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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 15 luglio 2014, n. 31129

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3612/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 15/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI SALVO EMANUELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso per inammissibilita’ di entrambi i ricorsi;
Udito il difensore Avv. (OMISSIS) in sost. dell’Avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, in data 15-5-13, nella parte in cui e’ stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’articolo 348 c.p., limitatamente alla prestazione effettuata dal (OMISSIS), che e’ un odontotecnico, con il consenso del (OMISSIS), odontoiatra, in data (OMISSIS), e consistente nella rilevazione dell’impronta dentaria .
2. (OMISSIS) deduce, con il primo motivo, violazione degli articoli 192 e 430 bis c.p.p., nonche’ vizio di motivazione poiche’ la declaratoria di responsabilita’ si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile, (OMISSIS), in quanto le dichiarazioni di (OMISSIS) non riguardano il ricorrente e quelle di (OMISSIS) ineriscono ad un procedimento civile conclusosi con una transazione e relativo a fatti del 2001.
Si trascura che, durante le indagini condotte dai N.A.S., i clienti del Centro odontoiatrico, in cui il ricorrente prestava la propria attivita’ lavorativa, hanno tutti dichiarato che gli interventi venivano effettuati esclusivamente dai medici odontoiatri (OMISSIS) e (OMISSIS).
2.1. Il secondo motivo si appunta invece sul riconoscimento del danno morale alla parte civile poiche’ l’oggetto giuridico della norma e’ esclusivamente di natura amministrativa e non si sono verificate lesioni personali ne’ vi sono stati danni di natura patrimoniale a carico di chicchessia.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione degli articoli 516 e 518 c.p.p. e segg., poiche’ l’imputazione, mai modificata dal PM, fa riferimento ad un’epoca anteriore e prossima al 2005 mentre il fatto e’ del tutto estraneo all’accusa,cosi’ come formulata, essendo anche cronologicamente collocato in un periodo in essa non compreso .
3. (OMISSIS) deduce, con il primo motivo, illegittimita’ costituzionale, per contrasto con l’articolo 25 Cost., dell’articolo 348 c.p., in relazione all’articolo 100 del TULSS, la cui formulazione e’ assolutamente indeterminata per quanto concerne la descrizione della condotta che, se posta in essere dal soggetto non abilitato, integra il reato di cui all’articolo 348 c.p., non essendo dato cogliere il discrimen fra le attivita’ che possono essere espletate dall’odontotecnico e quelle riservate all’odontoiatra.
3.1. Con il secondo motivo, vengono formulate critiche all’impianto argomentativo della sentenza impugnata in un orizzonte concettuale non dissimile da quello del precedente ricorso, specificandosi che il teste (OMISSIS) ha riferito di essere stato curato esclusivamente dal Dott. (OMISSIS) e che dunque non esiste alcun elemento d’accusa a carico di quest’ultimo, se non la parola della parte civile.
3.2.Con il terzo motivo, vengono proposte critiche del tutto analoghe a quelle formulate con il ricorso del coimputato, in tema di insussistenza del danno morale e di qualunque altro danno per la parte civile.
3.3.Con l’ultimo motivo, si deduce prescrizione del reato, essendovi massima incertezza sulla collocazione temporale dell’unico episodio ascritto al (OMISSIS), ingiustificatamente fissata dai giudici di merito alla data del (OMISSIS), in difformita’ da quanto contestato nell’imputazione e da quanto emerso dalle risultanze acquisite, che collocano i fatti in disamina fra il giugno e il settembre 2005, onde il reato e’ estinto per prescrizione. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il primo motivo del ricorso presentato da (OMISSIS) e’ infondato. La Corte d’appello ha infatti evidenziato come le convergenti testimonianze di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dimostrino, in termini di appagante certezza, che (OMISSIS) operava all’interno del Centro da lui fondato, con continuita’ e con mansioni non esclusivamente tecniche ma estese a pratiche che, seppur non particolarmente invasive, erano e sono riservate al medico odontoiatra, come il prelievo di impronte dentali, le prove in bocca di componenti di impianti e la collocazione in bocca di protesi o parti di esse.
Conferma indiretta di tali solidi e convergenti apporti testimoniali e’ fornita, sotto il profilo logico, dal dato, incontestato, che (OMISSIS), odontotecnico anziano ed esperto, era stato titolare del medesimo studio professionale odontoiatrico fino al momento in cui si era indotto a cedere la propria avviata attivita’ ai due sanitari, odierni imputati. Cio’ nonostante egli aveva continuato a frequentare il Centro stesso, risultando presente a quasi tutti i pazienti esaminati. Cio’ esclude che egli si recasse in loco solo per dare continuita’ al pregresso avviamento aziendale, presentando i clienti ai nuovi gestori.
Gli interventi abusivi di (OMISSIS) venivano effettuati su pazienti che si erano affidati alle cure del Dott. (OMISSIS), talvolta in parziale presenza di quest’ultimo, con il suo previo intervento o consiglio o supervisione e pertanto con il suo pieno e consapevole contributo causale alla consumazione di tali abusive prestazioni, integranti le contestate condotte delittuose.
4.1.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello e’ dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive, respingendole attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalita’, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorieta’ o di manifesta illogicita’ e percio’ insindacabili in questa sede .
Ne’ la Corte suprema puo’ esprimere alcun giudizio sull’attendibilita’ delle acquisizioni probatorie, giacche’ questa prerogativa e’ attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimita’ (Sez. un. 25/11/95, Facchini, rv203767).
5. Nemmeno il secondo motivo merita accoglimento.
Al riguardo, il giudice a quo argomenta nel senso che, innegabilmente, il paziente che si rivolge a un medico abilitato per ottenere una prestazione fa affidamento sulla professionalita’ soggettiva e sui controlli che sia gli ordini professionali sia le autorita’ amministrative svolgono in merito alla competenza e adeguatezza del sanitario.
Ne deriva che la pratica medica da parte di un soggetto non abilitato lede direttamente tale affidamento, determinando, nel paziente, uno stato d’animo di ansia, per il timore di future evoluzioni negative per la propria salute, e quindi un danno morale. L’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e percio’ a superare lo scrutinio di legittimita’.
6. Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) e’ manifestamente infondato. L’imputazione di cui al capo A) indica, come tempus commissi delicti, l’anno 2005.
La condanna e’ intervenuta esclusivamente per un fatto verificatosi il (OMISSIS) e quindi rientrante appieno nell’arco temporale individuato dalla contestazione.
7. Non puo’ essere accolto il primo motivo del ricorso presentato dal (OMISSIS). Come si e’ appena visto, la declaratoria di responsabilita’ inerisce esclusivamente alla prestazione effettuata dal (OMISSIS), con il consenso del (OMISSIS), in data (OMISSIS), e consistente nella rilevazione dell’impronta dentaria. Orbene, neanche il ricorrente mette in dubbio che il prelievo dell’impronta dentaria esuli dalle competenze dell’odontotecnico e rientri in quelle dell’odontoiatra. E’ dunque priva di rilevanza, ai fini della definizione della regiudicanda, la questione di legittimita’ costituzionale prospettata dal ricorrente e fondata sulla inafferrabilita’ del discrimen fra le attivita’ che possono essere espletate dall’odontotecnico e quelle riservate all’odontoiatra, atteso che e’ del tutto incontroverso che il (OMISSIS) non fosse abilitato alla prestazione espletata.
8. Per quanto attiene al secondo motivo del ricorso presentato dal (OMISSIS), sono da richiamarsi le argomentazioni in precedenza svolte (cfr par. 4), a proposito delle analoghe censure formulate dal (OMISSIS).
Occorre soltanto aggiungere che la Corte d’appello ha sottolineato come la testimonianza di (OMISSIS), unitamente a quelle di (OMISSIS) e di (OMISSIS), dimostri che (OMISSIS) effettuava la pratica parasanitaria dell’ ablazione del tartaro, riservata al medico odontoiatra o all’igienista dentale.
9. Per quanto attiene al terzo motivo del ricorso del (OMISSIS), vanno ribadite le considerazioni in precedenza svolte a proposito delle analoghe censure formulate dal coimputato (OMISSIS) (v. par. 5).
10. Il quarto motivo del ricorso del (OMISSIS) e’, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente, fondato. Il reato, risalendo al (OMISSIS), e’ infatti estinto per prescrizione. Peraltro, i rilievi sin qui formulati e le ragioni espresse nell’ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione impugnata, oltre a precludere in radice l’applicabilita’ del disposto dell’articolo 129 cpv. c.p., dimostrano l’infondatezza delle doglianze formulate dagli imputati, determinando, conseguentemente, l’intangibilita’ delle statuizioni civili
11. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

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