Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 18 settembre 2017, n. 21546. In ordine alla competenza della Corte dei Conti per la la controversia tra comune e agente della riscossione per il rinnovo triennale delle “autorizzazioni” relative a impianti pubblicitari 

Di competenza della corte dei conti e non del giudice ordinario la controversia tra comune e agente della riscossione per il rinnovo triennale delle “autorizzazioni” relative a impianti pubblicitari 

Sentenza 18 settembre 2017, n. 21546
Data udienza 23 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez.

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. MANNA Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7245/2015 R.G. proposto da:

s.p.a. (OMISSIS), (gia’ s.p.a. (OMISSIS)), agente della riscossione per le province siciliane, in persona del Direttore generale (OMISSIS) (in forza di Delib. assembleare del 16 ottobre 2013), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in appello dagli avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in quel grado, in (OMISSIS), presso gli uffici dell’Avvocatura comunale;

– intimato –

e

s.n.c. (OMISSIS), con sede ad (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in primo grado dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in quel grado in (OMISSIS), presso lo studio del difensore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 855/2014 del Tribunale di Trapani “ex sezione distaccata di Alcamo. Sezione civile”, depositata il 10 settembre 2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2017 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale dottor BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1.- Con sentenza n. 855/2014, depositata il 10 settembre 2014 e non notificata, il Tribunale di Trapani, “ex sezione distaccata di Alcamo sezione civile” (hinc: “Tribunale”), rigettava l’appello proposto dalla s.p.a. (OMISSIS), agente della riscossione per la provincia di Trapani, nei confronti del Comune di Alcamo (hinc: “Comune”) e della s.n.c. (OMISSIS) (hinc: “s.n.c.”) avverso la sentenza n. 84/2011 emessa dal Giudice di pace di Alcamo, depositata il 14 marzo 2011 e recante sia l’accoglimento, per prescrizione, dell’opposizione proposta dalla s.n.c., ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., nei confronti del Comune e dell’agente della riscossione contro una cartella di pagamento dell’importo complessivo di Euro 531,46, notificata il 13 novembre 2009 a seguito della constatazione di una violazione del codice stradale (avvenuta nel (OMISSIS) e contestata al trasgressore con notificazione del relativo processo verbale in data 30 luglio 2004), sia la condanna della predetta s.p.a. a rifondere al Comune il “mancato introito di cui alla sanzione”, oltre interessi legali. La sentenza di appello condannava la s.p.a. agente della riscossione a rimborsare al costituito Comune le spese del giudizio di secondo grado, liquidate in Euro 800,00, oltre rimborso spese forfetario al 15% ed oltre accessori di legge (in primo grado le spese di lite erano state interamente compensate tra tutte le parti).

In punto di fatto, il Tribunale premetteva che: a) in primo grado, il Giudice di pace aveva accolto sia l’opposizione proposta dalla s.n.c. avverso il Comune e avverso l’agente della riscossione, sia la “domanda riconvenzionale” rivolta nel corso del giudizio dal Comune nei confronti dell’agente per ottenere la rifusione del “mancato introito di cui alla sanzione”, oltre interessi, in conseguenza della tardivita’ della notifica della cartella, notifica effettuata – a causa della condotta colposa dello stesso agente – oltre il termine prescrizionale; b) l’agente della riscossione aveva proposto appello contestando la sua condanna nei confronti del Comune, in quanto la “domanda riconvenzionale” doveva essere dichiarata improcedibile in applicazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articoli 19 e 20; c) l’appellato Comune aveva resistito, mentre la s.n.c. non si era costituita in giudizio.

Su queste premesse, il Tribunale, nel rigettare l’appello, osservava che le norme indicate dall’appellante (regolatrici della procedura per il discarico, per il “concessionario”, delle quote inesigibili, per le quali, cioe’, la procedura di riscossione coattiva non e’ andata a buon fine) non erano state utilmente evocate, perche’: a) il Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articolo 19, comma 2, n. 6, prevede la perdita del diritto del “concessionario” al discarico della quota in caso di mancata riscossione, per fatto a lui imputabile, delle somme iscritte a ruolo, laddove nella specie il fatto imputabile consisteva proprio nella notifica della cartella, da parte del “concessionario”, oltre il termine quinquennale di prescrizione; b) lo stesso articolo 19 prevede, quale presupposto per la particolare procedura relativa all’eventuale discarico della quota, una comunicazione all’ente creditore della inesigibilita’ di detta quota, restando riservata alla cognizione della Corte dei conti solo la controversia conseguente all’impugnazione di un provvedimento dell’ente creditore di diniego del discarico o della specifica definizione agevolata in materia.

2.- Avverso la suddetta sentenza di appello, la s.p.a. (OMISSIS) (hinc: “s.p.a.”), gia’ s.p.a. (OMISSIS), dichiarando un valore della causa di Euro 1.331,46, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e notificato il 7 marzo 2015 alle altre parti.

3.- Le parti intimate non hanno svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La s.p.a. con l’unico motivo di ricorso, articolato in modo complesso, denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 c.p.c., con riguardo all’errata applicazione del Decreto Legislativo n. 112 del 1999, articoli 19 e 20 e del testo unico n. 1214 del 1934, articolo 56.

Secondo la ricorrente, il Tribunale ha omesso di rilevare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia tra l’agente della riscossione per il Comune ed il Comune creditore, la cognizione della quale, in quanto attinente alla contabilita’ pubblica e riguardante il discarico delle quote inesigibili, e’ riservata alla Corte dei conti dalle predette norme di legge. In particolare, la s.p.a. rileva che, in base a tali norme: a) la particolare procedura di discarico e diniego di discarico e’ necessaria; b) la somma dovuta dall’agente in caso di mancato discarico e’ sempre inferiore all’intero importo del credito iscritto a ruolo; c) in caso di controversia nascente dalla richiesta rivolta dall’ente creditore all’agente della riscossione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, a prescindere dalla discaricabilita’ del credito iscritto a ruolo e dall’instaurazione del suddetto peculiare procedimento di discarico e diniego di discarico e, quindi, a prescindere dall’emissione di un provvedimento da contestare; d) la giurisdizione della Corte dei conti o del giudice ordinario non poteva dipendere, nella specie, dalla qualificazione giudiziale della pretesa dell’ente creditore come, rispettivamente, diniego di discarico o refusione del mancato introito della somma iscritta a ruolo; e) il difetto di giurisdizione in ordine alla suddetta “domanda riconvenzionale” e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ai sensi dell’articolo 37 c.p.c.. Conclude chiedendo, in via principale, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla “domanda riconvenzionale” con cassazione delle sentenze di merito ed ogni conseguente statuizione, anche sulle spese di lite; in via subordinata, la cassazione della sentenza di appello con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Trapani ed ogni conseguente statuizione.

2.- Con il motivo di ricorso sostanzialmente si prospetta il difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria in ordine alla “domanda riconvenzionale” (cosi’ definita dai giudici di merito) proposta dal Comune nei confronti dell’agente della riscossione per ottenere la rifusione del “mancato introito di cui alla sanzione” (oltre interessi) inflitta alla s.n.c. per una contravvenzione a norme del codice della strada: si assume che tale mancato introito sia derivato dalla condotta colposa di detto agente che avrebbe notificato tardivamente (oltre il termine prescrizionale, come giudizialmente riconosciuto) la cartella contenente la richiesta di pagamento.

Il motivo e’ fondato ed il ricorso va accolto.

2.1.- Il difetto di giurisdizione eccepito con il ricorso puo’ essere qui esaminato perche’ gia’ nell’atto di appello la s.p.a. aveva dedotto che “il Giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione, essendo la cognizione di discarico/rimborso di quote inesigibili riservata ex lege alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti” (pagg. 2-3) e, conseguentemente, avrebbe dovuto dichiarare “improcedibile, inammissibile ed infondata” la domanda del Comune. Al di la’ dell’imprecisione di alcune richieste, risulta chiara la volonta’ di far valere in appello il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado.

2.2.- Questa Corte ha costantemente ritenuto sussistere la giurisdizione della Corte dei conti in ordine ai giudizi contenziosi relativi alla responsabilita’ erariale gravante sull’agente contabile della pubblica amministrazione (cioe’ del soggetto che gestisce denaro dello Stato o di un ente pubblico) e, in particolare (per quanto qui interessa), in ordine ai giudizi tra il Comune e l’agente della riscossione (il quale, in forza di uno specifico rapporto di servizio, esercita pubbliche funzioni che spetterebbero all’ente locale di cui e’ agente o concessionario) riguardanti la responsabilita’ di detto agente nel caso in cui abbia cagionato per colpa grave un danno patrimoniale al Comune. L’agente della riscossione, quale pubblica amministrazione “indiretta”, e’ infatti compartecipe, sotto gli indicati aspetti, dell’attivita’ pubblicistica del Comune, pur restando ente esterno all’apparato dell’ente locale e pur mantenendo la sua natura privatistica (vedi tra le molte pronunce in tal senso sulle controversie tra Comune e agente della riscossione, Cass., Sezioni Unite, n. 26280 del 2009, n. 7663 del 2017).

Va ricordato, in proposito, che la giurisdizione della Corte dei conti sussiste tutte le volte in cui fra l’autore del danno e l’amministrazione o l’ente pubblico danneggiati sia ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio, ma di servizio, intendendosi per tale una relazione funzionale, caratterizzata dall’inserimento del soggetto nell’apparato organico e nell’attivita’ dell’ente, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell’operato del secondo (Cass., Sezioni Unite, n. 24671 del 2009, n. 16240 del 2014, n. 10324 del 2016) Pertanto, la giurisdizione contabile va affermata allorche’ il danno erariale dipenda da comportamenti denunciati come illegittimi, tenuti dall’agente nell’esercizio di quelle funzioni per le quali possa dirsi che egli e’ inserito nell’apparato dell’ente pubblico, cosi’ da assumere la veste di agente dell’amministrazione (ex plurimis, Cass., Sezioni Unite, n. 10324 del 2016, citata).

La giurisdizione contabile, infatti, ha natura tendenzialmente generale, dotata di propria vis expansiva in difetto di espresse limitazioni legislative, in materia di contabilita’ pubblica (quanto alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra agente della riscossione ed ente locale titolare del credito da riscuotere e quanto al risultato contabile finale di detti rapporti), ai sensi del Regio Decreto n. 1214 del 1934, articoli 13 e 44, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1973, articolo 9, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 858 del 1963, articolo 127 disposizioni da ritenersi non abrogate dalla L. n. 657 del 1986 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 (Cass., Sezioni Unite, n. 237 e n. 862 del 1999; Cass. n. 11524 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 23302 del 2016): vedi, ora, anche gli articoli 1 e 172 cod. giust. cont. (allegato 1 al Decreto Legislativo n. 174 del 2016).

2.3.- Nella specie viene fatta valere, appunto, la responsabilita’ dell’agente della riscossione per l’illegittimo e colposo esercizio dei suoi poteri in ordine alla gestione dei crediti del Comune verso un contravventore.

Il ricorso va percio’ accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della decisione impugnata e declaratoria della spettanza della giurisdizione alla Corte dei conti.

3. La particolare natura della questione giuridica trattata giustifica la compensazione delle spese di lite tra il Comune e la s.p.a.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara, in accoglimento del ricorso, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia tra l’ente creditore e l’agente della riscossione; cassa la sentenza impugnata; compensa tra le suddette parti le spese di lite.

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