Corte di Cassazione bis

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

SENTENZA 6 novembre 2014, n. 23633

Motivi della decisione

Con un motivo il ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 578; 651 c.p.p. e 2909 c.c. (art. 360 n. 3 c.p. c.) .

Il motivo è fondato per le ragioni e nei termini che seguono. La sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto per amnistia il reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma soltanto l’esistenza e l’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. 29.1.2913 n. 2083; Cass. 21.6.2010 n. 14921; Cass.6.11.2002 n. 15557).

Il principio va applicato nel caso in esame in cui gli imputati di diffamazione a mezzo stampa G. e R.T. sono stati condannati dalla Corte d’Appello in sede penale, ma la Corte di cassazione ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per amnistia, confermando le statuizioni civili in ordine al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. La sentenza è ormai passata in giudicato nei confronti degli imputati di diffamazione a mezzo stampa.

E ciò perché – come già detto -, la sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilità dell’imputato. La Corte di merito, quindi, ha errato nel procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dell’an della richiesta risarcitoria che le era preclusa, dovendo limitarsi esclusivamente all’accertamento, alla valutazione ed all’eventuale liquidazione del danno risarcibile. Quel che si è detto, però, vale soltanto nei confronti degli imputati nei cui confronti l’attuale ricorrente si era costituito parte civile.

Il responsabile civile Gruppo Editoriale l’Espresso spa, invece, non è stato citato, né è intervenuto nel processo penale.

Non può, quindi, subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui illecito egli debba rispondere in sede civile.

Nei suoi confronti gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice penale possono essere autonomamente valutati in sede civile (Cass. 28.9.2004 n. 19387).

Il ricorso principale è accolto per quanto di ragione.

Il ricorso incidentale condizionato, invece, è stato proposto sull’affermazione di un vizio di ultrapetizione in ordine all’accertamento della responsabilità degli appellati per l’illecito commesso a mezzo stampa.

Ma il vizio non avrebbe alcuna rilevanza in considerazione delle ragioni assorbenti che hanno condotto all’accoglimento del ricorso principale.

Il ricorso incidentale è, quindi, rigettato.

Conclusivamente, è accolto il ricorso principale per quanto di ragione; è rigettato quello l’incidentale condizionato. La sentenza è cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione. Rigetta l’incidentale condizionato. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale condizionato, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale condizionato, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

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