Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 29 dicembre 2017, n. 31227. Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorita’ non statuale

Le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorita’ non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformita’ dell’articolo 3 disp. gen., comma 2, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalita’, considerando altresi’ non tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entita’ delle stesse tra un minimo ed un massimo che ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale.
I Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, cosi’ in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformita’ o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la piu’ diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi

Sentenza 29 dicembre 2017, n. 31227
Data udienza 7 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. BORNZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere

Dott. LOMBARDO Luigi Giovani – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 6480-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 382/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 30/12/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 07/11/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso del ricorso.
FATTO
L’avv. (OMISSIS) impugna, deducendo quattro motivi e formulando istanza di sospensione dell’esecutivita’ del provvedimento, la sentenza disciplinare del consiglio nazionale forense (CNF) che ha rigettato il ricorso proposto dall’incolpato avverso la sentenza del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Bergamo (COA) che gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attivita’ professionale per la durata di mesi tre.

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