Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 5 giugno 2015, n. 24236

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. ROTUNDO Vincenzo – Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 334/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 19/06/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIOLA che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. (OMISSIS) era imputato di maltrattamenti in danno di moglie e due figli minori (capo A), omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza a moglie e figli minori sia durante la vita coniugale che dopo la separazione (capo B: dal 1990 in permanenza attuale, ordinanza del presidente del Tribunale di Modica in data 3.5.2006), violenza sessuale continuata per aver costretto la moglie durante la vita coniugale a subire rapporti sessuali senza il suo consenso (capo C, fino al febbraio 2006).

1.1 Con sentenza del 8.2-22.5.12 il Tribunale di Modica ha assolto l’imputato dal reato di violenza sessuale cui al capo C, condannandolo alla pena di giustizia per i reati di cui ai capi A e B.

1.2 In data 19.6-8.8.14 la Corte d’appello di Catania ha assolto l’imputato dal reato di maltrattamenti cui al capo A.

Quanto al capo B ha: dichiarato prescritte le condotte precedenti il (OMISSIS); assolto l’imputato per le condotte successive il (OMISSIS) perche’ il fatto non sussiste; rideterminato la pena per le residue condotte (quindi dal (OMISSIS)) in due anni di reclusione, sospendendola condizionalmente.

Sono seguite due ordinanze della stessa Corte deliberate ex articolo 130 c.p.p.: con la prima, del 31.7.8.8.14 e’ stata revocata una pena accessoria; con la seconda, del 31.7 – 28.8.14, e’ stata integrata l’argomentazione contenuta nell’originaria p. 6 della sentenza.

2. In data 30.10.14 e’ stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato dal difensore, enunciandosi due motivi:

-1. Vizi alternativi della motivazione: la Corte d’appello ha confermato la condanna di (OMISSIS) limitatamente al periodo dal (OMISSIS), ma avrebbe ignorato la documentazione prodotta dalla difesa ed acquisita all’udienza 2.12.2009 davanti al Tribunale di Modica, dalla quale risulterebbero vaglia spediti dall’imputato all’ex coniuge coprenti l’intero periodo considerato dalla Corte d’appello;

– 2. Medesimi vizi sul diniego delle attenuanti generiche.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.

Assume il ricorrente di avere allegato al ricorso documentazione, relativa alla presunta corresponsione delle somme stabilite dal Tribunale di Modica il 3.5.2006 nel periodo per il quale, solo, e’ stata in definitiva confermata la condanna, e che tale documentazione era gia’ stata depositata nel corso del giudizio di primo grado.

Osserva la Corte che, mentre l’atto di appello non aveva svolto doglianza specifica sul punto, oggetto dell’originario quinto motivo d’appello, unico dedicato all’imputazione ex articolo 570 c.p.p., il secondo motivo aggiunto (p. 3 del corrispondente atto) aveva esplicitamente dedotto avvenuti pagamenti nel periodo successivo al 2006, richiamando la documentazione effettivamente prodotta dalla difesa all’udienza del 2.12.2009.

Il Giudice d’appello, nel momento in cui ha ristretto il periodo di affermata responsabilita’ dal (OMISSIS), avrebbe dovuto confrontarsi con tale documentazione, svolgendo le pertinenti proprie argomentazioni. Se e’ vero che dalla documentazione difensiva non risulta l’effettiva percezione delle somme documentate con assegni o vaglia o versamenti su carta da parte delle persone offese, e se pure e’ vero che risulterebbero scoperti alcuni mesi, tuttavia l’apparente pluralita’ di versamenti in quel periodo avrebbe dovuto imporre motivazione specifica sul punto della specifica sussistenza dello stato di bisogno per quel periodo per il quale, solo, era confermata la colpevolezza. Ne’ puo’ questa Corte provvedere ad una valutazione di resistenza della contestazione o di adeguatezza delle prove introdotte, posto che cio’ impone un apprezzamento di stretto merito che esula dalla cognizione del Giudice di legittimita’ e che era stato espressamente sollecitato ai Giudici del merito (il che rende ammissibile la censura, non potendo essere ricondotta a doglianza di merito tardivamente introdotta nel processo.

Deve quindi procedersi all’annullamento con rinvio, il Giudice d’appello dovendo confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa all’udienza del 2.12.2009, nella piena liberta’ dell’esito della rivalutazione, purche’ motivato in termini immuni dai vizi di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E.

3.1 L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

Ove occorresse rideterminare la sanzione applicata in primo grado, la Corte del rinvio terra’ conto dell’insegnamento di questa Corte secondo il quale il reato ex articolo 570 c.p.p. e’ reato permanente (per tutte Sez. 6 sentenze 38351/14, 51499/13, 2241/2011).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

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