cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 6 luglio 2015, n. 13927

Svolgimento del processo

E stata depositata la seguente relazione.
«1. A.G. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, l’avv. M.P., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità professionale. A sostegno della domanda rilevò che il convenuto, che lo assisteva in un giudizio di risarcimento danni da incidente stradale, aveva omesso di riassumere il giudizio dopo il provvedimento di interruzione. Si costituì l’avv. P., chiedendo il rigetto della domanda e rappresentando che, a causa di un conflitto di interessi con altra parte in causa, egli aveva comunicato al cliente la necessità della formale assunzione della sua difesa da parte di un altro avvocato. Il Tribunale accolse la domanda.
2. La sentenza è stata impugnata dall’avv. P. in via principale e dal G. in via incidentale.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 23 gennaio 2014, ha respinto l’appello principale e, in accoglimento di quello incidentale, ha condannato l’avv. P. al pagamento della maggior somma di euro 48.989,35, comprensiva di rivalutazione ed interessi, nonché alla rifusione delle spese del grado.
3. Contro la sentenza d’appello ricorre l’avv. M.P. con atto affidato a quattro motivi.
A.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere rigettato. 5. Col primo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ., mentre con i motivi secondo, terzo e quarto si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per la controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti.
5.1. Va rilevato, in relazione al primo motivo, che la presunta lesione dell’art. 83 cod. proc. civ. non supera la rado decidendi della sentenza impugnata, la quale, con accertamento di fatto congruamente motivato e non censurabile in questa sede, ha accertato che l’avv. P., nonostante la sua sostituzione con altro difensore, resa necessaria da un sopraggiunto conflitto di interessi con altra parte del giudizio, continuò in effetti ad essere il difensore del G.. In particolare, la Corte d’appello ha tratto tale convinzione dall’esistenza di un fax, proveniente dal medesimo avv. P. e sostanzialmente non contestato, che aveva espressamente riconosciuto tale circostanza. La giurisprudenza di questa Corte, d’altronde, ha in più occasioni affermato che in tema di attività professionale svolta da avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Ne consegue che, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura ad litem, essendo questa necessaria solo per lo svolgimento dell’attività processuale, e che non è richiesta la forma scritta, vigendo per il mandato il principio di libertà di forma (sentenze 18 luglio 2002, n. 10454, e 29 agosto 2014, n. 18450).
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo.
5.2. Quanto, invece, ai motivi secondo, terzo e quarto, si rileva che, trattandosi di sentenza pubblicata dopo 1’11 settembre 2012, all’odierno ricorso si applica il regime di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134; sicché, alla luce dei criteri indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite 7 aprile 2014, n. 8053, alla quale si intende prestare piena adesione, tali motivi sono inammissibili, risolvendosi nel tentativo di dare una diversa lettura a circostanze che la Corte d’appello ha comunque preso in esame (conoscenza della causa da parte dell’altro difensore, avv. Cosentino, telefonate di sollecito rivolte al G.). Non è, quindi, configurabile alcuna omissione. 6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato».

Motivi della decisione

1. Non sono state depositate memorie alla precedente relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni. 2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1–quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d_P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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