Corte di Cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 novembre 2017, n. 53683. La causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis cod. pen., non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace

La causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis cod. pen., non e’ applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace

Sentenza 28 novembre 2017, n. 53683
Data udienza 22 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. – Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria – rel. Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
nel procedimento nei confronti di:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS) il (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/07/2015 del Giudice di pace di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Componente Dott. VESSICHELLI Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14 luglio 2015, con la quale il Giudice di pace di Verona ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) non punibili, per la particolare tenuita’ del fatto-reato ad essi contestato.
L’imputazione aveva ad oggetto la fattispecie contravvenzionale di inosservanza dell’obbligo della istruzione elementare del figlio minore e, in riferimento ad essa, il Giudice di pace aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis cod. pen., introdotta con Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28.
2. Il giudice affrontava la questione del concorso fra l’istituto generale appena citato, avente natura sostanziale e applicabile anche ai procedimenti pendenti, e quello, molto similare, previsto dal Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34, introdotto, a differenza del primo, per i soli reati di competenza del giudice di pace e da reputare altresi’, in quanto richiedente il previo assenso della persona offesa, applicabile ai soli casi di procedibilita’ a querela.
Riteneva integrato un caso di concorso apparente fra la norma codicistica dell’articolo 131-bis c.p. e quella del Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, da risolvere secondo il principio di specialita’ posto dall’articolo 15 cod. pen..
In tale prospettiva articolava le ragioni per le quali, fra le due, norma speciale dovesse considerarsi quella da ultimo introdotta con l’articolo 131-bis c.p., contenente elementi specializzanti rispetto all’altra, quali l’ampliamento del numero dei reati interessati, l’applicazione solo a persone che, di fatto, non siano qualificate come delinquenti abituali, la maggior snellezza dell’istituto non legato al previo consenso della persona offesa, le implicazioni sull’eventuale giudizio civile in tema di danno e, infine, l’iscrizione del procedimento concluso con la detta formula, nel casellario giudiziale.
Il giudice non mancava peraltro di sottolineare la differenza ontologica dei due istituti, integrando, quello previsto dall’articolo 34, una condizione di non procedibilita’, ed invece, quello previsto dall’articolo 131-bis c.p., una causa di non punibilita’, da riconoscere a seguito di un esame di merito della vicenda sottoposta a giudizio, estraneo al riconoscimento della causa di non procedibilita’.
Nella fattispecie concreta riteneva l’offensivita’ del fatto particolarmente tenue, in ragione della pluralita’ delle fonti di istruzione non convenzionale oggi disponibili su piattaforme informatiche e del rilievo che la sanzione penale irrogabile non avrebbe superato poche unita’ di Euro.
3. Il Procuratore generale territoriale ha dedotto, con unico motivo, la erronea applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen., ritenendolo non operativo nel procedimento speciale dinanzi al giudice di pace, essendo piuttosto applicabile il Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, il quale regola i casi di definizione di detto procedimento mediante esclusione della procedibilita’ quando risulta la particolare tenuita’ del fatto.
4. Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Terza Sezione penale, preso atto del contrasto giurisprudenziale sull’argomento, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
5. Con decreto del 2 maggio 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione per la odierna udienza pubblica.
6. Con memoria depositata in data 6 giugno 2017 l’Avvocato generale presso la Corte di cassazione ha segnalato come la diversita’ di disciplina dei due istituti sia, da un lato, la naturale conseguenza, e, dall’altro, il riflesso obbligato dei differenti procedimenti in cui essi sono rispettivamente incastonati nonche’ delle peculiari finalita’ di ciascuno.
Ricordando, cioe’, come il Giudice costituzionale abbia affermato che lo speciale procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, con forme alternative di definizione che rispecchiano la finalita’ di conciliazione tra le parti, l’Avvocato generale ha posto l’accento sul fatto che il primo dei citati procedimenti persegue la finalita’ di trattare la microconflittualita’ sociale suscettibile di assumere valenza penale con forme e strumenti mirati e flessibili, i quali attribuiscono un peso speciale all’interesse della persona offesa e al ruolo che le viene assegnato nella procedura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite e’ la seguente:
“Se la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131-bis cod. pen., sia applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace”.
2. Nella ordinanza di rimessione si evidenzia il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema.
2.1. Un primo orientamento ha sostenuto la soluzione della non operativita’ dell’articolo 131-bis cod. pen. nel procedimento dinanzi al giudice di pace, attribuendo all’articolo 34 valore di norma speciale attraverso la quale si manifesta la “finalita’ conciliativa” che caratterizza la giurisdizione penale del giudice di pace.
Tra le numerose sentenze che hanno condiviso tale opzione, quelle specificamente motivate sono Sez. 5, n. 54173 del 28/11/2016, Piazza, Rv. 268754; Sez. 5, n. 55039 del 20/10/2016, Sawires, Rv. 268865; Sez. 5, n. 47518 del 15/09/2016, Bruno, Rv. 268452; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015, dep. 2016, Bellomo, Rv. 265491; Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264700; Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015, Marzola, Rv. 264420.
Tale giurisprudenza evidenzia gli elementi differenziali fra le fattispecie in questione, rappresentati dal limite di pena edittale previsto per il solo articolo 131-bis c.p. ed altresi’ da quelli che si aggiungono, in termini non sovrapponibili, per l’una e per l’altra ipotesi, al nucleo comune rappresentato dall’accertamento giudiziale della fattispecie concreta.
In particolare, soltanto dall’articolo 34 e’ richiesta la valutazione di interessi individuali (grado di colpevolezza, occasionalita’ del fatto nonche’ pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento puo’ arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato) in conflitto con l’istanza punitiva.
L’articolo 131-bis c.p., per contro, contiene nei commi 2 e 3 la previsione di criteri volti a delimitare la nozione di “particolare tenuita’ del fatto” e quella, di carattere ostativo, di “abitualita’ del comportamento”.
Ma soprattutto viene posta in risalto la differenza rappresentata dal ruolo della persona offesa nel perfezionamento della fattispecie: soltanto la disciplina dell’articolo 34 attribuisce a quest’ultima una “facolta’ inibitoria” ricollegabile alla valutazione del legislatore circa la natura eminentemente conciliativa della giurisdizione di pace, posta in risalto anche da Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015, Steger, e dalla giurisprudenza costituzionale (ordinanze. n. 64 del 2009; n. 27 del 2007; n. 228 del 2005; nn. 349, 201, 57, 56, 55, 11, 10 del 2004; n. 231 del 2003).
Inoltre, le sentenze in questione escludono che tra le due discipline vi sia incompatibilita’ tale da giustificare la tesi di un’abrogazione tacita per opera del sopravvenuto articolo 131-bis cod. pen., ravvisando piuttosto un rapporto di specialita’ che troverebbe soluzione nella regola dell’articolo 16 cod. pen., con favore cioe’ per la norma speciale posta dall’articolo 34.
2.2. L’opposto orientamento, pure implicitamente alla base di molte sentenze delle sezioni semplici, e’ stato argomentatamente sostenuto da Sez. 5, n. 28737 del 09/06/2017, M., non mass.; Sez. 5, n. 24768 del 06/05/2017, Acotto, non mass.; Sez. 5, n. 15579 del 13/01/2017, Bianchi, Rv. 269424; Sez. 5, n. 9713 del 12/01/2017, Rubiano, Rv. 269452; Sez. 2, n. 1906 del 20/12/2016, dep. 2017, Barranco, non mass.; Sez. 4, n. 40699 del 19/04/2016, Colangelo, Rv. 267709.
Tali sentenze, pur prendendo le mosse dallo stesso rilievo dell’orientamento precedente riguardo alla differenza che connota gli istituti in esame, pervengono alla soluzione opposta. E cioe’, dopo avere ribadito sotto qualsiasi profilo il concorso apparente fra le due norme, da sciogliere mediante ricorso al principio di specialita’, segnalano l’irragionevolezza della esclusione dell’articolo 131-bis c.p. proprio in relazione a fatti di minima offensivita’, quali sono quelli di competenza del giudice di pace, oltre che la elusione delle finalita’ deflative perseguite con la riforma del 2015 che ha dato vita alla nuova causa di esclusione della punibilita’.
Ma soprattutto, in punto di diritto, l’orientamento in questione fa leva sulla natura sostanziale del nuovo istituto, richiamandosi espressamente alla sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, la quale su tale base ha sviluppato e argomentato la conclusione della applicabilita’ dell’articolo 131-bis c.p. ai procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 28 del 2015, esaltando gli effetti di maggior favore della nuova causa di non punibilita’. Un precetto che il principio posto dall’articolo 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo, imporrebbe di applicare anche retroattivamente, come del resto previsto anche dall’articolo 2 c.p., comma 4, con il solo ostacolo del giudicato.
In conclusione, per tale orientamento, non diversamente che per il precedente, i due istituti presentano profili di assoluta diversita’. Ma proprio tale connotato e’ quello che consentirebbe di ravvisare ambiti di applicazione separati e concorrenti, potendo il giudice di pace o quello comunque competente su tali reati, trovarsi a constatare l’assenza dei requisiti specifici e piu’ stringenti previsti per l’operativita’ dell’articolo 34 (occasionalita’ della condotta; astensione della persona offesa dall’esercizio del diritto di opporsi), ed invece la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen..
Non osterebbe a tale conclusione il “principio di specialita’” dal momento che le due norme non si trovano in rapporto di genere a specie.
D’altra parte, si segnala l’erroneita’ del riferimento al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 2, che riguarda la relazione fra le norme del codice di procedura penale e le norme processuali dello speciale rito dinanzi al giudice di pace.
Non consta neppure una presa di posizione esplicita da parte del legislatore dovendosi, semmai, tenere conto del fatto che, durante i lavori preparatori del decreto legislativo, lo specifico invito della Commissione Giustizia a introdurre nello schema di decreto legislativo un coordinamento fra le due discipline in questione fu declinato osservando che la legge-delega non lo richiedeva.
3. Le Sezioni Unite ritengono che debba essere convalidata la prima delle opzioni interpretative appena menzionate.

[…segue pagina successiva]

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *