Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 14 gennaio 2016, n. 539

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20294-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di VIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2257/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO del 15/05/2013, depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/10/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3041 del 2009 rigettava la domanda avanzata da (OMISSIS) contro il Condominio di (OMISSIS) per ottenere l’annullamento della Delib. dell’assemblea ordinaria tenutasi in data 4 marzo 2008 con riguardo ai punti 1, 2, 3, 4 dell’ordine del giorno, condannava l’attrice al pagamento delle spese di lite. Secondo il Tribunale di Milano, le doglianze dell’attrice, attinenti all’omessa indicazione nell’ordine del giorno di quanto deliberato dall’assemblea circa il ripristino della serratura esterna, la sistemazione della pozza d’acqua, la rimozione dei cartelli e l’imbiancatura della scala, dovevano ritenersi infondate perche’ l’assemblea aveva omesso di prendere alcuna decisione e, in ogni caso, trattandosi di questioni di ordinaria amministrazione e/o mere comunicazioni da parte dell’amministratore.

Avverso questa sentenza interponeva impugnazione (OMISSIS), evidenziando che:

a) l’assemblea aveva assunto delle decisioni in ordine alla questione della serratura, della pozza d’acqua e della rimozione dei cartelli senza che tali argomenti fossero stati inseriti nell’ordine del giorno: b) circa l’imbiancatura delle scale il primo giudice aveva erroneamente ritenuto trattasi di una mera comunicazione, non accorgendosi di una irregolarita’ formale del bilancio, dato che una spesa approvata nel 2007 veniva contabilizzata nel 2008; c) le spese erano state liquidate in modo eccessivo.

La Corte di appello di Milano con sentenza n. 2257 del 2013 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo la Corte di Milano, andava preliminarmente dichiarata l’inammissibilita’ del secondo motivo di appello, posto che, con lo stesso, la (OMISSIS) aveva introdotto nuove e diverse argomentazioni sotto il profilo delle pretese irregolarita’ di bilancio. Precisava, ancora, la Corte che gli argomenti trattati dall’assemblea condominiale e non inseriti nell’ordine del giorno, in verita’, sono stati oggetto di discussione sotto la voce approvazione del consuntivo esercizio 1.1.2007 al 31.12.2007 e hanno riguardato comunicazioni e spiegazioni dell’amministratore circa le spese sostenute nell’anno 2007.

Piuttosto, trattandosi di comunicazioni e chiarificazioni circa l’operato dell’amministratore in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria dell’anno precedente, non era necessario l’inserimento di ciascun analitico argomento nell’ordine del giorno, avendo potuto ciascun condomino prendere visione del rendiconto in un momento antecedente all’assemblea.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato ad un motivo. Il Condominio di via (OMISSIS), in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione dell’articolo 1136 e segg. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La violazione del diritto di informativa nella convocazione dell’assemblea condominiale.

Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Corte distrettuale nel ritenere che attraverso l’approvazione del consuntivo 1/1/2007 al 31/12/2007 l’assemblea condominiale avesse discusso e deliberato una spesa non eseguita e una manutenzione precedentemente non deliberata, perche’ nessuna spesa sarebbe stata sostenuta nel 2007 per il non ripristino della serratura del cancello: la serratura del cancello non sarebbe stata riparata nel 2007 quindi sarebbe stato impossibile per l’assemblea discutere di una spesa non sostenuta nel corso dell’approvazione del consuntivo. Piuttosto, se l’amministratrice avesse messo all’ordine del giorno (discussione sui punti di cui alla lettera dell’avv. (OMISSIS) e) anche la questione del ripristino della serratura del cancello esterno, la (OMISSIS) sarebbe stata informata e avrebbe potuto decidere se partecipare (o meno) all’assemblea, almeno per tentare di convincere gli altri condomini dell’illiceita’ della soppressione della serratura manuale, quella che poi sara’ ripristinata, con buona pace delle argomentazioni contrarie.

1.1.= Il motivo, tralasciando i profili di mancata autosufficienza dato che la ricorrente fa riferimento ad un verbale di assemblea ed ad un “consentivo”, ma omette di riprodurne il contenuto, e’ infondato non solo perche’ si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali, in particolare, del consuntivo e della Delib. dell’assemblea condominiale di cui si dice, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione della Corte distrettuale non presenta vizi logici e/o giuridici, ma, e soprattutto, perche’, la Corte distrettuale, ha avuto modo di chiarire che l’assemblea condominiale ha esaminato esattamente quegli argomenti di cui la ricorrente lamenta di non essere stata informata specificando che essi erano stati oggetto di discussione sotto la voce “approvazione consuntivo 1/1/2007 a 31/12/2007 e dei quali i singoli condomini potevano avere consapevolezza, prendendo visione del rendiconto.

Pertanto, posto che, al fine della validita’ della Delib. adottata da un’assemblea condominiale, e’ sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili, l’apprezzamento del giudice del merito di ritenere compresi nella voce approvazione consuntivo relativo all’anno di esercizio 2007 anche i temi che la ricorrente ritiene non compresi nell’ordine del giorno della convocazione, sfugge alle censure della ricorrente. Piuttosto, a fronte delle valutazioni della Corte distrettuale, la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilita’ di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non e’ certo consentito discutere in questa sede di legittimita’, ne’ puo’ la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perche’ la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le proprie aspettative.

2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione alla cessata materia del contendere e al tariffario professionale del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004. Secondo la ricorrente la liquidazione degli onorari operata dalla Corte distrettuale sarebbe eccessiva sia perche’ la causa non sarebbe di valore indeterminale, posto che sarebbe determinabile nella spesa per la sostituzione della serratura o equivalente, e – sia perche’, anche se fosse indeterminabile: a) per quanto riguarda il primo grado, gli onorari ammonterebbero, anche applicando il massimo previsto dal tariffario, ad euro 795 cui sommare altre due udienze di euro 80 ciascuna; b) per il grado di appello, gli onorari ammonterebbero a meno della meta’ di 2000,00 euro che sono stati liquidati.

2.1.= Il motivo e’ infondato.

Va qui precisato che e’ indeterminabile il valore della domanda avente per oggetto la nullita’ di una delibera dell’assemblea condominiale per violazione di legge (nel caso specifico per omessa indicazione nell’ordine del giorno di quanto deliberato dall’assemblea in ordine a diverse problematiche condominiali), perche’ il petitum non e’ posto in relazione al valore di una specifica domanda economicamente determinabile. Pertanto, appare corretta l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui la causa di che trattasi e’ di valore indeterminabile.

Cio’ posto e tenuto conto dei tariffari vigenti (cioe’ del Decreto Ministeriale n. 127 del 2004 nonche’ del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012) e dell’applicazione dei valori medi tariffari, le liquidazioni delle spese di giustizia determinate dal Tribunale per il primo grado del giudizio e dalla Corte distrettuale per il secondo grado del giudizio, sono corretti.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione dato che il Condominio di via (OMISSIS), in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.

Il Collegio, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.

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