Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 22 dicembre 2015, n. 50284

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

2) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

3) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

4) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

5) (OMISSIS), n. (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 1722/15 del Tribunale del Riesame di Roma del 22/08/2015;

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed i provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dr. VILLONI Orlando;

sentito il Pubblico Ministero in persona dei sostituto P.G., Dr. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l’annullamento con rinvio per (OMISSIS); per il rigetto dei ricorso proposto da (OMISSIS) e per l’inammissibilita’ dei ricorsi proposti da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

uditi i difensori dei ricorrenti – avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS) per il 1 , avv. (OMISSIS) per il 2 , avv. (OMISSIS) e avv. (OMISSIS) per il 3 – i quali hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Roma ha in larga parte confermato quella emessa dal GIP dello stesso ufficio giudiziario i 29 maggio 2015 con cui era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di (OMISSIS) ed applicati gli arresti domiciliari a carico di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); confermando la valutazioni del GIP in punto sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura coercitiva domiciliare, conformando in tal senso anche il regime cautelare imposto nei confronti dei (OMISSIS).

Le accuse provvisorie riguardano i reati di corruzione per l’esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d’ufficio (articoli 81, 110, 318 e 319 c.p., capi 2, 8) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), di turbativa d’asta (articoli 110 e 353 c.p., capo 11) nei confronti di (OMISSIS) e di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (articoli 110, 319 e 321 c.p., capi 12, 20) nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti aggravati, ma non nei confronti dei ricorrenti, ai sensi della Legge n. 203 del 1991, articolo 7 dall’agevolazione mafiosa in favore del sodalizio facente capo a (OMISSIS).

Il Tribunale ha svolto un’ampia premessa, ricordando come precedenti decisioni di questa Corte di Cassazione abbiano accolto la tesi della pubblica accusa dell’esistenza di un’associazione di stampo mafioso operante in (OMISSIS), promossa ed organizzata dallo stesso (OMISSIS), ai pari di quella della non incompatibilita’ concettuale tra metodo mafioso e corruttivo; sul piano processuale, ha ricordato anche la ritenuta utilizzabilita’ e rilevanza del contenuto delle intercettazioni ambientali e telefoniche concernenti (OMISSIS) e i suoi sodali e ha respinto l’eccezione di nullita’ dell’ordinanza cautelare genetica formulata con riferimento all’articolo 309 c.p.p., comma 9, come modificato dalla Legge n. 47 del 2015, articolo 11, ritenendo la piena autonomia delle valutazioni espresse dai GIP rispetto alle allegazioni e alle prospettazioni della pubblica accusa, passando quindi all’esame delle posizioni dei singoli indagati, con l’esito sopra indicato.

2. Avverso l’ordinanza hanno presentato distinti ricorsi i seguenti indagati;

2.1 (OMISSIS). Provvisoriamente accusato di concorso in corruzione propria, la condotta ascrittagli consiste nell’avere segnalato a (OMISSIS) un immobile non utilizzato di proprieta’ del Comune di (OMISSIS) suscettibile di occupazione, nell’essersi adoperato per favorire l’adozione di atti amministrativi tesi a legittimare l’occupazione intervenuta e nell’essersi ulteriormente attivato per consentire alla cooperativa del (OMISSIS) di ottenere da Comune un canone di affitto a prezzo di favore, in cambio della stipula da parte di (OMISSIS) di un contratto di locazione di un immobile di proprieta’ della moglie dell’indagato per un valore superiore a quello di mercato (capo 12 dell’imputazione),

II ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, contestando in primo luogo il possesso della qualifica soggettiva di pubblico impiegato: sebbene l’imputazione provvisoria lo indichi, infatti, come dipendente del Dipartimento Patrimonio del Comune di (OMISSIS), all’epoca dei fatti egli rivestiva esclusivamente un incarico fiduciario nell’ambito della segreteria politica dell’Assessore alle Politiche del Patrimonio ed Abitative e Progetti Speciali di (OMISSIS) Capitale, con compiti e mansioni esulanti dalla funzione amministrativa propriamente intesa, la sua professione essendo, infatti, quella d’impiegato di concetto presso l’Istituto di Credito Sportivo, datore per cui e’ tornato a svolgere attivita’ lavorativa fin dall’11 giugno 2013.

Tale circostanza induce, inoltre, il ricorrente a contestare il requisito dell’attualita’ delle esigenze cautelari, ritenute sussistenti in relazione a fatti occorsi oltre due anni prima dell’imposizione della misura cautelare domiciliare.

2.2 (OMISSIS), Detto ricorrente e’ accusato, in qualita’ di Sindaco del Comune di (OMISSIS), del delitto di corruzione per avere accettato da (OMISSIS) la promessa di ricevere la somma di cinquanta centesimi per immigrato e di avere in concreto conseguito la corresponsione di una somma di denaro non inferiore a 10.000,00 euro in cambio della commissione di un atto contrario ai doveri d’ufficio, consistente nei non manifestare opposizione e comunque nello omettere di rispondere alla richiesta trasmessagli il 18 marzo 2014 dalla Prefettura di Roma in ordine alla sussistenza di eventuali motivi ostativi alla stipula di una convenzione con il Comune per l’accoglienza di cittadini stranieri in localita’ (OMISSIS) in territorio di (OMISSIS) (capo 20 dell’imputazione).

Il ricorrente contesta in primo luogo la sussistenza di un rapporto sinallagmatico tra omessa risposta alla nota della Prefettura e perfezionamento dell’accordo corruttivo mediante accettazione della promessa che, pur volendo ammetterne l’esistenza, sarebbe intervenuta circa due mesi dopo (e cioe’ nella seconda meta’ del mese di maggio 2014) rispetto alla condotta illecita che gli viene ascritta; evidenzia, inoltre, di avere comunque risposto alla nota del Prefetto mediante invio per posta elettronica certificata di una nota interlocutoria di richiesta di chiarimenti, trasmessa dalla Segreteria del Sindaco all’Ufficio Area 4 Quater della Prefettura di Roma il 28 marzo 2014, la cui portata e’ stata, invece, sminuita dal Tribunale del Riesame merce le considerazioni alla essa dedicate.

2.3 (OMISSIS). L’accusa che lo concerne e’ di avere concorso con il (OMISSIS) a stipulare accordi preventivi tesi ad eliminare ogni forma di competizione nella procedura negoziata per l’assegnazione dei servizi svolti presso i residence siti in (OMISSIS), presi in locazione dall’amministrazione di (OMISSIS) Capitale per i casi di emergenza abitativa, cosi’ turbandone il regolare svolgimento (capo H dell’imputazione).

Il ricorrente deduce violazione di legge e travisamento della prova, evidenziando che poiche’ il reato di cui all’articolo 353 c.p. e’ di natura istantanea ed atteso che ben definite sono le condotte ascritte al (OMISSIS) volte scoraggiare la partecipazione alla procedura di potenziali concorrenti, esso si era gia’ perfezionato e consumato nel momento in cui avveniva la telefonata de 17 aprile 2014 intercorsa con lo stesso (OMISSIS) – costituente la principale base indiziaria dell’addebito penale – dal quale si era limitato a richiedere ed ottenere informazioni su sviluppi ed esito della procedura medesima, li ricorrente segnala, infatti, di essere il proprietario dei due immobili che il Comune di (OMISSIS) aveva preso in locazione e che avendo in passato svolto, attraverso proprie societa’, i servizi di manutenzione e guardiania delle relative strutture, suo unico interesse era quello di contattare il (OMISSIS), in quanto partecipante alla ricordata procedura attraverso la (OMISSIS) srl, per conseguire nuovamente l’appalto dei citati servizi, eventualmente anche in associazione con la societa’ aggiudicataria.

Deduce, quindi, che l’esistenza del contatto pacificamente avvenuto con il (OMISSIS) non puo’ assurgere a prova della compartecipazione agli accordi di desistenza che, a quella data, il (OMISSIS) aveva ormai concluso, come attestato dalle risultanze delle operazioni d’intercettazione delle conversazioni condotte a suo carico.

Il ricorrente contesta, infine, la ritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari, annoverando a proprio carico solo due precedenti giudiziari, di cui uno specifico, di cui ha precisato l’esatta natura ed allegando in ogni caso di avere interrotto tutti i rapporti con la societa’ del (OMISSIS) sin dall’estate del 2014.

2,4 Hanno presentato ricorso anche gli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS), che con successivi atti personalmente sottoscritti del 10 e del 12 novembre 2015 hanno, tuttavia, dichiarato di rinunziare alle rispettive impugnazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti da (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati e vanno accolti per le ragioni e nei termini di seguito indicati; il ricorso di (OMISSIS) e’, invece, destituito di fondamento e deve essere rigettato; i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) risultano inammissibili per successiva rinunzia.

2. Ricorso di (OMISSIS):

Il punto che a parere di questo Collegio l’ordinanza impugnata non ha adeguatamente esaminato concerne la qualifica soggettiva di tale ricorrente. Alle pagg. 74 e 75 dell’ordinanza si chiarisce che il (OMISSIS), dipendente dell’Istituto per il Credito Sportivo, era dal 21 giugno 2003 distaccato presso lo staff dell’Assessore alle politiche del patrimonio ed abitative di (OMISSIS) Capitale, non essendo, tuttavia, mai transitato nei ruoli dei dipendenti dell’amministrazione capitolina.

Dalle argomentazioni svolte dal Tribunale per disattendere l’eccezione difensiva di carenza della qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, si desume che poiche’ il (OMISSIS) si trovava, sia pur temporaneamente, incardinato nella struttura amministrativa di quel determinato Dipartimento comunale, le funzioni da lui concretamente svolte all’interno della compagine amministrativa erano da ricondursi all’alveo di quelle pubbliche, poiche’ espressione dell’attivita’ squisitamente pubblicistica dell’amministrazione comunale ed in coerenza con la possibilita’ di esercitare pubbliche funzioni a prescindere dalla sussistenza di un formale rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, sancito dall’articolo 357 c.p., comma 2.

Alla correttezza teorica di tale impostazione, va tuttavia opposta una duplice obiezione.

La prima e’ che gran parte del compendio indiziario rilevante a carico del ricorrente e’ costituito dai contenuto di conversazioni oggetto di captazione, che hanno reso possibile delineare il suo intervento, consistito nel segnalare a (OMISSIS) l’esistenza di un immobile di proprieta’ comunale inutilizzato e come tale suscettibile di occupazione nonche’ di ritenere provata la successiva sua attivazione presso le istanze decisionali competenti a fine di legittimare l’occupazione suggerita al (OMISSIS), in cambio dell’utilita’ conseguita sotto forma di stipula di un contratto di locazione a canone maggiorato da parte del (OMISSIS) con la moglie.

Con cio’ si vuole significare che non venendo (nemmeno nella contestazione provvisoria) indicato l’atto o gli atti amministrativi rilevanti in tale vicenda e non essendo possibile stabilire che tipo di apporto il ricorrente abbia dato all’adozione dei medesimi, appare problematico individuare le funzioni pubbliche in concreto svolte.

La seconda e’ che proprio a situazioni analoghe a quella concernente il (OMISSIS), sembra attagliarsi la nuova figura di reato di traffico di influenze illecite di cui all’articolo 346 bis c.p., introdotta con la Legge n. 190 del 2012.

Essa prevede che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, soggiace a sanzione penale chiunque, sfruttando le relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a se’ o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita o per remunerare i pubblici agenti in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto dei suo ufficio.

Questa corte di legittimita’ si e’, inoltre, gia’ occupata della posizione di chi, temporaneamente distaccato presso un determinato comparto amministrativo, non ne faccia tuttavi’a parte pieno iure, svolgendo al suo interno funzioni atipiche rispetto a quelle ad esso proprie.

Nella sentenza sez. 6 n. 51688 dei 28/11/2014, Milanese e’ stata, infatti, analizzata la posizione di un “consigliere politico” del Ministro dell’Economia, cui veniva ascritto il delitto di corruzione per avere esercitato pressioni sui funzionar tecnici del ministero preposti all’elaborazione del testo di una Delib. del CIPE prima e di un decreto legge poi, al fine di favorire stanziamenti di fondi per la prosecuzione dei lavori del c.d. sistema MOSE di Venezia.

Ebbene, la decisione ha stabilito che l’ordinanza impugnata non aveva specificato i poteri e le funzioni di rilevanza pubblicistica conferiti al soggetto, dal momento che “la figura dei consigliere politico non e’ prevista da alcuna norma giuridica: egli non compone l’organico ministeriale ne’ fa parte della segreteria particolare o dell’ufficio di gabinetto del Ministro” e ancora che egli “non ricopre un incarico istituzionalizzato” e che “la somministrazione fiduciaria di consigli politici non e’ riconducibile all’esercizio di alcuna delle pubbliche funzioni tipizzate dall’articolo 357 c.p., comma 1”, da cui discende “che non puo’ essergli attribuita, ne’ sotto il profilo formale ne’ sotto quello sostanziale, la veste di pubblico ufficiale”.

E’ intuitiva l’analogia de caso ora indicato con quello che riguarda il ricorrente che, stando all’ordinanza, era all’epoca dei fatti “destinatario di un incarico fiduciario all’interno di una segreteria politica, basato su un inquadramento professionale di raccordo con il CCNL Enti Pubblici Locali” qualifica che a dispetto dell’apparente complessita’ nulla dice delle concrete funzioni svolte all’interno de comparto amministrativo di riferimento.

Trattasi di valutazione che deve essere condotta in relazione alle norme che disciplinano il funzionamento dell’amministrazione comunale in questione (e’ d’obbligo pensare in primo luogo al vigente Statuto di Roma Capitale) e che appare indispensabile al fine di individuare la corretta qualifica soggettiva del ricorrente all’epoca dei fatti e di conseguenza l’ipotesi di reato che si attaglia alla fattispecie.

Detto altrimenti, si tratta di stabilire se nel patrocinare gli interessi del (OMISSIS) in vista di una remunerazione da parte di costui dell’intervento, il ricorrente abbia esercitato prerogative latu sensu pubbliche o se invece abbia solo colto l’occasione offertagli dalla cooptazione nello staff politico dell’Assessore per avvicinare i funzionari operanti all’interno del Dipartimento di competenza.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, quanto alla posizione di (OMISSIS), limitatamente al punto della qualifica soggettiva del ricorrente all’epoca dei fatti, con rinvio per nuovo esame ai Tribunale di Roma.

3. Ricorso di (OMISSIS):

Il Tribunale ha definito il ricorrente “costruttore che chiude con (OMISSIS) accordi in ordine al subaffidamento di servizi in cambio di una non partecipazione alle gare e, cosi’ facendo, concorre nel rafforzare il proposito criminale di costui” (pag, 65 ordinanza).

E’ lo stesso (OMISSIS), peraltro, a spiegare in una delle conversazioni intercettate che ol residence e’ suo, i servizi il continua a fa’ lui e noi ci procuriamo il 10%, quindi lui c’ha recuperato il 6 dell’Iva, questi nascono cosi’ (pag. 66 ordinanza), il che dimostra la correttezza dell’allegazione difensiva secondo cui il ricorrente non aveva diretto interesse alla partecipazione alla gara poiche’ proprietario delle strutture impiegate dall’amministrazione comunale per l’espletamento del servizio.

Esisteva, invece, un suo interesse indiretto – pacificamente ammesso dallo stesso (OMISSIS) – ad associarsi al vincitore della gara per ottenere l’affidamento dei servizi di guardiania e manutenzione delle strutture, attraverso la sua societa’ (OMISSIS) srl, cosi’ da lucrare doppiamente e dalla locazione degli immobili al Comune e dalla fornitura di detti servizi, a cio’ alludendo verosimilmente la considerazione fatta dal (OMISSIS) “siccome piu’ so’ ricchi piu’ vogliono i soldi” (pag, 66 ordinanza).

Tanto premesso, a parere del Tribunale il contenuto della telefonata dei 17 aprile 2014 intercorsa con (OMISSIS) (v. pag. 58 ordinanza) evidenzia l’esistenza di un pregresso accordo che ne avrebbe rafforzato l’intento criminoso.

Questo Collegio ritiene, invece, che pur tenuto conto delle ulteriori emergenze indiziarie riguardanti i rapporti tra il ricorrente e (OMISSIS), l’affermazione del Tribunale sia basata su considerazioni largamente congetturali, nel senso che non e’ dato comprendere in che modo l’informazione resa dal (OMISSIS) al (OMISSIS) di essersi aggiudicato la gara (“ho chiuso tutto l’accordi”) possa dimostrare la sussistenza di un concorso dei ricorrente in condotte gia’ perfezionatesi e pacificamente riferibili, per quanto emerge dal compendio delle acquisizioni basate su altre captazioni telefoniche ed ambientali, esclusivamente al (OMISSIS).

L’interpretazione che il Tribunale fornisce del senso della conversazione e’ certamente plausibile ma altrettanto plausibile e’ quella allegata dalla difesa secondo cui il (OMISSIS) – vale ancora ripeterlo, proprietario delle strutture in cui il servizio appaltato dal Comune di Roma si sarebbe svolto – stava informandosi dell’esito della gara, avendo gia’ in passato sperimentato un rapporto di collaborazione con la societa’ dei (OMISSIS), (OMISSIS) srl, per l’espletamento dei servizi sopra indicati, a sua volta subappaltati a precedenti fornitori della (OMISSIS) srl”.

L’evidente diversita’ degli interessi perseguiti da ricorrente rispetto a quelli degli altri indagati e l’obiettiva controvertibilita’ de dato indiziario valorizzato dal Tribunale impongono, pertanto, un nuovo esame volto ad individuare eventuali altri elementi atti a fornire piu’ convincente dimostrazione dell’esistenza di un effettivo concorso rispetto nelle condotte perturbatrici della procedura di gara ascritte al (OMISSIS) e piu’ in particolare del tipo di contributo, se vi e’ stato, da lui fornito, diverso da quello ipotizzato del rafforzamento dell’intento criminoso, la cui prova allo stato riposa, come anzidetto, su considerazioni sostanzialmente congetturali.

4. Ricorso di (OMISSIS).

Il ricorrente sostiene in primo luogo la tesi dell’inesistenza di qualsivoglia atto contrario ai doveri d’ufficio, avendo all’epoca dato incarico al proprio ufficio di rispondere, sebbene in maniera interlocutoria, alla richiesta della Prefettura di Roma del 18/03/2014 con cui gli si chiedeva di manifestare l’eventuale sussistenza di motivi ostativi alla stipula di una convenzione con il Comune da Sui guidato per l’accoglienza di cittadini stranieri.

Questo Collegio si limita a rilevare che su tale aspetto il Tribunale ha fornito una risposta pertinente e congrua ai rilievi difensivi, avendo osservato che la nota interlocutoria inviata dai Sindaco di (OMISSIS) alla Prefettura si’ esauriva nel rappresentare di non avere integralmente ricevuto gli allegati cui l’ufficio richiedente aveva fatto riferimento nella richiesta di parere (pag. 99 ordinanza) e non poteva quindi costituire quella risposta in senso sostanziale che il ricorrente pretende di avere fornito.

Vale ulteriormente rilevare che trattasi di considerazioni coerenti con la tesi accusatoria accolta dal Tribunale secondo cui la condotta ascritta al ricorrente in cambio della promessa corruttiva e della concreta dazione indebita del (OMISSIS) di cui ha riferito il teste (OMISSIS) (pag. 97 ordinanza) e’ consistita nella deliberata omissione di rispondere alla richiesta della Prefettura, motivata dalla necessita’ di tenere aperta la trattativa di contenuto illecito con il (OMISSIS) nell’imminenza della consultazione elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale.

Per quel che emerge dalle acquisizioni indiziarie, l’andamento della trattativa e’ stato, inoltre, influenzato da considerazioni opportunistiche area l’incidenza di un atteggiamento favorevole all’apertura di un centro di accoglienza rifugiati sulla possibilita’ dello (OMISSIS) di essere rieletto a Sindaco (“perche’ c’ha paura di perde le elezioni … perche’ ce stanno i negri” secondo (OMISSIS), pag. 94 ordinanza) nonche’ da vantazioni di carattere di piu’ squisita tattica politica, quale la scoperta degli stretti rapporti esistenti tra (OMISSIS) ed il vicesindaco alla base della successiva determinazione dello (OMISSIS) di privilegiare il rapporto con un societa’ non riconducibile ai (OMISSIS) (la (OMISSIS)) nella gestione del centro assistenza rifugiati di (OMISSIS).

Alla luce di tale ricostruzione della complessiva fattispecie, devono ritenersi destituite di fondamento le doglianze difensive circa l’inesistenza di un rapporto sinallagmatico tra condotta contraria ai doveri d’ufficio e promessa ed utilita’ indebite, perche’ la prima antecedente alle seconde.

Essendo preciso dovere del Sindaco di fornire al piu’ presto una risposta alla richiesta della Prefettura, cosi’ da consentire l’individuazione di soluzioni tempestive rispetto all’emergenza costituita dall’afflusso di rifugiati, il silenzio protratto ha costituito l’omissione contraria ai doveri d’ufficio che gli ha permesso d’incassare l’indebita promessa formulata dal (OMISSIS) (50 centesimi per immigrato) e di conseguire la somma di euro 10.000,00 consegnatagli, stando alle dichiarazioni del ricordato teste (OMISSIS), con modalita’ oltre modo significative (nell’area di servizio di via (OMISSIS)) dalla consapevolezza della relativa illiceita’.

5. Alla dichiarazione d’inammissibilita’ delle impugnazioni proposte da (OMISSIS) e (OMISSIS) segue, invece, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 300,00 (trecento).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame a Tribunale di Roma.

Rigetta il ricorso di (OMISSIS) che condanna ai pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 300,00 (trecento) ciascuno in favore della cassa delle ammende.

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