Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 11 marzo 2014, n. 5599

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSERA Maurizio – Presidente
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12448/2010 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS);
– intimata –
Nonche’ da:
(OMISSIS) S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 1504/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/03/2009, R.G.N. 10035/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p.1. (OMISSIS), in arte ” (OMISSIS)”, ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. (OMISSIS) avverso al sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, del 23 febbraio 2009, con la quale e’ stata parzialmente riformata la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, del 10 aprile 2004, resa su una controversia introdotta con ricorso ai sensi dell’articolo 414 c.p.c., il 17 maggio 2001 dall’intimata per ottenere la declaratoria della risoluzione di diritto di un contratto discografico del 1 ottobre 1995, per avvenuta violazione del patto di esclusiva da parte della (OMISSIS), l’accertamento del diritto di trattenere la penale pattuita e la condanna della convenuta al risarcimento del danno nella misura di allora lire 2.000.000.
Nel relativo giudizio la (OMISSIS), oltre a svolgere eccezione di incompetenza dell’adito giudice del lavoro, proponeva domanda riconvenzionale per la declaratoria della nullita’ del contratto, in subordine domanda di declaratoria della risoluzione per inadempimento dell’attrice, in via ulteriormente subordinata la riduzione della penale, nonche’ la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali ed all’immagine derivati dalla vicenda e al pagamento di somme a suo dire sostenute come spese.
Il Tribunale dichiarava risolto per inadempimento della (OMISSIS) il contratto, autorizzava la societa’ a trattenere la penale, condannava la (OMISSIS) al risarcimento del danno in euro 516.000,00 e rigettava le riconvenzionali della medesima.
p.2. La parziale riforma della sentenza di primo grado operata dalla Corte capitolina, dopo che Essa ha fra l’altro disatteso il motivo di appello basato sull’eccezione di incompetenza gia’ ritenuta infondata dal primo giudice, ha riguardato l’ammontare del danno, ridotto ad euro 180.000,00 all’attualita’ al tempo della pronuncia.
p.3. Al ricorso ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale, la (OMISSIS).
La ricorrente principale ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.
p.4. Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.1. Preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso incidentale dev’essere esaminato congiuntamente a quello principale, in seno al quale e’ stato proposto.
p.2. Sempre in via preliminare, premesso che la sentenza impugnata e’ stata pronunciata da un giudice del lavoro in grado appello ed in un processo incardinato anche in appello dalla (OMISSIS) con il rito delle controversie di lavoro e previdenziali, con decisione che ha fra l’altro disatteso il motivo di appello con cui ci si era doluti, da parte dell’appellante e qui ricorrente, della valutazione di infondatezza dell’eccezione di incompetenza del giudice del lavoro fatta dal primo giudice, confermandosi la qualificazione come rapporto di subordinazione del contratto inter partes di scrittura artistica, il Collegio osserva che il ricorso avrebbe dovuto essere iscritto a ruolo presso la cancelleria di questa Corte di cassazione con indicazione della sua assegnazione alla Sezione Lavoro della Corte.
Onde, secondo la regola di ripartizione della trattazione dei ricorsi civili, la decisione sarebbe spettata a detta Sezione.
E’ stato, tuttavia, gia’ ritenuto recentemente da questa stessa Sezione che “Investita una sezione civile della Corte di cassazione dell’esame di un ricorso da devolvere, invece, alla sezione lavoro della stessa Corte, la necessita’ di dare applicazione al principio costituzionale sulla durata ragionevole del processo, unitamente alla constatazione dell’assoluta ininfluenza della circostanza sul piano delle regole processuali da osservare nel giudizio di legittimita’, escludono la necessita’ di rimettere il ricorso al Primo Presidente della Suprema Corte”. (cosi’ Cass. n. 9148 del 2013).
La trattazione dei ricorsi puo’ e deve, dunque, senz’altro aver corso da parte di questa Sezione.
p.3. Il ricorso principale e’ manifestamente inammissibile, perche’ proposto con consegna dell’atto per la notifica e, quindi, perfezionamento della notificazione dal punto di vista della notificante il 28 aprile 2010 e, quindi, come eccepito anche dalla resistente, oltre l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza mediante il deposito della motivazione, avvenuto il 16 marzo 2009.
L’inammissibilita’ deriva dalla circostanza che la controversia e’ stata decisa con il rito del lavoro e, quindi, e’ pacificamente controversia non soggetta alla sospensione feriale dei termini, sicche’ nel periodo dal la’ agosto 2009 al 15 settembre il termine c.d. lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., comma 1, sicche’ viene in rilievo il principio consolidato e recentemente affermato (con riguardo a ricorso soggetto al regime della Legge n. 69 del 2009) ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n., secondo cui “dovendo l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell’apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda cosi’ come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza cosi’ da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi della Legge n. 742 del 1969, articolo 3” (Cass. (ord.) n. 21363 del 2010).
p.3.1. Del tutto irrilevanti ad escludere la tardivita’ sono le deduzioni svolte dalla ricorrente principale sia nel controricorso in replica al ricorso incidentale ed al controricorso avversario, sia nella memoria, la’ dove Essa vorrebbe che l’esercizio del diritto di impugnazione in questo giudizio di cassazione sarebbe stato possibile con il beneficio della sospensione dei termini per il periodo feriale, come se la controversia non fosse stata nella sostanza di lavoro, in ragione:
a) oltre che della lunga durata del procedimento, della inosservanza da parte del giudice di primo grado di alcune norme del rito delle controversie di lavoro, quali quella dell’articolo 410 c.p.c., quella sull’obbligatorieta’ dell’interrogatorio libero e sul tentativo di conciliazione, sull’immediata discussione delle eccezioni preliminari della convenuta e sull’ammissione alla prima udienza delle prove, sull’esercizio del potere istinttorio d’ufficio di cui all’articolo 421 c.p.c., sulla discussione orale ex articolo 429 c.p.c., in sostituzione della quale sarebbero stati concessi termini per note scritte conclusive, ed in fine sulla stesa obbligatorieta’ della lettura del dispositivo in udienza;
b) oltre che nuovamente della lunga durata del procedimento – introdotto in appello nel novembre del 2004 e la cui prima udienza venne fissata il 20 marzo 2006 – del rinvio d’ufficio della prima udienza ad oltre un anno, della mancata tenuta della relazione orale da parte del consigliere delegato alla trattazione, della concessione di termini per note scritte e del differimento dell’udienza di discussione al gennaio del 2008, della mancanza della relazione del detto giudice, della mancanza della discussione orale in essa, del rinvio con ordinanza pronunciata alle ore 23.15 a altra udienza, quella del 23 febbraio 2009, nella quale nuovamente non vi sarebbe stata relazione e discussione e nemmeno lettura del dispositivo, ancorche’ nel verbale si legga di una lettura alle ore 20.45, ed in fine della comunicazione del deposito in violazione dell’articolo 430 c.p.c., richiamato dall’articolo 438 c.p.c., soltanto il 24 agosto 2009.
Secondo la ricorrente, l’inosservanza in concreto delle regole del rito del lavoro nei detti termini evidenzierebbe che la controversia non sarebbe stata trattata come controversia di lavoro. Donde l’inapplicabilita’ della regola della sottrazione della sospensione. A sostegno viene evocata la giurisprudenza che ancora l’esercizio del diritto di impugnazione al rito adottato dal giudice che ha pronunciato la decisione indipendentemente dall’esattezza della sua valutazione.
L’assunto e’ palesemente privo di fondamento.
p.3.2. La stessa ricorrente assume che sarebbero state violate norme del rito con cui la causa avrebbe dovuto essere trattata perche’ con esso pacificamente incardinata sia in primo grado che in appello e, dunque, esclude che il giudice sia in un grado che nell’altro abbia “adottato” un rito diverso.
La giurisprudenza evocata e’ quella che, invece, riguarda, il caso in cui il giudice adotti un rito per la trattazione nonostante che una delle parti o entrambe sostengano che debba esserne adottato un altro: in tal caso, se anche il giudice ha errato, opera il c.d. principio della ultrattivita’ del rito ai fini delle impugnazioni (in termini, ex multis, Cass. n. 22738 del 2010).
Perche’ una controversia sia soggetta ad un rito occorre che sia introdotta con le forme di esso e se lo sia stata, perche’ dalla soggezione a quel rito si passi ad un rito diverso, durante la pendenza della lite e’ necessario un provvedimento di mutamento del rito da parte del giudice oppure – ipoteticamente – la sua espressa adozione nella decisione.
Il principio di diritto che evidenzia l’infondatezza della prospettazione della ricorrente e’, invece, il seguente: “Poiche’, allorquando una controversia e’ incardinata dalla parte con un certo rito, perche’ si passi alla trattazione e decisione con un rito diverso occorre un provvedimento del giudice che muti il rito, nell’ipotesi in cui una controversia di lavoro sia stata introdotta come tale e, quindi, con il rito del lavoro, la circostanza che nella trattazione della causa vi sia stata violazione, da parte del giudice di primo grado e/o del giudice dell’appello, di una o piu’ norme regolatrici di quel rito, ivi compresa quella sulla lettura del dispositivo in udienza, non e’ circostanza che, ai fini dell’esercizio del diritto di impugnazione e, quindi, del rispetto del termine per impugnare, vale ad assoggettarla alla sospensione dei termini per il periodo feriale ai sensi della Legge n. 742 del 1969, articolo 3, che non trova applicazione alle controversia di lavoro e previdenza”.
p.4. Il ricorso principale e’, dunque, dichiarato inammissibile.
Il ricorso incidentale della resistente dev’essere dichiarato inefficace ai sensi del secondo comma dell’articolo 334 c.p.c., perche’ aveva natura di impugnazione incidentale tardiva.
Le spese seguono la soccombenza, che e’ da riferire alla ricorrente, stante la detta natura del ricorso incidentale. Esse si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012.
p.5. Il Collegio ritiene, inoltre, che nella specie ci si debba interrogare sul se ricorrano i presupposti per farsi applicazione del quarto comma dell’articolo 385 c.p.c..
Tale norma – a suo tempo introdotta dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 12, ed efficace, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, dello stesso Decreto Legislativo per i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, cioe’ dal 2 marzo 2006 – e’ stata, com’e’ noto, abrogata dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 46, comma 20, che cosi’ ha disposto: “All’articolo 385 c.p.c., il comma 4, e’ abrogato”.
Ora, l’efficacia dell’abrogazione non e’ regolata – come si spieghera’ dopo – dall’articolo 12 c.p.c., e, quindi, dall’applicazione del principio per cui la legge non provvede che per l’avvenire, il che avrebbe comportato la sua efficacia con riguardo a tutti i ricorsi per cassazione gia’ pendenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009, oltre che ai ricorsi proposti dopo.
Detta efficacia non e’, peraltro, regolata neppure dall’articolo 58, comma 5, che ha disciplinato il regime transitorio esclusivamente per le norme modificatrici della disciplina del ricorso per cassazione contenute nell’articolo 47 della legge.
Essa e’, invece, regolata dall’articolo 58, comma 1, il quale ha disposto che “fatto salvo quanto previsto dai commi successivi le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore”. Poiche’ nei quattro commi successivi non e’ disposto in alcun modo riguardo alla modifica dell’articolo 385 mediante l’abrogazione del quarto comma operata dal suddetto articolo 45, comma 20, della legge, la soggezione dell’efficacia di tale modifica e, quindi, della detta abrogazione non puo’ essere revocata in dubbio.
Ne segue che l’abrogazione, in realta’, e’ stata disposta ed e’ divenuta operativa con riferimento ai ricorsi per cassazione che si trovino ad essere decisi dopo il 4 luglio del 2009 con riferimento a processi iniziati in primo grado anch’essi dopo tale data, atteso che il riferimento ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge dev’essere inteso come relativo all’instaurazione del giudizio i primo grado e cio’ secondo una tradizione consolidata, formatasi riguardo a formulazioni legislative simili.
Ne’ potrebbe pensarsi che, essendo stato l’articolo 385, comma 4, oggetto di un’abrogazione e non di una modificazione la sua abrogazione si collochi al di fuori della norma del comma 1 citata, di modo che resti regolata dal generale principio per cui la legge dispone per l’avvenire: e’ sufficiente osservare che, considerando l’abrogazione come soppressione della piu’ ampia disposizione dell’articolo 385 c.p.c., essa si presta agevolmente ad essere ricondotta sotto l’ambito del comma 1.
Non solo: la rubrica della Legge n. 69 del 2009, articolo 45, e’ intitolata “Modifiche al libro secondo del codice di procedura civile” e, quindi, anche l’abrogazione dell’articolo 385, comma 5, e’ stata considerata – come le altre disposte nello stesso articolo 45 – una modifica del c.p.c..
Il principio di diritto che di deve affermare e’, dunque, il seguente: “L’abrogazione dell’articolo 385 c.p.c., comma 4, disposta dalla Legge n. 69 del 2009, articolo 45, comma 20, e’ efficace, ai sensi dell’articolo 58, comma 1, della stessa legge soltanto per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore di detta legge contro provvedimenti pronunciati nell’ambito di giudizi introdotti in primo grado dopo di essa. La norma abrogata ha, invece, continuato a disciplinare i ricorsi per cassazione proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a far tempo dal 2 marzo 2006 (Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 27, comma 2) ed anche dopo l’entrata in vigore della Legge n. 69 del 2009, in giudizi instaurati in primo grado anteriormente a quest’ultima”.
p.4.1. Ora, nel caso di specie, la proposizione del ricorso per cassazione in situazione di manifesto decorso del termine c.d. lungo per la, secondo giurisprudenza consolidata, non soggezione della controversia alla sospensione dei termini per il periodo feriale, ritiene il Collegio che non integri colpa grave ai sensi del suddetto quarto comma. La ragione e’ che nella giurisprudenza della Corte la specifica questione che ha portato all’enunciazione del principio di diritto in chiusura del paragrafo 3.3. non sembra essere stata esaminata.
Per tale ragione si reputa di non far luogo alla condannare di cui alla citata norma, valutando come ulteriore circostanza il fatto che la controversia e’ di natura parasubordinata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro diecimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.

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