Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANTACROCE Giorgio – Primo Presidente

Dott. ODDO Massimo – Presidente di Sez.

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Presidente di Sez.

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19493-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso la (OMISSIS) S.R.L., rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), per procura speciale depositata in udienza in data 20/10/2015;

– resistenti con procura –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI, (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti nn. 16707/2015, 16879/2015, 19839/2015 tutti del TRIBUNALE di NAPOLI;

uditi gli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2015 dal Presidente Dott. GIOVANNI AMOROSO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi SALVATO, il quale chiede: in via principale, che le Sezioni Unite dispongano l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; in linea gradata, che le Sezioni Unite dichiarino manifestamente inammissibile o – in via ancora piu’ gradata – manifestamente infondata l’istanza e dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario;

udito l’Avvocato Generale dott. Umberto APICE, che ha concluso, in subordine, per l’accoglimento, p.q.r., del regolamento preventivo in ordine alla sola questione circa l’ampiezza dei poteri del giudice nel procedimento cautelare.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso del 29 giugno 2015 (OMISSIS) – proclamato eletto (verbale del 18 giugno 2015 – 22 giugno 2015) alla carica di Presidente del Consiglio Regionale della Regione Campania, premesso che con D.P.C.M. 26 giugno 2015 era stata dichiarata, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, articolo 8, la sua sospensione dalla carica di Presidente della Regione Campania, in quanto condannato in primo grado per il reato di abuso di ufficio – ha adito il Tribunale di Napoli ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 22 ritenuto applicabile anche alle controversie relative all’accertamento degli impedimenti soggettivi all’esercizio anche temporaneo della carica elettiva, deducendo l’illegittimita’ del D.P.C.M. suddetto e segnatamente prospettando profili di ritenuta incostituzionalita’ del medesimo decreto legislativo con richiesta al tribunale adito di sollevare questione incidentale di legittimita’ costituzionale in particolare del Decreto Legislativo n. 235 del 2012, cit. articolo 8.

In questo giudizio, oltre altri, e’ intervenuto ad opponendum (OMISSIS), nella qualita’ di cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Napoli, deducendo l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso.

Con successivo ricorso del 2 luglio 2015 il ricorrente ha altresi’ chiesto, in via cautelare, di sospendere o disapplicare il D.P.C.M. 26 giugno 2006 e, conseguentemente, reintegrare e conservare, con effetto immediato, il ricorrente stesso nella carica di presidente della regione Campania con l’esercizio dei connessi poteri e funzioni fino alla decisione di merito. In via subordinata ha chiesto rimettersi la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 235 del 2012, articoli 7 e 8 alla Corte costituzionale e, medio tempore, sospendersi il citato D.P.C.M. 26 giugno 2015 con reintegrazione provvisoria del ricorrente nella suddetta carica di presidente, almeno fino alla prima udienza successiva alla decisione della Corte costituzionale.

L’adito tribunale di Napoli con un decreto del 2 luglio 2015, emesso inaudita altera parte, in accoglimento provvisorio della domanda cautelare ha sospeso l’efficacia del citato D.P.C.M..

Successivamente il medesimo tribunale, pronunciandosi sulla richiesta di provvedimento d’urgenza, ha, con ordinanza del 17-22 luglio 2015, sollevato questione incidentale di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 3 dicembre 2012, n. 235, articolo 8, comma 1, nonche’ dell’articolo 1, comma 1, lettera h, in relazione al medesimo Decreto Legislativo n. 235 del 2012, articolo 7, comma 1, lettera c, ed inoltre in parziale modifica del decreto del presidente del tribunale del 2 luglio 2015, ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare ed ha sospeso gli effetti dell’impugnato provvedimento fino alla camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare successiva alla definizione delle questioni di legittimita’ costituzionale.

2. L’interveniente (OMISSIS) – dopo aver impugnato il provvedimento cautelare emesso dal tribunale con l’ordinanza da ultimo citata proponendo reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c. con atto del 27 luglio 2015 al tribunale di Napoli, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque respingersi il ricorso ex articolo 700 del ricorrente (OMISSIS), reclamo rigettato dallo stesso tribunale con ordinanza del 12-24 agosto 2015, unitamente ad altro reclamo proposto da altri cittadini elettori nonche’ consiglieri regionali della precedente legislatura parimenti intervenienti ad opponendum – ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo in particolare che le Sezioni Unite regolino la giurisdizione dichiarando limiti e ampiezza dei poteri giurisdizionali del giudice ordinario investito della controversia e in particolare dichiarando: a) la inesistenza, in capo al Tribunale adito, del potere giurisdizionale cautelare di sospensione del menzionato D.P.C.M. (potere giurisdizionale escluso dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011 cit., articoli 5 e 22); b) la inesistenza, in capo al Tribunale, del potere giurisdizionale di disapplicare la legge dello Stato sospendendo il menzionato D.P.C.M. pur riconoscendone la conformita’ a legge seppur affetta, secondo il tribunale, da un dubbio non manifestamente infondato di legittimita’ costituzionale si’ da sollevare contestualmente incidente di costituzionalita’; c) l’attribuzione alla Corte d’Appello del potere giurisdizionale sulle impugnazioni delle decisioni cautelari collegiali del Tribunale adito e in subordine a diversa sezione del Tribunale o, in mancanza, al Tribunale piu’ vicino.

Secondo il ricorrente rientra nelle questioni di giurisdizione di cui al potere regolatorio (e cassatorio) di queste Sezioni Unite l’accertamento non solo del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale, ma anche, una volta individuato il giudice (ordinario o speciale) cui spetta la giurisdizione nella controversia, vi rientra, ove ve ne sia contestazione, lo stabilire quali forme di tutela il legislatore assegni a quel potere giurisdizionale e quali al contrario gli impedisca. In particolare, spetta al potere regolatorio della giurisdizione verificare se esista in una determinata controversia il potere giurisdizionale cautelare di sospensione dell’atto impugnato. Nella specie la scelta del legislatore e’ stata nel senso di escludere che, nelle controversie instaurate avverso atti (quali l’impugnato D.P.C.M.) relativi all’accertamento dei requisiti soggettivi per l’esercizio di cariche elettive, sia prevista la possibilita’ della sospensione cautelare degli stessi; e cio’ per l’evidente esigenza avvertita dal legislatore di assegnare solo a pronunce di merito definitive – per la cui formazione ha fissato una corsia preferenziale e di urgenza in aggiunta alla sommarieta’ del rito – la decisione che riguardi organi rappresentativi a competenza amministrativa generale.

In altri termini il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalita’, ha voluto evitare l’incidenza interinale del potere giurisdizionale sulla formazione di tali organi attraverso provvedimenti cautelari ontologicamente provvisori.

Ed infatti – argomenta ancora il ricorrente – il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 5 individua le controversie in cui e’ consentito l’intervento cautelare del giudice disponendo la sospensione degli atti contestati, e tra queste non ha inserito le controversie di cui all’articolo 22 cit.. Pertanto il ricorrente chiede dichiararsi l’assenza in capo al giudice ordinario (Tribunale di Napoli) del potere giurisdizionale cautelare di sospensione del D.P.C.M. impugnato dal ricorrente.

Inoltre – sotto un secondo concorrente profilo – il ricorrente sostiene che non sussiste nemmeno un potere giurisdizionale di sospensione di un atto che pure si riconosce esattamente conforme a legge allorche’ il giudice dubita della legittimita’ costituzionale della stessa si’ da sollevare il relativo incidente di costituzionalita’.

Un terzo ed ultimo profilo riguarda la richiesta di declaratoria del potere giurisdizionale in sede di reclamo avverso il provvedimento cautelare. Facendo applicazione analogica dell’articolo 669 terdecies c.p.c., il reclamo – sostiene il ricorrente – avrebbe dovuto esser deciso dalla Corte d’appello o semmai da una sezione del tribunale diversa dalla sezione che si era gia’ pronunciata sul cautelare.

3. Si e’ costituito con controricorso il (OMISSIS) contrastando la prospettazione del ricorrente sotto tutti i tre profili presi in considerazione nel ricorso. In particolare deduce che il ricorso attiene ai poteri del giudice in sede cautelare e quindi il regolamento preventivo nella sostanza riguarda il procedimento cautelare e come tale e’ inammissibile.

In ogni caso il controricorrente ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Deduce altresi’ il controricorrente che la Corte costituzionale in plurime decisioni ha ritenuto la piena legittimazione del giudice della cautela ad adottare provvedimenti cautelari sulla base di una questione di legittimita’ costituzionale sempre che la concessione delle misure urgenti non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in tale sede.

4. Le altre parti intimate non hanno svolto difesa alcuna.

5. Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto, in rito, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore della Repubblica di Napoli e, nel merito, la declaratoria di manifesta inammissibilita’ o di manifesta infondatezza del ricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memorie insistendo nelle conclusioni gia’ rassegnate.

7. All’udienza camerale sono state sentite le parti presenti come in epigrafe.

Il Procuratore Generale ha integrato le sue conclusioni chiedendo in via subordinata l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va innanzi tutto rilevato in via preliminare che il ricorso risulta ritualmente notificato alle parti intimate a mezzo di posta elettronica certificata in data 5 agosto 2015.

Come puntualmente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, anche la notificazione all’Avvocatura Generale dello Stato deve ritenersi rituale in virtu’ del principio enunciato da questa Corte (Cass., sez. un., 27 maggio 2009, n. 12252) secondo cui il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione puo’ essere notificato sia presso l’Avvocatura generale dello Stato sia presso la sede dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorita’ giudiziaria presso cui pende la causa, la quale e’ tenuta a rimettere il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all’Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione.

Parimenti corretto e’ il rilievo del Procuratore Generale quanto alla qualita’ di parte necessaria del Pubblico Ministero. Il rito nella specie applicabile – quello del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 22 che disciplina il procedimento sommario di cognizione in caso di azioni popolari e di controversie in materia di eleggibilita’, decadenza ed incompatibilita’ nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (ossia le controversie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, articolo 82, commi 1 e 2, dalla Legge 23 dicembre 1966, n. 1147, articolo 7, comma 2, dalla Legge 17 febbraio 1968, n. 108, articolo 19 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 70) – contempla espressamente al terzo comma che il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero. Tuttavia questa Corte (Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936) ha affermato che in applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida”, desumibile dagli articoli 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. In particolare questa Corte (Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6820) ha precisato che nel giudizio di cassazione il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone – in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilita’ del ricorso (evenienza che ricorre nella specie per quanto si viene ora a dire) – di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attivita’ processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (altresi’ conf., ex plurimis, Cass. 17 giugno 2013, n. 15 106).

2. Cio’ premesso, va dichiarata in via preliminare ed in rito – per le ragioni che si vengono ad illustrare – l’inammissibilita’ del presente ricorso per regolamento preventivo; il quale – pur potendo astrattamente aver ingresso perche’ proposto prima che la causa sia decisa nel merito in primo grado non essendo, sotto questo profilo, di ostacolo la circostanza che, come nella specie, il giudice adito per il merito abbia intanto provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare (Cass., sez. un., 9 febbraio 2011, n. 3167; 22 settembre 2003, n. 14070) – e’ per altro verso in radice inammissibile perche’ pone tre questioni, nessuna delle quali e’ sussumibile nella fattispecie astratta della questione di giurisdizione che e’ il proprium del regolamento preventivo deputato ex articolo 41 c.p.c. a risolvere le “questioni di giurisdizione” di cui all’articolo 37 c.p.c..

3. Come gia’ ricordato in narrativa, l’oggetto del giudizio (procedimento sommario di cognizione Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 22 cit.) introdotto innanzi al tribunale di Napoli, nel corso del quale e’ stato proposto il regolamento preventivo, concerne l’impugnativa di (OMISSIS), proclamato eletto alla carica di Presidente del Consiglio regionale della regione Campania, avverso il D.P.C.M. 26 giugno 2015 con cui il ricorrente era stato sospeso dalla carica ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, articoli 7 e 8 in ragione di una condanna non definitiva per abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.) pronunciata dal tribunale di Salerno con sentenza del 21 gennaio 2015 (per fatto risalente al 2008). 11 ricorrente sostiene in particolare che nessuna sospensione dalla carica e’ prevista dal Decreto Legislativo n. 235 del 2012, articoli 7 e 8 per una condanna non definitiva antecedente alla candidatura e per fatti pregressi. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento o la disapplicazione del citato D.P.C.M. e per l’effetto l’accertamento del diritto alla carica di Presidente della Regione Campania. In corso di causa ha poi chiesto altresi’ in via cautelare ex articolo 700 c.p.c. la sospensione degli effetti del citato D.P.C.M. fino alla decisione nel merito sollevando anche, in via gradata, eccezione di legittimita’ costituzionale dei citati articoli 7 e 8.

Il tribunale di Napoli, in composizione collegiale, dopo un iniziale provvedimento presidenziale di sospensione degli effetti della sospensione dalla carica, ha pronunciato l’ordinanza 17-22 luglio 2015 con cui da una parte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita’ del Decreto Legislativo n. 235 del 2015, articolo 8, comma 1, oltre che articolo 1, comma 1, lettera h), sotto vari profili e contestualmente, in parziale modifica del decreto presidenziale, ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare e sospeso gli effetti del citato D.P.C.M. fino alla camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare successiva alla definizione delle questioni di legittimita’ costituzionale.

In questo giudizio (OMISSIS), attuale ricorrente, nonche’ interventore. quale cittadino elettore, ad opponendum nel giudizio Decreto Legislativo n. 150 del 2012, ex articolo 22 – dopo aver impugnato il provvedimento cautelare con reclamo ex articolo 669 terdecies c.p.c., che e’ stato rigettato dallo stesso adito tribunale di Napoli (in diversa composizione) con ordinanza del 12-24 agosto 2015 – ha proposto il regolamento preventivo in esame svolgendo le argomentazioni di cui si e’ detto in narrativa, resistite dal controricorrente che ne ha sostenuto l’inammissibilita’.

4. Questo essendo il contesto processuale nel quale e’ proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, va innanzi tutto rilevato che il ricorrente non pone una questione che certamente sarebbe di giurisdizione e che pur si sarebbe potuta porre, ossia quella dell’identificazione, o no, nel giudice adito (il tribunale di Napoli) del giudice fornito di giurisdizione per decidere sulla richiesta del ricorrente di “annullamento e/o disapplicazione” del D.P.C.M. citato e di accertamento del diritto alla carica di Presidente del Consiglio regionale della Regione Campania e alla conservazione dei connessi poteri e delle relative funzioni.

Mette conto ricordare che in una vicenda parallela, questa Corte (Cass., sez. un., 28 maggio 2015 n. 11131) – pronunciandosi sul ricorso per regolamento preventivo proposto nel corso di un giudizio promosso innanzi al TAR per la Campania ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento n. 87831 del 1 ottobre 2014 con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, articolo 11, comma 5, aveva dichiarato di aver accertato nei confronti del Sindaco di Napoli la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di cui al medesimo articolo 11, comma 1, lettera a), del medesimo Decreto Legislativo – ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Nella specie pero’ la vicenda processuale non e’ del tutto sovrapponibile a quella in cui si e’ pronunciata questa Corte, con l’ordinanza appena citata, per essere testualmente diversa la disposizione che prevede la sospensione dalla carica di Presidente del Consiglio regionale (Decreto Legislativo n. 235 del 2012, articolo 8), rispetto a quella che prevede la sospensione dalla carica di Sindaco (Decreto Legislativo n. 235 del 2012, articolo 11), nonche’ diversamente formulata perche’, mentre l’articolo 11, comma 5, prevede che il prefetto “provvede a notificare” il provvedimento giudiziario che comporta la sospensione dalla carica, agli organi che hanno convalidato l’elezione o deliberato la nomina, invece l’articolo 8, comma 4, elevando il livello di coinvolgimento del potere esecutivo quale responsabile dell’indirizzo politico generale nei provvedimenti che incidono, anche in via sanzionatoria, sulla permanenza degli organi di vertice della Regione e quindi sulla stessa autonomia regionale (sulla rimozione cd. sanzionatoria del Presidente della Giunta regionale v. Corte cost. n. 219 del 2013), prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, “adotta il provvedimento che accerta la sospensione”; provvedimento di cui nel giudizio a qua il ricorrente (OMISSIS) chiede l”annullamento e/o disapplicazione”.

Ma c’e’ che, in questo giudizio per regolamento preventivo, ne’ il ricorrente ne’ il controricorrente pongono in dubbio che l’adito tribunale di Napoli, quale giudice ordinario, sia fornito di giurisdizione per decidere il ricorso introduttivo del giudizio; e quindi non pongono questa questione che certamente e’ di giurisdizione. Ne’ per altro verso essa si pone in ragione della regola generale della rilevabilita’ d’ufficio della questione di giurisdizione (articolo 37 c.p.c.) che presuppone che un giudizio ex articolo 41 c.p.c. sia ritualmente proposto perche’ questa Corte possa dichiarare la giurisdizione e quindi implica la verifica preliminare che un ammissibile ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dal ricorrente proposto (cfr. Cass., sez. un., 1 marzo 2012, n. 3237 che ha precisato che in sede di regolamento preventivo di giurisdizione il difetto di giurisdizione va rilevato d’ufficio, rispetto a quei profili e domande per cui esso non risulti specificamente denunciato dalle parti, sempre che non ricorrano preclusioni di carattere processuale); ricorso che appunto nella specie, come si viene ora ad argomentare, incontra una preclusione di carattere processuale perche’ non supera il vaglio di ammissibilita’.

5. Le questioni che invece solleva il ricorrente ed in ordine alle quali si e’ instaurato il contraddittorio sono altre e ben diverse. Ed e’ in ordine ad esse che occorre preliminarmente verificare se, al di la’ della prospettazione della domanda, esse siano riconducibili, o no – al fine della rituale proposizione del regolamento preventivo in esame – a “questioni di giurisdizione”.

Quelle proposte dall’odierno ricorrente si articolano in tre profili: a) non poteva il tribunale di Napoli, senza eccedere dai limiti della giurisdizione, sospendere con provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., adottato nel corso del giudizio di merito, la sospensione dalla carica conseguente all’adozione del D.P.C.M. cit. per essere la sospensione preclusa per legge (Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articoli 5 e 22); b) ne’ poteva il tribunale, senza parimenti eccedere dai limiti della giurisdizione, adottare tale misura cautelare sul solo presupposto della non manifesta infondatezza del dubbio di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 235 del 2012, articolo 8, posto a fondamento dell’ordinanza di rimessione della questione di costituzionalita’ sollevata contestualmente, cosi’ disapplicando la legge; c) ne’ infine poteva il tribunale di Napoli adito in sede di reclamo avverso tale provvedimento d’urgenza, senza eccedere dai limiti della giurisdizione, decidere il reclamo, adottato dallo stesso tribunale in composizione collegiale, dovendo ritenersi attribuito alla Corte d’appello il potere (giurisdizionale) di decidere sul reclamo.

6. Puo’ subito rilevarsi che l’inammissibilita’ del ricorso per regolamento preventivo sotto quest’ultimo profilo (sub c) e’ di tutta evidenza per il solo fatto che la questione, prospettata dal ricorrente come di giurisdizione, riguarda la sede del reclamo avverso il provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato – reclamo peraltro proposto dallo stesso ricorrente innanzi al tribunale di Napoli (e non gia’ alla Corte d’appello di Napoli) – e quindi afferisce semmai al potere giurisdizionale del tribunale di Napoli quale giudice del reclamo e non gia’ al tribunale di Napoli, quale giudice adito nel giudizio di merito Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 22 nel corso del quale il ricorrente chiede risolversi una questione preliminare che asserisce essere di giurisdizione; la quale necessariamente deve riguardare il potere giurisdizionale di quest’ultimo giudice, a tacere della considerazione che l’individuazione del giudice competente a pronunciarsi sul reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso in primo grado (e nel corso della causa di merito) dal tribunale in composizione collegiale e non gia’ come giudice singolo – se lo stesso tribunale in diversa composizione oppure la corte d’appello ex articolo 669 terdecies c.p.c. – e’ questione che in realta’ attiene alla competenza del giudice che puo’ pronunciarsi sul reclamo e non gia’ alla giurisdizione.

7. Di maggiore spessore sono gli altri due profili – sub a) e sub b) – che hanno un filo conduttore unitario: l’allegato eccesso di potere giurisdizionale del tribunale di Napoli che, sospendendo con provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., adottato nel corso del giudizio di merito, la sospensione dalla carica conseguente all’adozione del D.P.C.M. cit., si sarebbe arrogato un potere giurisdizionale che non aveva per la duplice ragione che tale misura cautelare doveva ritenersi esclusa (o preclusa) per legge e che. per altro verso, comunque a fondamento di tale misura cautelare il giudice non poteva porre la disapplicazione della legge oggetto di un dubbio non manifestamente infondato di legittimita’ costituzionale.

Entrambi questi rilievi, che nel loro contenuto sostanziale appaiono essere censure all’operato del tribunale di Napoli, rinviano alla nozione di eccesso di potere giurisdizionale che costituisce categoria, di fonte giurisprudenziale, utile al fine di risolvere questioni di giurisdizione (con riferimento all’impugnativa di pronunce del Consiglio di Stato v. ex plurimis Cass., sez. un., 2 febbraio 2015, n. 1823; 23 dicembre 2014, n. 27341; 16 luglio 2014, n. 16239; 17 aprile 2014, n. 8993; aprile 2014, n. 8056; 16 gennaio 2014, n. 774; e con riferimento all’impugnativa di pronunce della Corte dei conti v., altresi’ ex plurimis, Cass., sez. un., 29 ottobre 2014, n. 22951; 3 aprile 2014, n. 7847). Essa pero’ si colloca sul crinale della distinzione tra il comma 7 e il comma 8, articolo 111 Cost..

La funzione di assicurare il generale sindacato di legittimita’ di cui all’articolo 111 Cost., comma 7, e’ assegna dalla Carta costituzionale a questa Corte di cassazione con una formulazione ampiamente comprensiva che, per essere riferita a tutte le sentenze (e i provvedimenti sulla liberta’ personale) pronunciate da organi giurisdizionali ordinari o speciali, rispecchia – ed attua nell’ambito della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost.) – la generalita’ del principio di eguaglianza (articolo 3 Cost., comma 1). Essere “uguali davanti alla legge” – come tale ultima disposizione prescrive – significa anche, sul versante della tutela giurisdizionale, che la pronuncia del giudice che tale legge applichi sia sempre suscettibile di un sindacato di legittimita’ – ossia di corretta applicazione di quella legge davanti alla quale tutti sono uguali – ad opera di un unico giudice dell’impugnazione – questa Corte di cassazione – cui e’ assegnato il sindacato di legittimita’ ex articolo 111 Cost., comma 7, e che in tal modo realizza anche l’unita’ del diritto nazionale assicurando l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, articolo 65).

La generalita’ di tale sindacato di legittimita’ si coniuga pero’ con il regime differenziato delle pronunce di due giudici speciali di antica tradizione: l’articolo 111 Cost., al comma 8 prevede che contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione e’ ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Nel solco della distinzione tra il generale sindacato di legittimita’ dell’articolo 111, comma 7, ed il sindacato limitato alle questioni di giurisdizione si inserisce la categoria dell’eccesso di potere giurisdizionale e piu’ in generale dei cd. limiti esterni del potere giurisdizionale; categoria che – in un’ottica di effettivita’ della tutela giurisdizionale (articolo 24 Cost.) non disgiunta dal principio del giusto processo che in generale dimensiona l’esercizio della giurisdizione (articolo 111 Cost., comma 1) – vale a meglio disegnare i confini della giurisdizione (e delle questioni di giurisdizione) e, di risulta, il sindacato limitato alla giurisdizione rispetto all’area dell’ordinario sindacato di legittimita’ (cfr. la giurisprudenza appena citata). Parallelamente anche il diniego di una risposta di giustizia – e quindi il mancato esercizio del potere giurisdizionale come ipotesi simmetrica ed opposta all’eccesso di potere giurisdizionale – e’ stato costruito come deducibile vizio di giurisdizione (soprattutto a partire da Cass., sez. un., 23 dicembre 2008, n. 30254).

Quindi la categoria del vizio di eccesso di potere giurisdizionale ha progressivamente ampliato i confini del sindacato sulla giurisdizione senza impingere nella piu’ ampiamente comprensiva nozione di violazione di legge alla stregua della quale rimangono tuttora, a Costituzione invariata, non sindacabili le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Ma quando – secondo la regola generale dell’articolo 111 Cost., comma 7 rispetto alla quale quella del comma 8 della medesima disposizione si atteggia ad eccezione – il sindacato di legittimita’ per violazione di legge puo’ dispiegarsi a tutto campo il canone dell’eccesso di potere giurisdizionale non ha. in linea di massima, autonomia concettuale e normativa rispetto alla violazione di legge. Il giudice ordinario (o speciale, ma diverso da Consiglio di Stato e Corte dei conti, quale ad es. e’ il Tribunale superiore delle acque pubbliche per il quale non opera la limitazione al solo sindacato sulla giurisdizione: Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547) che in ipotesi eserciti un potere giurisdizionale che non ha – cosi’ come, secondo la prospettazione argomentativa del ricorrente, avrebbe fatto il tribunale di Napoli allorche’ ha sospeso l’efficacia del D.P.C.M. cit. – viola la legge tout court e la rilevanza di tale vizio, quale error in indicando, e’ interna ai meccanismi processuali del sistema delle impugnazioni. In particolare, se questa violazione, come nella specie secondo l’assunto del ricorrente, inficia un provvedimento cautelare, c’e’ il rimedio del reclamo ex articolo 669 terdecics c.p.c., che peraltro nella specie e’ stato in concreto attivato dall’attuale ricorrente, interveniente ad opponendum nel giudizio a qua, seppur senza esito favorevole (v. ordinanza del 12-24 agosto 2015 del Tribunale di Napoli che ha rigettato l’impugnazione).

8. L’eccesso di potere giurisdizionale acquista invece una sua autonomia – al di la’ del verificato ampliamento, in via interpretativa e giurisprudenziale, dell’ambito del sindacato sulla giurisdizione laddove sia precluso il sindacato di legittimita’ ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8 – allorche’ si raffronti il potere giurisdizionale rispetto ad altri poteri dello Stato. Ma in tale evenienza il rimedio e’ altro e si colloca al livello apicale, quello del giudizio costituzionale, come conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Emblematica e’ la fattispecie decisa con sentenza n. 121 del 1999 dalla Corte costituzionale che, in una controversia civile introdotta con ricorso ex articolo 700 c.p.c. in cui il giudice, richiesto della misura cautelare, aveva intanto adottato un’ordinanza istruttoria che si assumeva integrasse un’ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale rispetto al potere della pubblica amministrazione, ha ritenuto ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal potere esecutivo e, giudicandolo nel merito fondato in ragione del ritenuto “esercizio abnorme del potere giurisdizionale”, ha annullato il provvedimento del giudice.

Invece risulta essere di concreta assai limitata applicazione, a livello di giudizio ordinario, il rimedio del tutto speciale (Cass., sez. un., 20 novembre 2013, n. 26035), tuttora previsto dall’articolo 41 c.p.c., comma 2 del regolamento preventivo di giurisdizione che muove dall’iniziativa del Prefetto allorche’ la pubblica amministrazione non sia parte in causa con un ambito circoscritto al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione dei poteri attribuiti dalla legge alla pubblica amministrazione.

9. In sintesi, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale del giudice ordinario per aver quest’ultimo esercitato un potere non previsto dalla legge o in aperta violazione della legge, pur qualificandosi come piu’ radicale vizio di violazione di legge, non e’ deducibile come “questione di giurisdizione” con ricorso per regolamento preventivo proposto ai sensi dell’articolo 41 c.p.c., comma 1, ma trova la sua risposta di giustizia, per le parti in causa, nel sistema processuale delle impugnazioni, salvo che esso non ridondi in invasione o turbativa di altro potere dello Stato; nel qual caso, ove ricorrano i presupposti di legittimazione soggettiva ed oggettiva, il potere leso puo’ proporre ricorso per conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale.

Nella specie il potere dello Stato, che a fronte del potere giurisdizionale viene in rilievo, appare essere semmai quello del Governo che ha emesso il D.P.C.M. impugnato e la cui efficacia e’ stata sospesa con provvedimento del tribunale di Napoli contestualmente alla sollevazione dell’incidente di costituzionalita’, senza che l’interventore ad opponendum nel giudizio a qua e ricorrente nel presente giudizio possa, per il tramite del proposto regolamento preventivo, dedurre egli stesso siffatto ipotizzato vizio di eccesso di potere giurisdizionale quasi in via di sussidiarieta’.

10. Puo’ aggiungersi che quand’anche – in caso di violazione di legge sub specie di eccesso di potere giurisdizionale che costituisse una rottura radicale e manifesta del principio (ex articolo 101 Cost., comma 2) che vuole ogni giudice essere soggetto alla legge (e soltanto alla legge) – si ipotizzasse, mutuando categorie processualpenalistiche, l’abnormita’ del provvedimento reso da quel giudice ed in riferimento ad essa si disegnasse un regime impugnatorio differenziato, non di meno in un’evenienza siffatta si rimarrebbe sempre e solo all’interno dei meccanismi processuali del sistema delle impugnazioni senza possibilita’ di ibridare il regolamento preventivo di giurisdizione, quale previsto dall’articolo 41 c.p.c., comma 1, deviandolo verso una funzione impugnatoria di un provvedimento abnorme del giudice. In tal senso si sono gia’ pronunciate queste Sezioni Unite (Cass., sez. un., 7 luglio 1988, n. 4476) in una vicenda similare, in cui un giudice ordinario aveva adottato, nel corso di una controversia in primo grado, un provvedimento d’urgenza di sospensione del pagamento di un contributo sanitario nella misura stabilita dalla legge ritenendo essere quest’ultima, in tale parte, affetta da un dubbio non manifestamente infondato di legittimita’ costituzionale; vicenda che aveva visto il potere esecutivo (vari ministeri dell’epoca) reagire a tale provvedimento, ritenuto abnorme, proponendo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e lamentando che il giudice avesse esorbitato dai limiti della giurisdizione. Queste Sezioni unite, nella citata pronuncia, hanno ritenuto, in via preliminare, l’estraneita’ di tale censura al tema della giurisdizione affermando che il giudice che disattende le norme di legge dettate per il rapporto di cui deve conoscere e lo regola, invece, sia pure provvisoriamente, in base ad una diversa disciplina (arbitrariamente desunta da altre disposizioni e ritenuta piu’ consona agli interessi in gioco), rende una decisione contra legem, viziata da errar in indicando, ma non eccede dai limiti esterni della sua potesta’ giurisdizionale. E’ stato quindi dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo.

11. Sostanzialmente in linea con tale arresto e’ anche quella giurisprudenza (Cass. 12 dicembre 1991, n. 13415) che e’ andata oltre costruendo – in una fattispecie analoga di provvedimento d’urgenza concesso dal giudice nel corso di un giudizio in primo grado non applicando una disposizione di legge ritenuta costituzionalmente illegittima nelle more del giudizio incidentale di costituzionalita’ – una vera e propria figura di provvedimento abnorme ricorribile con ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., comma 2 (all’epoca, oggi 7) (in quel caso accolto da questa Corte con conseguente cassazione senza rinvio dell’impugnato provvedimento d’urgenza) e non gia’ con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Non senza rilevare che, ove, anche in questa ipotizzata prospettiva, non di meno si piegasse il regolamento preventivo alla funzione di accertamento (non solo dell’an, ma anche) del quantum della giurisdizione, oppure si ipotizzasse, in ragione dell’allegata abnormita’ del provvedimento cautelare, la conversione del regolamento preventivo in ricorso straordinario (cio’ che invece di norma e’ escluso dalla stessa natura cautelare del provvedimento: Cass., sez. un., 7 luglio 2009, n. 15854), comunque l’inammissibilita’ del presente ricorso emergerebbe con evidenza sotto il concorrente profilo che nella specie non e’ neppure astrattamente identificabile una situazione di eccesso di potere giurisdizionale sub specie di abnormita’ del provvedimento adottato dal giudice.

Ed in vero da una parte la tutela d’urgenza costituisce in linea di massima un corollario proprio della tutela giurisdizionale in generale ed appartiene alla garanzia costituzionale dell’articolo 24 Cost., cui il legislatore ordinario puo’ derogare solo in presenza di particolari esigenze di segno opposto che giustifichino, secondo uno scrutinio stretto, un regime differenziato di eccezione. La Corte costituzionale – a partire dalla nota pronuncia n. 190 del 1985, che dichiaro’ l’illegittimita’ costituzionale della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, articolo 21, u.c., istitutiva dei T.A.R., nella parte in cui non consentiva al giudice amministrativo di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego i provvedimenti d’urgenza piu’ idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito – ha ripetutamente affermato (ex plurimis sent. n. 403 del 2007) che la tutela cautelare in quanto preordinata ad assicurare l’effettivita’ della tutela giurisdizionale, in particolare a non lasciare vanificato l’accertamento del diritto, e’ uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema processuale, anche indipendentemente da una previsione espressa. E’ vero che la tutela giurisdizionale ben puo’ diversificarsi in relazione alle varie situazioni sostanziali dedotte in giudizio (Corte cost. n. 9 del 1982) e che la disciplina degli istituti processuali rientra nella discrezionalita’ del legislatore (Corte cost. n. 221 del 2008 e n. 237 del 2007). Ma nell’esercizio di tale discrezionalita’ e’ necessario che sia rispettato il principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale, che rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale (Corte cost. n. 304 del 2011), anche se non puo’ escludersi che in determinate particolari situazioni la tutela cautelare possa essere prelusa per legge (Corte cost. n. 63 del 1982).

Ma – prima ancora della verifica di ragionevolezza di una tale esclusione – occorre che una previsione derogatoria sia effettivamente posta dal legislatore ordinario. Laddove invece, nella specie, il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 22 si limita a prescrivere che le controversie elettorali cui tale rito e’ applicabile siano trattate in ogni grado in via di urgenza, mentre il precedente articolo 5 detta una disposizione processuale a carattere generale per l’ipotesi in cui sia prevista la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato stabilendo che il giudice, se richiesto, vi debba provvedere sentite le parti e con ordinanza non impugnabile, sempre che ricorrano gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. A fronte di tale evidenziato rilievo costituzionale della tutela cautelare la sua ritenuta (dal tribunale di Napoli) compatibilita’ con il rito sommario di cognizione ex articolo 702 bis ss. c.p.c., integralmente ed espressamente richiamato dall’articolo 22 cit., con l’adattamento del precedente articolo 3 recante disposizioni comuni alle controversie ex Decreto Legislativo n. 150 del 2011 disciplinate con tale rito, radica semmai un’opzione interpretativa costituzionalmente orientata e giammai piu’ configurarsi come eccesso di potere giurisdizionale.

D’altra parte, proprio in ragione dell’effettivita’ della tutela d’urgenza, la giurisprudenza costituzionale riconosce che il giudice rimettente, sia speciale (ord. n. 3 e n. 58 del 2014; sent. n. 83 del 2013; sent. n. 172 del 2012; ord. n. 211 e n. 307 del 2011) che – secondo un piu’ recente arresto (sent. n. 274 del 2014) – anche ordinario, possa, senza esaurire il suo potere giurisdizionale d’urgenza, adottare misure provvisorie per accordare una tutela interinale nel tempo occorrente per la definizione del giudizio incidentale di costituzionalita’ e con un contenuto che intanto, limitatamente a questo lasso di tempo, schermi la norma indubbiata nella parte e nella misura in cui il giudice adito abbia espresso dubbi di non manifesta infondatezza della questione sollevata. Ricorrente nella giurisprudenza della Corte e’ l’affermazione secondo cui il giudice ben puo’ sollevare questione di legittimita’ costituzionale in sede cautelare anche quando conceda provvisoriamente la relativa misura su riserva di riesame della stessa nello stesso tempo sospenda il giudizio con l’ordinanza di rimessione, purche’ tale concessione non si risolva, per le ragioni addotte a suo fondamento, nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice amministrativo e’ dotato. Infatti la potestas iudicandi non puo’ ritenersi esaurita quando la concessione della misura cautelare e’ fondata, quanto al fumus boni iuris, sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale, dovendosi in tal caso ritenere che la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato abbia carattere provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimita’ costituzionale.

12. Per le ragioni finora argomentate va quindi conclusivamente dichiarata l’inammissibilita’ del presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dovendo affermarsi, ex articolo 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:

“E’ inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione che – in un giudizio proposto in primo grado innanzi al giudice ordinario il quale, in corso di causa, abbia adottato, a domanda del ricorrente di provvedimento d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., un provvedimento diretto ad accordare al ricorrente una tutela provvisoria ed interinale nelle more del giudizio incidentale di costituzionalita’ che contestualmente, con ordinanza di rimessione, abbia sollevato – lamenti l’eccesso di potere giurisdizionale di quel giudice assumendo che la tutela cautelare era preclusa per legge e che il contestuale sollevamento della questione di legittimita’ costituzionale non autorizzava quel giudice a non applicare la norma della cui legittimita’ costituzionale dubitava, atteso che nella questione cosi’ proposta non e’ identificabile una questione di giurisdizione ex articoli 37 e 41 c.p.c. che la Corte di cassazione, a sezioni unite, possa essere chiamata a risolvere”.

Sussistono giustificati motivi, consistenti essenzialmente nella novita’ delle questioni dibattute, per compensare tra le parti costituite le spese di questo giudizio.

Non occorre provvedere sulle spese quanto alle parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra le parti costituite.

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