cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 16 aprile 2015, n. 15918

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINO;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 330/2012 TRIBUNALE di URBINO, del 03/07/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di Urbino con sentenza del 3.7.2014, deliberata ai sensi dell’articolo 469 c.p.p. prima dell’apertura del dibattimento (secondo periodo della motivazione), ha dichiarato estinto il reato Legge n. 898 del 1970, ex articolo 12-sexies, ascritto a (OMISSIS) per omesso versamento (fino al 10.11.2011) di quanto stabilito con sentenza di divorzio in favore dei figli minori, per essere intervenuta remissione di querela.

2. Ricorre il procuratore della Repubblica, enunciando motivo di violazione di legge, perche’ il reato de quo e’ procedibile d’ufficio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ fondato.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 23866 del 31.1.2013, dep. 31.5.2013) il reato Legge n. 898 del 1970, ex articolo 12-sexies e’ procedibile d’ufficio: “Il Collegio rimettente ha fatto cenno anche alla questione sulla procedibilita’, considerando che la Legge n. 898 del 1970, articolo 12 sexies, non richiama l’articolo 570 c.p., per la condizione di procedibilita’ prevista dal comma 3, sicche’, mentre la violazione degli obblighi di assistenza familiare e’ punibile a querela della persona offesa quando concerne il coniuge anche separato, e’ invece perseguibile d’ufficio la mancata corresponsione dell’assegno al coniuge e ai figli in caso di divorzio. L’ordinanza di rimessione menziona la giurisprudenza maggioritaria secondo cui il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorziale e’ procedibile d’ufficio (Sez. 6, n. 39938 del 25/09/2009, D., Rv. 245004; Sez. 6, Sentenza n. 39392 del 03/10/2007, Pelacchia, Rv. 237663), ma da conto anche dell’esistenza di qualche pronuncia di segno contrario (Sez. 6, n. 21673 del 2004, Cappe/lari, Rv. 229636, cit.). A prescindere dall’irrilevanza della questione nel procedimento in esame, avendo il giudizio preso l’avvio dalla querela presentata dalla parte offesa creditrice contro l’inadempiente, occorre ricordare che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies, sollevata in riferimento all’articolo 3 Cost., pur rilevando “disarmonie nel disegno normativo, che possono esser superate dal legislatore secondo una ponderata valutazione dei diversi interessi” (sent. n. 325 del 1995; ord. n. 423 del 1999). Tenuto conto che la procedibilita’ a querela di parte e’ sempre collegata alla tipologia e al contenuto del precetto ed e’ indipendente dalla gravita’ del reato, va ribadita in questa sede, in linea con i rilievi della Corte costituzionale, che per il delitto previsto dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 12 sexies, si procede d’ufficio, in quanto il rinvio che ha voluto il legislatore si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio e non anche all’articolo 570 c.p., comma 3, il quale, in deroga al principio generale, prevede la procedibilita’ “a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e’ commesso nei confronti di minori, dal n. 2 dei precedente comma””.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione personale, perche’ proceda al giudizio. Nella fattispecie, infatti, trova applicazione non l’articolo 569 c.p.p., comma 4 ma l’articolo 623 c.p.p., trattandosi di ricorso ordinario avverso sentenza non appellabile e non di ricorso immediato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino in diversa composizione.

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