Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 30 ottobre 2015, n. 43960

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI A. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS)

avverso la sentenza n. 300/2015 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PISTOIA, del 17/04/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

sentite le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso, come da conclusioni scritte e nota spese;

l’avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ o rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 aprile 2015, il Gup presso il Tribunale di Pistoia ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di (OMISSIS) in relazione ai delitti di maltrattamenti e lesioni personali aggravate in danno della moglie (OMISSIS), ritenendo insussistente il primo reato e configurabile la legittima difesa in relazione al secondo, ed ha disposto la trasmissione degli atti in relazione al reato ex articolo 570 cod. pen..

2. Nel ricorso, la parte civile (OMISSIS) ed il suo difensore di fiducia Avv. (OMISSIS) chiedono l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 572 cod. pen. e articolo 192 cod. proc. pen., per avere il Gup trascurato le emergenze degli atti d’indagine nonche’ gli elementi evidenziati nella relazione investigativa di parte in merito alla ostentazione da parte dell’imputato della relazione extraconiugale ed alla “violenza economica” esercitata dal (OMISSIS) in danno della moglie.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 582 e 585 in riferimento all’articolo 577 c.p., u.c. e articolo 192 cod. proc. pen., per avere il Giudice travisato le emergenze degli atti laddove dalle dichiarazioni testimoniali rese da (OMISSIS) nonche’ dalla notazione di P.G. si evince che (OMISSIS) mordeva la mano del marito istintivamente per liberarsi dalla presa del medesimo.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 572 cod. pen., laddove dal (OMISSIS) la persona offesa stata costretta a subire molteplici forme di violenza morale, fisica, ingiuria, privazioni ed umiliazioni nonche’ atti di disprezzo e di offesa alla sua dignita’.

2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 425 cod. proc. pen., per avere il Gup operato una valutazione non consentita in udienza preliminare.

3. Nella memoria depositata in Cancelleria in data 21 settembre 2015, l’Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), ha chiesto che il ricorso presentato da (OMISSIS) sia dichiarato inammissibile per genericita’ di tutti e tre i motivi o comunque rigettato per l’infondatezza delle deduzioni, avendo il Giudice argomentato con considerazioni adeguate le ragioni della decisione assunta.

4. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. La difesa di parte civile ha insistito per l’accoglimento del ricorso ed ha prodotto conclusioni scritte e chiesto la liquidazione delle spese processuali come da nota depositata a verbale.

La difesa dell’imputato ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, richiamando le considerazioni svolte nella memoria depositata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato e va rigettato.

2. In via preliminare occorre dare risposta alle censure dedotte col quarto motivo, col quale il ricorrente si duole del fatto che il Giudice dell’udienza preliminare sia andato oltre i limiti posti dall’articolo 425 cod. proc. pen. al sindacato giurisdizionale in tale fase.

3. Mette conto rilevare che – anche a seguito delle modifiche operate con la Legge n. 479 del 1999 -, la sentenza di non luogo a procedere mantiene natura di sentenza di natura processuale e non di merito, che deve essere emessa dal giudice dell’udienza preliminare sulla base, non di un giudizio di innocenza dell’imputato, bensi’ di una valutazione in merito all’inutilita’ del dibattimento, allo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l’evidente infondatezza dell’accusa.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il presupposto per la pronuncia della tale sentenza liberatoria non e’ dunque l’innocenza dell’imputato, ma l’inutilita’ del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti: ne consegue che il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio (Cass. Sez. 6, n. 33921 del 17/07/2012, P.C. in proc. Rolla, Rv. 253127; Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013 – dep. 05/12/2013, Pg in proc. Maida, Rv. 257645). Ne discende che il giudice dell’udienza preliminare deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato solo in presenza di una situazione di innocenza tale da apparire non superabile in dibattimento dall’acquisizione di nuovi elementi di prova o da una possibile diversa valutazione del compendio probatorio gia’ acquisito; e cio’ anche quando, come prevede espressamente l’articolo 425 c.p.p., comma 3, “gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio”, disposizione che conferma la prospettiva del giudice dell’udienza preliminare non e’ l’accertamento dell’innocenza dell’imputato bensi’ la sostenibilita’ dell’accusa in giudizio e dunque la superfluita’ del giudizio dibattimentale. In presenza di fonti di prova che si prestino ad una molteplicita’ ed alternativita’ di soluzioni valutative, il giudice deve appurare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale (Cass. Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014, Pmt in proc. Luchi e altri, Rv. 258806).

Su questa scia, di recente questo Supremo Collegio ha avuto modo di chiarire che il giudice dell’udienza preliminare e’ chiamato ad una valutazione di effettiva consistenza del materiale probatorio a fondamento della accusa a carico dell’imputato, essendo tale condizione minima necessaria a giustificare la sottoposizione al processo; ritenuta tale adeguatezza, se del caso esercitando i poteri di integrazione delle indagini che gli sono riconosciuti, il giudice deve disporre il rinvio a giudizio fatto salvo il caso in cui vi siano concrete ragioni per ritenere che non sia possibile giungere in alcun modo ad una prova di colpevolezza in dibattimento, a cio’ non prestandosi il materiale individuato o che, ragionevolmente, potrebbe essere individuato (Cass. Sez. 6, n. 33763, del 30/4/2015, Quintavalle piu’ altri).

Il Gup e’ dunque chiamato a formulare una diagnosi di sostenibilita’ dell’accusa che l’inquirente chiede di sostenere in dibattimento, alla stregua del materiale probatorio raccolto o acquisibile nello sviluppo processale: il giudice puo’ pertanto legittimamente emettere la sentenza liberatoria allorquando la tesi accusatoria appaia insostenibile ed insuperabile nel giudizio dibattimentale.

4. Ritiene il Collegio che, nel pronunciare sentenza liberatoria nei confronti dell’imputato, il decidente abbia fatto buon governo dei superiori principi e che, in particolare, si sia mantenuto entro i limiti rimessi al sindacato del Giudice in sede di udienza preliminare.

A fronte del quadro probatorio costituito dalle dichiarazioni della persona offesa e delle persone informate dei fatti – rispetto alla cui completezza neanche la ricorrente si duole -, il decidente si e’ invero limitato a rilevare come la fattispecie concreta non sia sussumibile nell’ipotesi di reato oggetto di contestazione, in quanto il mero deterioramento del rapporto matrimoniale e la relazione extra-coniugale del marito – per quanto non celata alla moglie -, in assenza di altri elementi tali da creare una situazione di sofferenza morale e fisica a quest’ultima, non possono ritenersi fatti di per se’ idonei ad integrare la fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 572 cod. pen..

Considerazioni in diritto che si pongono in linea con il costante insegnamento di questa Corte, secondo il quale il delitto in oggetto presuppone l’abitualita’ dei comportamenti maltrattanti che devono essere tali da cagionare sofferenza, prevaricazione e umiliazioni e da creare fonti di uno stato di disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di esistenza (Sez. 6, n. 55 del 08/11/2002 – dep. 08/01/2003, Khouider, Rv. 223192). Deve pertanto sussistere una relazione diretta fra le condizioni di prostrazione fisica e morale della persona offesa e le condotte maltrattanti poste in essere dall’imputato, situazione che il Gup, con argomentazioni adeguate e conformi a logica, ha escluso potersi ravvisare nella specie, dovendo imputarsi lo stato di sofferenza psicologica della (OMISSIS) al deterioramento della relazione coniugale, piu’ che a condotte vessatorie del (OMISSIS).

5. In relazione al primo motivo di ricorso, va evidenziato come altrettanto incensurabilmente il decidente abbia rilevato che l’aver impedito alla persona offesa di essere economicamente indipendente non possa ritenersi circostanza tale da integrare una “violenza economica” riconducibile alla fattispecie ex articolo 572 cod. pen..

Come gia’ notato, detta fattispecie incriminatrice richiede che siano provati comportamenti vessatori suscettibili di provocare un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica della persona offesa, mentre le scelte economiche ed organizzative in seno alla famiglia, per quanto non pienamente condivise da entrambi i coniugi, non possono di per se’ integrare gli estremi dei maltrattamenti, salvo non sia provato che esse costituiscano frutto di comprovati atti di violenza fisica o di prevaricazione psicologica.

Del resto, a fronte della mancata ottemperanza agli obblighi di natura economica da parte del (OMISSIS), ineccepibilmente il decidente di merito ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in relazione alla violazione dell’articolo 570 cod. pen..

6. Inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso, laddove la ricorrente, per un verso, si e’ limitata a suggerire una diversa lettura delle evidenze d’indagine poste a base della contestazione di lesioni personali, senza denunciare un vizio di natura logica o giuridica censurabile in questa Sede; per altro verso, ha dedotto in termini del tutto generici, e dunque inammissibili, la sussistenza di elementi dimostrativi delle condotte maltrattanti in danno della (OMISSIS).

7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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