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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  17 luglio 2013, n. 30834

Fatto e diritto

Con ordinanza on data 2/4/2013 il Tribunale di Napoli, adito dall’indagato D.D. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 cpp., confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari, inflitta al predetto con ordinanza in data 20/3/2013 del G.i.P. in sede in ordine al reato di cui all’art. 73/1bis DPR 309/90, per avere illegalmente detenuto nella propria abitazione ad uso non esclusivamente personale gr. 192,00 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.
Contro tale decisione ricorre l’indagato. il quale ne chiede l’annullamento, ponendo a sostegno tutta una serie di motivi, che si possono compendiare sostanzialmente nella denuncia della violazione della legge penale e processuale e del vizio di motivazione, testualmente rilevabile alla stregua degli atti di ufficio e di quelli prodotti dalla difesa, in riferimento: 1) all’omessa valutazione della memoria, depositata all’udienza camerale, nella quale si dimostrava attraverso le risultanze delle investigazioni difensive l’uso esclusivamente personale della droga e delle possibilità economiche dell’indagato e del suo nucleo familiare; 2) alla valutazione della gravità indiziaria, desunta unicamente dal quantitativo di droga, ritenuto non di lieve entità; 3) alla esistenza di esigenze cautelari, sostenuta da una motivazione apparente, che non dava conto delle ragioni, per le quali si riteneva concreto e attuale il pericolo di ricaduta nel reato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito che ai fini della rilevanza penale della detenzione di stupefacenti non basta il solo riferimento ai quantitativi di droga di non lieve entità e deve farsi ricorso ad altri parametri, quali le modalità del fatto, qualora il dato ponderale non risulti determinante.
Orbene nel caso di specie il Tribunale nel ritenere destinata allo spaccio la droga repertata si è limitato a valorizzarne il dato ponderale e la eccedenza rispetto alla soglia determinata dal decreto ministeriale attuativo, senza tuttavia apprezzarne né la qualità, pur in presenza di foglie di marijuana essiccate, né la sua potenzialità drogante, per la quale si esigeva una accertamento tecnico specifico.
Anche gli altri dati valorizzati, quali: l’occultamento della sostanza, il mancato rinvenimento di cartine o di altri strumenti di regola impiegati per il confezionamento degli spinelli – elementi tutti di per sé non determinanti, ai fini della destinazione allo spaccio – non sembrano essere stati apprezzati con il necessario rigore.
La difesa aveva allegato a sostegno della memoria illustrativa i risultati delle investigazioni difensive, tendenti a dimostrare le possibilità economiche del D., sulle quali il Tribunale è stato alquanto evasivo, così come carente appare l’apprezzamento del quadro cautelare ed in particolare del pericolo di ricaduta nel reato, che non tiene conto della giovane età dell’indagato, gravato di un solo precedente risalente nel tempo e dell’assenza di precedenti specifici.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio al medesimo Tribunale, che nel demandato nuovo esame provveda ad eliminare le rilevate carenze motivazionale.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

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