Cassazione logo

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 10 settembre 2015, n. 36690

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. CARCANO Domenico – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) spa;

avverso il decreto 16/2014 del 24/10/2014 del TRIBUNALE DI SALERNO;

visti gli atti, il decreto ed il ricorso;

udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;

Letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La banca (OMISSIS), avendo stipulato nel 2001 un mutuo con la societa’ (OMISSIS) S.r.l. per euro 770.000 circa iscrivendo ipoteca su alcuni immobili, essendo gli stessi stati confiscati il 10 giugno 2013 nell’ambito del procedimento di applicazione di misura di prevenzione a carico di (OMISSIS), coniuge di (OMISSIS), amministratrice della societa’, chiedeva l’ammissione del credito ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 58.

Il Tribunale di Salerno ha, pero’, rigettato tale richiesta escludendo la “buona fede” dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, comma 3, in quanto gia’ alla data di sottoscrizione del mutuo il marito della amministratrice era stato colpito da ordinanza di custodia in carcere “per gravi reati, anche con riflessi associativi in ragione della contestata aggravante di mafia”. Pertanto non vi erano “gli estremi di una situazione di oggettiva apparenza che rendesse scusabile l’eventuale ignoranza o difetto di diligenza della banca”.

A parere del Tribunale, una banca di rilievo nazionale dispone “di accurati strumenti di controllo ed istruttoria della pratica” da cui doveva nascere “una qualche ragione giustificato sospetto sulla reale genesi di quelle ricchezze e sulla natura della complessiva operazione economica, cosi’ da desistere dall’erogazione”.

Ricorre contro tale decisione il (OMISSIS) deducendo la violazione di legge in quanto e’ stata ritenuta determinante una circostanza che non e’ ne’ influente ne’ conosciuta ne’ conoscibile, quale e’ la esecuzione di una ordinanza di custodia nei confronti di un congiunto di una cliente, e si e’ in presenza di una situazione di corretto rispetto delle norme bancarie e della normativa antiriciclaggio. Non vi e’ stata alcuna considerazione della dettagliata istruttoria alla base dell’affidamento del mutuo.

Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato ricorrendo violazioni di legge sia in ordine alla interpretazione del citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, che alla motivazione meramente apparente sui punti essenziali che dovevano essere oggetto di valutazione e, appunto, motivazione.

2. Secondo il Tribunale, nella materia in questione sarebbe stata introdotta una presunzione in danno del creditore che in tanto puo’ veder riconosciuto il proprio credito, ancorche’ anteriore, in quanto dimostri, con elementi concreti, la propria buona fede (“presupposto per il riconoscimento del credito e’ pur sempre la buona fede che e’ onere della parte che agisce dimostrare attraverso l’allegazione di specifici elementi e non solo del dato, di per se’ anodino, dell’anteriorita’ del credito”). Una cosi’ palese compressione dei diritti patrimoniali del privato nonche’ l’introduzione di una situazione di grave incertezza nei rapporti commerciali e finanziari, che pur avrebbe dovuto portare a dubitare della conformita’ ai principi fondamentali di una tale disciplina, in realta’ e’ contraria alla normativa invocata, laddove il Tribunale sembra considerare solo il terzo comma del predetto articolo.

3. La disposizione invocata, titolata “diritti dei terzi”, al comma 1, fissa il principio generale che “La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonche’ i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni”.

4. Le “condizioni” che lasciano impregiudicati i diritti dei terzi creditori attengono principalmente alla certezza del credito, in quanto si e’ in presenza di una disciplina che tiene conto di come in simili contesti possano risultare sospette le obbligazioni assunte tra privati, possibile manovra di riciclaggio ed occultamento di beni illeciti.

5. Di tali condizioni, qui rileva “b) che il credito non sia strumentale all’attivita’ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentante”.

6. La lettera della norma, peraltro in piena conformita’ alla sua ragione, a logica ed ai principi in tema di liberta’ fondamentali nell’ambito del diritto di proprieta’ e diritto d’impresa, significa chiaramente che i diritti dei terzi creditori non sono pregiudicati, salvo che risulti l’eventuale strumentalita’ del credito alla attivita’ illecita ovvero la sua funzione di mezzo di riciclaggio (La regola e’, quindi che “la confisca non pregiudica il diritto reale di garanzia purche’ vi sia il requisito (negativo) che il credito non sia strumentale alla attivita’ illecita etc.”).

7. Solo quando tale strumentalita’ risulti, spettera’ al creditore dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalita’ (quindi l’eccezione alla regola e’ “se il credito e’ strumentale, i diritti dei terzi non sono fatti salvi, a meno che il creditore non dimostri la buona fede (a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalita’”).

8. Si noti il diverso trattamento del credito che sia “frutto” o “reimpiego”, non prevedendosi salvezza in questi casi.

9. La lettura delle altre “condizioni” di cui alle lettera c), (nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, si richiede che il creditore provi il rapporto fondamentale) e d) (nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che legittima il suo possesso) dimostra che, ove si vuole rimettere al creditore la dimostrazione delle “condizioni”, la legge lo dice espressamente; peraltro, il perche’ dell’onere della prova del credito di cui alle lettera c) e d), ben si comprende perche’ si e’ in presenza di quei casi particolari in cui, secondo la legge civile, il creditore e’ esonerato dalla prova del rapporto sottostante che si presume valido (si discute, difatti, di obbligazioni cartolari e dei casi di cui all’articolo 1988 c.c.); si tratta, quindi, di tipici strumenti di cui si teme l’utilizzo per aggirare le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

10. L’errore del provvedimento impugnato nell’applicazione della norma citata, quindi, e’ consistito innanzitutto nel ritenere a carico del creditore l’onere di dimostrare la “non strumentalita’” della attivita’ e, poi, di fatto a presumere tale strumentalita’ laddove si tratti di credito nei confronti di un congiunto di soggetto indagato. Si nota, infatti, che la strumentalita’ viene ritenuto dato pacifico senza esporre alcunche’ sulle condizioni concrete riguardanti il proposto, la societa’ etc..

11. Peraltro, nella diversa interpretazione fatta propria dal Tribunale, si sarebbe anche dovuto precisare quali debbano essere i mezzi di indagine che, per l’indagine sulla strumentalita’, non possono certo essere i semplici “accurati strumenti di controllo” delle banche bensi’ gli strumenti di indagine penale, dovendosi conoscere rapporti criminali, composizione delle bande etc. Poiche’, certamente, non possono essere messe a disposizione dei creditori polizia giudiziaria, banche dati dell’antimafia etc., oltre alla lettera della disposizione si ha una ulteriore ragione logica per la quale il creditore non puo’ certamente essere onerato dell’accertamento negativo della non strumentalita’ dei crediti all’esercizio dell’attivita’ criminale.

12. Pur essendo quanto detto gia’ sufficiente a disporre un nuovo giudizio, va considerata anche l’altra violazione di legge perche’ anche sotto tale profilo il giudice di rinvio si adegui.

13. Si ravvisa, difatti, anche una motivazione meramente apparente quanto alla sussistenza della buona fede, che e’ stata esclusa sulla base di considerazioni generiche e del tutto illogiche, tali, quindi, da integrare la mera apparenza di motivazione che comporta la nullita’ ex articolo 125 c.p.p.,, (cosi’ non rilevando la regola di non deducibilita’ del vizio di motivazione nei procedimenti di prevenzione).

14. Il terzo comma della disposizione in questione, pur richiamato nella decisione impugnata, offre indicazioni sostanzialmente ovvie in ordine alle modalita’ di valutazione della buona fede (Nella salutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attivita’ svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attivita’, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonche”, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi), dimostrando, pero’, nel caso di specie la importanza di simili norme didascaliche.

15. Il Tribunale, difatti, si limita alle affermazioni sopra trascritte, peraltro senza neanche tenere conto di un profilo importante, pur richiamato dalla disposizione, laddove la stessa indica la necessita’ di tenere conto delle dimensioni degli enti e del tipo di attivita’ svolta.

16. Questa previsione non significa affatto che al creditore che sia un grande ente spetti l’onere di indagare per ottenere le informazioni (per essere utili, poi, si ripete, si dovrebbero consentire modalita’ di indagine decisamente extra ordinem per un privato) – come pur sembra ritenere il Tribunale.

17. Nella disposizione, il rinvio ad elementi quali la dimensione ed il tipo di attivita’, ha la ben diversa funzione di rammentare come, in un rapporto privo di connotazioni personalistiche, la buona fede appaia maggiormente evidente per un grande ente. Va rammentato come la stessa disposizione fa riferimento sia, ad esempio, a ipotesi “sospette” di mutuo a titolo personale tra soggetti in odor di mafia e loro parenti od amici ovvero ad ipotesi di rapporti tra imprese con capitali mafiosi che, pero’, esercitano una attivita’ trasparente e regolare e, appunto, banche nazionali, percio’ si indicano criteri cosi’ vari.

18. E’ quindi opportuno indicare quale debba essere il tipo di valutazione a farsi in un caso “tipico” quale quello di specie, proprio alla luce della disposizione sulla “buona fede”.

19. Innanzitutto e’ ovviamente insostenibile il principio che si ricava indirettamente dal provvedimento impugnato, ovvero che, emesso un provvedimento cautelare nei confronti di un soggetto, immediatamente scatti un vero e proprio obbligo di chiusura dei rapporti creditizi per tutte le imprese nelle quali siano presenti congiunti del soggetto arrestato, senza alcuna considerazione dell’in se’ dell’attivita’ e della possibilita’ che il congiunto non sia un prestanome. Ed invece, nel caso di un soggetto quale un istituto bancario di rilievo nazionale, la buona fede non puo’ che consistere nella regolarita’ delle attivita’ di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonche’ rispetto della normativa antiriciclaggio (La giurisprudenza penale e’, da tempo, consolidata sul principio per il quale, in tema di confisca, quale misura di prevenzione patrimoniale, Legge n. 575 del 1965, ex articolo 2 ter, sussiste a carico del terzo – titolare di un diritto reale di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca di prevenzione – l’onere di dimostrare di avere positivamente adempiuto con diligenza agli obblighi di informazione e di accertamento e, quindi, di avere maturato un affidamento incolpevole, sulla base di una situazione di oggettiva apparenza, relativamente all’effettiva posizione del soggetto nei cui confronti si acquisisce il diritto di garanzia, sezioni unite civili; sentenza, 07-05-2013, n. 10532). Va da se’ che la situazione muta nel caso in cui risulti una diretta conoscenza da parte della dirigenza (e non dell’eventuale impiegato o funzionario infedele che agisce nell’interesse del cliente e non della banca) della “strumentalita’” (e non della sola caratura criminale della persona) del credito nel senso detto, ma, in situazioni quale quella oggetto del procedimento, si tratta, ragionevolmente, di una ipotesi residuale.

20. Vanno quindi fissati i seguenti principi:

il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, in tema di tutela dei terzi creditori in materia di misure di prevenzione patrimoniali, va interpretato nel senso che solo laddove venga dimostrato, in modo adeguato rispetto al tipo di rapporto in concreto, che il credito del terzo sia strumentale alla attivita’ illecita, quest’ultimo per poter far valere il proprio diritto di credito debba dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalita’.

Il terzo comma del medesimo articolo, laddove esemplifica i modi di valutare la buona fede, va interpretato nel senso che, al di fuori dei casi di rapporti particolari e diretti tra le parti, si debba tenere conto del normale svolgimento dei rapporti di obbligazione considerando in particolare la dimensione degli enti interessati, le relative attivita’ ed il rispetto dei comuni obblighi di diligenza. Con riferimento specifico alle operazioni bancarie la buona fede sara’ dimostrata dalla regolare gestione del rapporto nel rispetto della normativa bancaria e della normativa antiriciclaggio.

21. Il giudice di rinvio, quindi, dovra’:

22. valutare se sia stata offerta la prova, o comunque risulti gia’ agli atti che il credito in questione fosse direttamente strumentale alla attivita’ illecita di (OMISSIS).

23. In caso positivo, valutare la documentazione e le altre prove offerte dall’ente in ordine alla regolare istruzione della pratica ed erogazione del mutuo da cio’ dipendendo la “buona fede” per un istituto bancario, salvo che emerga in altro modo ed in positivo la conoscenza specifica della predetta strumentalita’ da parte dei soggetti concorrenti a formare la volonta’ dell’istituto bancario.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Salerno.

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *