Creditore che agisce per il pagamento di un suo credito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 settembre 2022| n. 28012.

Creditore che agisce per il pagamento di un suo credito

Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico.

Ordinanza|26 settembre 2022| n. 28012. Creditore che agisce per il pagamento di un suo credito

Data udienza 3 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Ammissione al passivo – Credito bancario – Estratti prodotti tardivamente – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23974/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. – c.f. (OMISSIS) / p.i.v.a. (OMISSIS) – (in qualita’ di procuratore-mandatario, giusta procura speciale per notar (OMISSIS) dell’8.5.2018, della ” (OMISSIS)” s.r.l. – c.f. (OMISSIS)), in persona del procuratore speciale dottor (OMISSIS), giusta procura speciale per notar (OMISSIS) del 28.6.2018, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), al (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione datata 2.11.2018.
RICORRENTE
contro
CURATORE del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l., in persona del dottor (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), al (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso il decreto dei 28.6/13.9.2016 del Tribunale di Verona,
udita la relazione nella camera di consiglio del 3 giugno 2022 del consigliere Dott. Luigi Abete.

Creditore che agisce per il pagamento di un suo credito

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso ex articolo 93 L.F. depositato in data 28.10.2015 la ” (OMISSIS)” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Verona con sentenza del (OMISSIS).
Chiedeva l’ammissione al passivo per la somma di Euro 61.747,12, con prelazione ipotecaria, per capitale ed interessi al (OMISSIS), in dipendenza del mutuo fondiario stipulato in data 20.7.2007 nonche’ per la somma di Euro 27.294,48, in chirografo, per capitale ed interessi al (OMISSIS), in dipendenza del saldo debitore del conto corrente n. (OMISSIS).
2. Il giudice delegato denegava l’ammissione di ambedue le voci di credito.
3. La ” (OMISSIS)” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo.
Resisteva il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l.
4. Con decreto dei 28.6/13.9.2016 il Tribunale di Verona rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite.
Premetteva il tribunale che il ricorrente non aveva ne’ prodotto tempestivamente il contratto di conto corrente munito di data certa anteriore al fallimento ne’ aveva prodotto tutti gli estratti del conto corrente.
Indi esponeva che le quietanze di pagamento relative al mutuo fondiario attestavano l’erogazione non gia’ della somma di Euro 1.000.000,00 bensi’ della minor somma di Euro 890.000,00, sicche’ non vi era margine, in dipendenza dell’effettiva erogazione, per il riconoscimento della residua somma di Euro 61.747,12.
Esponeva, per altro verso, il tribunale che l’opponente aveva con le note conclusive addotto si’ che il residuo credito doveva esser riferito all’erogazione di Euro 890.000,00 e tuttavia gli estratti, tardivamente prodotti, dall’apertura del conto corrente davano ragione del versamento in conto della prima erogazione di mutuo per Euro 296.698,50, sicche’ le somme chieste in restituzione a titolo di mutuo fondiario e di scoperto del conto corrente n. (OMISSIS) risultavano frutto di duplicazione.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile – per mancata produzione agli atti della procura speciale per notar (OMISSIS) del 28.1.2016 conferita al dottor (OMISSIS) ed in forza della quale costui ha poi conferito la procura ex articolo 365 c.p.c. in data 5.10.2016 all’avvocato (OMISSIS) – o inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese di lite.
6. Con comparsa in data 2.11.2018 si e’ costituito ” (OMISSIS)” s.p.a., in qualita’ di procuratore-mandatario della ” (OMISSIS)” s.r.l., cessionaria, quest’ultima, del credito della ” (OMISSIS)” s.p.a.
7. Il ricorrente ha depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il controricorrente.
8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., 1 co., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 99 L. Fall., del combinato disposto degli articoli 101, 2 co., e 95, 3 co., L.F. e dell’articolo 2704 c.c.
9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.
10. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Premette che ha tempestivamente prodotto copia del contratto di conto corrente stipulato il 22.12.2006, sottoscritto dall’allora amministratore unico di “(OMISSIS)” s.r.l.
Premette che l’allora amministratore unico della fallita s.r.l. ha sottoscritto il contratto di mutuo fondiario del 20.2.2007 e le quietanze di erogazione delle somme mutuate aventi date comprese tra il 29.3.2007 ed il 25.10.2007.
Premette che vi e’ riscontro certo ed indiscutibile dell’anteriorita’ del contratto di conto corrente rispetto al fallimento.
Premette che “in sede di opposizione allo stato passivo” (cosi’ ricorso, pag. 6) ha prodotto gli estratti del conto corrente dalla data di accensione del conto alla data del fallimento e sino alla successiva chiusura del conto.
Premette che il contratto di mutuo fondiario e’ stato si’ stipulato per l’importo di Euro 1.000.000,00 e tuttavia le somme effettivamente erogate, in rapporto agli stati di avanzamento dei lavori, ammontano a complessivi Euro 890.000,00 per sorte capitale; che gli interessi corrispettivi sono stati calcolati secondo quanto pattuito nel contratto di mutuo fondiario; che relativamente all’esposizione debitoria correlata al contratto di mutuo si e’ tenuto conto, come da prospetto riepilogativo all’uopo prodotto, dei versamenti medio tempore eseguiti dalla s.r.l. poi fallita.
Indi deduce che l’esame ovvero il corretto esame della surriferita decisiva documentazione avrebbe dovuto indurre all’ammissione delle ragioni di credito.
Deduce altresi’ che in relazione alla documentazione prodotta nel corso dell’udienza del 14.4.2016 nulla si e’ eccepito ex adverso.
Deduce, con riferimento all’assunta duplicazione delle somme richieste, che il tribunale non ha correttamente vagliato la documentazione prodotta e ben avrebbe dovuto disporre c.t.u. ai fini della ricostruzione dei movimenti contabili.
11. I motivi di ricorso, da disaminare contestualmente siccome cumulativamente esperiti, sono privi di fondamento e vanno respinti.
12. Un triplice rilievo si impone previamente in rapporto alle denunce veicolate merce’ la rubrica del terzo motivo.
Ovviamente il tribunale per nulla ha omesso di motivare il suo dictum.
Tra le figure di “anomalia motivazionale” rilevanti in rapporto alla (novella) formulazione del n. 5 del 1 co. dell’articolo 360 c.p.c. non e’ annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione; tanto alla stregua dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

Creditore che agisce per il pagamento di un suo credito

Nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di la’ dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo articolo 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
13. E’ ben evidente, alla luce dell’enunciazione dei passaggi motivazionali che sorreggono l’impugnato dictum, che il decreto del Tribunale di Verona si sviluppa attraverso distinte “rationes decidendi”, la seconda innegabilmente introdotta dall’inciso “laddove invece dovesse ritenersi che il residuo importo richiesto a titolo di restituzione debba riferirsi all’erogazione di Euro 890.000,00 (…)”.
14. Ebbene, sia a censura della prima “ratio” sia a censura della seconda “ratio” ” (OMISSIS)” si e’, in sostanza, limitato, evidentemente in relazione al giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Verona ha atteso, a dolersi dell’asserito omesso esame ovvero dell’asserito erroneo esame della documentazione prodotta (“l’omesso esame – o il non corretto esame – dei documenti depositati dalla ricorrente in sede di opposizione”: cosi’ ricorso, pag. 11; “i Giudici veronesi (…) senza aver esaminato ovvero compreso la documentazione dimessa”: cosi’ ricorso, pag. 12. Analogamente cfr. memoria del ricorrente, pag. 3).
E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (e’ il caso di specie), ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415).
E ancora il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132, n. 4, c.p.c. – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).
D’altra parte, la consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilita’ delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile (cosi’ come nel caso di cui al presente ricorso) dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326; Cass. 5.7.2007, n. 15219; Cass. 6.5.2002, n. 6479).

Creditore che agisce per il pagamento di un suo credito

15. Non puo’ non darsi atto, al contempo, al cospetto dell’univoco dettato del n. 4) dell’articolo 99 L.F. Co. 2(“il ricorso deve contenere: (…) 4) a pena di decadenza (…) l’indicazione specifica (…) dei documenti prodotti”) e a fronte del puntuale rilievo del tribunale per cui gli estratti dall’apertura del conto corrente erano stati prodotti tardivamente, ossia successivamente all’atto di opposizione, che il ricorrente si e’ in questa sede limitato a prospettare che in ordine alla tardiva produzione documentale (propriamente dei documenti n. 46) e n. 47), riproducenti gli estratti del conto corrente dall’accensione al 31.3.2007, e del documento n. 48), riproducente gli estratti del conto corrente dal 31.3.2008 al 30.6.2008: cfr. ricorso, pag. 7) non vi era stata contestazione del curatore (in tal senso cfr. anche memoria del ricorrente, pag. 3).
E pero’, al riguardo, non puo’ che soccorrere, a fortiori con riferimento al procedimento ex articolo 99 L.F. in virtu’ della logica “acceleratoria” che vi e’ sottesa e dell’esplicita previsione legislativa di “decadenza”, l’insegnamento espresso da questa Corte con riferimento all’ordinario rito civile di cognizione, secondo cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione e’ sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (cfr. Cass. (ord.) 26.6.2018, n. 16800).
16. Ulteriormente si puntualizza quanto segue.
Questa Corte spiega che il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito e’ tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca; ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioe’ puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o piu’ antico Cfr. Cass. (ord.) 16.7.2019, n. 19039; Cass. (ord.) 6.11.2017, n. 26275j.
In questi termini, a fronte del rilievo dello stesso ricorrente per cui la s.r.l. poi fallita aveva fatto luogo medio tempore a versamenti di vario importo (cfr. ricorso, pag. 10) e a fronte del riscontro del tribunale per cui le residue somme per le quali era stata domandata l’ammissione al passivo, erano frutto di duplicazione, ben avrebbe dovuto il ricorrente addurre specificamente in questa sede di aver allegato prova idonea a dimostrare, in maniera univoca e concludente, che permaneva insoluta una ragione di credito diversa e distinta e non gia’ dolersi, genericamente, per la mancata ammissione di “una c.t.u. contabile, che avrebbe (…) consentito di comprendere i movimenti di dare/avere documentati dalla banca” (cosi’ ricorso, pag. 12).
17. Una notazione finale si impone.
In dipendenza del rigetto del ricorso ed in applicazione del principio processuale della “ragione piu’ liquida” si prescinde da qualsivoglia rilievo in ordine alla eccezione pregiudiziale di improcedibilita’ del ricorso sollevata dal controricorrente e correlata all’addotta mancata produzione agli atti della procura per notar (OMISSIS) del 28.1.2016 (cfr. Cass. sez. un. 8.5.2014, n. 9936; Cass. sez. lav. 28.5.2014, n. 12002, circa il principio della “ragione piu’ liquida”).
18. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimita’; la liquidazione segue come da dispositivo.

Creditore che agisce per il pagamento di un suo credito

19. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 30 maggio 2002, articolo 13, 1 co. quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, 1 co. bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, ” (OMISSIS)” s.p.a. (in qualita’ di procuratore-mandatario della ” (OMISSIS)” s.r.l., cessionaria, quest’ultima, del credito della ” (OMISSIS)” s.p.a.), a rimborsare al controricorrente, curatore del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 articolo 13, 1 co. quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, 1 co. bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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