La massima

L’esigenza di preservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, costituente la ragione dell’applicazione dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare, viene meno ove tale presupposto sia carente, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE

SENTENZA 8 giugno 2012, n.9371

Ritenuto in fatto

Con provvedimento in data 22 dicembre 2009/19 gennaio 2010 il Tribunale per i Minorenni di Milano, pronunciando sui ricorsi proposti da C.O. e S.B., affidava la minore B.L., figlia naturale di entrambi, in via esclusiva alla madre; disponeva le modalità degli incontri della stessa con il padre, delegando all’uopo i servizi sociali; poneva a carico del padre un contributo per il mantenimento della predetta minore pari ad € 2.500 mensili, oltre alla metà delle spese scolastiche, ordinando alla Tex Fashion Italia, datrice di lavoro del B., il pagamento diretto alla O.
1.1 – La Corte di appello di Milano, Sezione Minorenni, pronunciando sui reclami proposti dalla O. (che chiedeva la sospensione dei rapporti fra il padre e la figlia, l’assegnazione della casa familiare e l’aumento del contributo stabilito per il mantenimento della minore, nonché, in via incidentale, dal B., il quale insisteva per una riduzione di detto contributo, in parziale accoglimento del reclamo della madre elevava il contributo per il mantenimento ad € 3.000,00, confermando, nel resto, il provvedimento impugnato.
1.2 – Per la cassazione di tale decreto propone ricorso l’O., deducendo due motivi.
Il B. deposita controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi, cui l’O. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

2 – Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., della riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima decisione.

2.1 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione dell’art. 155 quater c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver rigettato la domanda di assegnazione della casa familiare, affermando, in contrasto con le risultanze processuali, che la figlia minore L. si era ormai adattata ad altro ambiente.

2.2 – Con il secondo motivo la questione relativa alla casa familiare viene prospettata in relazione al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, per non aver la corte territoriale considerato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio deponendosi nel senso del ripristino delle consuetudini di vita della minore, interrotte a causa del comportamento del B., nella casa familiare.

3 – I suindicati motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto intimamente connessi, sono infondati.

Mette conto di evidenziare come la ricorrente, pur denunciando, con la prima censura, la violazione dell’art. 156 quater c.c., in realtà propone una diversa ricostruzione dei fatti, prospettando una questione di merito insindacabile in questa sede.

Benvero nella sentenza impugnata non viene disatteso il principio (applicabile anche nei riguardi dei figli naturali: Corte Cost., n. 166 del 1998; art. 4, c. 2, l. n. 54 del 2006), secondo cui nell’assegnazione della casa familiare bisogna considerare in via prioritaria l’interesse della prole a permanere nell’habitat domestico, ma si afferma che, anche a causa del lungo tempo trascorso, l’immobile già adibito a casa familiare aveva ormai perso tali caratteristiche, essendo venute meno quelle consuetudini di vita della prole poste a fondamento del criterio di assegnazione del bene.

Tale statuizione, fondata, vale bene ripeterlo, su una valutazione di merito, non si pone in contrasto con la norma in esame, essendosi rilevato che l’esigenza di preservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, costituente la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, viene meno ove tale presupposto sia carente, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia (Cass., 23 maggio 2000, n. 6706; Cass., 29 novembre 2000, n. 15291; Cass., 9 settembre 2002, n. 13065; Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030; Cass., 4 luglio 2011, n. 14553).

3.1 – Nella sentenza impugnata si afferma che, pur essendo l’O. affidataria esclusiva della prole, “non può non valutarsi come la stessa, unitamente alla figlia minore, sia ormai di fatto lontana dall’abitazione in questione da circa tre anni, lasso di tempo ampio che ha determinato, ormai, nella minore l’adattamento ad altro ambiente di vita e ad altre abitudini. Trattasi di giudizio che supera il vaglio critico di logicità, ragion per cui, ove si prescinda dalle considerazioni, non decisive, riguardanti anche aspetti di natura economica, non si rileva nella decisione in esame alcuna carenza sotto il profilo motivazionale. Per altro le deduzioni della ricorrente circa l’omesso esame di risultanze peritali sono inficiate da genericità e dal mancato rispetto del principio di autosufficenza del ricorso: la circostanza assume particolare rilievo, in quanto nella sentenza impugnata si fa riferimento a una relazione in data 19 ottobre 2010, in cui viene evidenziato “il desiderio della minore di una nuova vita per sé e per la madre”, un vero e proprio “bisogno di voltare pagina”, a fronte del quale viene espresso un giudizio negativo, nel senso della non conformità all’interesse della predetta riguardo al ritorno al passato, vale a dire al rientro in quell’abitazione che, d’altra parte, aveva perso la propria funzione, nel senso sopra indicato.

4 – Con il primo motivo del ricorso incidentale il B. denuncia violazione dell’art. 155 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., evidenziando la preponderanza dei redditi dell’O. e, quindi la violazione del principio di proporzionalità.

4.1 – Con il secondo motivo detta statuizione, inerente alla determinazione del contributo in favore della figlia, viene censurata sotto il profilo della illogicità e della contradditorietà della motivazione.

5 – Tali censure, da esaminarsi congiuntamente in considerazione della loro stretta inerenza alla medesima questione, sono in parte inammissibili, ed in parte infondate.

Ed invero, al di là del tentativo di introdurre nel presente giudizio di legittimità valutazioni inerenti al merito della vicenda processuale, il riferimento alla sproporzione reddituale fra i genitori non coglie nel segno, non essendosi censurato il motivato giudizio delle corte territoriale in ordine all’inattendibilità delle dichiarazioni presentate dallo stesso B. ai fini fiscali, e basato sull’elevato tenore di vita e sulla qualità di socio e amministratore della Tex Fashion Italia.

Del resto, non appaiono adeguatamente censurati i criteri dosimetri adottati dalla corte territoriale (fondati su una valutazione comparata delle rispettive situazioni patrimoniali dei genitori, con implicita considerazione di esigenze della figlia correlate a un tenore di vita medio-alto, sulla totale permanenza della minore con la madre e sulla disponibilità, in capo al B., del prestigioso bene immobile già adibito a casa familiare): nel secondo mezzo si avanzano inammissibili critiche alla decisione di primo grado, senza riprodurre, nel rispetto del principio di autosufficienza, il tenore dei motivi di reclamo, ed anzi criticando un aspetto (di concreto versamento o meno di somme in favore dell’O. per il mantenimento della figlia) di scarso rilievo ai fini della quantificazione del contributo in esame.

6 – In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati per le ragioni sopra evidenziate: la reciproca soccombenza impone la compensazione integrale delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

Riunisce i ricorsi e rigetta entrambi i ricorsi. Compensa interamente fra le parti le spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza.

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