Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 maggio 2012 n. 8283. Un giudizio “Pinto” svoltosi in due gradi di giudizio non deve superare la durata di 2 anni

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 24 maggio 2012 n. 8283

Per la Corte di Piazza Cavour ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio Pinto svoltosi anche davanti alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda la durata dei due anni, ritenendosi tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 80 del 2001, sia della durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno.

Sorrento, 25 maggio 2012.

Avv. Renato D’Isa