Art. 1

Finalita’ e definizioni

(Soppresso).

Art. 2

Presupposti di ammissibilita’

(Soppresso).

Art. 3

Contenuto dell’accordo

(Soppresso).

Art. 4

Deposito della proposta di accordo

(Soppresso).

Art. 5

Procedimento

(Soppresso).

Art. 6

Raggiungimento dell’accordo

(Soppresso).

Art. 7

Omologazione dell’accordo

(Soppresso).

Art. 8

Esecuzione dell’accordo

(Soppresso).

Art. 9

Impugnazione e risoluzione dell’accordo

(Soppresso).

Art. 10

Organismi di composizione della crisi

(Soppresso).

Art. 11

Disposizioni transitorie

(Soppresso).

Art. 12

Modifiche alla disciplina della mediazione

(Soppresso).

Art. 13

Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: « (( euro 1.100 )) »; b) all’articolo 91, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nelle cause previste dall’articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.»; (( b-bis) all’articolo 769, dopo il terzo comma, e’ aggiunto il seguente: «Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario puo’ essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.». ))

(( Art. 14

Modifica alla legge 12 novembre 2011, n. 183

1. L’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e’ abrogato. ))

Art. 15

Proroga dei magistrati onorari

1. Al comma 1 dell’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2012».

2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2011 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche’ i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2012 e per i quali non e’ consentita un’ulteriore conferma secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a fare data dal 1° gennaio 2012, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Art. 16

Modifiche alla disciplina delle societa’ di capitali

1. All’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (soppressa) b) dopo il comma 13, e’ inserito il seguente: «13-bis. Nelle societa’ a responsabilita’ limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati.».

2. (soppresso).

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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