Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 22 dicembre 2014, n. 53426

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. BASSI Alessandr – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

parte offesa nel procedimento c/:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 3247/2011 GIP TRIBUNALE di PESARO, del 19/08/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI.

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 21 agosto 2013, previa declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa (OMISSIS), il Gip presso il Tribunale di Pesaro ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di (OMISSIS) in ordine al reato di calunnia (per il fatto di avere denunciato (OMISSIS) di avergli provocato delle lesioni personali pur sapendolo innocente).Il giudice ha rilevato che le prove sono contraddittorie e non e’ pertanto possibile ricostruire con certezza la dinamica dei fatti (in quanto, nella querela del 18 aprile 2010, (OMISSIS) aveva denunciato di essere stato vittima dell’ennesimo sopruso da parte del (OMISSIS), il quale, al suo passaggio, aveva simulato un sinistro, mentre, nella querela sporta, (OMISSIS) aveva accusato (OMISSIS) di averlo intenzionalmente investito col suo trattore); che, d’altra parte, nonostante vi siano delle perplessita’ circa la dinamica del sinistro, la certificazione del pronto soccorso non lascia dubbi in ordine alla sussistenza delle lesioni in danno del (OMISSIS), sicche’ risulta difficile sostenere che questi abbia simulato le lesioni denunciando lo (OMISSIS) di averle provocate pur sapendolo innocente; che fa comunque difetto l’elemento soggettivo; che risulta superflua la prosecuzione delle indagini per disporre un’ulteriore visita medica.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), chiedendone l’annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione, per avere il Gip erroneamente ed immotivatamente respinto la richiesta di sottoporre (OMISSIS) a visita medico legale tesa a verificare l’effettiva riconducibilita’ delle lesioni denunciate al sinistro occorso il (OMISSIS), atteso che la preesistenza delle stesse comproverebbe la calunniosita’ della denuncia.
3. Nella memoria depositata nella Cancelleria di questa Corte in data 16 ottobre 2014, l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), ha chiesto che il ricorso per cassazione presentato da (OMISSIS) sia dichiarato inammissibile, potendo l’impugnazione essere proposto solo per violazione dell’articolo 127 c.p.p., comma 5 per omessa fissazione dell’udienza preliminare o per mancato avviso ai soggetti interessati, profili non investiti da ricorso. In ogni caso, le investigazioni suppletive richieste risultano irrilevanti, essendo trascorso molto tempo dai fatti, il che giustifica l’archiviazione de plano. In piu’, con sentenza del 26 maggio 2014 del Tribunale di Pesaro, (OMISSIS) e’ stato condannato per le lesioni personali cagionate al (OMISSIS).
4. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In via preliminare deve essere rilevato come, secondo i consolidati principi espressi da questo giudice di legittimita’, la persona offesa sia legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione con riguardo all’unico profilo della violazione del contraddicono (Cass. Sez. 7, n. 18071 del 26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo, Rv. 239834).
Il ricorso della persona offesa innanzi a questa Corte e’ dunque ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilita’ dell’opposizione ex articolo 410 cod. proc. pen. – ed alla successiva archiviazione del procedimento – abbia impedito all’opponente di interloquire innanzi al giudice in merito alla necessita’ di dare ulteriore corso al procedimento.
2. Tanto premesso, si tratta di verificare se nel caso di specie, la declaratoria de plano di inammissibilita’ dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, con contestuale archiviazione del procedimento a carico di (OMISSIS), sia o meno avvenuta in violazione del principio del contraddittorio.
Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, il Gip, ai sensi dell’articolo 410 cod. proc. pen., puo’ disporre l’archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioe’ che l’opposizione sia inammissibile per l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva ovvero per l’idoneita’ delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari, e che la notizia di reato sia infondata (Cass. Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010, P.O. in proc. Ortu, Rv. 249236). Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non puo’ che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e percio’ impugnabile con il ricorso per cassazione.
Ai fini della declaratoria de plano di inammissibilita’ dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fonda, intesa quest’ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (Cass. Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, P.O. in proc. Adolfi, Rv. 256060; Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, P.O. in proc. De Michele, Rv. 258667).
2. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il decidente abbia fatto buon governo dei sopra delineati principi di diritto, laddove ha dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione della persona offesa e disposto de plano l’archiviazione del procedimento previa attenta verifica della pertinenza e della rilevanza degli elementi di prova su cui l’opposizione si fondava, dandone conto nella motivazione del provvedimento con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici.
Nessun rilievo puo’ invero essere mosso all’argomentare del giudicante laddove ha ritenuto prive di incidenza concreta sul thema decidendum le testimonianze indicate dall’opponente, atteso che i testi non erano presenti al momento dei fatti, di tal che non avrebbero potuto assicurare nessun contributo conoscitivo. Al pari ineccepibile e’ la valutazione compiuta dal Gip allorche’ ha stimato inutile disporre perizia vista la distanza temporale dai fatti, per di piu’ in presenza di un referto del Pronto Soccorso coevo alla denuncia querela.
3. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della cassa della ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

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