Creditore che agisce per conseguire la condanna dell’ex socio al pagamento del debito sociale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|2 agosto 2022| n. 23902.

Creditore che agisce per conseguire la condanna dell’ex socio al pagamento del debito sociale

In tema di responsabilità del socio di società di persone, grava sul creditore che agisca per conseguire la condanna dell’ex socio al pagamento del debito sociale l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio medesimo (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale, con immotivato automatismo, affermato la responsabilità della ricorrente socia accomandante di una società in accomandita semplice applicando il meccanismo successorio senza tener presente che lo stesso è destinato ad operare solo in presenza della condizione costituita dalla riscossione di somme da parte dei soci all’esito della conclusione della liquidazione, non essendo invece di per sé sufficiente il mero dato della cancellazione della società dal registro delle imprese)

Sentenza|2 agosto 2022| n. 23902. Creditore che agisce per conseguire la condanna dell’ex socio al pagamento del debito sociale

Data udienza 11 maggio 2022

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROLFI Federico V. A. – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27761/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2369/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Troncone Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

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FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano gli odierni controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero la societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di Euro 80.000,00, nonche’ alla restituzione della somma di Euro 2.500,00.
Come riferito nella decisione della Corte ambrosiana, infatti, in data 21 maggio 2011 (OMISSIS) aveva sottoscritto, tramite la mediazione della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto un immobile in (OMISSIS), di proprieta’ della societa’ (OMISSIS) srl -di cui lo stesso (OMISSIS) era socio- fissando il prezzo nella misura di Euro 177.500,00, consegnando contestualmente un assegno non trasferibile per Euro 2.500,00 alla (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) e un assegno non trasferibile per Euro 20.000,00 alla (OMISSIS) s.r.l., a titolo di caparra.
Successivamente, in data 7 giugno 2011, l’ipoteca volontaria che era iscritta sull’intero fabbricato -e che non era stata dichiarata dal mediatore- era stata frazionata, con la conseguenza che sull’unita’ immobiliare oggetto della proposta irrevocabile era venuta a gravare un’ipoteca di Euro 310.000,00 di cui Euro 155.000,00 per sorte capitale.
Avvenuta, in data 29 giugno 2011 la sottoscrizione del contratto preliminare tra la (OMISSIS) srl, da un lato, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall’altro, con versamento di acconti per Euro 40.000,00, la (OMISSIS) srl si era resa inadempiente alla stipula del contratto definitivo e, in data (OMISSIS), era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano.
(OMISSIS) e (OMISSIS) si erano insinuati al passivo del fallimento della (OMISSIS) srl per l’importo di Euro 80.000,00 al chirografo (di cui Euro 20.000,00 a titolo di penale per la caparra ed altri Euro 60.000,00 versati a titolo di acconti e caparra) e, successivamente, si erano resi aggiudicatari -in sede di vendita da parte del Fallimento- dell’unita’ immobiliare gia’ oggetto del preliminare, mediante versamento dell’importo di Euro 81.000,00.

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Sulla scorta di tali presupposti, (OMISSIS) e (OMISSIS) chiesero la condanna della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), deducendo che la medesima, nella sua qualita’ di mediatrice immobiliare, aveva violato gli obblighi imposti dall’articolo 1759 c.c., tacendo la presenza dell’ipoteca sull’immobile oggetto della proposta di acquisto, prima, e del preliminare, poi; ed ulteriormente concedendo in locazione a terzi l’immobile in questione, nonostante lo stesso dovesse essere trasferito libero da persone.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2017 accolse solo parzialmente la domanda attorea, condannando (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) unicamente alla restituzione della provvigione di Euro 2.500,00 ma rigettando la richiesta risarcitoria, sulla scorta della considerazione che, pur sommando la somma gia’ corrisposta di Euro 80.000,00 al prezzo di aggiudicazione (indicato nella decisione in Euro 89.100,00), il totale di dette poste -Euro 169.100,00-risultava comunque inferiore al prezzo complessivo pattuito con (OMISSIS) srl, pari ad Euro 177.500,00, potendosi quindi escludere che gli attori avessero ricevuto un danno derivante dall’inadempimento della societa’ convenuta.
Il Tribunale condanno’, invece, gli attori alla rifusione delle spese della terza chiamata (OMISSIS) Spa, la cui chiamata in giudizio era stata chiesta da (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), ma dichiarata inammissibile dal Tribunale meneghino.
3. Proposto appello da (OMISSIS) e (OMISSIS), si costituirono (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto, gia’ nel corso del giudizio di primo grado, la societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) era stata cancellata dal Registro delle Imprese.

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La Corte d’Appello di Milano, con la decisione qui impugnata, riformo’ la decisione di primo grado e: 1) condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido tra loro, a corrispondere ad (OMISSIS) e (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno, Euro 60.000,00 oltre interessi legali; 2) condanno’ sempre (OMISSIS) e (OMISSIS) alla rifusione delle spese di lite sostenute da (OMISSIS) e (OMISSIS) in entrambi i gradi del giudizio; 3) pose a carico di (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese di lite sostenute da (OMISSIS) s.p.a. per il primo grado.
Osservo’ la Corte territoriale che:
– infondate erano le deduzioni degli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine all’inammissibilita’ dell’appello, in quanto la cancellazione dal Registro delle Imprese della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) -avvenuta in data 18 febbraio 2016, quando la societa’ era gia’ costituita nel giudizio di primo grado- non era stata dichiarata in udienza dal procuratore, con la conseguenza che corretta era stata la notifica dell’atto di appello al procuratore della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), e fermo restando che si erano regolarmente costituiti gli ex soci della societa’ (OMISSIS) (ex accomandatario) e (OMISSIS) (ex accomandante);
– accertato dal Tribunale di Milano in primo grado -seppur in relazione alla domanda di restituzione della provvigione-l’inadempimento della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS) per la mancata segnalazione della presenza del gravame ipotecario con statuizione che, in quanto non impugnata, era da ritenersi coperta dal giudicato- doveva ritenersi sussistente in capo a (OMISSIS) e (OMISSIS) -contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure- un danno di Euro 60.000,00, pari all’insieme degli acconti da questi ultimi versati in relazione al contratto preliminare, in quanto dagli atti della procedura fallimentare emergevano l’assenza di concrete prospettive di un riparto a favore dei chirografari e quindi la sostanziale impossibilita’ degli appellanti di recuperare la somma ammessa al passivo, con conseguente attualita’ e definitivita’ del danno;
– andava invece esclusa la somma di Euro 20.000,00, giacche’ la stessa “in quanto penale dovuta dal venditore per il suo esclusivo inadempimento, non costituisce una perdita per gli appellanti determinata dall’inadempimento degli obblighi informativi del mediatore”;
– era da escludersi che -come invece opinato dal giudice di prime cure- assumesse rilevanza il fatto che (OMISSIS) e (OMISSIS) si fossero poi resi acquirenti dell’immobile in sede fallimentare per la minor somma di Euro 81.000,00 (essendo erronea la cifra di Euro 89.100,00 indicata dal giudice di prime cure), in quanto sussisteva un rapporto di mera occasionalita’ tra il vantaggio conseguito dagli appellanti in virtu’ del minor prezzo versato al fallimento, ed il danno generato dall’inadempimento degli obblighi gravanti sul mediatore.
4. Hanno proposto ricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
(OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memoria.
5. Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, come inserito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si articola in tre motivi.
1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1722 e 2495 c.c., nonche’ 153, 163, 164, 286, 299 segg., 328, 330, 359 c.p.c.
Il ricorso censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto regolare la notifica dell’atto di appello al procuratore della societa’ ormai cancellata. Deduce il ricorso che l’effetto estintivo connesso alla cancellazione della societa’ dal Registro delle Imprese determina una ipotesi di interruzione del giudizio ex articolo 299 c.p.c. con conseguente necessita’ -nel caso di specie- di indirizzare l’impugnazione ai singoli ex soci della compagine.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2324 e 2697 c.c.
Il ricorso invoca, in relazione alla posizione di (OMISSIS) la veste di ex accomandante, e la conseguente applicazione dell’articolo 2324 c.c., lamentando che nessuna prova sia stata data dell’esistenza e dell’entita’ di una quota di liquidazione devoluta alla stessa (OMISSIS), argomentando che tale prova doveva essere fornita da chi agiva per ottenere la condanna dello stesso ex socio.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 e 1227 c.c.
Lamenta il ricorso che la decisione della Corte territoriale, escludendo la presenza di una compensatio lucri cum damno, abbia violato il disposto di cui agli articoli 1223 e 1227 c.c., riconoscendo ad (OMISSIS) e (OMISSIS) un danno superiore all’effettivo ammontare.
2. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.

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Questa Corte ha reiteratamente affermato che la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese da’ luogo ad un fenomeno estintivo che priva la societa’ stessa della capacita’ di stare in giudizio, determinando cosi’ -qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte costituita- un evento interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 e ss. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando cosi’ stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione e’ suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della societa’, ovvero se il procuratore costituito per la societa’, gia’ munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l’evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300 c.p.c., comma 4, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014 – Rv. 633443 – 01).
Conseguentemente, qualora l’evento della cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, costituita in giudizio a mezzo di procuratore, non sia dichiarato da quest’ultimo in udienza o non sia notificata alle altre parti nei modi e nei tempi di cui all’articolo 300 c.p.c., si determina, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che detto procuratore continua a rappresentare la parte come se l’evento interruttivo non si fosse verificato, con conseguente ammissibilita’ della notificazione dell’impugnazione presso di lui, ex articolo 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde dell’avvenuta cancellazione da parte del notificante (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 23563 del 09/10/2017 – Rv. 645583 – 01), anche qualora l’evento interruttivo risulti dalla documentazione agli atti del processo, atteso che la valutazione dell’effettivo verificarsi di un danno in caso di prosecuzione del processo puo’ essere utilmente compiuta solo dal procuratore (Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 10048 del 24/04/2018 – Rv. 648162 – 01).
L’operativita’ della regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite comporta allora che e’ ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore nominato dalla societa’ poi cancellata, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 20840 del 21/08/2018 – Rv. 650423 – 01; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 30341 del 23/11/2018 – Rv. 651560 – 01).

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Poiche’ nel caso in esame emerge dagli atti -ed e’ rimarcato dalla sentenza impugnata- il fatto che nel corso del giudizio di primo grado e’ stata omessa, da parte del suo procuratore costituito, la dichiarazione della cancellazione della societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), deve ritenersi la piena ritualita’ e regolarita’ della notifica dell’atto di appello da parte degli attuali controricorrenti al suddetto procuratore, non senza osservare, ulteriormente, che appare condivisibile il successivo rilievo svolto dalla Corte ambrosiana, la quale ha rimarcato che la costituzione in appello di (OMISSIS) e (OMISSIS) ha comunque determinato il venire in essere del rapporto processuale proprio con i soggetti nei cui confronti, alla stregua della legittimazione sostanziale, esso doveva costituirsi.
3. Fondato appare, invece, il secondo motivo di ricorso, concernente la sola (OMISSIS).
Ex articolo 2324 c.c., infatti, la ricorrente, nella sua veste di socio accomandante della cancellata societa’ (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), puo’ essere chiamata a rispondere verso i creditori della societa’ limitatamente alla quota di liquidazione, operando, invece, nei confronti dei soci accomandatari (quale e’ invece (OMISSIS)) il combinato disposto di cui agli articoli 2324 e 2312 c.c.
Come osservato da questa Corte nell’affine ipotesi della responsabilita’ dei soci di societa’ di capitali cancellate, grava, tuttavia, sul creditore che agisca per conseguire la condanna dell’ex socio al pagamento del debito sociale l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 15474 del 22/06/2017 – Rv. 644762 – 02); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 31933 del 2019; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13259 del 26/06/2015 – Rv. 635874 – 01).
Richiamato, infatti, sul punto l’approdo ormai consolidato di questa Corte – a mente del quale all’estinzione della societa’, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla societa’ estinta, ma si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtu’ del quale l’obbligazione della societa’ non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013 – Rv. 625323 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 6071 del 12/03/2013 – Rv. 625326 – 01)- va tuttavia parimenti ribadito -come gia’ in passato- che “Poiche’ e’ attraverso la nominata vicenda successoria che il socio rimane obbligato nei confronti del creditore sociale e’ quest’ultimo a dover provare che l’importo preteso sia di ammontare eguale o superiore a quello riscosso dal predetto in sede di liquidazione, sulla base del relativo bilancio. E’ evidente, infatti, che la percezione della quota dell’attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicche’, in base alla regola generale posta dall’articolo 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio (nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio: Cass. 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 16 maggio 2012, n. 7676; Cass. 10 ottobre 2005, n. 19732)” (cosi’ Cass. Sez. 1 Sentenza n. 15474 del 22/06/2017 – Rv. 644762 – 02).
Nel caso in esame, invece, la Corte ambrosiana, con immotivato automatismo, ha affermato la responsabilita’ della socia accomandante applicando il meccanismo successorio appena ricostruito ed omettendo di tenere presente che tale meccanismo opera solo in presenza della condizione costituita dalla riscossione di somme da parte dei soci all’esito della conclusione della liquidazione, non essendo invece di per se’ sufficiente il mero dato della cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, come invece poteva avvenire nel caso del socio illimitatamente responsabile (OMISSIS).

Creditore che agisce per conseguire la condanna dell’ex socio al pagamento del debito sociale

Si e’ cosi’ venuta ad integrare la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c. -lamentata appunto nel ricorso- in quanto detta violazione si configura nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata (Cass. Sez. L Sentenza n. 17313 del 19/08/2020 – Rv. 658541 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006 – Rv. 592634 – 01).
4. Il terzo motivo di ricorso e’ invece infondato.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che l’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno richiede che il vantaggio conseguito dal danneggiato rientri nella serie causale dell’illecito, da ricostruirsi secondo un criterio adeguato di causalita’, dovendosene quindi escludere l’applicazione allorche’ il vantaggio si presenti come il frutto di scelte autonome e del sacrificio del danneggiato, o come l’effetto di un evento che si sarebbe in ogni caso prodotto, indipendentemente dal momento in cui si e’ verificato l’illecito, o comunque nell’ipotesi in cui il beneficio trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16702 del 05/08/2020 – Rv. 658612 – 01). La corretta applicazione del criterio generale della compensatio lucri cum damno postula, quindi, la unicita’ del fatto illecito generatore del lucro e del danno (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 16088 del 18/06/2018 – Rv. 649565 – 01), non potendo il lucro compensarsi con il danno se trae la sua fonte da titolo diverso (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12248 del 20/05/2013 – Rv. 626397 – 01). Ne deriva che se il principio della compensatio lucri cum damno puo’ operare quando il vantaggio economico sia arrecato direttamente dal medesimo fatto concreto che ha prodotto il danno, ossia quando l’incremento patrimoniale che il danneggiato ottiene sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito che cagiona il danno, esso invece non puo’ operare quando il vantaggio, del cui valore economico si chieda l’imputazione in conto al valore economico del pregiudizio, derivi non dal suddetto comportamento illecito, ma da circostanze ad esso del tutto estranee (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 5841 del 09/03/2018 (Rv. 647434 – 01).
Tornando, allora, al caso in esame deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, ravvisando un rapporto di mera occasionalita’ tra l’inadempimento del mediatore -che, si rammenta, consisteva nel non aver avvisato i promissari acquirenti dell’esistenza di un’ipoteca il cui ammontare superava il corrispettivo della vendita, di fatto precludendo la cessione del bene libero dal gravame- ed il successivo fallimento della societa’ venditrice, al cui esito gli odierni controricorrenti si sono resi aggiudicatari del medesimo bene ad un prezzo quasi dimezzato. Corretta appare la valutazione della corte meneghina in ordine all’autonomia dei due fatti generatori del danno e del vantaggio, risultando l’assenza tra i medesimi di un adeguato nesso di causalita’, sol che si consideri che nessun giudizio prognostico adeguatamente concreto e robusto permette di affermare che il mancato adempimento di un contratto preliminare di vendita di immobile determina -in caso di successivo fallimento del promittente venditore- l’elevata probabilita’ che sia proprio il promissario acquirente a rendersi aggiudicatario dell’immobile nell’ambito della procedura competitiva di vendita attuata dagli organi del fallimento.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono:
– in accoglimento del secondo motivo di ricorso, limitatamente alla posizione della ricorrente (OMISSIS), la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, cui e’ rimessa altresi’ la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’;
– il ricorso presentato a nome di (OMISSIS) deve, invece, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore dei controricorrenti.
6. Stante il tenore della pronuncia, limitatamente al ricorrente (OMISSIS) va dato atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto”, spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 – Rv. 657198 – 05).

P.Q.M.

La Corte,
accoglie il secondo motivo di ricorso e, limitatamente alla ricorrente (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’; respinge il ricorso proposto da (OMISSIS);
condanna (OMISSIS) a rifondere a favore dei controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto.

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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