CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 29 agosto 2014, n. 36400

Ritenuto in fatto

1. G.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, in data 24-6-11, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai delitti di cui agli artt 336, 582-585, 635 cod. pen., 186, 187 cds
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché manca una condotta diretta a costringere un pubblico ufficiale a compiere o ad omettere un atto d’ufficio. D’altronde il reato di cui all’art 336 cod. pen. ricorre soltanto laddove la violenza e la minaccia precedano l’atto e non quando siano contestuali al loro compimento Nel caso di specie, l’attività dei pubblici ufficiali, consistente nel regolare il traffico, a seguito di un precedente sinistro, era già in essere al momento in cui sopraggiunse il ricorrente. Manca anche l’elemento soggettivo poiché il G., nel compiere una manovra di sorpasso a velocità sostenuta, non si rese conto delle segnalazioni dei militari E infatti, appena se ne accorse, tentò di frenare, come dimostrano le tracce lasciate sull’asfalto per ben 130 metri, non riuscendo però ad evitare l’impatto con l’auto dei Carabinieri, posizionata di traverso sulla sua corsia di marcia. Non vi era pertanto alcun intento di usare violenza o minaccia nei confronti degli operanti né di impedire, turbare o influenzare la libertà di autodeterminazione di questi ultimi. Anche la ricostruzione dell’accaduto ad opera della Polizia di Stato conferma che il G., a causa della forte velocità, perse il controllo del veicolo.
2.1 Con il secondo motivo, si rappresenta, sulla base delle considerazioni sin qui esposte, che difetta anche l’elemento soggettivo dei reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen., trattandosi di condotte colpose e non dolose, come si evince anche dalla mancanza assoluta della necessità di violare le prescrizioni impartite dalla p.g., dall’ora notturna in cui il fatto si è verificato, dalla scarsa visibilità e dall’eccezionalità del blocco stradale. Ingiustificatamente pertanto il giudice a quo si è basato soltanto su quanto riferito dai Carabinieri, che si dimostrano inattendibili, indicando addirittura in 220/250 km orari la velocità del veicolo del G.. Impropriamente è stata dunque richiamata dai giudici di merito la nozione di dolo eventuale perché il G. fece quanto gli era possibile, frenando energicamente, per evitare di collidere con l’auto dei Carabinieri e di arrecare lesioni ai militari presenti sulla strada. Anche perché le condizioni psico-fisiche in cui l’imputato, secondo il giudice di secondo grado, si trovava, a seguito dell’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, impediscono di ravvisare una condotta cosciente del reo.
2.2. Con il terzo motivo, si contesta invece la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt 186 e 187 cds, poiché l’assunzione di cocaina, barbiturici e cannabinoidi e il tasso alcolemico, risultato pari a 1, 2 g/1, sono stati accertati soltanto mediante l’esame delle urine, da cui possono risultare tracce di etanolo e di stupefacente anche a seguito di un’assunzione di tali sostanze avvenuta molto tempo prima perché nelle urine tali tracce si conservano per parecchio tempo.
L’andatura barcollante e l’eloquio sconnesso si spiegano con lo shock derivato dall’incidente.
2.3. Con il quarto motivo, si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante l’incensuratezza e l’assenza di processi pendenti a carico del G., che, a seguito del procedimento avviato in ordine alle contestazioni in disamina, è stato altresì valutato idoneo alla guida dalla Commissione medica locale di Caserta, in data 29-10-10: ciò che denota come il ricorrente non abbia fatto più uso di alcool e di sostanze stupefacenti.
2.4. Con il quinto motivo, si deduce carenza di giurisdizione del giudice penale in ordine alla confisca del veicolo poiché tale misura ha assunto, a seguito dell’entrata in vigore della l. 29-7-10 n 120, natura amministrativa. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre ( Sez un. 13-12-95 Clarke Rv 203428).
Nel caso in disamina, l’apparato logico posto a base della sentenza di secondo grado non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all’asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità, in particolare, sotto il profilo della ravvisabilità del dolo dei reati di cui agli artt. 336, 582-585 e 635 cod. pen.. La Corte territoriale sottolinea infatti che dal verbale di arresto emerge che il G. sopraggiunse a fortissima velocità e, passando tra le file parallele di veicoli e continuando la folle corsa, nonostante i dispositivi di segnalazione e di preavviso di incidente, finì dritto sulla vettura degli Operanti, posizionata di traverso. Anche C.S., persona disinteressata ai fatti, ha riferito di aver visto sopraggiungere da lontano un’autovettura di color bianco, il cui guidatore, non rendendosi conto del blocco stradale, iniziò a serpeggiare tra le auto ferme per il blocco, poi sterzò violentemente e si diresse verso l’autovettura militare, che si trovava in mezzo alla strada. Anche il teste P. ha fatto riferimento ad una velocità elevatissima e del tutto inadeguata alla strada e alle condizioni di tempo e di luogo considerato, in particolare, l’orario notturno. Ma soprattutto il giudice a quo riconosce che la frenata posta in essere dal G. costituì il tentativo di evitare l’impatto con l’auto militare. La Corte territoriale evidenzia poi come risulti pienamente dimostrato lo stato di alterazione psico-fisica dell’imputato, derivante dall’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti.
2. Rispetto a tali rilievi, appare contraddittorio l’asserto relativo alla sussistenza, in capo all’imputato, della coscienza e volontà di usare violenza e minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali, cagionare loro lesioni e distruggere l’auto di servizio. Come è noto, il vizio di contraddittorietà della motivazione può derivare sia da discrasie intrinseche al discorso giustificativo(ed è, in questa ipotesi, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, costituendo uno dei profili di esplicazione del più generale vizio di illogicità: Cass., Sez 5, 17-1-2005, n. 5678, Rv. 2307449) ; sia da un contrasto tra la motivazione e le risultanze processuali versate in atti. In questa sede, viene in rilievo il primo profilo. In quest’ottica, dunque, il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre allorchè sia riscontrabile nell’apparato giustificativo del provvedimento in esame un argomentare fondato sulla contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto ( Cass. Sez 1, n. 6821 del 31-1-2012, Rv. 252430), sì da determinare una deviazione dal principio basilare della logica che è appunto quello di non contraddizione, di spessore tale da inficiare l’architettura logica del discorso motivazionale (Cass. Sez 2, 5-5-2006 n. 19584, Rv. n. 233774). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo” indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo della razionalità (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
3. Nel caso di specie, non può non rilevarsi come gli asserti relativi alla riscontrabilità di uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti; di una velocità elevatissima e del tutto inadeguata alla strada e alle condizioni di tempo e di luogo, considerata in particolare, l’ora notturna; e soprattutto di una frenata posta in essere dall’imputato, nell’evidente intento di evitare l’impatto con l’auto militare, collidano insanabilmente con l’affermazione inerente alla configurabilità, in capo al G., del dolo diretto in relazione al reato di cui all’art. 336 cod. pen. e “quantomeno” del dolo eventuale in relazione ai reati di lesioni e di danneggiamento. Al riguardo, occorre considerare che, in merito alla tematica delle forme del dolo, ormai da lungo tempo, le Sezioni unite ( Sez U. 12-10-93, Cassata, in Cass. pen., 1994, p.1186, n. 685 ; Sez. U., 14-2-96, Mele, in Cass. pen., 1996, p. 2505, n. 1419; Sez. U. 15-12-92, Cutruzzolà, in Cass. pen., 1993, p. 1095, n. 646), procedendo ad un’actio finium regundorum tra i concetti di dolo intenzionale, diretto ed eventuale, hanno enucleato dal sistema i seguenti principi: si ha dolo intenzionale allorchè l’evento sia dall’agente perseguito come scopo finale ; dolo diretto ove l’evento, pur non perseguito dal reo, si rappresenti alla sua mente in un’ottica di elevata probabilità o di certezza ; dolo eventuale qualora l’azione venga posta in essere con la consapevolezza che l’evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione e con accettazione volontaristica di tale rischio. Ed in tale prospettiva, le Sezioni unite, hanno esteso l’area del dolo eventuale fino a ricomprendervi la rappresentazione in termini di mera possibilità, affermando che sussiste il dolo eventuale allorchè l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisca, accettando il rischio di cagionarle ( Sez. U., 14-2-96, Mele, in Cass. pen., 1996, p. 2505, n. 1419).
3.1. Alla luce di questo assetto concettuale, il giudice a quo avrebbe pertanto dovuto analizzare la problematica inerente all’elemento soggettivo dei reati in disamina, chiarendo se gli eventi verificatisi si siano rappresentati alla mente dell’agente in termini di mera possibilità o di elevata probabilità; se vi sia stata, da parte dell’imputato, accettazione del rischio di collisione con l’auto dei Carabinieri, avendo dunque il G. deciso di mettere a repentaglio la propria stessa incolumità personale, nonchè del rischio di causazione di lesioni agli operanti.
4. Risulta poi completamente estranea al tessuto argomentativo della pronuncia impugnata la tematizzazione del profilo inerente alla configurabilità o meno della c.d. colpa cosciente. Al riguardo, Sez. U. 24-4-14, Espenhan, ha di recente, condivisibilmente, affermato che in ossequio al principio di colpevolezza, il discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente va individuato considerando e valorizzando la diversa natura dei rimproveri giuridici che fondano l’ attribuzione soggettiva del fatto di reato, nelle due fattispecie. Nella colpa si è in presenza del malgoverno di un rischio e della mancata adozione di cautele doverose, idonee ad evitare le conseguenze pregiudizievoli che caratterizzano l’illecito. Il rimprovero è dunque di inadeguatezza rispetto al dovere precauzionale anche quando la condotta illecita sia connotata da irragionevolezza, spregiudicatezza, disinteresse o altro motivo censurabile. In tale figura manca la direzione della volontà verso l’evento, anche quando è prevista la possibilità che esso si compia (“colpa cosciente”). Viceversa, nel dolo si è in presenza di una prefigurazione dell’accadere che attinge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche su quello volitivo, il verificarsi del fatto di reato. In particolare, nel “dolo eventuale”, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell’evento e quindi rimproverabile, si configura solo qualora l’agente preveda chiaramente la concreta, significativa possibilità di verificazione dell’evento e, ciò nonostante, si determini ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi.
Occorre comunque la rigorosa dimostrazione che l’agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto e lo sviluppo della condotta illecita, al fine di ricostruire l’ iter e l’esito del processo decisionale.
5. L’analisi di tale problematica esula completamente dall’impianto argomentativo a supporto della decisione in esame, essendosi la Corte territoriale limitata a compendiare le acquisizioni probatorie enucleabili dagli atti, senza tener conto che l’apparato giustificativo del decisum non può ridursi alla semplice riproduzione delle risultanze disponibili, dovendo il giudice trarre una sintesi logica dal materiale probatorio acquisito e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Sez. VI, 11-2-08, n. 34042/07, Napolitano), che, nella specie, avevano espressamente posto il problema dell’elemento psicologico, sulla base proprio della ricostruzione del fatto enucleabile dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina. Qualora, infatti, la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l’inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo. Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla plausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall’oggettività delle acquisizioni probatorie. La regola di giudizio compendiata nella formula dell`al di là di ogni ragionevole dubbio” impone infatti al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, ad esempio, da autocontraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità (Cass. Sez 1, 24-10-11, n. 4111, rv. n. 251507). Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell`oltre il ragionevole dubbio”, soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e dell’ordinaria razionalità umana (Sez 1 n. 17921 del 3-3-10, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 dell’ 8-5-09, Rv. n. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-08, Rv. n. 240763). La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica, in altri termini, che, laddove venga prefigurata una ipotesi alternativa, siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta, in modo che risulti l’irrazionalità del dubbio derivante dalla sussistenza dell’ipotesi alternativa stessa (Sez. 4, n.30862 del 17-6-11, Rv. n. 250903 ; Sez 4, n. 48320 del 12-11-09, Rv. n. 245879).
Sulla base dei criteri appena esposti, il giudice di merito avrebbe quindi dovuto ricostruire, con precisione, l’accaduto, in stretta aderenza alle risultanze processuali e verificare se queste ultime, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass. 25-6-1996, Cotoli, rv. n. 206131), facendo uso di massime di esperienza consolidate e affidabili e non di mere congetture, come quella secondo la quale la frenata posta in essere dal G., pur denotando il tentativo, da parte dell’imputato, di evitare l’impatto con l’auto militare, non farebbe venir meno l’iniziale intenzione dello stesso di forzare il blocco. E, al riguardo, occorre notare come la giurisprudenza di legittimità abbia tracciato un netto discrimen tra massima di esperienza e mera congettura : una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Cass Sez. VI 7-3-2003, n. 31706, Abbate, rv n. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spaziotemporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune ( common sense presumptions ), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Nelle massime di esperienza, il dato è connotato da un elevato grado di corroborazione correlato all’esito positivo delle verifiche empiriche cui è stato sottoposto e quindi la massima può essere formulata sulla base dell’id quod plerumque accidit. La congettura invece si iscrive nell’orizzonte della mera possibilità sicchè la massima è insuscettibile di riscontro empirico e quindi di dimostrazione . Pertanto, nella concatenazione logica di vari sillogismi, in cui si sostanzia la motivazione, possono trovare ingresso soltanto le massime di esperienza e non, come nel caso in disamina, le mere congetture ( Cass 22-10-1990, Grilli, Arch n. proc. pen. 1991, 469).
Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alla conferma della sentenza di prime cure attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti ( Sez. U. 25-11-’95, Facchini, Rv. 203767).
6.11 terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha, infatti, evidenziato l’esito degli esami alcolemici e tossicologici, effettuati nell’immediatezza, che hanno dato esito positivo per l’assunzione di cocaina, barbiturici e cannabinoidi e hanno consentito di riscontrare un tasso alcolemico nel sangue di 1.2 g/1. Inoltre gli stessi operanti hanno potuto constatare l’alito fortemente vinoso dell’imputato, la sua andatura barcollante, gli occhi lucidi, il linguaggio sconnesso e la difficoltà a recepire la realtà, a conferma della recentissima assunzione delle sostanze in questione.
L’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.
7. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente ai capi A, B e C dell’imputazione, con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. Tale epilogo decisorio determina l’ultroneità della disamina dei motivi di ricorso concernenti il diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena nonché la confisca del veicolo, costituente corpo del reato, in relazione alle imputazioni cui si riferisce l’annullamento, dovendo comunque tali statuizioni costituire oggetto di revisione da parte del giudice di rinvio, in via consequenziale rispetto alle determinazioni inerenti a tali imputazioni. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai Capi A, B e C dell’imputazione e rinvia per nuovo giudizio sugli stessi ad altra sezione della corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

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