La massima

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, del codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito

Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza del 21 novembre 2012, n. 20534

Fatto e diritto

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 24 luglio 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “L..M. ha proposto opposizione avverso il verbale in data 6 dicembre 2006 della Polizia stradale di Potenza con il quale gli era stata contestata la violazione dell’art. 180, comma 8, del codice della strada per non avere ottemperato all’invito di fornire all’Ufficio di polizia, in qualità di proprietario del veicolo, le generalità del conducente al momento dell’infrazione con riferimento al verbale di contestazione elevato ai sensi degli artt. 148, comma 15, 153, comma 11, e 6, comma 14, del medesimo codice. Riformando la pronuncia del Giudice di pace di Potenza, il Tribunale della stessa città, con sentenza depositata il 26 novembre 2010, in accoglimento dell’appello del M. , ha annullato il verbale di contestazione, sul rilievo che, poiché il proprietario del veicolo aveva proposto opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, quella contestazione non poteva ritenersi definitiva. Il Tribunale ha osservato che la sanzione pecuniaria irrogata sul presupposto della mancata ottemperanza all’obbligo di collaborazione, deve considerarsi illegittima in quanto l’obbligo, sino a che la contestazione non è definita, può essere sempre assolto dal proprietario interessato e non potrà considerarsi inadempiuto sic et simpliciter per il decorso del termine dei sessanta giorni dalla notificazione del verbale afferente la sanzione principale.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Ministero ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.
L’intimato ha resistito con controricorso.
Il motivo – con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 126-bis e 180 del codice della strada – appare fondato, giacché, in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto – ai sensi dell’art. 126-bis, secondo comma, quarto periodo, del codice – a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell’illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’organo di polizia, senza che quest’ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell’illecito (Cass., Sez. II, 10 novembre 2010, n. 22881).
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio per esservi accolto”.
Letta la memoria del controricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la proposta contenuta nella relazione di cui sopra;
che le critiche ad essa mosse dalla difesa del controricorrente non colgono nel segno, perché la soluzione prospettata nella relazione costituisce un orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, essendo stata, da ultimo, confermata dalla sentenza della Sezione II 22 marzo 2012, n. 4619;
che, pertanto, il ricorso deve essere accolto;
che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’appello;
che le spese del giudizio di appello e di cassazione – liquidate come da dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello di M.L. . Condanna L..M. al rimborso delle spese processuali, che liquida, per il giudizio dinanzi al Tribunale, in Euro 300, oltre alle spese prenotate a debito, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 585, oltre alle spese prenotate a debito.

Depositata in Cancelleria il 21.11.2012

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