Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 18 ottobre 2017, n. 47970. Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame non puo’ disporre, nel caso di particolare complessita’ della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un termine non eccedente il quarantacinquesimo giorno

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame non puo’ disporre, nel caso di particolare complessita’ della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un termine non eccedente il quarantacinquesimo giorno, in analogia a quanto previsto dall’articolo 309 c.p.p., comma 10, ma deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall’articolo 311 c.p.p., comma 5 bis, a pena di perdita di efficacia della misura

Sentenza 18 ottobre 2017, n. 47970
Data udienza 20 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. FUMO Maurizio – Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere

Dott. IZZO Fausto – rel. Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 29/11/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Fausto Izzo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. STABILE Carmine, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 febbraio 2016 il G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di (OMISSIS) per i delitti di rapina pluriaggravata ed omicidio volontario, misura confermata dal Tribunale del riesame di Catanzaro.
2. Proposto ricorso dall’indagata, la Corte di cassazione, con sentenza del 17 luglio 2016, annullava con rinvio l’ordinanza del riesame per motivi di rito.
3. Con ordinanza pronunciata in sede di rinvio il 29 novembre 2016, il Tribunale di Catanzaro confermava nuovamente la misura custodiale nei confronti della (OMISSIS), ritenendo la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, e, premessa la complessita’ della vicenda e il contestuale gravoso carico di lavoro, riservava il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione.
L’ordinanza veniva depositata il 12 gennaio 2017.
4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata lamentando la erronea applicazione della legge, poiche’ nell’articolo 311 c.p.p., comma 5 bis, laddove e’ previsto che la motivazione dell’ordinanza del riesame emessa in sede di rinvio debba essere depositata entro trenta giorni, non vi e’ alcun richiamo all’articolo 309, comma 10; sicche’ la proroga del termine per il deposito di ulteriori giorni quindici (quarantacinque complessivi) non e’ applicabile, con conseguente perdita di efficacia della misura custodiale, essendo stato il provvedimento del riesame depositato oltre il termine di legge di giorni trenta.
5. Con ordinanza del 23 maggio-6 giugno 2017, la Prima Sezione penale ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla possibilita’ per il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, di prorogare il termine per il deposito della motivazione sino al limite dei quarantacinque giorni ed ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
6. Con decreto in data 8 giugno 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto per la quale il ricorso e’ stato rimesso alle Sezioni unite, sul rilievo di un persistente contrasto giurisprudenziale, e’ la seguente: “Se, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva, il tribunale del riesame possa disporre, nel caso di particolare complessita’ della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all’articolo 311 c.p.p., comma 5 bis, comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all’articolo 309 c.p.p., comma 10”.
1.1. Secondo un primo orientamento, a cui si e’ conformato il provvedimento impugnato, “nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di una misura cautelare personale coercitiva, il tribunale del riesame puo’ disporre per il deposito del provvedimento, nei casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita’ delle imputazioni, un termine superiore ai trenta giorni indicati nell’articolo 311 c.p.p., comma 5 bis, ma, comunque, non superiore a quello di quarantacinque giorni dalla decisione, secondo quanto previsto dall’articolo 309, comma 10, cod. proc. pen.” (Sez. 5, n. 18571 del 08/01/2016, Di Carluccio, Rv. 266989, seguita da Sez. 1, n. 5502 del 05/10/2016, dep. 2017, Celso, n.m.).
A fondamento di tale interpretazione si sostiene che l’articolo 311, comma 5 bis, introdotto dalla L. n. 47 del 2015, articolo 13, ha la funzione di equiparare la disciplina del procedimento a seguito di rinvio a quella ordinaria, prevista dall’articolo 309, laddove sino alla riforma si riteneva, diversamente, che nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di un’ordinanza del riesame non fosse applicabile la disciplina dei termini prevista dall’articolo 309, bensi’ quella dettata dall’articolo 127 c.p.p. (Sez. 6, n. 22310 del 29/05/2006, Spagnulo, Rv. 234736). Mancanza di perentorieta’ dei termini gia’ ribadita da Sez. U., n. 5 del 17/04/1996, D’Avino, Rv. 204463, secondo cui la giustificazione di tale assenza andava ricercata nella differenza tra l’urgenza di provvedere con estrema rapidita’ nel caso di riesame successivo all’ordinanza impositiva della misura (incidendo il provvedimento sul bene della liberta’ e imponendosi, per tale motivo, una necessita’ di concentrazione dei tempi del relativo procedimento) ed il diverso grado di speditezza che e’ richiesto nel giudizio di rinvio, allorche’ sul provvedimento de libertate si e’ gia’ pronunciato il Tribunale in sede di riesame.
Alla luce del mutato contesto normativo deve ritenersi che il legislatore abbia inteso perseguire il fine della equiparazione della disciplina del procedimento di riesame, anche nella fase successiva ad un annullamento con rinvio, che rimarrebbe pregiudicata dalla mancata applicazione, nella sua interezza, dell’articolo 309, comma 10.
Una diversa opzione interpretativa non si giustificherebbe neanche con la presunzione di una maggiore semplicita’ della decisione a seguito dell’annullamento, potendo il rinvio essere determinato solo da ragioni di mero rito. Inoltre, in materia di riesame delle misure cautelari, nel giudizio di rinvio, nonostante il vincolo al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione e limitato, nell’indagine di merito devoluta, all’esame del “punto” della prima decisione attinto da annullamento, resta salva la possibilita’ di sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti in ragione della “permeabilita’” cognitiva del giudizio cautelare (Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, Uni Land S.p.a., Rv.261611).
1.2. A tale opinione si contrappone un secondo orientamento che fa leva sulla portata letterale dell’articolo 311 c.p.p., comma 5 bis, quanto al termine per il deposito (trenta giorni) dell’ordinanza resa in sede di rinvio conseguente ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione su ricorso dell’indagato (in tal senso Sez. 2, n. 20248 del 06/05/2016, Ginese, Rv. 266898 e Sez. 2, n. 23583 del 06/05/2016, Schettino, n. m.).
Con la prima delle citate pronunce e’ stato affermato che “in caso di ordinanza cautelare emessa a seguito di annullamento con rinvio, su istanza dell’imputato, di un provvedimento confermativo della misura coercitiva, il mancato rispetto del termine di trenta giorni per il deposito dell’ordinanza ne comporta la perdita di efficacia, non essendo prevista la possibilita’ di un termine piu’ lungo, non eccedente i quarantacinque giorni, che il tribunale puo’ disporre per la sola ordinanza emessa ex articolo 309”.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *