C.T.U. errori di valutazione e l’onere di trascrivere nel ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2022| n. 15837.

C.T.U. errori di valutazione e l’onere di trascrivere nel ricorso per cassazione

La parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio.

Ordinanza|17 maggio 2022| n. 15837. C.T.U. errori di valutazione e l’onere di trascrivere nel ricorso per cassazione

Data udienza 9 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di leasing – Fideiussione omnibus – Garanzia – Tassi convenzionali di mora – Art. 2, L. n. 108/1996 – Restituzione dei canoni versati – Clausola risolutiva espressa – Appello – Nuova produzione documentale – Art. 345 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina – Presidente
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20771/2019 proposto da:
(OMISSIS) Srl nella qualita’ di fidejussore: (OMISSIS) e in persona legale rappresentante (OMISSIS) e anche nella qualita’ di fidejussore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
(OMISSIS) Spa in persona del Procuratore Speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1242/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/02/2022 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

C.T.U. errori di valutazione e l’onere di trascrivere nel ricorso per cassazione

RILEVATO

che:
1. Il (OMISSIS) concesse in locazione finanziaria alla (OMISSIS) s.r.l. l’immobile sito in (OMISSIS), precedentemente acquistato dalla stessa Banca a questo solo scopo.
Contestualmente alla stipula del contratto di leasing, a garanzia del pagamento di tutti gli importi dovuti dall’utilizzatrice, (OMISSIS) e (OMISSIS) rilasciarono fideiussione omnibus in favore del (OMISSIS), sino a concorrenza di Euro 5.590.092,00 ciascuno.
Nel giugno 2013 la Banca, a causa dell’inadempienza all’obbligazione di pagamento dei canoni di locazione dell’utilizzatrice, si avvalse della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 14 del contratto di leasing.
Furono incardinati due distinti giudizi, il primo, introdotto dal (OMISSIS) al fine di ottenere la pronuncia di condanna all’immediato rilascio dell’immobile oggetto del contratto, previa dichiarazione dell’avvenuta risoluzione del contratto di leasing; il secondo, introdotto da (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), per opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, nei loro confronti, dal (OMISSIS) per la corresponsione della somma di Euro, 2.210.626,75, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di leasing scaduti e non pagati.
La (OMISSIS) s.r.l, unitamente ai fideiussori contesto’ le pretese avversarie, evidenziando la natura usuraria degli interessi pattuiti ed applicati nonche’ svolgendo domanda riconvenzionale per la restituzione dei canoni pagati, detratto l’equo compenso per il godimento del bene in applicazione analogica dell’articolo 1526 c.c..
Dopo aver concesso la provvisoria esecutivita’ del decreto ingiuntivo ed aver riunito le cause, il Tribunale di Monza dichiaro’ la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del contratto di leasing immobiliare; condanno’ (OMISSIS) a rilasciare l’immobile in favore della banca; dichiaro’ l’improponibilita’ della domanda riconvenzionale della (OMISSIS) s.r.l. per la restituzione dei canoni ex articolo 1526 c.c.; rigetto’ l’opposizione dichiarando definitivamente esecutivo il d.i.; condanno’ (OMISSIS) s.r.l. al pagamento delle spese di lite, calcolate separatamente per le due cause.
2. La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1242 del 21 marzo 2019 ha confermato, pur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale di Milano rilevando prioritariamente il divieto di nuove produzioni documentali in appello e precisando che gli appellanti avevano sostenuto una tesi diversa in relazione al tasso di usura rispetto a quella espressa nel giudizio di primo grado.
La tesi sostenuta davanti al Tribunale era fondata su una perizia di parte che sosteneva che il tasso di mora pattuito in contratto fosse del 10,65%, cioe’ pari al tasso soglia vigente per gli interessi corrispettivi all’epoca di stipulazione del contratto e che sommando ad esso il totale delle spese del contratto (in percentuale) pari allo 0,12583333%, il tasso di mora risultante del 10,77583333% fosse nettamente superiore a quello soglia, quindi usurario.
In sede di appello avevano invece sostenuto sulla base di una diversa perizia di parte che il tasso di mora contrattualmente previsto era di 11,390%, e quindi di per se’ usurario perche’ superiore a quello previsto all’epoca per gli interessi corrispettivi pari al 10,650%.
La Corte territoriale, inoltre, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 27442/2018 ha affermato che anche i tassi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, articolo 2, comma 4, relativo al tipo di operazione cui accedono vanno qualificati ipso iure come usurari, precisando altresi’ che il riscontro dell’usurarieta’ va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuiti nel contratto con il tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione o incremento: e’ infatti impossibile, in assenza di qualsiasi norma di legge in tal senso, pretendere che l’usurarieta’ degli interessi moratori vada accertata in base non al saggio rilevato ai sensi della L. n. 108 del 1996, articolo 2, ma in base ad un fantomatico tasso talora definito nella prassi di mora-soglia ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia.
Pertanto, sulla base di detto principio il giudice dell’appello ha ritenuto che occorre raffrontare il tasso convenzionale di mora del 10,65% con il tasso soglia allora vigente per gli interessi corrispettivi, senza alcuna maggiorazione, e che dato che non c’e’ stata contestazione dalle parti che all’epoca di stipulazione del contratto il tasso soglia allora vigente esattamente del 10,65% si ritiene non sussistere l’ipotesi dell’usura.
In ogni caso, come gia’ rilevato anche dal primo giudice, ha ritenuto che la cosiddetta clausola di salvaguardia prevista dal combinato disposto degli articoli 3-9 del contratto di leasing, comporta che il tasso di mora non possa mai essere superiore al tasso soglia pubblicato nei decreti ministeriali.
3. Avverso tale sentenza, (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione contro il (OMISSIS) sulla base di due motivi. Il (OMISSIS) resiste con controricorso.

C.T.U. errori di valutazione e l’onere di trascrivere nel ricorso per cassazione

CONSIDERATO

che:
4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Contestano la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che non sia possibile in appello introdurre un nuovo documento identificato con una nuova perizia, alla luce del divieto di cui all’articolo 345 c.p.c..
Sottolineano i ricorrenti che la consulenza tecnica di parte costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, tale che la sua produzione risulta sottratta al divieto di cui all’articolo 345 c.p.c..
Il motivo e’ inammissibile.
E’ indubbio che la consulenza tecnica di parte costituisce, in effetti, una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all’articolo 345 c.p.c., e’ ammissibile anche in appello (Cass. SU n. 13902 del 2013; Cass. n. 20347 del 2017). I ricorrenti, tuttavia, pur essendovi onerati in ragione della necessaria specificita’ dei motivi del ricorso per cassazione, non hanno provveduto a trascrivere, neppure per riassunto, ne’ i passaggi argomentativi salienti della relazione del consulente tecnico d’ufficio ne’ le motivate censure che gli stessi, quali appellanti, hanno dedotto di aver formulato, attraverso la relazione del proprio tecnico, alle conclusioni ivi assunte, cosi’ come poi accolte dalla sentenza impugnata, rendendo, in tal modo, impossibile alla Corte la necessaria verifica, gia’ in base al ricorso, della decisivita’ o meno delle osservazioni critiche svolte ai fini dell’accoglimento del proposto gravame. Eppure, com’e’ noto, la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio (Cass. n. 26487/2019; Cass. n. 13845 del 2007).
comunque, la Corte territoriale ha affermato che la domanda prospettata dal ricorrente in appello era comunque nuova (cfr. sentenza impugnata pag. 4 ultimo capoverso).
4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 644 c.p., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
In particolare, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente negato l’usurarieta’ del contratto stante la formulazione della clausola di salvaguardia operante ai sensi degli articoli 3 e 9 dello stesso contratto, cio’ in dispregio all’articolo 644 c.p..
In base ai summenzionati articoli, il tasso di interesse di mora concretamente applicato corrisponde alla minore somma tra il tasso leasing dell’operazione aumentato di cinque punti percentuali ed il tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale aumentato della meta’ ai sensi della L. n. 108 del 1996, articolo 2 e successive modifiche.
Pertanto avrebbe errato la Corte d’appello a non rilevare l’usurarieta’ del contratto solo per la presenza della clausola di salvaguardia che consentirebbe di eludere il divieto posto dalla norma penale riconoscendo alla banca una illegittima causa di non punibilita’.
Il motivo e’ inammissibile.
I ricorrenti non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice dell’appello ha ritenuto sulla base della prospettazione delle parti, che all’epoca della stipulazione del contratto il tasso soglia allora vigente era del 10,65% e pertanto non sussisteva l’ipotesi dell’usura a prescindere dalla clausola di salvaguardia.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
7. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.800,00 oltre Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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