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Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 23 aprile 2014, n. 17706

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio S. – Presidente
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/03/2014 della Corte di Appello di Roma;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il (OMISSIS) il cittadino rumeno (OMISSIS) e’ stato arrestato dalla p.g. a (OMISSIS) per fini di consegna comunitaria, perche’ raggiunto da mandato di arresto Europeo emesso il 30.8.2013 dal Tribunale rumeno di Panciu per l’esecuzione della condanna alla complessiva pena di due anni e due mesi di reclusione, derivante da sentenza definitiva di condanna emessa in data 11.6.2013 da quello stesso Tribunale rumeno per due reati di concorso in furto aggravato commessi nel (OMISSIS) (pena di due anni di reclusione), sentenza di condanna disponente altresi’ la revoca della sospensione condizionale della pena di due mesi di reclusione riconosciuta al (OMISSIS) con sentenza del 18.2.2011 del Tribunale di Adjud per il reato di lesioni volontarie.
L’arresto del (OMISSIS) e’ stato convalidato dal Presidente della competente Corte di Appello di Roma, che ha applicato al consegnando la misura cautelare della custodia in carcere, sostituita in prosieguo con la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.
Acquisita la documentazione utile per la decisione (l’Euromandato di arresto, le due decisioni irrevocabili di condanna rumene, l’ordine di esecuzione delle pene detentive), la Corte di Appello di Roma con sentenza del 18.3.2014 ha deliberato farsi luogo alla consegna del (OMISSIS) alla richiedente autorita’ giudiziaria rumena.
La Corte distrettuale ha giudicato sussistenti i requisiti formali e sostanziali legittimanti la consegna previsti dalla Legge n. 69 del 2005, articolo 7, (fatti di furto e lesioni puniti con pene edittali superiori nel massimo a quattro mesi di reclusione e costituenti reato anche per la legge italiana: doppia punibilita’; limiti di pena per la consegna) ed ha escluso il ricorrere di eventuali cause ostative alla consegna previste dalla Legge n. 69 del 2005, articolo 18. In particolare la Corte, a fronte della richiesta del (OMISSIS) di espiare in Italia la pena inflittagli con le sentenze definitive rumene, ha escluso che il prevenuto si trovi in una condizione di effettivo e lecito “radicamento” italiano, si’ da giustificare l’esecuzione della pena oggetto del m.a.e. rumeno in Italia ai sensi della Legge n. 69 del 2005, articolo 18, comma 1, lettera r), come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 227 del 24.6.2010.
2. Avverso l’illustrata decisione della Corte di Appello ha proposto personale ricorso per cassazione il (OMISSIS), adducendo un unico motivo di impugnazione incentrato sulla violazione della Legge n. 69 del 2005, articolo 18, comma 1, lettera r), e sulla insufficienza ed illogicita’ della corrispondente motivazione.
Erroneamente, si sostiene in ricorso, la Corte territoriale ha negato al consegnando la possibilita’ di espiare la pena detentiva in Italia, non tenendo conto della sua concreta e stabile residenza in Italia (risalente ad oltre tre anni). Presenza sul suolo italiano avente i crismi della piena regolarita’ del soggiorno, tant’e’ che al (OMISSIS) e’ stata rilasciata il 16.4.2013 la carta d’identita’ dal Comune di Roma, nella cui area territoriale egli vive, attualmente dimorando ad Anzio presso l’abitazione della fidanzata rumena. Gli stessi precedenti penali e giudiziari gravanti sul (OMISSIS), valorizzati dalla Corte di Appello per considerare inapprezzabile la sua residenza italiana, rappresentano a ben riflettere “l’ulteriore prova di come il (OMISSIS) almeno da piu’ di tre anni risulta stabilmente inserito in Italia, in modo costante e duraturo”.
3. L’impugnazione proposta dal (OMISSIS) e’ inammissibile per infondatezza manifesta delle prospettate ragioni di censura.
3.1. Correttamente la Corte di Appello di Roma ha negato al prevenuto la possibilita’ di espiare in Italia la condanna rumena. Possibilita’ esattamente esclusa proprio alla luce della decisione n. 227/2010, evocata nel ricorso, con cui la Corte Costituzionale ha esteso anche ai cittadini comunitari non italiani la facolta’ di chiedere l’esecuzione in Italia della condanna definitiva riportata in uno Stato della U.E..
Premesso che le decisioni della Corte di Giustizia della U.E. del 17.7.2008 (66/08) Kozlowsky e del 6.10.2009 (123/08) Wolzenburg, richiamate dalla Corte Costituzionale, si limitano ad offrire una interpretazione uniforme della nozione di “residenza” enunciata dall’articolo 4 – p. 6) della decisione quadro 2002/584/GAI (che affida all’autodeterminazione dei singoli legislatori nazionali l’estensione delle ipotesi di rifiuto di consegna previste per i cittadini del singolo Stato: v. Sez. Fer., 2.9.2008 n. 35286, Zvenca, rv. 241001), la suddetta facolta’ di esecuzione della pena nello Stato di consegna puo’ trovare accoglimento – come afferma il giudice delle leggi e come precisato da questa stessa S.C. – quando la “residenza” del cittadino straniero comunitario (Legge n. 69 del 2005, articolo 18, lettera r) assuma caratteri di rilevanza ed implichi un suo radicamento reale e non effimero (“non estemporaneo”) nel territorio italiano, dimostrativo del fatto che egli abbia ivi istituito la sede principale dei propri interessi affettivi e lavorativi nel quadro di una progressiva e lecita integrazione col tessuto sociale del luogo di residenza italiano.
3.2. Con congnio e logico giudizio la Corte di Appello ha disconosciuto la ravvisabilita’ di elementi o indici di una siffatta “residenzialita’” in favore del (OMISSIS), evidenziando come la mera resideriza anagrafica (quale quella conseguita dal ricorrente nel 2013) non possa considerarsi – per quanto significativa – di per se’ sola un dato sufficiente. Al riguardo si rende necessaria, infatti, la presenza di altri concorrenti indici, tra cui in primo luogo la “legalita’” della presenza in Italia del cittadino straniero comunitario, la continuita’ temporale di detta presenza con un’adeguata comprensione della lingua, il tempo intercorso tra tale presenza e la commissione dei reati per i quali lo Stato emittente il m.a.e. ne chiede la consegna, l’istituzione in Italia del centro principale e consolidato – pur non esclusivo – degli interessi lavorativi, economici e familiari dello straniero, il pagamento di eventuali oneri contribuitivi e fiscali in Italia e cosi’ via.
Come ricorda la sentenza impugnata, dai predetti elementi sintomatici di un effettivo radicamento italiano del consegnando e’ possibile prescindere solo in favore di un cittadino comunitario che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente per effetto di ininterrotta presenza in Italia per un periodo di almeno cinque anni, in conformita’ alle condizioni previste dalla direttiva del Consiglio U.E. del 29.4.2004, n. 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini della U.E. e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e non a caso evocata dalla gia’ citata sentenza della Corte di Giustizia U.E. 6.10.2009 Wolzenburg (v.: Sez. 6, 9.3.2010 n. 10042, P.G. in proc. Matei, rv. 246507; Sez. 6, 6.11.2012 n. 43011, Vaduva, rv. 253794; Sez. 6,18.2.2014 n. 7792. Manolache Nicusor, n.m.).
Ora nel caso del ricorrente (OMISSIS) i giudici della consegna hanno rilevato che: il cittadino rumeno e’ privo di qualsiasi lecita attivita’ di lavoro in Italia; lo stesso non dispone in Italia di una abitazione (sarebbe ospite di una connazionale dichiaratasi sua fidanzata), ne’ in Italia sono presenti altri componenti della sua famiglia; i reati per i quali l’autorita’ giudiziaria rumena chiede la consegna del (OMISSIS) sono stati commessi in epoche recenti (le lesioni nel luglio 2010; i due furti nel giugno 2011) e attestano la contigua presenza del prevenuto nel suo Paese di origine, da cui puo’ supporsi si sia allontanato proprio per evitare le conseguenze dei reati cola’ commessi; lo stesso (OMISSIS) annovera in Italia numerosi precedenti penali e giudiziari, risultando: gia’ condannato con sentenza del Tribunale di Verona per rapina aggravata commessa nell’aprile 2011; denunciato in stato di liberta’ o di arresto dalla Questura di Cremona il 10.9. 2011 per tentato furto, dalla Polizia di Roma il 2.12.2011 per riduzione in schiavitu’ e violenza sessuale, dalla Questura di Venezia il 16.10.2013 per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e falsita’ in atti privati; identificato nel corso di operazioni di p.g. almeno due volte con false generalita’.
3.3. Il diniego della esecuzione in Italia della pena inflitta al ricorrente dalle sentenze rumene e’ sorretto, dunque, da motivazione corretta e non superficiale, conforme ai principi regolatori dell’istituto, quali delineati dalle menzionate sentenze della Corte di Giustizia U.E., dalla decisione n. 227/2010 della Corte Costituzionale, dalla successiva giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
Vero e’ che i precedenti giudiziari e dattiloscopici del (OMISSIS) apparirebbero avvalorarne, come si adduce nel ricorso, una piu’ o meno duratura presenza in Italia astrattamente suscettibile di connotare la residenzialita’ territoriale richiesta dalla Legge n. 69 del 2005, articolo 18, lettera r), per consentire l’esecuzione in Italia delle pene oggetto del m.a.e. attivo di altro Stato U.E. ovvero dall’articolo 19, lettera e), stessa legge per l’esecuzione in Italia di condanne eventualmente pronunciate da uno Stato U.E. nel quadro di una consegna disposta per finalita’ di esercizio dell’azione penale.
Sennonche’ il ricorrente mistifica la latitudine applicativa dell’istituto della eseguibilita’ italiana della pena inflitta da altro Stato U.E., estendendola a profili soggettivi e fattuali apertamente confliggenti con i canoni di mutua e leale collaborazione giudiziaria tra Stati membri della U.E. che ispirano la normativa italiana (ed Europea) in tema di mandato di arresto Europeo.
3.4. Se – come afferma la sentenza n. 227/2010 della Corte Costituzionale – la previsione (decisione quadro del Consiglio U.E. 13.6.2002 n. 2002/584/GAI), rimessa alla scelta dei legislatori nazionali (scelta operata dall’Italia con la Legge n. 69 del 2005, citati articoli 18 e 19), del possibile rifiuto di consegna finalizzato all’esecuzione di condanne nello Stato U.E. destinatario di m.a.e. attivo emesso per l’esecuzione di pena risponde all’esigenza di accrescere le opportunita’ di reinserimento sociale del soggetto ricercato, una volta scontata la pena, nel medesimo Stato in cui egli appare aver radicato la propria esistenza, “dimostrando un sicuro grado di inserimento nella societa’ di detto Stato”, e’ ben evidente che la nozione di stabile residenza, funzionale alla “risocializzazione del condannato durante e dopo la detenzione”, e’ qualificata da un immanente e imprescindibile requisito strutturale. Requisito che non puo’ che essere formato dalla pregiudiziale “legalita’” di tale residenza. In altri termini i precedenti penali e giudiziari del soggetto richiesto in consegna da uno Stato della U.E. per motivi di esecuzione penale non possono rappresentare – per definizione – elementi di fatto idonei ad accreditare l’esistenza di un radicamento territoriale stabile del consegnando (v. Sez. 6, 27.7.2010 n. 30039, Alecsa, rv. 247810).
Cio’ perche’ i trascorsi penali contraddicono in radice le enunciate finalita’ di recupero sociale del cittadino straniero “residente”, efficacemente perseguibili soltanto se inscritte in un gia’ maturato o avanzato processo di stabile (o virtualmente stabile) inserimento sociale e lavorativo del soggetto. Contesto o processo che e’ escluso o frustrato nel suo progressivo sviluppo da manifestazioni comportamentali di devianza e di proclivita’ criminosa di cui si sia reso protagonista, con connotati di attualita’ e ripetitivita’, il soggetto consegnando. Con l’ulteriore inferenza, quindi, che il radicamento non estemporaneo espresso dalla nozione di residenza apprezzabile per il rifiuto della consegna di cui alla Legge n. 69 del 2005, articolo 18, lettera r), e articolo 19, lettera c), presupponendo una sostanziale omologazione allo status di cittadino pieno iure del soggetto richiesto, implica che il suo verificando itinerario di aggregazione e assimilazione al tessuto sociale e alla trama dei rapporti giuridici, privati e pubblici, propri dello Stato richiesto risponda – in vista di un utile esito “risocializzante” dell’espiazione penale in detto Stato – innanzitutto a canoni di doverosa osservanza delle leggi, penali e civili, che regolano la vita di relazione e i rapporti collettivi in tale Stato, in nome di una sottintesa, ma irrinunciabile, proiezione verso un modello di cittadino esemplare e rispettoso delle leggi.
Diventa perfino superfluo, allora, rimarcare che nel caso del (OMISSIS) la sua integrazione e il suo radicarsi nel contesto sociale italiano si distinguono in peculiar modo – oltre che per totale assenza degli altri indici prima descritti a titolo di esempio – per l’univoca dedizione al compimento di vari illeciti penali, anche di rilevante gravita’, in aperta distonia con i presupposti di “legalita’”, serieta’ e autenticita’ del suo prefigurato radicamento territoriale.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricoros segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in misura di euro 1.000,00 (mille). La cancelleria provvedera’ alla tempestiva comunicazione della presente decisione al Guardasigilli ai sensi della Legge n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla Legge n. 69 del 2005, articolo 22, comma 5.

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