Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 29 marzo 2017, n. 8115

Nella materia dei contributi “post-sismici”, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché il riconoscimento del diritto al contributo “in concreto” spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell’amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

ordinanza 29 marzo 2017, n. 8115

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sezione

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di Sezione

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29859/2015 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI (OMISSIS);

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 227/2013 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di L’AQUILA;

udito l’avvocato (OMISSIS) per delega orale dell’avvocato (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2016 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto DE AUGUSTINIS, il quale conclude che sia dichiarata la giurisdizione dell’A.G.O..

I FATTI RILEVANTI

In occasione del sisma verficatosi nella provincia di L’Aquila i germani (OMISSIS) e (OMISSIS), avendo subito il danneggiamento di un edificio sito nel Comune di (OMISSIS), del quale erano comproprietari, chiedevano di poter fruire dei benefici economici previsti sia in relazione alle parti comuni dell’edificio sia in relazione alle unita’ immobiliari a ciascuno di essi rispettivamente appartenenti, ed il Comune suddetto riconosceva nella misura richiesta il contributo per la riparazione delle rispettive abitazioni ma, con riguardo alle parti comuni dell’edificio, riconosceva un contributo inferiore a quello richiesto (ed altresi’ inferiore al cd. limite di convenienza, con conseguente impossibilita’ di fruizione dei benefici connessi al superamento di tale limite -tra gli altri, richiesta di sostituzione edilizia o acquisto di abitazione sostitutiva-).

I germani (OMISSIS) impugnavano dinanzi al Tar il provvedimento di concessione del contributo relativo alle parti comuni dell’edificio deducendo la immotivata esclusione di quattro lavorazioni ritenute funzionali alla ricostruzione ed il Tar, in accoglimento della domanda cautelare, disponeva il riesame della richiesta di contributo con specifica considerazione delle osservazioni di natura tecnica esposte dai ricorrenti.

Il Comune di (OMISSIS) affidava quindi l’istruttoria tecnica all’UTR (Ufficio Territoriale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere) il quale (in assenza di comunicazione di avvio del procedimento) estendeva l’indagine anche ad altre lavorazioni gia’ ammesse nell’originario provvedimento con riferimento alle parti comuni nonchè alle pratiche aventi ad oggetto le parti di esclusiva proprieta’ di ciascuno dei ricorrenti, con l’effetto che, senza un formale annullamento dei provvedimenti di determinazione del contributo per le parti di proprieta’ esclusiva, il Comune lo rideterminava escludendo, in assenza di un preventivo contraddittorio, alcune voci precedentemente ammesse, ed inoltre, con riferimento all’originario provvedimento di determinazione del contributo per le parti comuni, ammetteva alcuni degli interventi non ammessi prima ma escludeva alcune lavorazioni gia’ ammesse (anche in questo caso in assenza di un contraddittorio tecnico), con l’effetto che l’importo complessivo del contributo risultava ancora una volta inferiore alla “soglia di convenienza”.

I (OMISSIS) hanno quindi presentato “ricorso per motivi aggiunti” chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di determinazione dei contributi per la riparazione con miglioramento sismico e ricostruzione sia delle parti comuni che delle parti di esclusiva proprieta’ e, avendo il giudice adito invitato le parti a depositare memoria con riguardo al possibile rilievo di difetto di giurisdizione, hanno proposto in questa sede ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’affermazione della giurisdizione del G.O..

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Col presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione i germani (OMISSIS) sostengono che per la concessione del contributo sarebbe ravvisabile una prima fase in cui si considera l’ammissibilita’ al contributo vagliando la sussistenza di requisiti oggettivi non suscettibili di valutazioni discrezionali (dichiarazione di inagibilita’ dell’unita’ immobiliare per cui si chiede il contributo, sua ubicazione nei territori individuati con decreto legge come interessati dal sisma, adibizione di essa ad abitazione principale), costituente pertanto accertamento vincolato, ed una seconda fase volta alla determinazione dell’entita’ del contributo con una valutazione comportante spendita di discrezionalita’ tecnica sulla base della documentazione presentata dal privato a supporto della domanda e dello stato di fatto, nonchè alla luce delle “norme tecniche sulle costruzioni” approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, e concludono sottolineando che nella specie essi non lamentano la lesione del loro diritto soggettivo ad ottenere il riconoscimento di un contributo bensi’ la lesione del loro interesse legittimo di tipo pretensivo, a che il contributo in concreto erogato sia tale da consentire l’esecuzione di tutte le lavorazioni richieste in quanto ritenute adeguate a consentire la ricostruzione e il miglioramento sismico.

La prospettazione dei ricorrenti non e’ condivisibile, dovendo invece, in conformita’ con le conclusioni rassegnate dal P.G., affermarsi la giurisdizione del G.O..

In proposito e’ sufficiente richiamare la tetragona giurisprudenza di queste sezioni unite le quali hanno negli anni ripetutamente affermato, proprio con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, che la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l’attivita’ dell’amministrazione e’ rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all’uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilita’ di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del Decreto Legislativo n. 80 del 1998, e della L. n. 205 del 2000 (v. tra le molte s.u. numeri 2369 del 2002; 15439 del 02; 6405 del 2004; 6486 del 2004; 466 del 2005; 21000 del 2005).

Nelle sentenze citate si afferma dunque espressamente la giurisdizione del giudice ordinario in particolare per tutte le controversie che attengono non solo alla debenza del contributo ma anche alla sua quantificazione, mentre una distinzione fondamentale pone invece la citata giurisprudenza di queste sezioni unite, sempre nella materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, tra le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione e’ riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. e’ demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, e quelle in cui invece la legge attribuisce alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'”an”, il “quid” e il “quomodo” dell’erogazione (v. tra le altre s.u. numeri 16896 del 2006; 3848 del 2007; 21062 del 2011).

E la condivisibilita’ dell’orientamento col quale le sezioni unite, in particolare nella materia dei contributi “post-sismici”, hanno ripetutamente ribadito la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie che attengono, indistintamente, sia al riconoscimento del diritto al contributo che alla sua quantificazione, discende dalla logica considerazione che il riconoscimento di un diritto non e’ mai astratto ma attiene al diritto in concreto spettante e quindi investe non solo l’astratta pronuncia sull’an ma anche quella sul quantum ed eventualmente sul quomodo, essendo peraltro appena il caso di sottolineare che il riconoscimento del diritto al contributo “in concreto” spettante (quindi siccome quantificato) non comporta una valutazione discrezionale (anche solo tecnica) da parte dell’amministrazione, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici peraltro dalla stessa legge previsti.

Deve pertanto essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale vanno rimesse le parti.

In assenza di costituzione del Comune, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.

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