Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

ordinanza 12 giugno 2015, n. 12177

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f.

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente di Sez.

Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez.

Dott. DI AMATO Sergio – Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6049-2014 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), per delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VENDONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3141/2013 del TRIBUNALE di SAVONA;

udito l’avvocato (OMISSIS);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe CORASANITI e sentito l’Avvocato Generale dott. Umberto APICE, i quali chiedono alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Le societa’ (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona il Comune di Vendone, in persona del sindaco pro tempore, chiedendo l’accertamento della declaratoria di inefficacia ovvero della nullita’ o della risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 16 luglio 2011 e la condanna del Comune al rimborso dei costi sostenuti da (OMISSIS) s.r.l. pari a euro 58.624,34 nonche’ al risarcimento del danno subito da quest’ultima societa’ per un importo complessivo di euro 600.000 annui. Hanno dedotto che, a seguito di un bando pubblico concernente l’assegnazione in concessione di aree comunali per l’installazione di impianti eolici, le societa’ (OMISSIS)s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l avevano sottoscritto, nella data sopra indicata, un contratto avente ad oggetto la concessione di un diritto di superficie su aree di proprieta’ comunale. In data 7 dicembre 2012 (OMISSIS) s.r.l. aveva installato una stazione anemometrica per la misurazione del vento; a distanza di otto mesi dall’inizio del funzionamento dell’anemometro era stato accertato che il sito sul quale doveva essere realizzato l’impianto eolico per la produzione di energia elettrica era inidoneo per mancanza del necessario livello di ventosita’. Hanno sottolineato in proposito che il bando di gara aveva per oggetto la concessione del diritto di superficie su aree appositamente individuate per la realizzazione e conseguente gestione di impianto eolico. Presupposto essenziale per la realizzazione di tale impianto e’ costituito da un idoneo livello di ventosita’. Venuto meno tale presupposto il contratto deve essere dichiarato inefficace ex tunc ovvero nullo ab origine per impossibilita’ giuridica dell’oggetto. In subordine deve essere dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del Comune. In ogni caso le societa’ ha chiesto il rimborso dei costi affrontati, nella misura sopraindicata, nonche’ il risarcimento del danno in quanto lucro cessante.

2. Il Comune di Vendone si e’ costituito nel giudizio dinanzi al Tribunale di Savona proponendo eccezione di carenza di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria ordinaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, comma 1, lettera a, punto 2 e lettera b, e deducendo la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3. Le societa’ ricorrenti in primo grado hanno proposto ricorso il regolamento di giurisdizione ai sensi dell’articolo 41 cod. proc. civ. chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Le stesse hanno depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

4. Il Comune di Vendone ha resistito con controricorso.

5. Il Procuratore Generale, al quale gli atti sono stati rimessi ai sensi dell’articolo 380 ter cod. proc. civ., ha concluso chiedendo la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Le societa’ ricorrenti deducono la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario osservando che i beni in relazione ai quali il Comune ha trasferito il diritto di superficie appartengono al patrimonio disponibile del Comune stesso; deducono altresi’ che non esiste, nel caso di specie, alcun atto di concessione, la quale presuppone il trasferimento al privato, da parte dell’ente pubblico, della facolta’ di svolgere determinate attivita’ riservati allo stesso ente pubblico. Ed infatti, nel caso di specie, non e’ configurabile alcuna riserva a favore del comune in materia di gestione di impianti eolici finalizzate alla produzione di energia elettrica. L’oggetto del contratto e’ stato semplicemente un atto di vendita del diritto di superficie. La norma invocata dal Comune a sostegno della tesi opposta (articolo 133 c.p.a.) riguarda, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, unicamente l’ipotesi in cui sussiste un provvedimento concessorio; essa non e’ pertanto applicabile al caso di specie.

7. Il Comune controricorrente deduce in primo luogo che, in base al cosiddetto petitum sostanziale, la causa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Deduce inoltre l’invalidita’ della notifica del ricorso per regolamento di giurisdizione in quanto effettuata una prima volta direttamente alla parte (e cioe’ al Comune di Vendone in persona del sindaco pro tempore, presso la casa comunale) ed una seconda volta al Comune di Vendone “nel domicilio eletto presso l’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS)”, notifica tuttavia pervenuta anche essa alla casa comunale del Comune. In sostanza, secondo l’amministrazione controricorrente, entrambe le notifiche erano viziate atteso che la prima non era stata notificata al procuratore costituito e la seconda in quanto recava un errore nel nome del domiciliatario, indicato nell’avv. (OMISSIS) mentre il nome corretto era Avv. (OMISSIS) ed in quanto pervenuta non gia’ all’indirizzo sopra indicato ma alla casa comunale.

8. L’eccezione e’ infondata. Basta in proposito osservare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimita’ (cfr. Cass. 10 ottobre 2014 n. 21505; Cass. 18 maggio 2005 n. 10423), la notifica del ricorso per cassazione effettuata direttamente alla parte non e’ inesistente ma solo nulla per inesatta individuazione della persona del destinatario, dovendosi escludere che sia stata effettuata presso persona o luogo privi di riferimento rispetto al destinatario dell’atto; ne consegue che una siffatta notifica e’ sanata ove l’intimato, come nel caso in esame, abbia notificato un controricorso, cosi’ svolgendo una propria attivita’ difensiva.

9. Con riferimento al regolamento di giurisdizione e’ pacifico in fatto che, a seguito dello svolgimento di una procedura di gara finalizzata all’assegnazione in concessione di aree comunali per l’installazione di impianti eolici, in data 16 luglio 2011 fu stipulata fra il Comune di Vendone da un lato e la s.r.l. (OMISSIS) nonche’ (OMISSIS) s.p.a. dall’altro, una convenzione avente ad oggetto l’affidamento in concessione ed il relativo trasferimento del diritto di superficie su alcune aree comunali specificamente indicate nella convenzione stessa. La concessione delle suddette aree comunali era “finalizzata alla progettazione, realizzazione e gestione da parte del concessionario di impianti di produzione di energia elettrica” alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto Legislativo n. 387 del 2003, articolo 2, comma 1. Come evidenziato in narrativa, il presente giudizio ha per oggetto l’accertamento della declaratoria di inefficacia ovvero della nullita’ o della risoluzione della suddetta convenzione e la condanna del Comune al rimborso dei costi sostenuti dalle societa’ nonche’ al risarcimento dei danni. Alla base della domanda e’ l’assunto che le aree comunali relativamente alle quali era stato trasferito il diritto di superficie si erano rivelate inidonee alla realizzazione dell’impianto eolico per la produzione di energia elettrica per mancanza del necessario livello di ventosita’.

10. La giurisprudenza di queste Sezioni Unite e’ costante nell’affermare che nel settore dell’attivita’ negoziale della p.a., mentre le controversie che attengono alla fase preliminare – antecedente e prodromica al contratto inerente alla formazione della sua volonta’ ed alla scelta del contraente privato in base alle regole cd. dell’evidenza pubblica, appartengono al giudice amministrativo, quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguarda la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario. Ne consegue che appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, nonche’ quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validita’ e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullita’ o inefficacia, ovvero l’annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto il rapporto privatistico discendente dal negozio e che gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati esclusivamente dal giudice ordinario competente a conoscerne l’intera disciplina (cfr., in particolare, Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12901; Cass. S.U. 5 aprile 2012 n. 5446).

11. Applicando tali principi al caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

12. Ed infatti, premesso che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e che a tal fine rileva non gia’ la prospettazione delle parti, bensi’ il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione ed in base al quale la domanda deve essere identificata (cfr., ex multis, Cass. S.U. 5 dicembre 2011 n. 25927), deve osservarsi che la fattispecie in esame e’ inquadrabile nell’ambito dell’attivita’ negoziale della pubblica amministrazione, ancorche’ tale attivita’ sia stata posta in essere all’esito di una gara pubblica avente ad oggetto l’assegnazione in concessione di impianti eolici. Si tratta infatti di una convenzione stipulata fra il Comune e le societa’ ricorrenti che prevede reciproche obbligazioni ed in particolare, da parte del Comune, il trasferimento (temporaneo) del diritto di superficie su alcune aree comunali per l’installazione di impianti eolici; da parte delle societa’ la progettazione, realizzazione e gestione dei suddetti impianti. La controversia in esame riguarda quindi rapporti fra parti paritetiche dovendosi escludere che in tale fase il Comune possa esercitare poteri di supremazia o di imperio, tipici dell’esercizio dell’attivita’ amministrativa, nemmeno in sede di autotutela, ledendo altrimenti i diritti soggettivi degli altri contraenti, che non possono affievolirsi o essere condizionati da attivita’ del contraente pubblico dirette a sottrarsi agli impegni negoziali assunti (cfr. la gia’ citata Cass. S.U. 24 maggio 2013 n. 12901).

13. Alla affermazione della giurisdizione del giudice ordinario consegue che le parti devono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Savona, competente territorialmente, che provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul regolamento, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario dinanzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente giudizio.

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