Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 30 settembre 2016, n. 19471

Esclusa l’applicabilità del criterio del forum rei sitae nei casi di azioni volte ad accertare la qualità di detentore a titolo di trustee di un bene in relazione al quale si chieda il compimento degli atti necessari al riconoscimento del legal ownerschip sul bene stessi in capo a chi se ne dichiari effettivo proprietario

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite civili

sentenza 30 settembre 2016, n. 19471

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CANZIO Giovanni – Primo Presidente
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Sezione
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione
Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23170-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) nella qualita’ di mandatario ad negotia della propria moglie (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 594/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS) e (OMISSIS) per delega dell’avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI

1. Nei procedimenti poi riuniti dinanzi al giudice di primo grado, (OMISSIS) – e per lei il marito nella qualita’ di mandatario ad negotia – chiese al Tribunale di Treviso di dichiarare:
– da un canto, la nullita’/inesistenza (o in subordine l’annullabilita’) di un deed trust, avente ad oggetto un appartamento sito in (OMISSIS), costituito dal padre dell’attrice (OMISSIS), del quale quest’ultimo si dichiarava – anche attraverso l’invio di diffide extragiudiziali – l’effettivo proprietario;
– all’altro, sulla premessa che il (OMISSIS) intendesse far valere un resulting trust (istituto di diritto inglese, sconosciuto all’ordinamento italiano, ed assimilabile, lato sensu, ad un negozio fiduciario) all’esito delle difese svolte nel resistere alla prima domanda, la nullita’ o l’annullamento anche di tale, diversa forma di trust;
– dall’altro ancora, la nullita’/inesistenza di qualsiasi ulteriore e diversa forma di trust secondo la eventuale ed ancora difforme prospettazione del convenuto.
2. Il Tribunale, ritenendo che le due cause riunite avessero ad oggetto un diritto reale, con conseguente applicabilita’ del criterio del forum rei sitae, ex articolo 22, punto 1 del Regolamento CE n. 44 del 2001 (applicabile, nella specie, ratione temporis), declino’ la propria giurisdizione, ritenendo competente il giudice inglese.
3. La corte di appello di Venezia, esaminando funditus le due domande proposte dall’attrice, ritenne invece che sia quella iniziale, e sia, in parte, quella proposta successivamente, avessero ad oggetto l’accertamento negativo della validita’ dell’atto costitutivo del trust – rivestisse quest’ultimo la forma di deed trust ovvero di resulting trust – in forza del quale il convenuto pretendeva per se la proprieta’ dell’immobile, e non gia’ un preteso diritto dominicale dell’attrice.
3.1 Quanto alla residua parte della seconda domanda – la declaratoria della nullita’/inesistenza “di qualsiasi altro atto, negozio o titolo a favore di (OMISSIS)” -, di converso, il riferimento doveva ritenersi genericamente operato “ad atti o negozi che comportassero una eliminazione ovvero una compressione del diritto dominicale dell’attrice”: un riferimento tale, cioe’, da fondare esclusivamente su tale posizione dominicale la pretesa declaratoria di invalidita’.
3.2. Con riferimento a tale ultima pretesa, pertanto, la Corte lagunare ritenne applicabile la disposizione di cui al citato articolo 22 del Regolamento 44, con conseguente declinatoria di giurisdizione, che venne invece affermata con riguardo alle restanti domande dell’attrice.
4. La sentenza della corte territoriale e’ stata impugnata da (OMISSIS) con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi di gravame, illustrati da memoria.
4.1. Resiste (OMISSIS) con controricorso, illustrato anch’esso da memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’articolo 39 c.p.c..
Il motivo – che censura la pronuncia del giudice di appello prospettandone la illegittimita’ quanto alla disposta separazione delle domande, proposte avverso la medesima parte, riunite in unico processo e in rapporto di continenza fra loro – e’ privo di pregio.
Esso si risolve, difatti, in una mera enunciazione dell’asserito vizio, in carenza, peraltro, di qualsivoglia indicazione sostanziale (al di la’ del generico richiamo all’articolo 39 c.p.c.) della asserita violazione che si assume rilevante nel caso di specie, e si infrange sul corretto e condivisibile impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la separazione delle domande risultasse necessaria anche al fine di pervenire ad una corretta decisione in punto di riparto di giurisdizione.
In particolare, quanto alla pretesa continenza di cause, nulla e’ disposto, in proposito, dall’articolo 22 del Regolamento 44 (unica norma richiamata dal ricorrente), che si limita a statuire in materia di competenze esclusive, mentre l’articolo 27, in tema di litispendenza, non sancisce sotto alcun profilo il divieto di separazione di giudizi, provvedimento che, con apprezzamento di merito scevro da errori logico-giuridici, il giudice territoriale ha legittimamente adottato.
Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 2 e 22 del Regolamento CE 44/01).
Con il terzo motivo, si denuncia la medesima violazione di diritto in relazione alle domande riconvenzionali del convenuto.
I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione – sono manifestamente infondati, volta che essi si pongono in patente contrasto con principi piu’ volte affermati da questa Corte regolatrice (in particolare, nella pronuncia di queste sezioni unite n. 27495 del 2013), che, nel solco del consonante orientamento del giudice europeo (segnatamente, Corte di giustizia C-294/92 del 17 maggio 1994), ha escluso l’applicabilita’ del criterio del forum rei sitae nei casi di azioni volte ad accertare la qualita’ di detentore a titolo di trustee di un bene in relazione al quale si chieda il compimento degli atti necessari al riconoscimento della legai ownership sul bene stesso in capo a chi se ne dichiari effettivo proprietario.
L’irrilevanza, quoad iurisdctionis, dell’oggetto sostanziale della pretesa (invocato invece da parte del ricorrente al folio (OMISSIS) dell’odierno atto di impugnazione quale criterio funzionale alla declaratoria della competenza del giudice britannico) si coniuga specularmente con la rilevanza del petitum sostanziale della prima e, in parte qua, della seconda domanda, che esula tout cort da qualsivoglia questione proprietaria, poiche’, diversamente opinando, in pressoche’ tutte le azioni volte alla declaratoria di una invalidita’ negoziale e’ dato rinvenire un petitum mediato volto al riconoscimento di un diritto dominicale.
Il ricorso e’ pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 4700, di cui 200 per spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis.

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