LionelHutz.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  28 febbraio 2014, n. 9889 

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di Appello di Bari, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte civile M.V., riformava limitatamente alle statuizioni civili quella di assoluzione pronunziata dal Tribunale di Foggia in data 11/03/2011 a carico di B.L., accusata dei reati di millantato credito (art. 346 cod. pen.) e patrocinio infedele (art. 380 cod. pen.) commessi fino al mese di agosto 2004 (unitariamente ascrittile al capo A della imputazione), condannandola al risarcimento dei danni in favore dell’appellante da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio; veniva, invece, confermata l’assoluzione della B. dal reato di appropriazione indebita aggravata (artt. 61 n. 11, 646 cod. pen.) contestatole al capo B).
Riteneva, infatti, la Corte territoriale come l’assoluzione fosse stata determinata dall’erroneo presupposto assunto dal giudice di prime cure, il quale aveva ritenuto scaduti i termini per impugnare una sentenza in materia di lavoro in grado d’appello in cui il M. era risultato soccombente, facendone derivare la non credibilità dell’accusa rivolta alla B. di avere millantato conoscenze presso la Procura Generale della Corte di Cassazione, nel tentativo di indurre il proprio assistito a presentare comunque impugnazione.
La Corte riteneva parimenti raggiunta la prova del reato di patrocinio infedele, essendo rimasto accertato che l’imputata, pur avendo conseguito l’onorario in via anticipata, non aveva approntato alcuna difesa ed avendo anche celato la circostanza di non essere abilitata al patrocinio in sede di legittimità, alle successive rimostranze dell’assistito aveva ulteriormente millantato credito presso magistrati della Procura Generale della Corte di Cassazione, riuscendo a farsi corrispondere l’ulteriore somma di € 2.000,00.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputata, deducendo difetto di motivazione per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto perenti i termini per l’impugnazione della sentenza di lavoro emessa in grado d’appello e per non avere minimamente affrontato la problematica della prescrizione dei reati contestati, maturata dopo la pronunzia del Tribunale ma prima della decisione impugnata.

Considerato in diritto

3. Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
La Corte d’Appello di Bari ha sovvertito, ai limitati fini di cui al’art. 576 cod. proc. pen., la pronunzia assolutoria del Tribunale di Foggia dai reati ascritti alla ricorrente, ritenendo la domanda della parte civile suffragata dalle dichiarazioni – ritenute coerenti, dettagliate, precise e documentalmente riscontrate dalla corrispondenza con quella intercorsa – rese dal denunziante V.M., del quale ha escluso ogni movente o atteggiamento calunnioso nei confronti di colei che era stata la sua patrocinatrice in una causa di lavoro dinanzi alla stessa autorità giudiziaria barese.
Ha, inoltre, osservato la Corte che il dolo del reato di cui all’art. 346 cod. pen. non consiste nell’avere volontariamente agito contro gli interessi di parte, ma nell’essersi l’agente reso volontariamente infedele rispetto ai suoi doveri professionali finalizzati alla tutela del cliente ed al corretto e tempestivo esito della procedura in corso; dei resto la qualifica professionale della B. (avvocato) rendeva credibile il fatto che il M. potesse averle prestato credito in ordine ad asserite conoscenze che ella vantava presso magistrati della Procura Generale della Corte di Cassazione, riuscendo in tal modo a conseguire il denaro consegnatole a due riprese dall’assistito.
A fronte di tale ricostruzione della vicenda, deve affermarsi l’infondatezza delle doglianze articolate dalla ricorrente.
Al fine di affermare la scarsa credibilità della tesi d’accusa e pervenire alla pronunzia assolutoria, il giudice di primo grado aveva infatti sostenuto che all’epoca della denunzia presentata dal M. i termini per interporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 595 del 27.3.2003 emessa nella controversia di lavoro che vedeva il primo opposto alla AMTAB non fossero ancora scaduti, la sentenza non essendo stata mai notificata dalla parte vincitrice ma solo pubblicata con comunicazione della Cancelleria il 7.2.2004, da tale momento decorrendo il termine lungo (all’epoca annuale) per impugnare dalla parte soccombente.
La Corte ha ritenuto che sul punto il giudice di prime cure sia incorso in errore, opinando invece che il termine (lungo) per proporre ricorso per Cassazione fosse, invece, già decorso in data 27.3.2004 a distanza cioè di un anno (27.3.2003) dal deposito delle motivazioni (ovvero dalla pubblicazione) della decisione, ininfluente risultando la successiva comunicazione della Cancelleria del 7.2.2004 ed apprezzando come tale errore abbia inciso sull’intero iter logico-argomentativo svolto dal Tribunale.
Il rilievo appare corretto poiché il giudice di primo grado sembra avere confuso la comunicazione di cancelleria del 7.2.2004 con la pubblicazione, che avviene nelle forme dell’art. 133 cod. proc. civ. mediante deposito nella cancelleria della sentenza, corredata dì motivazioni, da parte del giudice che l’ha pronunciata, da detto adempimento decorrendo il termine per impugnare, attualmente semestrale ma all’epoca dei fatti annuale, stabilito a pena di decadenza dall’art. 327 cod. proc. pen., sempre che alcuna delle parti non abbia proceduto a notificazione al fine di provocare la decorrenza dei termini cd. brevi (art. 325 cod. proc. pen.).
La questione della mancata perenzione del termine per impugnare, certamente significativa ai fini della ricostruzione della vicenda, nonché gli altri aspetti puntualmente evidenziati dal giudici di secondo grado (le precise affermazioni, non smentite ex adverso, venute dal denunziante; le coerenti risultanze documentali; l’assenza di pregressi e distinti motivi di contrasto tra le parti atti ad inficiare la credibilità di quelle dichiarazioni) inducono questo collegio a ritenere che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato le ragioni dell’accoglimento dello appello, sia pure ai limitati fini civilistici e che la decisione impugnata possegga quei caratteri che – a legislazione vigente come interpretata anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 26 del 2007) – appaiono necessari per rispondere a criteri di legalità (per tutte v. Cass. sez. U, sent. n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti e Cass. Sez. U, sent. 33748 del 12/07/2005, Mannino) ed assolvere a quell’obbligo di argomentazione rafforzata più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di questa sezione per le decisioni di secondo grado sovvertitrici di quelle assolutorie pronunziate in prime cure (ex plurimis, v. Cass. sez. 6, sent. n. 22120 del 29/04/2009, Tatone e altri, Rv. 243946).
Quanto, infine, all’omessa considerazione da parte della Corte territoriale dei termini di prescrizione dei reati, dedotta come secondo motivo di ricorso, anch’essa appare destituita di fondamento, atteso che i giudici d’appello sono pervenuti all’adozione della decisione impugnata ai limitati fini dell’art. 576 cod. proc. pen., il quale da un lato presuppone l’intangibilità del giudicato penale (nel caso di specie di assoluzione nel merito) ma dall’altro può dar luogo ad uno ‘sdoppiamento’ della res judicanda, consentendo al giudice d’appello di statuire, seppure in via incidentale, in modo difforme sul fatto oggetto dell’imputazione, ritenendolo ad es. ascrivibile al soggetto prosciolto (Cass. sez. 2, sent. n. 5072 dei 31/01/2006, P.C. in proc. Pensa, Rv. 233273).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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