Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 9 novembre 2015, n. 44765

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Giovanni – Presidente

Dott. CITTERIO Car – rel. Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluig – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedett – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) IN PROPRIO E N.Q. ESERCENTE POTESTA’ FIGLIA MINORE N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1040/2014 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/02/2015;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/09/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Salviano che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

Udito, per la parte civile, l’Avv. (OMISSIS) (Ndr: testo originale non comprensibile) per l’accoglimento.

 

RITENUTO IN FATTO

 

1. (OMISSIS) e’ imputato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, omettendo di corrispondere la somma di 350 euro/mese stabilita dal Giudice civile con provvedimento del 13.5.2008 (articolo 81 c.p., articolo 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2): cio’ “in data antecedente e prossima alla querela del 4.12.2008 e con condotta permanente almeno fino all’aprile 2009”. Condannato in primo grado (anche con risarcimento dei danni in favore della parte civile e assegnazione di provvisionale di euro 6.000), con sentenza del 19.2-3.3.15 e’ stato assolto dalla Corte d’appello di Palermo, perche’ il fatto non sussiste.

I Giudici del secondo grado di merito osservavano che dalle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dalla ex-convivente di (OMISSIS), acquisite sull’accordo delle parti, era emerso come, nata la minore nel 2002, dal dicembre di quell’anno l’odierno imputato aveva versato spontaneamente la somma mensile di euro 207 come contributo volontario per il suo mantenimento e che cio’ escludeva l’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza gia’ dalla nascita. Contestualmente al successivo provvedimento giudiziale nel 2008, anche gli assegni familiari che componevano lo stipendio di (OMISSIS) (ammontanti a 137,5 euro/mese) erano stati versati direttamente alla madre della minore. Quindi: da un lato nessun dolo di far mancare i mezzi di sussistenza (attesa l’attivazione spontanea gia’ dal 2003), dall’altro disponibilita’ complessiva nella genitrice di somma corrispondente a quella stabilita dal Giudice civile.

Nella sentenza del Tribunale si argomentava delle attivita’ lavorative svolte dall’imputato e dell’insufficienza della sola somma di euro 207/mese a concretizzare i mezzi di sussistenza, dandosi atto che all’udienza del 4.5.09 la parte civile aveva affermato la permanenza dell’inadempimento. Il primo Giudice non risulta aver affrontato, ne’ in fatto ne’ in diritto, l’aspetto relativo agli assegni familiari.

2. Ricorre la parte civile, enunciando due motivi:

– violazione di legge e vizi alternativi della motivazione in relazione all’articolo 570 c.p., commi 1 e 2, n. 2; secondo il ricorrente, i mezzi di sussistenza andavano parametrati al reddito dell’obbligato e alla quantificazione operata dal Giudice civile; l’importo degli assegni familiari doveva considerarsi del tutto autonomo rispetto all’adempimento dello specifico obbligo in relazione ai mezzi di sussistenza, la loro assegnazione diretta al coniuge affidatario trovando fondamento in specifica norma di legge (Legge n. 151 del 1975, articolo 211); quindi: irrilevanza della somma di 137,5 euro al concorrere all’adempimento proprio dell’obbligo di sussistenza; motivazione assertiva sulla sufficienza della sola somma di 207 euro/mese ad assicurare quest’ultima;

– medesimi vizi per essere stato il fatto qualificato ai sensi dell’articolo 570 c.p.. anziche’ della Legge n. 54 del 2006, articolo 3 (e articolo 4), atteso che la mancata coincidenza tra quanto previsto dal Giudice e quanto in concreto corrisposto da (OMISSIS) avrebbe dovuto essere oggetto di riqualificazione d’ufficio anche nel caso di esclusione dello stato di bisogno, dall’imputazione gia’ risultando in fatto la concorrente contestazione, anche piu’ favorevole i termini sanzionatori.

3. Il difensore dell’imputato ha depositato memoria per la reiezione del ricorso.

Evidenzia che nel caso di specie i genitori non erano coniugati, per cui difettava il presupposto (l’essere coniuge) previsto dalla Legge n. 151 del 1975, articolo 211, sicche’ lo storno degli assegni familiari era stato operato dall’imputato in base a propria spontanea e non dovuta attivazione: tale somma quindi in ogni caso costituiva parte del suo complessivo adempimento dell’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza. Ne’ il provvedimento del Giudice civile, che fissava genericamente la somma di euro 350/mese al lordo, senza alcun riferimento specifico ad ulteriore somma spettante a titolo di assegno familiare per la minore, in assenza di un obbligo ex lege all’attribuzione di tale somma al coniuge affidatario poteva intendersi come in alcun modo escludente quella fonte di contribuzione.

Tenendo conto della somma relativa agli assegni familiari, neppure il secondo motivo di ricorso potrebbe essere accolto.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

 

4. Il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5. Giova riassumere gli elementi essenziali della ricostruzione in fatto dopo la sentenza d’appello.

La minore nasce nel 2002 da genitori non coniugati. Pressoche’ da subito il padre corrisponde spontaneamente la somma mensile di euro 207 quale contributo per il sostentamento della figlia. Con provvedimento del 13.5.2008 il Giudice civile quantifica in euro 350 mensili la somma che il padre e’ tenuto a corrispondere alla madre della minore nell’interesse di quest’ultima. Da tale data il padre oltre a continuare la corresponsione diretta della somma di 207 euro/mensili dispone per la diretta corresponsione alla madre della minore degli assegni familiari che riceve, ammontanti a 137,5 euro mensili.

Il Tribunale si e’ confrontato con la sola somma di euro 207 giudicandola inidonea ad assicurare i mezzi di sussistenza per la minore, in ragione della apprezzabile differenza con la maggior somma (euro 350) stabilita dal Giudice civile.

La Corte d’appello, valorizzato il contributo spontaneo corrisposto dal padre fin dall’inizio del 2003 (ad attestare l’assenza di alcun dolo di omissione dell’obbligo genitoriale di sostentamento della minore), ha in concreto sommato le due somme osservando che l’importo complessivo corrispondeva a quello disposto dal Giudice civile.

Pacifici i fatti in tali termini, si pone la questione di diritto se la somma che il genitore obbligato riceve a titolo di assegni familiari e che venga in concreto effettivamente destinata al sostentamento del minore, mediante messa a disposizione diretta del genitore affidatario, concorra o meno all’adempimento dell’obbligo di sostentamento.

5.1 Va come ultimo rilievo preliminare osservato che dalla lettura delle due sentenze di merito e degli originari motivi d’appello risulta, ancorche’ in termini prevalentemente impliciti, non posto in discussione che dal 2008 (unico periodo considerato dall’originaria imputazione) l’importo di 350 euro mensili corrispondesse effettivamente a quello necessario per garantire i mezzi di sussistenza della minore. Il che pure priva di autonomo rilievo il secondo motivo di ricorso.

6. La consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza non fanno venir meno l’obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli minori: cosi’, tra le altre, le sentenze della Sezione sesta numeri 46060/2014, 2736/2009, 20636/2007, 715/2004. La casistica oggetto di tali pronunce riguardava: il contributo dello Stato alla minore quale compagna di collaboratore di giustizia, contributi ad personam del comune di residenza, collocazione presso istituto di assistenza a spese del servizio sociale, modesta pensione di invalidita’ a minore disabile.

6.1 L’INPS definisce gli assegni familiari come “una prestazione a sostegno di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge”.

Risulta quindi immediatamente evidente la diversita’ strutturali delle situazioni.

Tutte quelle oggetto della richiamata giurisprudenza riguardano contributi pubblici personali, giustificati, e spiegati, con le peculiarita’ dei singoli casi: pertanto una natura assistenziale contingente e occasionale. Alcune espressamente necessarie proprio per fronteggiare l’inadempimento del genitore obbligato; altre afferenti condizioni soggettive in qualche modo autonome rispetto al dato oggettivo della minore eta’ (disabilita’, collaborazione di giustizia).

Gli assegni familiari costituiscono invece prestazione generale ed astratta di sostegno al reddito familiare in ragione della presenza di minori.

Tale natura della prestazione costituisce la ragione della particolare disposizione della Legge n. 151 del 1975, articolo 211, secondo cui: il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge.

Tale disciplina tuttora riguarda il solo caso dei genitori (gia’) coniugi, non anche quello dei genitori naturali non conviventi.

E’ significativo che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte civile ricorrente, proprio dalla giurisprudenza civile di questa Corte richiamata in ricorso (Sez. 1 civ. sent. 5060/2003; Sez. Un. Civ. sent. 5135/1989; ora Sez. 6 civ. ord. 12770/2013) si evince il principio che per i soggetti diversi dai figli minorenni in rapporto di coniugio (quindi il coniuge, ma anche il figlio naturale) gli assegni familiari spettano al lavoratore “cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenere…”. Ed anche nel caso in cui operi invece l’articolo 211, e’ possibile che sia stabilito in modo espresso che l’importo degli assegni familiari concorra all’ammontare del contributo per il mantenimento, di cui il genitore lavoratore e’ onerato.

Questa interpretazione trova indiretto ma significativo riscontro anche nella circolare Inps 6.8.2012 n. 104. Questa da prima conto che “La circolare Inps n. 36/2008 ha stabilito che il genitore naturale convivente con la prole e non titolare di propria posizione tutelata possa usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore. In tale circolare e’ stato anche chiarito che, a seguito dell’impossibilita’ di un’applicazione estensiva ai casi di genitori naturali di quanto disposto per i genitori separati dalla Legge n. 151 del 1975, articolo 211, titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia sia sempre e solamente il genitore che lavora o che percepisce indennita’ sostitutiva di retribuzione”. Poi che, in ragione delle esigenze di armonizzazione con principi comunitari, “dalla data di pubblicazione della presente circolare (successiva al periodo oggetto dell’imputazione), le domande di autorizzazione e di richiesta del trattamento di famiglia sulla posizione di lavoro dell’altro genitore potranno essere presentate direttamente dai genitori naturali conviventi con la prole, anche se non titolari di propria posizione tutelata”.

6.2 Nel nostro caso risulta dalla sentenza d’appello (anche alla luce dei motivi di impugnazione avverso la sentenza di primo grado) che l’ (OMISSIS) aveva dato disposizione al proprio datore di lavoro di corrispondere direttamente alla madre della figlia minorenne l’importo erogatogli a titolo di assegni familiari per la stessa. Si tratta quindi di una percezione diretta, che viene destinata ad altro soggetto (la madre nell’interesse della minore) con automatismo di procedura di pagamento periodico per spontanea determinazione del percipiente.

L’assunto della parte civile secondo il quale nel nostro caso il Tribunale civile avrebbe determinato la complessiva somma di 350 euro in modo indipendente dalla somma corrisposta al padre lavoratore a titolo di assegni familiari per la figlia minore e’, allo stato, del tutto assertivo (ed e’ in proposito significativo che il primo Giudice abbia del tutto ignorato, anche in fatto, la problematica).

Conclusivamente e tenuto conto del periodo temporale in contestazione, in applicazione del principio di diritto che in assenza di diversa specifica indicazione del Giudice civile in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, nel caso di genitore naturale lavoratore non affidatario l’importo degli assegni familiari destinati al figlio minore concorre ad integrare la somma alla cui periodica corresponsione lo stesso e’ obbligato, il ricorso va rigettato: il primo motivo e’ infondato, il secondo assorbito.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *