Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 14 dicembre 2016, n. 25627

E’ in facolta’ del C.n.f. procedere a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 63) e la mancata ammissione della prova sollecitata dall’interessato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimita’

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 14 dicembre 2016, n. 25627

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9888-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per delega in calce ai ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI PALERMO, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 24/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione del 16 giugno 2014 il Consiglio dell’ordine palermitano infliggeva all’avvocato (OMISSIS), iscritto nel relativo albo e gerente una societa’ professionale britannica, la sanzione della sospensione di sei mesi dall’esercizio dell’attivita’ forense per alcuni illeciti disciplinari addebitatigli e segnatamente per la mancata restituzione e/o la mancata consegna ad alcuni clienti di somme di danaro e per l’omessa restituzione dei documenti relativi a incarichi revocati.

Il professionista adiva, quindi, il Consiglio li nazionale che, con sentenza del 24 dicembre 2015, respingeva il ricorso. Rilevava, tra l’altro, che le vicende contestate riguardavano l’attivita’ svolta dal professionista in Italia e non quella svolta nel Regno Unito nell’ambito della societa’ facente capo a lui e gia’ negativamente stigmatizzata dall’organo britannico di vigilanza; sicche’ gli illeciti disciplinari in questione erano devoluti al Consiglio dell’ordine forense ove il professionista era iscritto in Italia.

Per la cassazione di tale decisione l’avvocato (OMISSIS) propone ricorso affidato a cinque motivi e corredato da istanza di sospensione della sentenza impugnata, disattesa da questa Corte con ordinanza n. 9287 del 3-9 maggio 2016 su conformi conclusioni scritte del P.G.. Indi il ricorrente si difende con ulteriore memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

All’esito dell’odierna udienza la Corte ritiene il ricorso vada rigettato.

In primo luogo, riguardo alla trascurata assoluzione dal capo d’incolpazione 3), emerge dalla lettura della sentenza del Consiglio nazionale e della presupposta decisione del Consiglio locale che il rilievo, anche se fondato, non ha avuto alcuna efficacia causale sulla conferma della decisione di condanna atteso che questa gia’ teneva conto di detta assoluzione (motivo 1; articolo 112 c.p.c.).

In secondo luogo, relativamente a pretesi errores in procedendo per violazione del diritto di difendersi provando (motivo 2; articolo 24 Cost., articoli 112, 183, 244 e 281 ter c.p.c., Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 49), il rilievo coglie in gran parte e direttamente la fase amministrativa svoltasi dinanzi al Consiglio dell’ordine palermitano, alla quale peraltro non si applicano le ordinarie regole processuali eccetto che per la deliberazione della decisione (Cass., s.u., n. 6767 del 2003 e n. 23540 del 2015). Quanto alle altre censure sull’operato istruttorio, e’ in facolta’ del C.n.f. procedere a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento dei fatti (Regio Decreto n. 37 del 1934, articolo 63) e la mancata ammissione della prova sollecitata dall’interessato incide solo sull’efficacia giustificativa della decisione di merito sul fatto e non sul controllo di legittimita’ (Cass., s.u., n. 9287 del 2016 e giur. ivi cit.).

In terzo luogo, riguardo alla pretesa devoluzione della potesta’ disciplinare all’autorita’ britannica di vigilanza e non al locale ordine italiano (motivo 3; articolo 27 Cost., articoli 36 e 2697 c.c., R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 56, articolo 34 cod. deont., articolo 8 nuovo cod. deont., articolo 360 c.p.c., n. 2), emerge dalla sentenza impugnata che il C.n.f. ha ampiamente e persuasivamente argomentato nel senso della presenza di plurimi indicatori, tutti convergenti verso la riferi-bilita’ in ambito nazionale dell’attivita’ svolta dal professionista in arco temporale piu’ lungo e tale quindi da radicare in Italia la competenza disciplinare, al di la’ dei singoli e ben circoscritti episodi giudicati dall’organismo britannico di vigilanza circa la societa’ professionale operante nel Regno Unito solo dal 5 aprile 2008 al 5 aprile 2009.

Inoltre, riguardo alle dichiarazioni scritte rilasciate da terzi (motivo 4; articolo 2730 c.c. – R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 56), si osserva che esse non possono essere apprezzate come confessioni, trattandosi di privati che non sono parti del procedimento disciplinare, ma hanno unicamente il valore proprio degli elementi indiziari che come tali sono valutati dal giudice disciplinare nel contesto probatorio emergente dagli atti. Il che puo’ ridondare in eventuale errore di giustificazione della decisione di merito sul fatto ma non in violazione di norme di diritto sostanziali e/o processuali (Cass., s.u., n. 9287 del 2016).

Infine, riguardo al denunciato vizio di motivazione lacunosa, apparente o incongrua (motivo 5; articolo 111 Cost., articolo 112 c.p.c. – articolo 360 c.p.c., n. 5), dalla lettura della sentenza non emerge alcun eccesso o sviamento di potere (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articolo 56), ovverosia l’uso censurabile della potesta’ disciplinare per un fine diverso da quello per il quale e’ stato conferito (Cass., s.u., n. 7103 del 2007), ma unicamente, rispetto alle aspettative del ricorrente, una difforme valutazione delle risultanze processuali, peraltro rispettosa di quel “minimo costituzionale” ritenuto, in tesi generale, il discrimine ultimo per lo scrutinio del deficit motivazionale in sede di legittimita’ (Cass., s.u., n. 8053 del 2014).

Di contro, il mezzo – al pari di gran parte del ricorso – comporterebbe un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, valutazione delle risultanze degli atti di causa, laddove il controllo di legittimita’ non equivale alla revisione del ragionamento decisorio ne’ costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., s.u., ult. cit. e n. 7931 del 2013).

Non essendovi costituzione di terzi intimati nessuna statuizione deve essere adottata in punto di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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