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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 23 settembre 2013, n. 39192

Ritenuto in fatto

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – La ricorrente è indagata per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari delitti di falsità ideologica in certificati e di falso per induzione nonché di truffa aggravata ai danni dell’INPS commessi, nella sua qualità di avvocato, mediante l’intestazione di cause civili aventi ad oggetto prestazioni, interessi, rivalutazioni o equo indennizzo ex legge Pinto, a nome di persone decedute o ignare. La cosa – anche grazie alla complicità di un dipendente di banca – aveva determinato l’indebito incameramento delle somme liquidate. L’accusa, in particolare, é quella di avere indotto, o tentato di indurre al falso ideologico i collegi giudicanti che avevano deciso le cause sulla base delle false prospettazioni della parte attrice e, di conseguenza, avevano attestato, a propria volta, il falso.

In relazione a tali contestazioni, l’indagata è stata sottoposta a misura cautelare in carcere che, con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale per il Riesame ha confermato (con la sola esclusione dell’aggravante di cui all’art. 4 L. 146/06);

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, la T. ha proposto ricorso, tramite i difensori, deducendo:

1) violazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. perché è da considerare apparente la motivazione che i giudici hanno addotto per respingere il motivo di riesame teso a sostenere la non configurabilità del falso per induzione.

In sostanza, si fa notare che l’argomento difensivo svolto dinanzi al Tribunale era incentrato sul concetto che la qualità rivestita dal giudice in un procedimento civile è tale da impedire la configurabilità della fattispecie di cui agli artt. 48 e 479 c.p. perché l’attività di valutazione delle prove, a lui addotte, che egli svolge confluisce in atti dispositivi (ordinanze o sentenze) che non possono farsi rientrare tra quegli atti pubblici “attestanti fatti compiuti o avvenuti alla presenza dello stesso giudice, ovvero dichiarazioni ricevute, né comunque, attestanti fatti dei quali sono destinati a provare la verità”, di cui parla la norma invocata.

A tale proposito, si criticano le affermazioni contenute nell’ordinanza impugnata che, non solo, non replicano sul punto ma si basano su affermazioni che vanno proprio nella direzione indicata dalla difesa (come è il caso della frase – riportata nel ricorso – in cui i giudici affermano che nella specie, il falso per induzione si colloca “a monte del processo”) vale a dire, accentuano la linea di demarcazione esistente tra gli atti introduttivi al processo e le attività successive fino alla sentenza.

Sostengono i difensori ricorrenti che tale asserzione non è coerente con quella successiva (di cui a f. 6 della sent.) ove si sostiene che il giudice non ha una diretta conoscenza dei fatti e, quindi, – con un salto logico – si afferma che l’invalidità dell’atto conclusivo, la sentenza, deriva da un atto prodromico che si riflette su tutto l’iter processuale. Secondo la ricorrente si sarebbe, cioè al cospetto di una confusione tra la natura del momento genetico e quella finale della sentenza;

2) violazione della lett. ei dell’art. 606 c.p.p. in quanto la motivazione offerta dal Tribunale sul tema dei gravi indizi per il reato associativo è sostanzialmente inesistente risolvendosi in un’adesione acritica alle ragioni del G.i.p. della cui ordinanza vengono citati passaggi che, comunque non evidenziano il ruolo dell’indagata;

3) vizio motivazionale in punto di esigenze cautelari ed adeguatezza della misura cautelare attuale. Anche in questo caso, si fa notare che le esigenze sono asserite in modo indifferenziato e non individualizzato così come dovrebbe essere in base ai dettami della giurisprudenza (sez. VI, 24.5.12, n. 22327) e che anche l’adeguatezza della misura viene affermata con una frase di stile senza spiegare per quale ragione l’ipotesi degli arresti domiciliari non sia praticabile.

La ricorrente conclude invocando l’annullamento della ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

3. Motivi della decisione – Il ricorso è infondato.

3.1. Il tema sviluppato nel primo motivo della tesi difensiva, da un lato, si basa su affermazioni contenute in talune pronunzie di sezioni semplici espressive, però, di un orientamento superato “le tempo da queste sezioni unite e, d’altro lato, cerca di speculare sul fatto che, esistendo una scarsa elaborazione giurisprudenziale in materia di falso in sentenza, potrebbe persistere, allo stato, qualche dubbio che, però, come si cercherà di dimostrare in prosieguo, non ha ragion d’essere.

Il punto iniziale è rappresentato dalla risposta da dare al quesito se, in presenza di una falsa prospettazione della realtà da parte del privato (in questo caso, esistenza in vita dell’attore ovvero rilascio di falsa procura), il pubblico ufficiale (in questo caso, il giudice) che emana il proprio provvedimento sulla base di quelle indicazioni non rispondenti al vero, compia un atto pubblico ideologicamente falso del quale debba essere chiamato a rispondere il privato che ottiene l’atto falso mediante induzione in errore del p.u..

Le dinamiche giurisprudenziali, a riguardo, sono state illustrate e riassunte, abbastanza di recente da queste sezioni unite (28.6.07, scelsi, rv. 236867) ed ivi si apprende che una parte delle pronunzie di legittimità – offrendo argomenti alla odierna difesa – aveva operato dei distinguo ravvisando il falso per induzione solo quando l’atto pubblico fosse teso ad accertare proprio “il fatto” oggetto dell’attestazione falsa del privato. Conseguentemente, il pubblico ufficiale che si limiti a riportare, nell’atto da lui emesso, la semplice esistenza dell’attestazione del privato (risultata falsa) non realizzerebbe una attestazione falsa ma svolgerebbe solo una argomentazione errata (sez. V, 20.6.06, Bartoiazzi, n. 21209; sez. V, 19.5.03, carbim, n. 22021). Ancora più in termini con quanto qui sostenuto dalla difesa della ricorrente, si era anche detto (sez. v, 26.10.01, perfetto, rv. 220001) che il reato di falso per induzione ricorre solo quando il p.u., inconsapevolemente, raccolga dal privato una falsa attestazione relativa a fatti dei quali essa è destinata a provare la verità e detta attestazione venga, poi, utilizzata dal soggetto ingannato per descrivere o attestare una situazione di fatto più ampia di quella certificata dal mentitore.

In realtà, come molto chiaramente precisano le sezioni unite nella decisione prima citata, siffatto orientamento è da disattendere e, per contro, da ribadire quello che, a suo tempo, era già stato enunciato, nel 1995, da altra decisione delle S.U. (24.2.95, Proietti, n. 1827, rv. 200117) nella quale si era detto che tutte le volte in cui un p.u. adotti un provvedimento a contenuto descrittivo o dispositivo, dando atto, in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale del quale risponde, ai sensi dell’art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l’atto o l’attestazione non veri.

A prescindere dal rilievo che l’autorevolezza della fonte da cui promana tale principio interpretativo ne consiglia altamente l’adesione, vi è da dire che, nel decidere il caso in esame, l’adeguamento a tale punto di vista è quanto mai opportuno perché esso è il risultato di un ragionamento perfettamente calzante nella specie.

Ed infatti, i giudici di questa S.C. (sia quelli del 1995 che quelli, più recenti del 2007) sono pervenuti al loro convincimento valorizzando il momento formativo dell’atto. L’atto amministrativo, infatti, non va considerato solo per quello che rappresenta, per così dire, la parte “finale” (e cioè, l’atto stesso) bensì anche come il risultato di un procedimento di formazione nel quale è previsto “£un primo momento di accertamento dei presupposti”. Ragionando con riferimento agli atti amministrativi comuni tale accertamento, di norma, trova la sua attestazione nel preambolo dell’atto (con espressioni usualmente concise del tipo “Visti gli atti relativi a…” “Visti gli attestati…. “).

La conclusione che si impone, pertanto, è quella che “la premessa, contenuta nella parte descrittiva dell’atto, non è la mera circostanza che sia intervenuta un’attestazione del mentitore o che questi abbia prodotto un atto determinato, bensì che il fatto rappresentato in quell’atto o in quella dichiarazione sostitutiva sia certo, effettivamente accaduto ed integri l’esistenza di un elemento necessario per l’emanazione dell’atto del pubblico ufficiale”.

Trasferendo tali concetti al caso in esame, non si può seguire un percorso diverso -come si vorrebbe da parte della ricorrente – sol perché l’atto amministrativo (pubblico e dispositivo) di cui si assume la falsità per induzione è una sentenza, promanante da un giudice civile, e, come tale, in tesi difensiva, non riconducibile nell’alveo degli atti pubblici descritti nell’art. 479 c.p.; e ciò, in quanto – secondo la ricorrente – la sentenza, in sé e per sé, non attesta “fatti compiuti o avvenuti alla presenza dello stesso giudice, ovvero dichiarazioni da lui ricevute” e non attesta “fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità”.

L’argomento è però capzioso come dimostra la semplice osservazione che il principio di diritto cui questo collegio ritiene di allinearsi è stato enunciato dalle sezioni unite, nella decisione del 1995, proprio in occasione di una fattispecie concreta assimilabile alla presente. Ed infatti, in quel caso, si trattava di una vicenda relativa al rilascio di un diploma di laurea, previa redazione di un verbale, della relativa seduta, nel quale si era attestato il superamento, da parte del laureando, degli esami del corso quando, in realtà, tale superamento non era mai avvenuto. L’iniziale assoluzione dell’imputato, da parte del giudice di merito, basata sul rilievo che il verbale dell’esame di laurea, ed il relativo diploma, non attestano e non provano la verità del fatto presupposto, è stato, appunto, annullato da questa S.C. grazie al ragionamento di cui sopra che, come ben si comprende, si attaglia perfettamente al caso de quo agitur.

A ben vedere, infatti, è fuor di dubbio che la sentenza sia un atto pubblico formato dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, produttivo di autonomi effetti e che, nell’ipotesi in esame, essa si risolveva nella statuizione del diritto della parte attrice a conseguire dallo Stato delle elargizioni in denaro a vario titolo. Ovviamente, però, ciò avveniva sul presupposto della effettiva esistenza del soggetto richiedente. Certamente, in teoria, il soggetto avrebbe anche potuto esser morto ma avrebbe dovuto essere realmente esistito (tant’è che della decisione giudiziale avrebbero beneficiato gli eredi).

Per contro, come appare emergere dalle indagini riguardanti le attività della T. , le cause che ella aveva attivato erano iscritte a nome di soggetti già defunti o inesistenti ovvero grazie a procure falsificate, perché rilasciate da soggetti ignari.

Di tutto ciò, il giudice era ovviamente inconsapevole, non essendo quello l’oggetto del suo giudicato, e, dando per scontato il presupposto della effettiva esistenza dell’attore ha, in tal modo, rilasciato una decisione che, di fatto (grazie alla falsa prospettazione della realtà operata dal privato attore), ha autorizzato degli esborsi che, diversamente, non avrebbero avuto ragion d’essere e che, in tal modo, sono stati lucrati illecitamente da chi aveva predisposto la falsità.

È, quindi, chiaro che la ricorrente, oggi, specula sulla confusione tra la verifica della fondatezza della pretesa – che è sicuramente compito del giudice e costituisce l’oggetto della sua decisione finale – con la verifica dei presupposti della pretesa stessa.

Non è, cioè, esatto sostenere che non vi sarebbe reato perché, non essendo – la verifica della esistenza in vita dell’attore – ciò su cui si doveva pronunciare il giudice, per l’effetto, la semplice liquidazione in suo favore di una certa somma non equivarrebbe ad affermazione della sua esistenza (così come, nel caso prima citato, il rilascio della laurea non sarebbe dovuta equivalere ad una attestazione di superamento di tutti gli esami).

È, però, fin troppo logico osservare che, così come il possesso della laurea da per scontato che il soggetto che la detiene abbia superato tutti gli esami previsti per quel corso di laurea, anche l’attivazione di una causa civile per equo indennizzo (o qualsivoglia altra ragione) da parte del soggetto “X” presuppone per certa la sua esistenza.

In altri termini, il giudice/p.u. è stato tratto in inganno su un presupposto di fatto che, se vero, avrebbe legittimato la sua decisione.

Ciò è tanto vero che, in uno dei rari precedenti che si rinvengono in tema di falso per induzione a carico di un giudice, la eventualità è stata esclusa solo perché la falsità non riguardava “un presupposto fattuale assunto a base delle determinazioni contenute nel provvedimento giurisdizionale, bensì l’erronea valutazione dei termini dai quali dovevano decorrere per legge gli effetti considerati” (sez. v, 7.4.08, Chiaravallotti, rv. 240924).

In altri termini, il ragionamento avallato dalle sezioni unite che qui si sta ribadendo è così calzante – anche in presenza di un atto dispositivo pubblico un po’ peculiare quale è la sentenza di un giudice – che è stato anche affermato espressamente (sez. v, 27.3.07, di salvo, rv. 236598), ed in positivo, che il delitto di falso ideologico in un atto pubblico a contenuto dispositivo – “anche quando tale atto dispositivo sia un provvedimento giurisdizionale” -ricorre nel caso in cui “la falsità della conclusione dispositiva assunta dal giudice dipenda, non dalla invalidità delle argomentazioni, ma dalla falsità delle premesse fattuali dalle quali tali argomentazioni muovono nella cui parte descrittiva, che costituisce presupposto necessario alle susseguenti determinazioni, si afferma volutamente l’esistenza di una situazione di fatto contraria al vero”.

Così statuendo, la S.C. ha sostanzialmente affinato il discorso avviato nel 1995 dalle sezioni unite distinguendo, anche all’interno dell’atto amministrativo/provvedimento giurisdizionale, tra i “presupposti di fatto” e “parte valutativa” vera e propria.

È, pertanto, ineccepibile la considerazione del Tribunale, nel caso che occupa quando (f. e) osserva che “il giudice non ha e non può avere una diretta conoscenza dei fatti (non può sapere se la parte è deceduta o se la procura alle liti è falsa), pertanto, il difensore che introduce il ricorso sulla base di una falsa procura alle liti o sulla circostanza che l’attore è deceduto, induce in errore il giudice ad attivare la funzione giurisdizionale”.

Quello che precede, del resto, è un discorso assolutamente coerente con i casi, assimilabili al presente, nei quali è stato ritenuto configurabile il reato di falso ideologico per induzione nella condotta di colui che, mediante la falsificazione delle cartoline di ricevimento degli atti di Citazione (che apparivano, pertanto, debitamente notificati ai convenuti mentre, in realtà, le notificazioni non avevano avuto esecuzione) aveva indotto il giudice a pronunciare la dichiarazione di contumacia (Sez. I, 23.1.03, Chianese, Rv. 223567; Sez. I, 26.11.02, Catalano, Rv. 224339).

Ed infatti, reiterando la citazione delle sezioni unite di cui sopra (28.6.07, scelsi, rv. 236867), se è vero che la falsa premessa dell’atto pubblico deve concernere un fatto “del quale l’atto del pubblico ufficiale è destinato a provare la verità” è anche vero che “ciò va inteso anche quale immutatio veri circa l’esistenza di un presupposto in assenza del quale il provvedimento non avrebbe potuto essere adottato”. Il che avviene per l’evidente ragione che “sussiste un rapporto di causa-effetto tra il fatto attestato dal privato, quale presupposto dell’emanazione dell’atto del pubblico ufficiale, ed il contenuto dispositivo di quest’ultimo e stante, altresì, la stretta connessione logica tra l’uno e l’altro, la falsità del primo si riverbera sul secondo e diventa essa stessa falsità di questo, sicché la recepita falsa attestazione del decipiens acquista la ulteriore veste di falsa attestazione del pubblico ufficiale deceptus sui fatti falsamente dichiarati dal primo e dei quali l’atto pubblico è destinato a provare la verità”.

Pertanto, ritornando al caso concreto del presente ricorso, ancorché la condotta dell’avv. T. non si sia sostanziata in una “attestazione” esplicita, ed in senso proprio, di esistenza della parte attrice o della persona che conferiva la procura, è pur vero che la predisposizione stessa dell’atto con l’indicazione di dati anagrafici e/o la sottoscrizione della procura falsi, costituivano obiettivi atti preparatori produttivi di autonomi effetti (poi sostanziatisi nell’atto conclusivo del giudice adito/ingannato).

Non solo, quindi, non è censurabile di apparenza e/o illogicità ma è, anzi, corretta (sia sul piano razionale che dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza) la tesi sviluppata dal Tribunale per il Riesame secondo cui la falsa procura o l’atto di citazione sottoscritti da persona non esistente sono condotte “preliminari” ma, non per questo, meno decisive ai fini della pronuncia del provvedimento finale.

Per contro, il discorso della difesa è errato e suggestivo quando cerca di spostare l’attenzione sulla parte finale dell’atto ed è anche elusivo quando tenta di evidenziare che tale atto non può essere ritenuto falso perché il suo contenuto accertativo non riguardava la esistenza o meno del soggetto che aveva attivato la causa. Il che è vero – non essendosi mai visto un giudice fare una verifica preliminare in tal senso – ma Ciò per l’evidente ragione che egli (per così dire) “da per scontato” un presupposto che dovrebbe essere ovvio.

Tutto ciò – anzi – convince maggiormente della gravità della condotta di chi tragga in inganno il magistrato proprio su di un aspetto del quale sa che non verrà fatto alcun accertamento.

3.2. Nell’affrontare il secondo motivo, non si può fare a meno di constatarne la pretestuosità dal momento che, a fronte dell’affermazione del Tribunale secondo cui il gravame – svolto dinanzi ad essi sulla gravità indiziaria – era “generico” (f. 7), la ricorrente non contesta l’assunto obiettando, ad esempio, di avere addotto una molteplicità di argomenti ignorati dal Tribunale, bensì (quasi ribaltando 1 piani di giudizio) obietta, dinanzi a questa S.C., che la motivazione del Tribunale, in tema di indizi, non è esauriente né chiara.

La qual cosa, oltretutto, è (quasi manifestamente) infondata.

Si è, infatti, al cospetto di una illustrazione – da parte dei giudici di merito – più che adeguata che prende le mosse dal richiamo, per relationem, al provvedimento del G.i.p. e che, quindi, si sofferma nell’evocare un sistema “ampiamente collaudato” protratto negli anni ed accertato attraverso intercettazioni telefoniche nonché accertamenti bancari e documentali. In particolare, poi, per l’indagata oggi ricorrente, si ricordano le recenti informative inviate dal P.M. che ne hanno aggravato il bagaglio indiziario visto l’accertamento della esistenza di cause civili che risalgono al 2012 e che la pongono in una posizione preminente e centrale al pari del coindagato S. (suo coniuge) con il quale ella ha, peraltro, intrattenuto conversazioni dal contenuto chiaramente compromettente. Si citano, a riguardo, quella nella quale la donna – a fronte delle preoccupazioni espresse dal marito (in altre conversazioni), e mostrando di conoscere tutto l’antefatto – interloquisce chiedendo dell’arrivo di “buste” o” procure” e commentando, in altra occasione, “io sto rischiando il carcere quanto te!!! Ti sei impadronito della mia laurea!”

Conclusivamente, vista la non contestata genericità della doglianza proposta dinanzi ad esso, può ben affermarsi che la motivazione offerta dal Tribunale sul punto dei gravi indizi non merita censure.

3.3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al terzo motivo ove, trattando delle esigenze cautelari si cerca di sostenere – così come fatto nella discussione odierna – che i fatti per i quali è stata emessa la misura cautelare in discussione risalirebbero addirittura al 2007/2008.

L’assunto è agevolmente smentito dalle emergenze segnalate dal Tribunale anche grazie ad informative recenti della G.d.F. (di cui si è detto nei trattare n motivo che precede).

Tali risultanze sono corroborate da intercettazioni telefoniche anche recenti (dei 24.3.13) dalle quali si apprende che – a seguito dell’accesso della G.di F. – l’indagata era intenta a cercare di eliminare incartamenti vari spostandoli da un luogo all’altro ovvero buttandoli del tutto.

La qual cosa riverbera pesantemente anche per quel che attiene alla sussistenza di un pericolo di inquinamento che appare più che concreto.

Per quel che attiene, infine, al pericolo di fuga, se può essere vero che, in sé e per sé, la disponibilità di un alloggio all’estero non può essere assunto da solo come indizio, è pur vero che esso va valutato nel complesso, considerate le condizioni di vita del soggetto e le sue abitudini (sez. IV, 24.5.07, De sanavo, Rv. 232299). Nella specie, i giudici di merito non hanno mancato di sottolineare che proprio l’attività illecita qui monitorata implicava, da parte dell’indagata, frequenti contati con l’estero (tanto che,inizialmente era stata persino contestata l’aggravante transnazionale).

Nessuna censura, quindi merita l’ordinanza impugnata neppure in punto di esigenze cautelari.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali la ricorrente e la comunicazione, ex art. 94, co. 1 ter, disp. att. c.p.p. alle autorità penitenziarie.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, visto l’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p., ordina che, a cura della cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 bis disp. att. c.p.p

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