Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 15 settembre 2017, n. 42043. Ai fini della verifica della tempestività della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis

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Ma l’istanza di restituzione nel termine per impugnare non puo’ essere compresa nella categoria degli atti di impugnazione, “trattandosi di rimedio processuale privo della connotazione propria dell’impugnazione, consistente nella richiesta di riforma di un provvedimento giudiziario rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato. Ed invero, l’istituto giuridico in esame, pur declinandosi anche quale rimedio contro il provvedimento conclusivo al fine della proposizione della impugnazione, non e’ solo a cio’ funzionale e non costituisce un rimedio impugnatorio essendo pacifica la sua natura di rimedio eccezionale in rapporto a situazioni in cui un impedimento abbia determinato l’estinzione di un potere, essendo decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio cosi’ che le parti siano poste nella condizione di esercitare effettivamente i diritti loro attribuiti ex lege.” (Sez. 6, n. 43088 del 27/09/2016, Bodlli, Rv. 268302).
In definitiva, non prevedendo l’articolo 175 c.p.p. alcun riferimento a forme di trasmissione a distanza e non potendo l’istanza di restituzione nel termine essere compresa nella categoria delle impugnazioni, alla stessa non si applica il disposto dell’articolo 583 c.p.p., comma 2.
3.5. La linea argomentativa fin qui descritta viene, in realta’, “temperata” nel suo esito finale. Essa dovrebbe portare a concludere che l’istanza di restituzione nel termine inviata a mezzo posta sia, di per se’, inammissibile, in quanto non “presentata” mediante deposito in cancelleria del giudice competente; al contrario, come nell’ordinanza del Tribunale di Monza oggetto del ricorso, le pronunce si limitano a stabilire che, in caso di ricorso all’invio a mezzo posta, debba farsi riferimento, per valutarne la tempestivita’, alla data di ricezione del plico da parte della cancelleria, con la conseguenza, nel caso specifico, che l’inammissibilita’ dell’istanza e’ stata dichiarata per la sua tardivita’.
Ad orientare efficacemente verso questo risultato e’ il diverso principio della tassativita’ delle cause di inammissibilita’, in base al quale tale causa di invalidita’ puo’ essere ritenuta solo quando la espressa previsione o comunque la inequivoca formulazione della norma lo consentono.
La rilevanza del principio e’ stata chiarita da Sez. 4, n. 2103 del 06/10/2011, dep. 2012, Scarlata, Rv. 251735, sia pure con riferimento alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ammettendosene la trasmissione a mezzo del servizio postale, non essendo tassativamente prevista alcuna ragione di inammissibilita’, purche’ ne siano certe la provenienza e la tempestivita’, quest’ultima valutata con riferimento al momento della ricezione del plico postale e non a quello della data della spedizione.
L’applicazione di questo principio, raramente enunciato espressamente, determina il risultato “intermedio” segnalato. Benche’ la spedizione a mezzo del servizio postale non integri una “presentazione” dell’istanza, essa e’ “consentita”, in presenza di determinate condizioni, in quanto ottiene il medesimo effetto; non, pero’, in forza della previsione dell’articolo 583 c.p.p., ma per l’impossibilita’ di dichiarare inammissibile l’atto in ragione dello strumento usato.
Tuttavia, poiche’ il “risultato” che la presentazione dell’atto in cancelleria ottiene, vale a dire la consegna dell’atto al cancelliere che lo sottoscrive, nel caso di utilizzo del mezzo postale viene raggiunto soltanto nel momento in cui il cancelliere riceve fisicamente il plico, la tempestivita’ dell’atto – se prevista a pena di decadenza – non puo’ che essere verificata con riferimento a quel momento.
La soluzione fin qui riassunta e’ adottata, peraltro, dalla giurisprudenza di legittimita’ con riferimento ad atti di diverso tipo.
4. La tesi opposta e’ sostenuta da Sez. 5, n. 12529 del 14/01/2016, Vrenozi, Rv. 266316; Sez. 2, n. 2234 del 11/12/2013, dep. 2014, Skoko, Rv. 260046; Sez. 2, n. 19542 del 17/05/2006, Ismalaj, Rv. 234208; Sez. 3, n. 4506 del 13/01/2006, Zenelli, Rv. 234051: pronunce che affermano il principio in base al quale, ai fini della verifica della tempestivita’ della richiesta di restituzione nel termine a norma dell’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis, il giudice, se l’istanza e’ presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla data di invio della stessa e non a quella di ricezione dell’atto.
4.1. Alcune delle pronunce contrastano l’interpretazione letterale del termine “presentazione” che e’ la base che sostiene l’argomentazione opposta. Sez. 5, Vrenozi nota che tale orientamento non considera la circostanza che l’articolo 175 c.p.p., comma 2-bis non specifica che il luogo della presentazione debba essere limitato al solo ufficio giudiziario competente, come, invece, avviene nel caso della previsione dell’articolo 582 c.p.p. e richiama la sent. Sez. 5, Angelini, cit., per sottolineare che, anche per la richiesta di rimessione di processo, e’ ammessa la “presentazione a mezzo posta”.
Anche la sent. Sez. 2, Ismalaj, cit., sostiene che l’accezione del termine “presentazione” di cui all’articolo 175 c.p.p. non giustifica, ne’ sotto il profilo logico ne’ sotto quello letterale, un’interpretazione tale da escludere che l’istanza di rimessione in termini per l’impugnazione possa ritenersi presentata tempestivamente nel momento in cui viene affidata, per la spedizione, al servizio postale, richiamando una precedente pronuncia (Sez. 2, n. 44215 del 27/10/2005, Marone, Rv. 232681) con la quale si interpretava l’articolo 582 c.p.p., comma 2, come legittimante la presentazione dell’impugnazione in una cancelleria dell’ufficio di qualsiasi luogo, e non solo in quella del luogo del foro di appartenenza del difensore, non sussistendo alcuna apprezzabile differenza tra la presentazione nella cancelleria dell’ufficio giudiziario del foro di appartenenza del difensore e la presentazione nella cancelleria dell’ufficio di qualsiasi altro luogo, dato che, in ogni caso, l’atto deve essere inoltrato all’ufficio del giudice competente a riceverlo e potendo essere spedito, ai sensi dell’articolo 583 c.p.p., da qualsiasi ufficio postale.
4.2. Le sentenze Sez. 2, Skoko e Sez. 3, Zenelli, sottolineano, invece, lo stretto rapporto di strumentalita’ dell’istanza di restituzione nel termine con l’atto principale al compimento del quale e’ diretta e ne fanno discendere l’applicazione diretta delle norme sulle impugnazioni, in particolare dell’articolo 583 c.p.p., comma 2, in base al quale l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.
La sent. Zenelli ricorda che, gia’ nella vigenza del codice di rito previgente, la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 6, n. 1989 del 29/03/1971, Bonaccorsi, Rv. 117900) era pervenuta alla conclusione che le formalita’ di presentazione e di ricezione dell’istanza di restituzione nel termine erano le stesse stabilite per la dichiarazione di impugnazione proprio per il rapporto di strumentalita’ con l’atto principale; rapporto che permane nel codice vigente e che ha permesso di applicare le norme sulle impugnazioni per ritenere legittima la decisione de plano sull’istanza ritenuta inammissibile in quanto tardiva, direttamente (Sez. 4, n. 31431 del 04/07/2005, Cancelli, Rv. 231752) o per analogia (Sez. 2, n. 8773 del 28/01/2005, Filice, Rv. 231253).
La sent. Vrenozi evoca, poi, i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002 nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 4, comma 3, sulla notificazione di atti a mezzo posta, con la quale la Corte dichiaro’ l’illegittimita’ costituzionale del combinato disposto delle due norme nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziche’ a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

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