tutto generiche e ellittiche, mentre la articolata motivazione del Tribunale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza applica al caso concreto plausibili massime di esperienza senza incorrere in vizi logici. In particolare, l’ordinanza (pagg. 9-14) rimarca la ripetizione delle modalita’ esecutive dei reati – fine, la diversificazione dei ruoli fra i ricorrenti ( (OMISSIS), quale reclutatore delle giovani vittime grazie in lui fiduciose, (OMISSIS), quale interlocutrice del vittime e intermediaria fra loro e (OMISSIS), quest’ultimo quale figura credibile per il ruolo che rivestiva) e la suddivisione fra tutti dei proventi illeciti, l’ampiezza della arco temporale (dalla fine del 2012 al 2015) e la disponibilita’ di una base logistica (l’abitazione di (OMISSIS), in cui avvenivano gli incontri con le persone offese);

inoltre, richiama le conversazioni dalle quali si desume la loro consapevolezza dell’agire comunque, del resto intrinseca al meccanismo operativo adottato.

3. Manifestamente infondato, infine, e’ il terzo motivo di ricorso. I fatti si collocano temporalmente dal 2012 al novembre 2015 e il Tribunale ha fondato le esigenze cautelari sulle “specifiche modalita’ e circostanze del fatto” e “sulla personalita’ degli indagati”, desunta da loro comportamenti concreti: ha rilevato che gli indagati continuarono nelle loro condotte illecite pur essendo consapevoli dell’avvio delle indagini nei loro confronti; che i fratelli (OMISSIS) sono dipendenti pubblici, la (OMISSIS) e’ moglie di (OMISSIS) (ufficiale dell’esercito italiano) e questi ha dimostrato notevole spregio per le istituzioni e spregiudicatezza.

Il Tribunale ha desunto l’attualita’ delle esigenze cautelari dalla “pervicacia dimostrata nell’insistere nelle condotte anche a fronte della diffidenza delle persone offese, disilluse dal mancato superamento delle prove” unitamente al notevole lasso di tempo, protrattosi sin o epoca recentissima, in cui dette condotte si son esplicate.”.

Ha congruamente considerato che misure meno restrittive degli arresti domiciliari non eviterebbero contatti con altri soggetti (consociati e non) che hanno partecipato agli illeciti e ha escluso la rilevanza della sospensione di (OMISSIS) dal servizio, sia perche’ questa e’ avvenuta con provvedimento amministrativo provvisorio le cui sorti sfuggono al controllo della autorita’ giudiziaria, sia perche’ le condotta illecite non sono state attuate nello svolgimento del funzioni ma in contesti sociali nei quali egli ha strumentalizzato la sua qualifica.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1500 in favore della cassa delle ammende

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