CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 30 settembre 2015, n. 39430

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio President – del 07/07/2015

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere

Dott. DI SALVO E. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6676/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 23/09/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per inammissibilita’.

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS).

 

RITENUTO IN FATTO

 

(OMISSIS), in qualita’ di parte civile, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per prescrizione del reato di cui agli articoli 48 e 323 c.p., per avere, in qualita’ di dipendente responsabile della cassa cambiali, ingannato il notaio (OMISSIS), non sottoponendogli le cambiali emesse, in favore di terze persone, da (OMISSIS), in qualita’ di legale rappresentante della srl ” (OMISSIS)”, inducendolo quindi a non protestarle, si’ da procurare alla (OMISSIS) l’ingiusto vantaggio patrimoniale di non essere sottoposta al protesto delle suddette cambiali.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ erroneamente e’ stato individuato il momento consumativo del reato nella data del (OMISSIS), corrispondente allo spirare delle 48 ore successive alla scadenza delle cambiali, senza tener conto della possibilita’ di un protesto tardivo, effettuabile sino ad un anno dalla scadenza del titolo e rilevante come constatazione ufficiale del mancato pagamento nonche’ come presupposto per l’iscrizione nel relativo bollettino, con conseguente slittamento del tempus commissi delicti ed esclusione della prescrizione.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

1. Le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate. L’articolo 323 c.p., nel testo introdotto dalla Legge 16 luglio 1997, n. 234, configura infatti un reato di evento, postulando che il comportamento dell’agente abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per se’ o per altri (Cass., Sez. 6 17-10-1997, Vitarelli; Sez. 6, 1/3/1999, Menditto, Rv. 214309). Nel caso di specie, l’imputazione contestata individua l’evento del reato nella mancata elevazione del protesto delle cambiali in questione, nei termini prescritti. E’ dunque esclusivamente a tale accadimento che bisogna aver riguardo per stabilire il momento consumativo del reato, in quanto esso realizza effettivamente l’ingiusto vantaggio patrimoniale, richiesto dalla norma incriminatrice per l’integrazione degli estremi del reato di abuso d’ufficio, indipendentemente dalla prospettabilita’ di ulteriori vantaggi, come quello connesso alla mancata elevazione del protesto tardivo, che esulano dalla contestazione e non possono valere a determinare uno slittamento cronologico del tempus commissi delicti e, conseguentemente, del dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale. Quest’ultimo e’ stato pertanto correttamente determinato nella data di scadenza del termine per l’elevazione del protesto, con conseguente estinzione del reato per prescrizione.

2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equita’, in favore della cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

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