Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 20 giugno 2012 n. 10140. L’apertura di un procedimento disciplinare contro un avvocato da parte del Consiglio territoriale non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio nazionale, perché non incide sullo “status” professionale del legale.

 

Il testo integrale[1]

 Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 20 giugno 2012 n. 10140

L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio disciplinare territoriale a carico di un avvocato, comunicato all’incolpato ed al Pm […] non costituisce una decisione ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo status professionale e non decide su questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura.

Ne consegue che avendo l’atto di apertura del procedimento il solo scopo di segnarne l’avvio con l’indicazione di massima dei capi di incolpazione, esso non è autonomamente impugnabile davanti al Cnf.

 

 

Sorrento, 30 aprile  2012.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *