Cassazione 13

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 27 ottobre 2015, n. 43265

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano disponeva la consegna alle autorità giudiziarie dello Stato di Romania di S.I. (alias K.Z.), cittadino rumeno, in esecuzione del mandato di arresto europeo dell’8 febbraio 2012, emesso al fine di dare esecuzione alla sentenza con la quale questi era stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per i reati di concorso in furto aggravato e occultamento di beni rubati, commessi tra il mese di (OMISSIS).

Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione personalmente S.I., chiedendone l’annullamento per i motivi di seguito illustrati.

Con il primo motivo, deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o di decadenza, in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2 (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c): la decisione di consegna risulterebbe adottata ben oltre il termine di 60 giorni dalla data di adozione della misura cautelare (25 giugno 2015), non potendosi ritenere legittima la proroga autorizzata dalla Corte di appello, in quanto non giustificata da ragioni di forza maggiore (nella specie, il rinvio era stato determinato dalla assenza del difensore di ufficio, il quale aveva tuttavia preannunciato da tempo di non partecipare all’udienza, per l’intervenuta nomina di difensore di fiducia ad opera della convivente del consegnando), con la conseguente liberazione della persona in consegna.

Con il secondo motivo, denuncia la inosservanza o erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r) (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo fornito tutti gli elementi necessari per dimostrare la sua effettiva dimora e residenza in Italia (certificato di residenza, inizio attività e apertura di partita IVA, rapporto di convivenza in Italia), che dovevano giustificare il diniego della consegna.

Con il terzo motivo, lamenta la contraddittorietà della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto non provato un suo collegamento stabile con il territorio italiano, per la non decisività degli elementi offerti dalla difesa, pur avendo rilevato che questi era in Italia sin dal 1994 e, salvo un periodo di detenzione in Romania, vi avrebbe sempre soggiornato. Priva di fondamento e contraddittoria risulterebbe inoltre l’affermazione secondo cui il ricorrente sapeva perfettamente dell’accusa e della condanna, nonostante il processo in Romania si sia svolto il processo in absentia.

Con il quarto motivo, deduce il mutamento in senso più favorevole per il ricorrente del trattamento sanzionatorio previsto in Romania per i reati oggetto della condanna.

Con il quinto motivo, evidenzia infine il suo interesse alla permanenza in Italia sia per scontare la pena in esame, sia per partecipare a due processi pendenti in Italia di cui uno in fase di giudizio e l’altro in fase di indagini.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

In ordine al primo motivo, va ribadito il principio di diritto, secondo cui il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2, deve essere emessa la decisione sulla consegna ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna medesima (tra tante Sez. F, n. 32964 del 21/08/2012 – dep. 22/08/2012, Manea, Rv. 253424). Nè la questione della perdita di efficacia della misura cautelare può essere proposta direttamente contro la decisione di consegna che, nel caso in esame, non contiene disposizioni in materia cautelare. Le questioni relative ai provvedimenti di custodia avrebbero dovuto essere fatte valere con specifico ricorso, ex art. 719 cod. proc. pen., come prescritto dalla L. n. 69 del 2005, art. 9.

Quanto al secondo e terzo motivo, vertenti entrambi sulla questione del mancato riconoscimento da parte della Corte di appello delle condizioni per il rifiuto della consegna L. n. 69 del 2005, ex art. 18, lett. r) va richiamato il principio di diritto più volte affermato da questa Corte che la nozione di ‘residenza’ rilevante – dopo la sentenza n. 227 del 2010 della Corte costituzionale – ai fini del rifiuto di consegna di un cittadino di altro Paese membro dell’Unione, ai sensi della citata norma, presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile dalla legalità della sua presenza in Italia, dall’apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, dalla distanza temporale tra quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all’estero, dalla fissazione in Italia della sede principale (anche se non esclusiva) e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, dal pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. La nozione di ‘dimora’, rilevante ai medesimi fini, si identifica con un soggiorno nello Stato stabile e di una certa durata, idoneo a consentire l’acquisizione di legami con lo Stato pari a quelli che si instaurano in caso di residenza (tra tante, Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014 – dep. 27/02/2014, Echim, Rv. 259118).

La decisione assunta dalla Corte di appello sul punto fa buon governo di tali principi e non contiene i vizi di motivazione denunciati, avendo la Corte correttamente rilevato che, al di là del mero dato formale anagrafico, il ricorrente non ha dimostrato il reale svolgimento di attività lavorativa di commerciante di vetture e meccanico in (OMISSIS), avendo anche in tal caso solo esibito l’attribuzione di una partita IVA nel (OMISSIS), nè l’esistenza di effettivi legali in Italia, avendo prodotto in ordine al legame con la signora A. documentazione successiva alla data di arresto (la stessa residente in Abruzzo solo un mese dopo l’arresto dello S. avrebbe preso in locazione un immobile in un comune vicino (OMISSIS) e avrebbe ottenuto un certificato di attribuzione di partita IVA per il commercio di vetture).

Si tratta di elementi di fatto (conoscibili e valutabili da questa Corte di legittimità in ragione della peculiare competenza nel merito che la disciplina del mandato di arresto europeo le attribuisce) tutti univocamente escludenti la sussistenza in atto di una residenza nei termini prima esposti.

Nè può, come il ricorrente sostiene, rilevare che nel (OMISSIS) era già presente in Italia, in quanto oltre a risultare che dal (OMISSIS) è stato lungamente detenuto in Romania per rapina, così come dal (OMISSIS), quando commise i reati oggetto del mandato di arresto, le presenze registrate in Italia erano relative alla commissione di reati da parte di questi in varie parti di Italia (porto di coltello, furto aggravato e falso in documenti di identità), certamente non dimostrative di una stabile e lecita presenza nel territorio italiano.

La censura volta ad evocare il motivo di rifiuto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a) (decisione pronunciata in absentia), oltre che inammissibile per la genericità dell’assunto, è del tutto infondata, tenuto conto che dalla sentenza allegata dalle autorità romene risulta che ‘la procedura di citazione’ era stata legalmente compiuta.

In ogni caso, la questione è anche destituita di fondamento giuridico, in quanto deve considerarsi legittima la consegna disposta ai fini dell’esecuzione di una pena irrogata mediante decisione pronunciata ‘in absentia’, quando nello Stato membro di emissione sia consentito alla persona richiesta di ottenere un nuovo giudizio, una volta venuta a conoscenza della decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti.

La legislazione romena infatti anche nel nuovo codice di rito entrato in vigore il primo febbraio 2014 (L. n. 135 del 2010) prevede la procedura che consente al condannato – che non è stato citato a comparire in tribunale e non è stato informato in qualunque altro modo ufficiale – la riapertura del procedimento, stabilendo specifiche disposizioni per colui che, condannato in contumacia, sia consegnato sulla base di mandato d’arresto europeo (il termine per proporre la riapertura decorre dalla data in cui, a seguito della consegna, alla persona è comunicata la sentenza di condanna) (art. 466).

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto la prospettazione della modificazione della legge penale romena per il reato di furto (reclusione da sei mesi a cinque anni) non ha alcuna incidenza sulle condizioni di esecuzione nello Stato del mandato di arresto europeo.

La L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 7 richiede che il fatto – oggetto del mandato di arresto europeo – deve essere punito dalla legge dello Stato membro di emissione con una pena o con una misura di sicurezza privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a dodici mesi.

Inammissibile è anche l’ultimo motivo.

Quanto all’interesse al rinvio della consegna per esigenze di giustizia nazionale, trattasi infatti di questione che non può essere proposta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.

La L. n. 69 del 2005, art. 22 nel prevedere il ricorso anche per il merito, attribuisce alla Cassazione soltanto la possibilità di verificare anche gli apprezzamenti di fatto operati dal giudice di merito, ma senza poteri sostitutivi e integrativi, nè tanto meno istruttori.

Per quanto premesso, il ricorso deve essere pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in punto di spese. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

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