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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

sezione VI

sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013

Svolgimento del processo

(…) proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di ……, chiedendo dichiararsi la nullità di cartella emessa nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 36 bis del d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 54 bis del d.p.r. n. 633/1972, per complessivi euro 89.359,33 per mancato versamento IRAP ed IVA e relative sanzioni con riferimento all’anno di imposta 1993. In subordine, chiedeva la riduzione delle sanzioni applicate.

Nel giudizio si costituivano, contestando la fondatezza del ricorso l’Agenzia delle entrate e l’ (…) s.p.a.

La contribuente, con memoria Integrativa, affermava di avere presentato, per l’anno in esame, istanza di condono tombale ai sensi della legge n. 289/2002, e, chiedeva, consequenzialmente, di dichiarare l’estinzione della sanzioni amministrative ex art. 9 della legge citata.

La C.T.P. rigettava il ricorso.

Con sentenza n. 19/40/06, depositata il 17.3.2006, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, rigettati tutti gli ulteriori motivi di appello proposti dalla contribuente, accoglieva il motivo relativo agli effetti della presentazione dell’istanza di condono e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, dichiarava dovute le imposte iscritte a ruolo con esclusione delle sole sanzioni mandando all’Ufficio per la liquidazione.

In particolare, per quello che qui interessa i Giudici di appello ritenevano:

– validamente effettuata, ai sensi dell’art. 21 d.p.r. n. 602/73, la notificazione della cartella;

– che il ruolo oggetto di causa, reso esecutivo il 28.12.2001, non rientrava tra quelli contemplati dall’art. 25 comma 3 quater del d.l. n. 472/97 che riguardava i ruoli resi esecutivi entro il 31.12.2000;

– che l’eventuale “mancata richiesta di chiarimenti”, dedotta come effettuata dall’Ufficio, era stata, comunque, colmata dall’indicazione riportata nella cartella impugnata la quale aveva messo in condizione la contribuente di potere eventualmente fruire delle riduzioni, di un terzo;

– applicabile alla fattispecie, in ordine all’eccepita decadenza dall’attività di notificazione, la legge n. 136/05 ai sensi della cui disciplina transitoria la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (e ciò per le dichiarazioni presentate entro il 31.12.2001), onde nella specie la notificazione (avvenuta, il 18.4.2003) della cartella (riferentesi alla dichiarazione del 1999) era tempestiva;

– la legittimità delle sanzioni irrogate nella misura del 30%;

– l’atto impugnato adeguatamente motivato ed infondati tutti gli altri vizi eccepiti dalla contribuente;

– l’estinzione delle sanzioni quale effetto premiale della semplice presentazione del condono ai sensi dell’art. 9 della legge 289/2002. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 7.5.2007, proponeva ricorso, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate cui resisteva con controricorso.

Quest’ultima, con autonomo atto notificato il 30.4.2007, proponeva ricorso per la cassazione della stessa sentenza, affidato a tre motivi.

Resisteva (…) s.p.a. con controricorso o successiva memoria depositata ex art. 378 c.p.c.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze e l’Agenzia delle Entrate non svolgevano attività difensiva.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

1.1 II ricorso della, previamente notificato è da considerarsi ricorso principale, mentre quello dell’Agenzia delle Entrate assume la veste di ricorso incidentale, seppur depositato per primo (22.6.07), dovendosi ribadire il principio che l’impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti d’impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale debbono confluire, con natura ed effetti d’impugnazione incidentale, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorse sia stato già notificato ad iniziativa della controparte si converte, riunito in questo, in ricorso incidentale sempre che siano stati rispettati i termini.

3. Procedendo, quindi, all’esame del ricorso principale proposto da (…), con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si censura il capo della sentenza impugnata con cui era stata ritenuta valida la notificazione della cartella esattoriale in quanto realizzata nel pieno rispetto dell’art. 26 d.p.r. n. 602/73, costituente disciplina speciale e derogatoria della legge n. 890/92.

In particolare, secondo la prospettazione difensiva la notificazione della cartella, mancando la relata di notificazione, sarebbe inesistente e, quindi, insuscettibile di sanatoria anche a seguito della costituzione in giudizio del contribuente.

2.1. Il motivo è infondato.

La cartella esattoriale può essere notificata, ex art. 26 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli art. 32 e 39 del d.m. 9.4.2001 è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’Ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, manchino nell’avviso di ricevimento da restituire al mittente le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come illeggibile, l’atto è pur sempre valido poiché la relazione tra la persona cui esse è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’Ufficio postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 27.5.2011 n. 11708).

3. Con il secondo motivo, proposto sempre ai sensi dell’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 3, 4, 5, o 6 della legge n. 241 del 1990 e 7 e 17 della legge n. 212 del 2000 e 19 del d. Igs. n. 546/1992 in punto di carenza di adeguata motivazione, omessa indicazione del funzionario responsabile, mancata allegazione degli atti citaci, omessa indicazione dell’autorità cui presentare il ricorso, violazione degli artt. 25 e 480 c.p.c. in punto di omessa sottoscrizione della cartella di pagamento.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Il quesito di diritto che segue, ex art. 366 bis c.p.c., l’illustrazione del mezzo non è, infatti, conforme alle prescrizioni di legge, dovendo essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo, sia perchè risolventesi in una tautologia o in un interrogativo circolare, sia perchè insufficiente a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (cfr. Corte Cass. SU. 30.10.2008 n. 26020; id. SU 2.12.2008 n. 28536; id. sez. lav. 25.3.2009 n. 7197 id. TTT sez. 25.5.2010 n. 12712).

3.2 Nella specie, il quesito, nella sua formulazione generica e limitata, alla riproduzione del contenuto del precetto di legge, è inidoneo ad assumere rilevanza ai fini della decisione del corrispondente motivo mentre la norma impone al ricorrente di indicare l’orrore di diritto della sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie. (cfr. S.U. 9.7.2008 n. 18759 cit.).

4. Infine, con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione a falsa applicazione degli artt. 6 della legge 212/2000, art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973, ed art. 54 del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 del d.p.r. n. 633 del 1972.

4.1 II motivo è infondato dovendosi dare continuità al principio reiteratamente statuite da questa Corte secondo cui in tema di imposte sui redditi è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell’ art. 36 bis del d.p.r. 29.9.1973 n. 600 sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare, al contribuente la reiterazione di errori o di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dall’emittenda cartella di pagamento (Cass. n. 26361/2010; Cass. n. 8342/2011; Cass. n. 8342/2012).

4.2. Per altro verso, il motivo è, comunque, inconducente laddove nessuna censura viene sollevata avverso l’accertamento in fatto compiuto dai Giudici di appello secondo cui la denunciata mancanza di comunicazione sarebbe, comunque, stata sanata dal contenuto della cartella impugnata od, in particolare, dall’avvertimento, in essa contenuto, della possibilità di avvalersi della riduzione di un terzo delle sanzioni.

5. Con l’unico motivo di ricorso “incidentale”, articolato ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 9 e 9 bis della legge 289/2002. Secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto che il perfezionamento del condono previsto dall’art. 9 della legge n. 289/2002 da parte della contribuente avesse comportato l’estinzione delle sanzioni irrogate e ciò in quanto, secondo detta norma, la procedura di condono non era ammessa per i debiti fiscali che sorgono a seguito dei controlli automatici, quali quelli effettuati nella specie, ai sensi dell’art. 36 bis e 54 bis.

Il motivo è inammissibile siccome inconferente con il decisum. Ed invero, con tale mezzo la ricorrente si limita ad eccepire la violazione degli artt. 9 e 9 bis della legge n. 289 del 2002, senza, però, nulla dedurre in ordine all’affermazione contenuta nella sentenza impugnata di avvenuto perfezionamento, nella specie, della proceduta di condono. A fronte di tale accertamento compiuto dal Giudice dei merito, non colpito da specifico mezzo di impugnazione, consegue l’irrilevanza delle questioni sollevate nel motivo, in quanto superare dagli acclarati regolarità e perfezionamento della procedura di condono. In conclusione, i ricorsi, proposti dalla contribuente e dall’Agenzia delle Entrate vanno rigettati. La reciproca soccombenza induce a compensare integralmente tra le parti le spese del grado.

PQM

Riuniti i ricorsi r.g n.132/07 e r.g. n.12862/07, li rigetta entrambi.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

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