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Suprema Corte di Cassazione 

sezione VI

sentenza n. 2813 del 6 febbraio 2013

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 4541/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 — E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 01/32/2010, pronunziata dalla CTR di Torino Sezione n. 32 il 2l.05.2009 e DEPOSITATA l’01 febbraio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello della società contribuente, limitatamente alle sanzioni, che ha dichiarato non dovute.
2 — Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento IVA, IRPEG ed IRAP degli anni 2000 e 200l, censura l’impugnata decisione per difetto di motivazione, nonché per violazione degli artt. 6 del D.Lgs n.472/1997 e 2697 c.c.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.
4 – La CTR è pervenuta alla rassegnata decisione, opinando che la contribuente andasse esente da sanzioni, in considerazione del fatto che aveva dato prova di avere presentato denuncia querela nei confronti di A. C. ed altri per il reato di truffa ed il relativo processo era tuttavia pendente.
Ciò stante, in effetti, le doglianza prospettate dalla ricorrente Agenzia, sembrano fondate, giacchè non risulta assolto l’obbligo motivazionale, essendo principio consolidato sia quello secondo cui è configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo (impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (Cass. n. 890/2006, n. 1756/2006, n. 2067/1998).
4-bis – In vero, le espressioni utilizzate, appaiono generiche ed apodittiche, non risultando verificato ed evidenziato se la responsabilità del professionista attenesse dall’omessa dichiarazione ovvero al mancato pagamento e neppure gli elementi presi in considerazione e valorizzati, per giungere a ritenere che la responsabilità esclusiva dell’infrazione fiscale fosse riconducibile a fatto di terzi e che nessuna colpa fosse addebitale alla società, malgrado l’obbligo specifico degli adempimenti dovuti e rimasti inevasi, gravasse sulla stessa.
5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base
dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera di Consiglio, accogliendo il ricorso per manifesta fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte,
visti la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa:
Ritenuto che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione ed i principi ivi richiamati e che, alla relativa stregua, il ricorso va accolto e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata decisione; `
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Piemonte, procederà al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 330 bis cpc;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Piemonte.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012.

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