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DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 158

Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione  dell'articolo  8,
comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00169) 

(GU n.233 del 7-10-2015 – Suppl. Ordinario n. 55)

 

 Vigente al: 22-10-2015

 

Titolo I

Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 11  marzo  2014,  n.  23,  con  la  quale  e'  stata
conferita delega al  Governo  recante  disposizioni  per  un  sistema
fiscale piu' equo,  trasparente  e  orientato  alla  crescita  e,  in
particolare, l'articolo 8, comma 1, che delega il Governo a procedere
alla revisione del sistema sanzionatorio  penale  tributario  secondo
criteri di predeterminazione  e  di  proporzionalita'  rispetto  alla
gravita' dei comportamenti e alla revisione del sistema sanzionatorio
amministrativo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2015; 
  Visti i pareri delle Commissioni riunite II Giustizia e VI  Finanze
della Camera dei  deputati  del  5  agosto  2015,  delle  Commissioni
riunite  2ª  Giustizia  e  6ª  Finanze  e  tesoro  del  Senato  della
Repubblica del 5 agosto 2015 e della V Commissione bilancio tesoro  e
programmazione della Camera dei deputati del 5 agosto 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2015; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.
23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 22 settembre 2015; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Modifica dell'articolo 1 del decreto legislativo 
                         10 marzo 2000, n.74 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b),  dopo  le  parole:  "valore  aggiunto",  sono
aggiunte  le  seguenti:  "e  le   componenti   che   incidono   sulla
determinazione dell'imposta dovuta"; 
    b) alla lettera c), dopo le parole: "enti o persone fisiche" sono
aggiunte le seguenti: "o di sostituto d'imposta,  nei  casi  previsti
dalla legge"; 
    c) alla lettera  f),  dopo  le  parole:  "scadenza  nel  relativo
termine;" sono aggiunte le seguenti: "non si considera imposta  evasa
quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una  rettifica
in diminuzione di  perdite  dell'esercizio  o  di  perdite  pregresse
spettanti e utilizzabili;"; 
    d) dopo la lettera g) sono  aggiunte  le  seguenti:  «g-bis)  per
"operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente"  si  intendono
le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo
10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste  in  essere  con  la
volonta' di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le  operazioni
riferite a  soggetti  fittiziamente  interposti;  g-ter)  per  "mezzi
fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonche'  quelle
omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico,
che determinano una falsa rappresentazione della realta'.». 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alla premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo vigente dell'art. 8, comma 1, della legge 11
          marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo  recante  disposizioni
          per un sistema fiscale piu' equo, trasparente  e  orientato
          alla crescita), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  12
          marzo 2014, n. 59, e' il seguente: 
              "1. Il Governo e' delegato a procedere, con  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 1 alla  revisione  del  sistema
          sanzionatorio  penale   tributario   secondo   criteri   di
          predeterminazione  e  di  proporzionalita'  rispetto   alla
          gravita' dei comportamenti, prevedendo: la punibilita'  con
          la pena detentiva compresa fra un minimo di sei mesi  e  un
          massimo  di  sei  anni,  dando  rilievo,  tenuto  conto  di
          adeguate soglie di  punibilita',  alla  configurazione  del
          reato  per  i  comportamenti  fraudolenti,   simulatori   o
          finalizzati alla creazione e all'utilizzo di documentazione
          falsa, per i quali non possono comunque essere  ridotte  le
          pene minime previste dalla legislazione vigente  alla  data
          di entrata in vigore del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
          138,  convertito,  con  modificazioni,   dalla   legge   14
          settembre 2011, n. 148; l'individuazione dei confini tra le
          fattispecie di elusione e  quelle  di  evasione  fiscale  e
          delle  relative  conseguenze   sanzionatorie;   l'efficacia
          attenuante  o  esimente   dell'adesione   alle   forme   di
          comunicazione e di cooperazione rafforzata di cui  all'art.
          6, comma 1; la revisione  del  regime  della  dichiarazione
          infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine
          di  meglio  correlare,  nel  rispetto  del   principio   di
          proporzionalita', le sanzioni  all'effettiva  gravita'  dei
          comportamenti; la possibilita' di ridurre le  sanzioni  per
          le  fattispecie  meno  gravi  o   di   applicare   sanzioni
          amministrative  anziche'  penali,  tenuto  anche  conto  di
          adeguate  soglie   di   punibilita';   l'estensione   della
          possibilita', per l'autorita' giudiziaria, di  affidare  in
          custodia  giudiziale  i  beni  sequestrati  nell'ambito  di
          procedimenti  penali  relativi  a  delitti  tributari  agli
          organi dell'amministrazione  finanziaria  che  ne  facciano
          richiesta  al  fine  di  utilizzarli  direttamente  per  le
          proprie esigenze operative.". 
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 7, della legge 23
          del 2014, e' il seguente: 
              "7. Il Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74  (Nuova
          disciplina dei reati in materia di imposte  sui  redditi  e
          sul valore aggiunto, a norma dell'art.  9  della  legge  25
          giugno 1999, n. 205) e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76. 
              - Il testo  vigente  dell'art.  1  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1(Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto
          legislativo: 
              a)  per  "fatture  o  altri  documenti  per  operazioni
          inesistenti" si intendono le fatture o gli altri  documenti
          aventi  rilievo  probatorio  analogo  in  base  alle  norme
          tributarie, emessi a fronte  di  operazioni  non  realmente
          effettuate  in  tutto  o  in  parte  o   che   indicano   i
          corrispettivi o l'imposta sul  valore  aggiunto  in  misura
          superiore  a   quella   reale,   ovvero   che   riferiscono
          l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi; 
              b) per "elementi attivi  o  passivi"  si  intendono  le
          componenti, espresse in cifra,  che  concorrono,  in  senso
          positivo o negativo,  alla  determinazione  del  reddito  o
          delle basi imponibili rilevanti ai  fini  dell'applicazione
          delle imposte sui  redditi  o  sul  valore  aggiunto  e  le
          componenti che incidono sulla  determinazione  dell'imposta
          dovuta; 
              c)  per   "dichiarazioni"   si   intendono   anche   le
          dichiarazioni presentate  in  qualita'  di  amministratore,
          liquidatore o rappresentante di societa',  enti  o  persone
          fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi  previsti  dalla
          legge; 
              d) il "fine di  evadere  le  imposte"  e  il  "fine  di
          consentire a terzi l'evasione"  si  intendono  comprensivi,
          rispettivamente, anche del fine di conseguire  un  indebito
          rimborso o il  riconoscimento  di  un  inesistente  credito
          d'imposta, e del fine di consentirli a terzi; 
              e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualita'
          di  amministratore,   liquidatore   o   rappresentante   di
          societa', enti o persone fisiche, il "fine  di  evadere  le
          imposte"  ed  il  "fine  di  sottrarsi  al  pagamento"   si
          intendono riferiti alla societa', all'ente o  alla  persona
          fisica per conto della quale si agisce; 
              f) per "imposta evasa" si  intende  la  differenza  tra
          l'imposta effettivamente dovuta  e  quella  indicata  nella
          dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel  caso  di
          omessa dichiarazione, al  netto  delle  somme  versate  dal
          contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta  o
          comunque  in  pagamento  di  detta  imposta   prima   della
          presentazione della  dichiarazione  o  della  scadenza  del
          relativo termine; non si  considera  imposta  evasa  quella
          teorica  e  non  effettivamente  dovuta  collegata  a   una
          rettifica in diminuzione di  perdite  dell'esercizio  o  di
          perdite pregresse spettanti e utilizzabili; 
              g) le soglie di punibilita' riferite all'imposta  evasa
          si  intendono  estese  anche  all'ammontare   dell'indebito
          rimborso richiesto o dell'inesistente  credito  di  imposta
          esposto nella dichiarazione; 
              g-bis)  per  "operazioni  simulate   oggettivamente   o
          soggettivamente"  si  intendono  le  operazioni  apparenti,
          diverse da quelle disciplinate dall'art. 10-bis della legge
          27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volonta'  di
          non realizzarle in tutto o in parte  ovvero  le  operazioni
          riferite a soggetti fittiziamente interposti; 
              g-ter) per "mezzi fraudolenti"  si  intendono  condotte
          artificiose attive nonche' quelle  omissive  realizzate  in
          violazione  di  uno  specifico   obbligo   giuridico,   che
          determinano una falsa rappresentazione della realta'.". 
                               Art. 2 
 
Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
  74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture
  o altri documenti per operazioni inesistenti 
 
  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74, la parola: "annuali" e' soppressa. 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo vigente dell'art. 2,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 10 marso 2000, n. 74,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2  (Dichiarazione  fraudolenta  mediante  uso  di
          fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
          E' punito con la reclusione da un anno e  sei  mesi  a  sei
          anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi  o
          sul  valore  aggiunto,  avvalendosi  di  fatture  o   altri
          documenti per operazioni inesistenti, indica in  una  delle
          dichiarazioni relative a  dette  imposte  elementi  passivi
          fittizi. 
              (Omissis).". 
                               Art. 3 
 
Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
  74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici 
 
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici).  -  1.
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la  reclusione
da un anno e sei mesi a sei anni chiunque,  al  fine  di  evadere  le
imposte sui redditi  o  sul  valore  aggiunto,  compiendo  operazioni
simulate  oggettivamente  o  soggettivamente  ovvero  avvalendosi  di
documenti falsi o di altri mezzi  fraudolenti  idonei  ad  ostacolare
l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione  finanziaria,
indica in una delle dichiarazioni relative a dette  imposte  elementi
attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od  elementi
passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 
    a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a  taluna  delle
singole imposte, a euro trentamila; 
    b)  l'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi   sottratti
all'imposizione,  anche  mediante  indicazione  di  elementi  passivi
fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare  complessivo
degli elementi attivi  indicati  in  dichiarazione,  o  comunque,  e'
superiore  a  euro  un  milione   cinquecentomila,   ovvero   qualora
l'ammontare complessivo dei crediti  e  delle  ritenute  fittizie  in
diminuzione  dell'imposta,  e'  superiore   al   cinque   per   cento
dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 
  2. Il fatto si considera commesso avvalendosi  di  documenti  falsi
quando tali  documenti  sono  registrati  nelle  scritture  contabili
obbligatorie  o  sono  detenuti  a  fini  di  prova   nei   confronti
dell'amministrazione finanziaria. 
  3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del  comma  1,  non
costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi  di
fatturazione e di annotazione degli elementi attivi  nelle  scritture
contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni  di
elementi attivi inferiori a quelli reali.». 

                               Art. 4 
 
 
Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
              74, in materia di dichiarazione infedele 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera  a),  la  parola:  "cinquantamila"  e'
sostituita dalla seguente: "centocinquantamila"; 
    b) al comma 1, lettera b), le parole: "euro  due  milioni",  sono
sostituite dalle seguenti: "euro tre milioni"; 
    c) dopo il comma 1, sono aggiunti i  seguenti:  "1-bis.  Ai  fini
dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene  conto
della non corretta classificazione,  della  valutazione  di  elementi
attivi o  passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
criteri concretamente applicati  sono  stati  comunque  indicati  nel
bilancio ovvero in altra documentazione rilevante  ai  fini  fiscali,
della violazione dei  criteri  di  determinazione  dell'esercizio  di
competenza, della non inerenza, della non deducibilita'  di  elementi
passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno
luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente  considerate,
differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle  corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene  conto  nella
verifica del superamento delle soglie  di  punibilita'  previste  dal
comma 1, lettere a) e b)."; 
    d) la parola: "fittizi", ovunque presente,  e'  sostituita  dalla
seguente: "inesistenti". 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo  vigente  dell'art.  4  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori  dei  casi
          previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la  reclusione
          da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere  le  imposte
          sui redditi o sul valore  aggiunto,  indica  in  una  delle
          dichiarazioni annuali relative  a  dette  imposte  elementi
          attivi per un ammontare inferiore  a  quello  effettivo  od
          elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: 
              a) l'imposta evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
          taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; 
              b)  l'ammontare  complessivo  degli   elementi   attivi
          sottratti all'imposizione, anche  mediante  indicazione  di
          elementi passivi inesistenti, e'  superiore  al  dieci  per
          cento  dell'ammontare  complessivo  degli  elementi  attivi
          indicati in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a euro
          tre milioni. 
              1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del
          comma  1,  non  si   tiene   conto   della   non   corretta
          classificazione, della valutazione  di  elementi  attivi  o
          passivi  oggettivamente  esistenti,  rispetto  ai  quali  i
          criteri  concretamente  applicati   sono   stati   comunque
          indicati  nel  bilancio  ovvero  in  altra   documentazione
          rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri  di
          determinazione  dell'esercizio  di  competenza,  della  non
          inerenza,  della  non  deducibilita'  di  elementi  passivi
          reali. 
              1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non  danno
          luogo a fatti punibili  le  valutazioni  che  singolarmente
          considerate, differiscono in misura  inferiore  al  10  per
          cento da quelle corrette. Degli importi  compresi  in  tale
          percentuale  non  si  tiene  conto   nella   verifica   del
          superamento delle soglie di punibilita' previste dal  comma
          1, lettere a) e b).". 
                               Art. 5 
 
 
Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
               74, in materia di omessa dichiarazione 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. E'  punito  con  la
reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al  fine  di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  non  presenta,
essendovi  obbligato,  una  delle  dichiarazioni  relative  a   dette
imposte, quando l'imposta  evasa  e'  superiore,  con  riferimento  a
taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. E'  punito
con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni  chiunque  non
presenta,  essendovi  obbligato,  la   dichiarazione   di   sostituto
d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore
ad euro cinquantamila."; 
    b) al comma 2, le parole: "dal comma  1"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dai commi 1 e 1-bis". 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo  vigente  dell'art.  5  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito  con  la
          reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al
          fine di  evadere  le  imposte  sui  redditi  o  sul  valore
          aggiunto, non  presenta,  essendovi  obbligato,  una  delle
          dichiarazioni relative a dette  imposte,  quando  l'imposta
          evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle  singole
          imposte ad euro cinquantamila. 
              1.bis. E' punito con la reclusione da  un  anno  e  sei
          mesi  a  quattro  anni  chiunque  non  presenta,  essendovi
          obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta,  quando
          l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro
          cinquantamila. 
              2. Ai fini della disposizione prevista dai  commi  1  e
          1-bis non si considera omessa la  dichiarazione  presentata
          entro novanta giorni  dalla  scadenza  del  termine  o  non
          sottoscritta o non redatta  su  uno  stampato  conforme  al
          modello prescritto.". 
                               Art. 6 
 
Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
  74, in materia  di  occultamento  o  di  distruzione  di  documenti
  contabili 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al
comma 1, le parole: "da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle
seguenti: "da un anno e sei mesi a sei anni.". 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo vigente  dell'art.  10  del  citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  10  (Occultamento  o  distruzione  di  documenti
          contabili). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave
          reato, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi  a
          sei anni chiunque,  al  fine  di  evadere  le  imposte  sui
          redditi  o  sul  valore  aggiunto,  ovvero  di   consentire
          l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte
          le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria
          la  conservazione,   in   modo   da   non   consentire   la
          ricostruzione dei redditi o del volume di affari.". 
                               Art. 7 
 
Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo  2000,
  n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate 
 
  1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
74, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la parola:  "ritenute"  sono  inserite  le
seguenti: "dovute o"; 
    b) nel comma 1, dopo  la  parola:  "ritenute"  sono  inserite  le
seguenti: "dovute sulla base  della  stessa  dichiarazione  o"  e  la
parola:    "cinquantamila"    e'    sostituita    dalla     seguente:
"centocinquantamila". 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo vigente dell'art. 10-bis del citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 10-bis (Omesso versamento di  ritenute  dovute  o
          certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei  mesi
          a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
          la presentazione della dichiarazione annuale  di  sostituto
          di  imposta  ritenute  dovute  sulla  base   della   stessa
          dichiarazione o risultanti dalla certificazione  rilasciata
          ai   sostituiti,   per    un    ammontare    superiore    a
          centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.". 
                               Art. 8 
 
Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo  2000,
  n. 74, in materia di  omesso  versamento  dell'imposta  sul  valore
  aggiunto 
 
  1. L'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 10-ter (Omesso versamento di IVA). -  1.  E'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a  due  anni  chiunque  non  versa,  entro  il
termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo  d'imposta
successivo,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta  in  base  alla
dichiarazione  annuale,   per   un   ammontare   superiore   a   euro
duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.». 

                               Art. 9 
 
Modifica dell'articolo 10-quater del  decreto  legislativo  10  marzo
  2000, n. 74, in materia di indebita compensazione 
  1. L'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
74, e' sostituito dal seguente: 
 
  «Art. 10-quater (Indebita compensazione). - 1.  E'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute,
utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  crediti  non  spettanti,  per  un
importo annuo superiore a cinquantamila euro. 
  2. E' punito con la reclusione da un anno e sei  mesi  a  sei  anni
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione,  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
crediti inesistenti per un importo annuo superiore  ai  cinquantamila
euro.». 

                               Art. 10 
 
 
                              Confisca 
 
  1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente: 
  «Art.  12-bis  (Confisca).  - 1.  Nel  caso  di   condanna   o   di
applicazione  della  pena  su   richiesta   delle   parti   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei  delitti
previsti dal presente decreto, e' sempre  ordinata  la  confisca  dei
beni che  ne  costituiscono  il  profitto  o  il  prezzo,  salvo  che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non  e'
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha  la  disponibilita',
per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 
  2. La confisca non opera  per  la  parte  che  il  contribuente  si
impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso
di mancato versamento la confisca e' sempre disposta.». 

                               Art. 11 
 
Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.
  74, in materia di cause di  estinzione  e  circostanze  del  reato.
  Pagamento del debito tributario 
 
  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.  74,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  13  (Causa  di  non  punibilita'.   Pagamento   del   debito
tributario). - 1. I reati di  cui  agli  articoli  10-bis,  10-ter  e
10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima  della  dichiarazione
di apertura del dibattimento di  primo  grado,  i  debiti  tributari,
comprese sanzioni amministrative  e  interessi,  sono  stati  estinti
mediante integrale pagamento degli importi dovuti,  anche  a  seguito
delle speciali procedure conciliative e di adesione  all'accertamento
previste dalle norme tributarie, nonche' del ravvedimento operoso. 
  2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti
tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante
integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del  ravvedimento
operoso o della presentazione della  dichiarazione  omessa  entro  il
termine di presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo
d'imposta successivo, sempreche' il ravvedimento o  la  presentazione
siano intervenuti prima che l'autore del reato  abbia  avuto  formale
conoscenza  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o   dell'inizio   di
qualunque attivita' di accertamento amministrativo o di  procedimenti
penali. 
  3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del  dibattimento
di primo grado, il  debito  tributario  sia  in  fase  di  estinzione
mediante   rateizzazione,   anche   ai    fini    dell'applicabilita'
dell'articolo 13-bis, e' dato un termine di tre mesi per il pagamento
del debito residuo. In  tal  caso  la  prescrizione  e'  sospesa.  Il
Giudice ha facolta' di prorogare tale termine una sola volta per  non
oltre tre mesi, qualora lo  ritenga  necessario,  ferma  restando  la
sospensione della prescrizione.». 

                               Art. 12 
 
 
                        Circostanze del reato 
 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Circostanze del reato). - 1. Fuori dai  casi  di  non
punibilita', le pene per i delitti di cui al  presente  decreto  sono
diminuite fino alla meta' e  non  si  applicano  le  pene  accessorie
indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione  di  apertura
del  dibattimento  di  primo  grado,  i  debiti  tributari,  comprese
sanzioni amministrative e  interessi,  sono  stati  estinti  mediante
integrale pagamento degli  importi  dovuti,  anche  a  seguito  delle
speciali  procedure  conciliative  e  di  adesione   all'accertamento
previste dalle norme tributarie. 
  2. Per i delitti di cui al presente  decreto  l'applicazione  della
pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale  puo'
essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di  cui
al comma 1, nonche' il ravvedimento operoso, fatte salve  le  ipotesi
di cui all'articolo 13, commi 1 e 2. 
  3. Le pene stabilite per  i  delitti  di  cui  al  titolo  II  sono
aumentate della  meta'  se  il  reato  e'  commesso  dal  concorrente
nell'esercizio dell'attivita' di  consulenza  fiscale  svolta  da  un
professionista  o  da  un  intermediario   finanziario   o   bancario
attraverso l'elaborazione o  la  commercializzazione  di  modelli  di
evasione fiscale.». 

                               Art. 13 
 
 
        Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell'ambito 
         di procedimenti penali relativi a delitti tributari 
 
  1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Custodia giudiziale dei beni  sequestrati).  -  1.  I
beni sequestrati nell'ambito  dei  procedimenti  penali  relativi  ai
delitti  previsti  dal  presente  decreto  e  a  ogni  altro  delitto
tributario, diversi dal denaro e  dalle  disponibilita'  finanziarie,
possono  essere  affidati  dall'autorita'  giudiziaria  in   custodia
giudiziale,  agli  organi  dell'amministrazione  finanziaria  che  ne
facciano richiesta per le proprie esigenze operative. 
  2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61,  comma  23,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e   dell'articolo   2   del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.». 

                               Art. 14 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.
74; 
    b) il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,  n.
244. 
          Note all'art. 14: 
              - Gli articoli 7 e 16 del citato decreto legislativo 10
          marzo 2000, n. 74,  abrogati  dal  presente  decreto,  sono
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76. 
              - Il comma 143, dell'art. 1  della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)
          , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007,  n.
          300,  S.O.,  abrogato  dal  presente  decreto  legislativo,
          dettava disposizioni in materia di confisca per equivalente
          in caso di reati tributari. 

Titolo II
Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo
Capo I
Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi

                               Art. 15 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      18 dicembre 1997, n. 471 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive).  -  1.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa dal  centoventi  al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte  dovute,  con
un minimo di euro 250. Se non sono  dovute  imposte,  si  applica  la
sanzione da euro 250 a euro 1.000.  Se  la  dichiarazione  omessa  e'
presentata dal contribuente entro il termine di  presentazione  della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo  e,  comunque,
prima  dell'inizio   di   qualunque   attivita'   amministrativa   di
accertamento di cui abbia avuto formale  conoscenza,  si  applica  la
sanzione  amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro  200.  Se
non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro  150  a  euro
500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute  imposte  possono
essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti  obbligati
alla tenuta di scritture contabili. 
  2. Se nella  dichiarazione  e'  indicato,  ai  fini  delle  singole
imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore
a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta
o un credito superiore a quello spettante,  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal novanta al centoottanta per  cento  della  maggior
imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.  La  stessa
sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte  indebite
detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche
se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
  3. La sanzione di cui al comma precedente e' aumentata della  meta'
quando  la  violazione   e'   realizzata   mediante   l'utilizzo   di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante  artifici
o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
  4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma  2
e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito
accertati  sono  complessivamente  inferiori   al   tre   per   cento
dell'imposta e del credito  dichiarati  e  comunque  complessivamente
inferiori a euro 30.000. La medesima  riduzione  si  applica  quando,
fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza  di  un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi  di
reddito, purche' il componente  positivo  abbia  gia'  concorso  alla
determinazione  del  reddito  nell'annualita'   in   cui   interviene
l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi  e'  alcun
danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 
  5. Per maggiore imposta si intende la  differenza  tra  l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e  quello  liquidabile
in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli  36-bis  e  36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600. 
  6.  In  caso  di  rettifica  del  valore  normale  dei  prezzi   di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  da  cui  derivi  una  maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al  comma  2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o  verifica
o  di  altra  attivita'   istruttoria,   il   contribuente   consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente  deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la  sanzione  di  cui  al
comma 2. 
  7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il  canone
derivante dalla  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo  non  e'
indicato o e' indicato in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si
applicano  in  misura  raddoppiata,  rispettivamente,   le   sanzioni
amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. 
  8. Se le violazioni previste nei commi 1  e  2  riguardano  redditi
prodotti all'estero, le sanzioni  sono  aumentate  di  un  terzo  con
riferimento alle imposte o alle  maggiori  imposte  relative  a  tali
redditi.»; 
    b) all'articolo 2: 
      1)  nel  comma  1,  le  parole:  "lire  cinquecentomila"   sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250" ed e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Se  la  dichiarazione  omessa  e'  presentata  dal
sostituto entro  il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
relativa  al  periodo  d'imposta  successivo   e,   comunque,   prima
dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di
cui  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si   applica   la   sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi  per  cento  dell'ammontare
delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200."; 
      2) nel comma  2,  le  parole:  "dal  cento  al  duecento"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal novanta al centoottanta" e le parole:
"lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 
      3) dopo il comma  2,  sono  inseriti  i  seguenti:  "2-bis.  La
sanzione di cui al  comma  2  e'  aumentata  della  meta'  quando  la
violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa,
mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
    2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione  di  cui
al comma 2 e' ridotta di un terzo quando l'ammontare  delle  ritenute
non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei  compensi,
interessi ed altre somme accertati e dichiarati e' inferiore  al  tre
per cento  delle  ritenute  riferibili  all'ammontare  dei  compensi,
interessi ed altre somme  dichiarati  e  comunque  inferiore  a  euro
30.000."; 
      4) nel comma 3, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro
2.000"  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Se  la
dichiarazione  omessa  e'  stata  presentata  entro  il  termine   di
presentazione  della  dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta
successivo, si applica la sanzione da  euro  150  a  euro  500  e  la
sanzione del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento."; 
      5) nel comma 4, le parole: "di lire centomila" sono  sostituite
dalle seguenti: "di euro 50"; 
      6) dopo il comma  4  sono  inseriti  i  seguenti:  "4-bis.  Per
ritenute non versate si intende la differenza tra  l'ammontare  delle
maggiori  ritenute  accertate  e  quelle  liquidabili  in  base  alle
dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
    4-ter. In caso di rettifica del  valore  normale  dei  prezzi  di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi  la  non  corretta
applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle  royalties
e degli interessi attivi che eccede il valore  normale  previste  per
l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la
sanzione di cui  al  comma  2  non  si  applica  qualora,  nel  corso
dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivita'  istruttoria,
il   contribuente   consegni   all'Amministrazione   finanziaria   la
documentazione  indicata  in  apposito  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate idonea a  consentire  il  riscontro  della
conformita' al valore normale dei prezzi di trasferimento  praticati.
Il  contribuente  che  detiene   la   documentazione   prevista   dal
provvedimento di  cui  al  periodo  precedente  deve  darne  apposita
comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalita'  e
i termini ivi indicati; in assenza di detta  comunicazione  si  rende
applicabile la sanzione di cui al comma 2."; 
    c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250  a
euro 2.000"; 
    d) l'articolo 4 e' abrogato; 
    e) all'articolo 5: 
      1)  nel   comma   1,   ultimo   periodo,   le   parole:   "lire
cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti:  "euro  250"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se la  dichiarazione  omessa
e' presentata entro il termine di presentazione  della  dichiarazione
relativa  al  periodo  d'imposta  successivo   e,   comunque,   prima
dell'inizio di qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di
cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la
sanzione  amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o  per  le
operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con
un minimo di euro 200."; 
      2)  nel  comma  3,  primo  periodo,   le   parole:   "da   lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000", nel secondo periodo le  parole:
"periodica o quella" sono soppresse e  dopo  il  secondo  periodo  e'
aggiunto il seguente: "Se la dichiarazione omessa e' presentata entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa  al  periodo
d'imposta successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
attivita' amministrativa di accertamento di cui il  soggetto  passivo
abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa
da euro 150 a euro 1.000."; 
      3) i commi da 4 a 5 sono sostituiti dai seguenti: "4. Se  dalla
dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta
ovvero un'eccedenza detraibile  o  rimborsabile  superiore  a  quella
spettante, si applica  la  sanzione  amministrativa  dal  novanta  al
centoottanta  per  cento  della  maggior  imposta  dovuta   o   della
differenza di credito utilizzato. 
      4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata  della  meta'
quando la violazione e' realizzata mediante l'utilizzo di  fatture  o
altra documentazione falsa o  per  operazioni  inesistenti,  mediante
artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
      4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui
al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la maggiore  imposta  ovvero
la  minore  eccedenza  detraibile   o   rimborsabile   accertata   e'
complessivamente   inferiore   al   tre   per   cento   dell'imposta,
dell'eccedenza detraibile  o  rimborsabile  dichiarata  e,  comunque,
complessivamente inferiore a euro 30.000. 
      4-quater. Per imposta  dovuta  si  intende  la  differenza  tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento  e  quello
liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
      5. Chi chiede  a  rimborso  l'eccedenza  detraibile  risultante
dalla  dichiarazione   in   assenza   dei   presupposti   individuati
dall'articolo 30 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' punito con la sanzione  amministrativa  pari
al trenta per cento del credito rimborsato."; 
    5) nel comma 6: 
      a) nel primo periodo, le  parole:  "nel  primo  e  terzo  comma
dell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli  35
e 35-ter" e le parole: "da lire un milione a  lire  quattro  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 500 a euro 2.000"; 
      b) nel secondo periodo, dopo le parole: "di registrazione" sono
inserite le seguenti: "o le comunicazioni" e le parole "comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 4"; 
    f) all'articolo 6: 
      1) nel comma 1, primo periodo, le parole: "fra il  cento  e  il
duecento" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fra  il  novanta  e  il
centoottanta" e, dopo il secondo periodo, e'  aggiunto  il  seguente:
"La sanzione e' dovuta nella misura da euro 250 a euro  2.000  quando
la  violazione  non  ha  inciso  sulla  corretta   liquidazione   del
tributo."; 
      2) nel comma 2, primo periodo, le  parole:"Chi  viola  obblighi
inerenti alla documentazione e alla registrazione di  operazioni  non
imponibili, esenti o non  soggette  ad  IVA"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti  alla
documentazione e alla registrazione  di  operazioni  non  imponibili,
esenti, non  soggette  a  imposta  sul  valore  aggiunto  o  soggette
all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi  settimo
e ottavo, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 633," e inoltre, nel secondo periodo, le  parole:  "da  lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 
      3) nel comma 3, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000"; 
      4) nel comma 4, le parole: "commi  1,  2,  3  primo  e  secondo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1,  primo  e  secondo
periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo," e le  parole:
"a lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500"; 
      5)  nel  comma  6,  le  parole:  "uguale  all'ammontare"   sono
sostituite   dalle   seguenti:   "pari   al   novanta    per    cento
dell'ammontare"; 
      6)  nel  comma  8,  le  parole:  "lire  cinquecentomila"   sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 
      7) il comma 9-bis e' sostituito dai seguenti: "9-bis. E' punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il
cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese,  arti  o
professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti  connessi
all'inversione contabile di  cui  agli  articoli  17,  34,  comma  6,
secondo periodo, e 74,  settimo  e  ottavo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli  articoli
46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427.
Se l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi  degli
articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa e' elevata  a  una
misura compresa tra il cinque e il dieci per  cento  dell'imponibile,
con un  minimo  di  1.000  euro.  Resta  ferma  l'applicazione  delle
sanzioni previste dall'articolo  5,  comma  4,  e  dal  comma  6  con
riferimento all'imposta che non avrebbe potuto  essere  detratta  dal
cessionario o dal committente. Le  disposizioni  di  cui  ai  periodi
precedenti si applicano anche nel caso in cui, non  avendo  adempiuto
il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione  entro  quattro
mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso  una
fattura  irregolare,  il  cessionario  o  committente   non   informi
l'Ufficio competente nei suoi confronti entro  il  trentesimo  giorno
successivo, provvedendo entro  lo  stesso  periodo  all'emissione  di
fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972,  o  alla  sua  regolarizzazione,  e
all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile. 
      9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo,  qualora,  in
presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione  dell'inversione
contabile  l'imposta  relativa  a  una  cessione  di  beni  o  a  una
prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel  primo
periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto del cessionario  o  committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o
il committente anzidetto non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta,
ma e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250  euro  e
10.000 euro. Al pagamento della sanzione e'  solidalmente  tenuto  il
cedente o prestatore. Le disposizioni di cui  ai  periodi  precedenti
non si applicano e il cessionario o il committente e' punito  con  la
sanzione di cui al comma 1  quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
modo ordinario anziche'  mediante  l'inversione  contabile  e'  stata
determinata da un intento di  evasione  o  di  frode  del  quale  sia
provato che il cessionario o committente era consapevole. 
      9-bis.2.  In  deroga  al  comma  1,  qualora,  in  assenza  dei
requisiti prescritti  per  l'applicazione  dell'inversione  contabile
l'imposta relativa a una cessione di beni  o  a  una  prestazione  di
servizi di cui alle disposizioni menzionate  nel  primo  periodo  del
comma  9-bis,  sia  stata  erroneamente  assolta  dal  cessionario  o
committente, fermo restando il diritto del cessionario o  committente
alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o  il
prestatore non e' tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma e'  punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e  10.000  euro.
Al pagamento della sanzione e' solidalmente tenuto il  cessionario  o
committente. Le disposizioni di cui  ai  periodi  precedenti  non  si
applicano e il cedente o prestatore e' punito con la sanzione di  cui
al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta  mediante  l'inversione
contabile anziche' nel modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un
intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o
prestatore era consapevole. 
      9-bis.3. Se il cessionario o committente  applica  l'inversione
contabile per  operazioni  esenti,  non  imponibili  o  comunque  non
soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia
il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni  dell'imposta
che  la  detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,   fermo
restando il diritto del  medesimo  soggetto  a  recuperare  l'imposta
eventualmente non detratta ai sensi dell'articolo  26,  terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e dell'articolo 21, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  dicembre
1992, n. 546. La disposizione si applica anche nei casi di operazioni
inesistenti,  ma  trova  in  tal  caso   applicazione   la   sanzione
amministrativa  compresa  tra  il  cinque  e  il  dieci   per   cento
dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro."; 
    8)  nel  comma  9-ter  la  parola:  "pari"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "dal 10"; 
    g) all'articolo 7, comma 4-bis, le parole: "prevista nel comma 3"
sono sostituite dalle seguenti: "amministrativa da euro  250  a  euro
2.000"; 
    h) all'articolo 8: 
      1) nel comma 1,  primo  periodo,  le  parole:  "ai  fini  delle
imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dei  redditi,
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive",  le   parole:
"compresa quella periodica" sono soppresse, le parole  "dal  Ministro
delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del
Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate"  e  le   parole   "da   lire
cinquecentomila  a  lire  quattro  milioni"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "da euro 250 a euro 2.000"; 
      2) nel comma 2, le parole: "l'allegazione alla  dichiarazione,"
sono soppresse; 
      3) nel comma 3,  le  parole:  "lire  un  milione  a  lire  otto
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 4.000" e le
parole: "7 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 600" sono sostituite dalle  seguenti:  "4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; 
      4) dopo il comma 3-quater, introdotto dal  decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e'  inserito  il  seguente:  "3-quinquies.
Quando  l'omissione  o  l'incompletezza  riguarda   le   segnalazioni
previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e  132,  comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre  1994,
n. 724 e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000."; 
    i) all'articolo 9: 
      1) nel comma 1, le parole: "lire due milioni  a  lire  quindici
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 8.000."; 
      2) nel comma 3, le parole: "lire cento milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 50.000"; 
      3) nel comma 4, le parole:  "e  33"  sono  soppresse,  dopo  le
parole: "n. 633" sono inserite le seguenti:  "e  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,", le parole  da:
"ovvero dei regimi" fino a: "legge 23 dicembre  1996,  n.  662"  sono
soppresse e le parole: "lire cinquantamila  a  lire  cinque  milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 2.500"; 
      4)  il  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.   Se   la
dichiarazione delle societa' e degli enti  soggetti  all'imposta  sul
reddito delle societa' sottoposti al controllo contabile ai sensi del
codice civile o di leggi speciali non e'  sottoscritta  dai  soggetti
che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,
si applica la sanzione amministrativa fino al trenta  per  cento  del
compenso  contrattuale  relativo  all'attivita'  di  redazione  della
relazione  di  revisione  e,  comunque,  non  superiore   all'imposta
effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo  di
euro 250."; 
    l) all'articolo 10: 
      1) nel comma  1,  le  parole:  "lire  quattro  milioni  a  lire
quaranta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.000 a  euro
21.000" e le parole: "il ritardo non eccede i quindici  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti:  "la  trasmissione  avviene  nei  quindici
giorni successivi"; 
      2) nel comma 3, le parole: "Fino a prova  contraria,  si"  sono
sostituite dalla seguente: "Si"; 
      3) nel comma 4, le parole: "nella cui circoscrizione  si  trova
il" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione al"; 
    m) all'articolo 11: 
      1) nel comma 1, le  parole:  "da  lire  cinquecentomila a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000"; 
      2) nel comma 2, le parole: "gravemente punita" sono  sostituite
dalla seguente: "grave"; 
      3) nel comma 4, le parole: "lire un milione a lire due milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 500 a euro 1.000"; 
      4) nel comma 5, le  parole:  "lire  due  milioni  a  lire  otto
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.000 a euro 4.000"; 
      5) nel comma 7, le parole:  "da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a  euro
2.000"; 
      6) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: "7-bis. Quando  la
garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  presentata  dalle  societa'
controllate o dall'ente o societa' controllante, di cui  all'articolo
73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a
novanta giorni dalla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000  a
euro 4.000. 
      7-ter.  Nei  casi  in  cui   il   contribuente   non   presenti
l'interpello previsto dall'articolo  11,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente,
si applica la sanzione prevista dall'articolo 8,  comma  3-quinquies.
La sanzione e' raddoppiata nelle  ipotesi  in  cui  l'amministrazione
finanziaria disconosca  la  disapplicazione  delle  norme  aventi  ad
oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta  o  altre  posizioni
soggettive del soggetto passivo."; 
    n) all'articolo 12, comma 1, nel primo periodo le  parole:  "lire
cento milioni", "ottanta milioni" e "centosessanta milioni  di  lire"
sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 50.000",  "euro
40.000" ed "euro 80.000" e  nel  secondo  periodo  le  parole:  "lire
duecento  milioni"   e   "centosessanta   milioni   di   lire"   sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti:  "euro  100.000"  e  "euro
80.000"; 
    o) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  13  (Ritardati  od  omessi  versamenti  diretti  e   altre
violazioni in materia di compensazione). -  1.  Chi  non  esegue,  in
tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in  acconto,
i versamenti  periodici,  il  versamento  di  conguaglio  o  a  saldo
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi  casi
l'ammontare dei versamenti periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta  per
cento di ogni importo non versato,  anche  quando,  in  seguito  alla
correzione di errori materiali o  di  calcolo  rilevati  in  sede  di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o
una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati  con  un
ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui  al  primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  per  i  versamenti
effettuati con  un  ritardo  non  superiore  a  quindici  giorni,  la
sanzione di cui al secondo periodo  e'  ulteriormente  ridotta  a  un
importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
    2. La sanzione  di  cui  al  comma  1  si  applica  nei  casi  di
liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli  36-bis  e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    3. Fuori dei casi  di  tributi  iscritti  a  ruolo,  la  sanzione
prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni  ipotesi  di  mancato
pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. 
    4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta
esistenti in misura superiore a  quella  spettante  o  in  violazione
delle modalita' di utilizzo previste dalle leggi vigenti si  applica,
salva l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari  al
trenta per cento del credito utilizzato. 
    5. Nel caso di utilizzo in compensazione di  crediti  inesistenti
per il pagamento delle somme dovute  e'  applicata  la  sanzione  dal
cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.  Per  le
sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso  si  applica  la
definizione agevolata prevista dagli articoli  16,  comma  3,  e  17,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende
inesistente il credito in relazione al quale manca,  in  tutto  o  in
parte, il presupposto  costitutivo  e  la  cui  inesistenza  non  sia
riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600,  e  all'articolo  54-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
    6. Fuori  dall'ipotesi  di  cui  all'articolo  11,  comma  7-bis,
sull'ammontare  delle   eccedenze   di   credito   risultanti   dalla
dichiarazione annuale dell'ente o societa' controllante ovvero  delle
societa' controllate, compensate in tutto o in parte  con  somme  che
avrebbero dovuto essere versate dalle altre  societa'  controllate  o
dall'ente o societa'  controllante,  di  cui  all'articolo 73,  terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando  la  garanzia
di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto e'  presentata  oltre
il  termine  di  novanta  giorni  dalla  scadenza  del   termine   di
presentazione della dichiarazione annuale. 
    7. Le sanzioni previste nel presente articolo  non  si  applicano
quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio  o
concessionario diverso da quello competente."; 
    p)  all'articolo  14,  comma  1,  le  parole  da:  ",  salva"  a:
"versamento" sono soppresse; 
    q) all'articolo 15: 
      1) nel comma  1,  le  parole:  "lire  duecentomila  a  lire  un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100 a euro 500"; 
      2) dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Per
l'omessa presentazione del modello di versamento  contenente  i  dati
relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di  euro
100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e' superiore a cinque giorni
lavorativi.". 
          Note all'art. 15: 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471
          (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a norma dell'art.  3,  comma  133,
          lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998,  n.  5,
          S.O. 
              - Il testo degli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
          14 e 15 del citato decreto legislativo  n.  471  del  1997,
          come modificati dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2 (Violazioni  relative  alla  dichiarazione  dei
          sostituti d'imposta). - 1. Nel caso di omessa presentazione
          della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica  la
          sanzione amministrativa dal centoventi al  duecentoquaranta
          per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un
          minimo  di  euro  250.  Se  la  dichiarazione   omessa   e'
          presentata dal sostituto entro il termine di  presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
          attivita' amministrativa di accertamento di cui abbia avuto
          formale conoscenza, si applica la  sanzione  amministrativa
          dal sessanta al centoventi per cento  dell'ammontare  delle
          ritenute non versate, con un minimo di euro 200. 
              2. Se l'ammontare  dei  compensi,  interessi  ed  altre
          somme  dichiarati  e'  inferiore  a  quello  accertato,  si
          applica  la  sanzione   amministrativa   dal   novanta   al
          centoottanta per  cento  dell'importo  delle  ritenute  non
          versate riferibili alla differenza, con un minimo  di  euro
          250. 
              2-bis. La sanzione di cui al comma 2 e' aumentata della
          meta'  quando  la   violazione   e'   realizzata   mediante
          l'utilizzo di documentazione  falsa,  mediante  artifici  o
          raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
              2-ter. Fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  2-bis,  la
          sanzione di cui al comma 2 e' ridotta di  un  terzo  quando
          l'ammontare delle  ritenute  non  versate  riferibili  alla
          differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre
          somme accertati e dichiarati e' inferiore al tre per  cento
          delle  ritenute  riferibili  all'ammontare  dei   compensi,
          interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore  a
          euro 30.000. 
              3. Se le ritenute relative ai  compensi,  interessi  ed
          altre somme, benche' non  dichiarate,  sono  state  versate
          interamente, si applica la sanzione amministrativa da  euro
          250 a euro 2.000.  Se  la  dichiarazione  omessa  e'  stata
          presentata  entro  il  termine   di   presentazione   della
          dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo,  si
          applica la sanzione da euro 150 a euro 500  e  la  sanzione
          del comma 4 e' ridotta del cinquanta per cento. 
              4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2  e
          3 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni
          percepiente non indicato nella dichiarazione  presentata  o
          che avrebbe dovuto essere presentata. 
              4-bis.  Per  ritenute  non  versate   si   intende   la
          differenza  tra   l'ammontare   delle   maggiori   ritenute
          accertate e quelle liquidabili in base  alle  dichiarazioni
          ai sensi degli articoli 36-bis e  36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              4-ter. In caso di  rettifica  del  valore  normale  dei
          prezzi  di  trasferimento   praticati   nell'ambito   delle
          operazioni di cui all'art. 110, comma 7,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  da
          cui derivi la  non  corretta  applicazione  delle  aliquote
          convenzionali sul valore delle royalties e degli  interessi
          attivi  che  eccede  il   valore   normale   previste   per
          l'esercizio della  ritenuta  di  cui  all'art.  25,  quarto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma  2  non
          si applica qualora, nel  corso  dell'accesso,  ispezione  o
          verifica o di altra attivita' istruttoria, il  contribuente
          consegni all'Amministrazione finanziaria la  documentazione
          indicata   in   apposito   provvedimento   del    Direttore
          dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro
          della  conformita'  al  valore  normale   dei   prezzi   di
          trasferimento praticati. Il  contribuente  che  detiene  la
          documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo
          precedente    deve     darne     apposita     comunicazione
          all'Amministrazione finanziaria secondo le  modalita'  e  i
          termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione  si
          rende applicabile la sanzione di cui al comma 2." 
              "Art. 3 (Omessa denuncia delle variazioni  dei  redditi
          fondiari). - 1. In caso di  omessa  denuncia,  nel  termine
          previsto per legge, delle  situazioni  che  danno  luogo  a
          variazioni in aumento del reddito dominicale e del  reddito
          agrario dei terreni, si applica la sanzione  amministrativa
          da euro 250 a euro 2.000." 
              "Art. 4 (Abrogato). 
              "Art.  5  (Violazioni   relative   alla   dichiarazione
          dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). -  1.  Nel
          caso di omessa presentazione  della  dichiarazione  annuale
          dell'imposta sul valore aggiunto  si  applica  la  sanzione
          amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
          dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo  d'imposta
          o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
          dichiarazione.  Per  determinare  l'imposta   dovuta   sono
          computati  in  detrazione  tutti  i  versamenti  effettuati
          relativi al periodo, il credito  dell'anno  precedente  del
          quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le  imposte
          detraibili  risultanti  dalle   liquidazioni   regolarmente
          eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione  della
          dichiarazione cui sono tenuti i soggetti  che  applicano  i
          regimi  speciali  di  cui  agli  articoli  74-quinquies   e
          74-septies del decreto del Presidente della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   la   sanzione   e'   commisurata
          all'ammontare  dell'imposta  dovuta  nel  territorio  dello
          Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di  dichiarazione.
          La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro  250.
          Se la dichiarazione omessa e' presentata entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione  relativa  al  periodo
          d'imposta successivo  e,  comunque,  prima  dell'inizio  di
          qualunque attivita' amministrativa di accertamento  di  cui
          il soggetto passivo  abbia  avuto  formale  conoscenza,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa   dal   sessanta   al
          centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto  per
          il periodo d'imposta o  per  le  operazioni  che  avrebbero
          dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un  minimo  di
          euro 200. 
              2. Se l'omissione  riguarda  la  dichiarazione  mensile
          relativa   agli   acquisti   intracomunitari,    prescritta
          dall'art. 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  la  sanzione  e'  riferita   all'ammontare
          dell'imposta dovuta per  le  operazioni  che  ne  avrebbero
          dovuto formare oggetto.  In  caso  di  presentazione  della
          dichiarazione   con   indicazione   dell'ammontare    delle
          operazioni in misura inferiore  al  vero,  la  sanzione  e'
          commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta. 
              3. Se il soggetto  effettua  esclusivamente  operazioni
          per  le   quali   non   e'   dovuta   l'imposta,   l'omessa
          presentazione della dichiarazione e' punita con la sanzione
          amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione
          si applica anche se e' omessa la  dichiarazione  prescritta
          dall'art. 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993,  n.  427,  nel  caso  di  effettuazione  di  acquisti
          intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni  altro  caso
          nel quale non vi e' debito d'imposta. Se  la  dichiarazione
          omessa e' presentata  entro  il  termine  di  presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo e,  comunque,  prima  dell'inizio  di  qualunque
          attivita' amministrativa di accertamento di cui il soggetto
          passivo abbia  avuto  formale  conoscenza,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000. 
              4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta
          inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile  o
          rimborsabile superiore a quella spettante,  si  applica  la
          sanzione amministrativa dal  novanta  al  centoottanta  per
          cento della maggior imposta dovuta o  della  differenza  di
          credito utilizzato. 
              4-bis. La sanzione di cui al comma 4 e' aumentata della
          meta'  quando  la   violazione   e'   realizzata   mediante
          l'utilizzo di fatture o altra documentazione  falsa  o  per
          operazioni  inesistenti,  mediante  artifici   o   raggiri,
          condotte simulatorie o fraudolente. 
              4-ter. Fuori  dai  casi  di  cui  al  comma  4-bis,  la
          sanzione di cui al comma 4 e' ridotta di un terzo quando la
          maggiore imposta ovvero la minore  eccedenza  detraibile  o
          rimborsabile accertata e' complessivamente inferiore al tre
          per  cento  dell'imposta,   dell'eccedenza   detraibile   o
          rimborsabile  dichiarata  e,   comunque,   complessivamente
          inferiore a euro 30.000. 
              4-quater. Per imposta dovuta si intende  la  differenza
          tra   l'ammontare   del   tributo   liquidato    in    base
          all'accertamento  e  quello  liquidabile   in   base   alle
          dichiarazioni, ai sensi dell'art. 54-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              5.  Chi  chiede  a  rimborso   l'eccedenza   detraibile
          risultante dalla dichiarazione in assenza  dei  presupposti
          individuati dall'art. 30 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'  punito  con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al  trenta  per  cento  del
          credito rimborsato. 
              6. Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio, variazione o  cessazione  di
          attivita', previste dagli articoli 35 e 35-ter del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  o
          la presenta con indicazioni incomplete o inesatte  tali  da
          non consentire  l'individuazione  del  contribuente  o  dei
          luoghi  ove  e'  esercitata  l'attivita'  o  in  cui   sono
          conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito
          con sanzione da euro 500 a euro 2.000.  E'  punito  con  la
          medesima   sanzione   chi   presenta   la   richiesta    di
          registrazione  o   le   comunicazioni   di   cui   all'art.
          74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  con   indicazioni
          incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di
          posta elettronica e all'URL  del  sito  web,  tali  da  non
          consentire l'individuazione del contribuente o  dei  luoghi
          ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un
          quinto   del   minimo   se   l'obbligato   provvede    alla
          regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine
          di trenta giorni dall'invito dell'ufficio." 
              "Art.  6  (Violazione  degli  obblighi  relativi   alla
          documentazione,  registrazione  ed   individuazione   delle
          operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto). -  1.
          Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e  alla
          registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta
          sul valore aggiunto ovvero all'individuazione  di  prodotti
          determinati  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
          compresa  fra  il  novanta  e  il  centoottanta  per  cento
          dell'imposta  relativa  all'imponibile  non   correttamente
          documentato o registrato  nel  corso  dell'esercizio.  Alla
          stessa sanzione, commisurata all'imposta, e'  soggetto  chi
          indica, nella documentazione o nei  registri,  una  imposta
          inferiore a quella dovuta.  La  sanzione  e'  dovuta  nella
          misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
          inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 
              2. Il cedente o prestatore che viola obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione di operazioni  non
          imponibili, esenti,  non  soggette  a  imposta  sul  valore
          aggiunto o soggette all'inversione contabile  di  cui  agli
          articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          punito con sanzione amministrativa compresa tra  il  cinque
          ed il dieci per cento dei corrispettivi non  documentati  o
          non registrati. Tuttavia, quando la violazione  non  rileva
          neppure ai fini della determinazione del reddito si applica
          la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. 
              3. Se le violazioni consistono nella mancata  emissione
          di ricevute  fiscali,  scontrini  fiscali  o  documenti  di
          trasporto  ovvero  nell'emissione  di  tali  documenti  per
          importi inferiori a quelli reali, la sanzione  e'  in  ogni
          caso pari al cento per  cento  dell'imposta  corrispondente
          all'importo non documentato. La stessa sanzione si  applica
          in caso di omesse  annotazioni  su  apposito  registro  dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni,  la
          mancata  tempestiva  richiesta   di   intervento   per   la
          manutenzione e' punita con sanzione amministrativa da  euro
          250 a euro 2.000. 
              3-bis.  Il  cedente  che  non  integra   il   documento
          attestante la vendita dei mezzi tecnici di  cui  all'  art.
          74, primo comma, lettera d),  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, con la denominazione e la  partita  IVA  del
          soggetto passivo che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione  amministrativa  pari  al   20   per   cento   del
          corrispettivo della cessione non documentato  regolarmente.
          Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
          che, nel  predisporre,  direttamente  o  tramite  terzi,  i
          supporti fisici  atti  a  veicolare  i  mezzi  stessi,  non
          indica, ai sensi dell' art. 74, primo  comma,  lettera  d),
          quarto periodo, del citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e  la  partita
          IVA del soggetto che ha assolto l'imposta e' punito con  la
          sanzione amministrativa pari al 20  per  cento  del  valore
          riportato sul supporto fisico  non  prodotto  regolarmente.
          Qualora le indicazioni di cui all' art.  74,  primo  comma,
          lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica  n.  633  del  1972  siano  non
          veritiere, le sanzioni di cui  ai  periodi  precedenti  del
          presente comma sono aumentate al 40 per cento. 
              4. Nei casi previsti  dai  commi  1,  primo  e  secondo
          periodo, 2, primo periodo, 3, primo e  secondo  periodo,  e
          3-bis la sanzione non puo' essere inferiore a euro 500. 
              5. Nel caso di violazione  di  piu'  obblighi  inerenti
          alla documentazione e alla registrazione  di  una  medesima
          operazione, la sanzione e' applicata una sola volta. 
              6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta
          assolta, dovuta o  addebitatagli  in  via  di  rivalsa,  e'
          punito con la sanzione amministrativa pari al  novanta  per
          cento dell'ammontare della detrazione compiuta. 
              7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si
          applica anche se, in mancanza della  comunicazione  di  cui
          all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, l'operazione e' stata assoggettata ad imposta
          in altro Stato membro. 
              8. Il cessionario o il committente che,  nell'esercizio
          di imprese, arti o professioni,  abbia  acquistato  beni  o
          servizi senza che sia stata emessa fattura nei  termini  di
          legge o  con  emissione  di  fattura  irregolare  da  parte
          dell'altro contraente, e' punito, salva la  responsabilita'
          del   cedente   o   del   commissionario,   con    sanzione
          amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un
          minimo di euro 250, sempreche' non provveda a regolarizzare
          l'operazione con le seguenti modalita': 
              a) se non ha ricevuto la fattura,  entro  quattro  mesi
          dalla data di  effettuazione  dell'operazione,  presentando
          all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento
          dell'imposta, entro il  trentesimo  giorno  successivo,  un
          documento in  duplice  esemplare  dal  quale  risultino  le
          indicazioni  prescritte  dall'art.  21  del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
          relativo alla fatturazione delle operazioni; 
              b) se ha ricevuto una fattura  irregolare,  presentando
          all'ufficio indicato nella lettera a), entro il  trentesimo
          giorno successivo a  quello  della  sua  registrazione,  un
          documento  integrativo  in  duplice  esemplare  recante  le
          indicazioni  medesime,  previo  versamento  della   maggior
          imposta eventualmente dovuta. 
              9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare del
          documento, con l'attestazione della regolarizzazione e  del
          pagamento, e' restituito dall'ufficio al  contribuente  che
          deve registrarlo ai sensi  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
              9-bis.  E'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          compresa fra 500 euro e 20.000 euro  il  cessionario  o  il
          committente  che,  nell'esercizio  di   imprese,   arti   o
          professioni, omette di  porre  in  essere  gli  adempimenti
          connessi all'inversione contabile di cui agli articoli  17,
          34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47,  comma  1,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427.  Se
          l'operazione non risulta dalla contabilita' tenuta ai sensi
          degli articoli 13 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  la  sanzione
          amministrativa e' elevata a  una  misura  compresa  tra  il
          cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un  minimo
          di 1.000 euro. Resta ferma  l'applicazione  delle  sanzioni
          previste  dall'art.  5,  comma  4,  e  dal  comma   6   con
          riferimento  all'imposta  che  non  avrebbe  potuto  essere
          detratta dal cessionario o dal committente. Le disposizioni
          di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in
          cui, non avendo adempiuto  il  cedente  o  prestatore  agli
          obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla  data  di
          effettuazione dell'operazione o avendo emesso  una  fattura
          irregolare,  il  cessionario  o  committente  non   informi
          l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo
          giorno successivo,  provvedendo  entro  lo  stesso  periodo
          all'emissione di fattura ai sensi dell'art. 21 del predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  o
          alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento  dell'imposta
          mediante inversione contabile. 
              9-bis.1. In  deroga  al  comma  9-bis,  primo  periodo,
          qualora,  in  presenza   dei   requisiti   prescritti   per
          l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa
          a una cessione di beni o a una prestazione  di  servizi  di
          cui alle disposizioni  menzionate  nel  primo  periodo  del
          comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal  cedente  o
          prestatore, fermo restando il  diritto  del  cessionario  o
          committente alla detrazione ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n.  633,  il  cessionario  o  il  committente
          anzidetto non e' tenuto all'assolvimento  dell'imposta,  ma
          e' punito con la sanzione amministrativa compresa  fra  250
          euro  e  10.000  euro.  Al  pagamento  della  sanzione   e'
          solidalmente   tenuto   il   cedente   o   prestatore.   Le
          disposizioni di cui ai periodi precedenti non si  applicano
          e il cessionario o il committente e' punito con la sanzione
          di cui al comma 1 quando  l'applicazione  dell'imposta  nel
          modo ordinario anziche' mediante l'inversione contabile  e'
          stata determinata da un intento di evasione o di frode  del
          quale sia provato che  il  cessionario  o  committente  era
          consapevole. 
              9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza  dei
          requisiti  prescritti  per  l'applicazione  dell'inversione
          contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una
          prestazione di servizi di cui alle disposizioni  menzionate
          nel primo periodo del comma 9-bis, sia  stata  erroneamente
          assolta dal cessionario o committente,  fermo  restando  il
          diritto del cessionario o committente  alla  detrazione  ai
          sensi  degli  articoli  19  e  seguenti  del  decreto   del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  il
          cedente o il  prestatore  non  e'  tenuto  all'assolvimento
          dell'imposta, ma e' punito con la  sanzione  amministrativa
          compresa fra 250 euro e 10.000  euro.  Al  pagamento  della
          sanzione  e'   solidalmente   tenuto   il   cessionario   o
          committente. Le disposizioni di cui ai  periodi  precedenti
          non si applicano e il cedente o prestatore e' punito con la
          sanzione  di  cui  al   comma   1   quando   l'applicazione
          dell'imposta mediante l'inversione contabile  anziche'  nel
          modo ordinario  e'  stata  determinata  da  un  intento  di
          evasione o di frode del quale sia provato che il cedente  o
          prestatore era consapevole. 
              9-bis.3.  Se  il  cessionario  o  committente   applica
          l'inversione   contabile   per   operazioni   esenti,   non
          imponibili o comunque non soggette a imposta,  in  sede  di
          accertamento devono essere espunti sia il debito  computato
          da tale soggetto nelle  liquidazioni  dell'imposta  che  la
          detrazione  operata  nelle  liquidazioni  anzidette,  fermo
          restando il diritto  del  medesimo  soggetto  a  recuperare
          l'imposta eventualmente non detratta ai sensi dell'art. 26,
          terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 21, comma 2, del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.  La  disposizione  si
          applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma  trova
          in  tal  caso  applicazione  la   sanzione   amministrativa
          compresa   tra   il   cinque   e   il   dieci   per   cento
          dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. 
              9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio  di  imprese,
          arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici  di  cui
          all' art. 74, primo comma,  lettera  d),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per  i
          quali  gli  sia  stato  rilasciato   un   documento   privo
          dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo
          che ha assolto l'imposta o con  indicazioni  manifestamente
          non veritiere, e'  punito,  salva  la  responsabilita'  del
          cedente, con la sanzione amministrativa dal 10  al  20  per
          cento  del  corrispettivo  dell'acquisto  non   documentato
          regolarmente sempreche' non provveda, entro il quindicesimo
          giorno  successivo  all'acquisto  dei  mezzi   tecnici,   a
          presentare all'ufficio competente  nei  suoi  confronti  un
          documento  contenente  i   dati   relativi   all'operazione
          irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun
          cedente deve indicare nel documento attestante  la  vendita
          gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come  risultanti
          dal documento rilasciato dall'ufficio competente." 
              "Art. 7  (Violazioni  relative  alle  esportazioni).  -
          (Omissis). 
              4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro
          250 a euro 2.000  il  cedente  o  prestatore  che  effettua
          cessioni o prestazioni, di cui all'art. 8, comma 1, lettera
          c), del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
          1972,  n.  633,  prima  di  aver  ricevuto  da  parte   del
          cessionario o committente la  dichiarazione  di  intento  e
          riscontrato   telematicamente   l'avvenuta    presentazione
          all'Agenzia delle entrate, prevista dall'art. 1,  comma  1,
          lettera c), del decreto-legge 29  dicembre  1983,  n.  746,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1984, n. 17. 
              (Omissis)." 
              "Art.  8  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni). - 1.  Fuori  dei  casi
          previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la  dichiarazione  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          o dell'imposta  sul  valore  aggiunto  non  e'  redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero  in  essa  sono
          omessi o non sono indicati in  maniera  esatta  e  completa
          dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e,  se
          diverso da persona fisica, del suo rappresentante,  nonche'
          per la determinazione del tributo, oppure non  e'  indicato
          in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto
          per il compimento dei controlli,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa da  euro  250  a  euro  2.000.  La  medesima
          sanzione si applica alle violazioni relative  al  contenuto
          della dichiarazione prevista dall'art. 74-quinquies,  comma
          6, del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633. Si applica  la  sanzione  in  misura  massima
          nelle ipotesi di omessa presentazione del  modello  per  la
          comunicazione dei dati rilevanti ai fini  dell'applicazione
          degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto
          ed il contribuente non abbia provveduto alla  presentazione
          del modello anche a seguito di specifico  invito  da  parte
          dell'Agenzia delle Entrate. 
              2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
          di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti  dei
          quali e' prescritta la  conservazione  ovvero  l'esibizione
          all'ufficio. 
              3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500  a
          euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza  riguardano
          gli  elementi  previsti  nell'art.  4   del   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.   322,
          relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3-bis.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
          di cui all'art.  110,  comma  11,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  si  applica  una
          sanzione amministrativa pari al 10 per  cento  dell'importo
          complessivo delle  spese  e  dei  componenti  negativi  non
          indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo  di
          euro 500 ed un massimo di euro 50.000. 
              3-ter.  Quando  l'omissione  o  incompletezza  riguarda
          l'indicazione, ai sensi degli articoli  47,  comma  4,  68,
          comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3,  del  testo
          unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  dei
          dividendi e delle  plusvalenze  relativi  a  partecipazioni
          detenute in imprese o enti esteri localizzati  in  Stati  o
          territori inclusi nel decreto o nel  provvedimento  di  cui
          all'art. 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica
          una sanzione amministrativa pari al  dieci  per  cento  dei
          dividendi  e  delle  plusvalenze  conseguiti  dal  soggetto
          residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un
          massimo di 50.000 euro. 
              3-quater. Quando l'omissione o  incompletezza  riguarda
          la segnalazione prevista  dall'art.  167,  comma  8-quater,
          terzo periodo, del testo unico sulle imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,   n.   917,   si   applica   una   sanzione
          amministrativa  pari  al  dieci  per  cento   del   reddito
          conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel
          periodo d'imposta, anche  solo  teoricamente,  al  soggetto
          residente in proporzione alla partecipazione detenuta,  con
          un minimo di 1.000 euro ed un massimo di  50.000  euro.  La
          sanzione nella misura minima si applica anche nel  caso  in
          cui il reddito della controllata estera sia negativo. 
              3-quinquies.  Quando  l'omissione   o   l'incompletezza
          riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma
          6, 124, comma  5-bis  e  132,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          dall'art. 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994,
          n. 724 e dall'art. 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, si  applica  una  sanzione  da  euro
          2.000 a euro 21.000." 
              "Art.  9  (Violazioni  degli  obblighi  relativi   alla
          contabilita'). - 1. Chi non tiene o non conserva secondo le
          prescrizioni  le  scritture  contabili,  i  documenti  e  i
          registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette
          e  di  imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero  i  libri,  i
          documenti e i registri, la tenuta e  la  conservazione  dei
          quali  e'  imposta  da  altre  disposizioni   della   legge
          tributaria, e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 a euro 8.000. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica  a  chi,
          nel corso degli accessi eseguiti ai fini  dell'accertamento
          in materia di imposte  dirette  e  di  imposta  sul  valore
          aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere  o
          comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti,
          i registri e  le  scritture  indicati  nel  medesimo  comma
          ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorche' non
          obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. 
              3. La sanzione puo' essere ridotta fino alla meta'  del
          minimo qualora le irregolarita' rilevate nei  libri  e  nei
          registri o i documenti mancanti siano di scarsa  rilevanza,
          sempreche' non ne sia  derivato  ostacolo  all'accertamento
          delle imposte dovute. Essa e' irrogata in misura doppia  se
          vengono  accertate   evasioni   dei   tributi   diretti   e
          dell'imposta   sul   valore    aggiunto    complessivamente
          superiori, nell'esercizio, a euro 50.000. 
              4. Quando, in esito ad accertamento,  gli  obblighi  in
          materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette
          risultano non rispettati  in  dipendenza  del  superamento,
          fino al  cinquanta  per  cento,  dei  limiti  previsti  per
          l'applicazione del regime semplificato per  i  contribuenti
          minori di cui agli articoli 32 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 7  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 14 ottobre  1999,  n.  542,
          del regime speciale per l'agricoltura di  cui  all'art.  34
          dello stesso  decreto  n.  633  del  1972,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. 
              5. Se la dichiarazione  delle  societa'  e  degli  enti
          soggetti all'imposta sul reddito delle societa'  sottoposti
          al controllo contabile ai sensi  del  codice  civile  o  di
          leggi  speciali  non  e'  sottoscritta  dai  soggetti   che
          sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi  dell'art.
          1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio
          1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al
          trenta  per  cento  del  compenso   contrattuale   relativo
          all'attivita' di redazione della relazione di revisione  e,
          comunque,   non   superiore   all'imposta    effettivamente
          accertata a carico del contribuente, con un minimo di  euro
          250." 
              "Art. 10 (Violazione  degli  obblighi  degli  operatori
          finanziari). - 1. Se viene omessa la trasmissione dei dati,
          delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi  dell'art.
          32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  dell'art.  51,
          secondo comma, numero 7, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633  nell'esercizio  dei
          poteri inerenti all'accertamento delle  imposte  dirette  o
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto  ovvero   i   documenti
          trasmessi non rispondono al  vero  o  sono  incompleti,  si
          applica la sanzione amministrativa da  euro  2.000  a  euro
          21.000. Si considera omessa la  trasmissione  non  eseguita
          nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta  alla  meta'
          se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. 
              1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si  applica  nel
          caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti
          dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso
          di  violazione  degli  obblighi  inerenti  alle   richieste
          rivolte alle societa'  ed  enti  di  assicurazione  e  alle
          societa'   ed   enti   che   effettuano   istituzionalmente
          riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita'
          di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in  forma
          fiduciaria, nonche' all'Ente poste italiane. 
              3. Si presume che autori della violazione siano  coloro
          che hanno  sottoscritto  le  risposte  e,  in  mancanza  di
          risposta, i legali rappresentanti della banca,  societa'  o
          ente. 
              4. All'irrogazione delle  sanzioni  provvede  l'ufficio
          competente  in   relazione   al   domicilio   fiscale   del
          contribuente al quale si riferisce la richiesta." 
              "Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000  le
          seguenti violazioni: 
              a) omissione di  ogni  comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
              b) mancata  restituzione  dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
              c) inottemperanza all'invito a comparire e a  qualsiasi
          altra richiesta fatta  dagli  uffici  o  dalla  Guardia  di
          finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti. 
              2. La sanzione prevista nel comma 1 si  applica,  salvo
          che il fatto non costituisca infrazione piu' grave, per  il
          compenso  di  partite   effettuato   in   violazione   alle
          previsioni del codice civile  ovvero  in  caso  di  mancata
          evidenziazione  nell'apposito  prospetto   indicato   negli
          articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600. 
              3. 
              4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'art.
          50, comma 6, del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, ovvero la loro incompleta,  inesatta  o  irregolare
          compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro
          1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in  caso  di
          presentazione nel termine di trenta giorni dalla  richiesta
          inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del
          loro controllo. La  sanzione  non  si  applica  se  i  dati
          mancanti o inesatti vengono integrati o  corretti  anche  a
          seguito di richiesta. 
              4-bis. L'omessa, incompleta  o  infedele  comunicazione
          delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
          superiore a 50.000 euro di  cui  all'art.  5-quinquies  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
          delle minusvalenze di  ammontare  complessivo  superiore  a
          cinque  milioni  di  euro,   derivanti   da   cessioni   di
          partecipazioni    che    costituiscono     immobilizzazioni
          finanziarie  di  cui  all'art.  1  del   decreto-legge   24
          settembre 2002,  n.  209,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
          la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele,  con
          un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro. 
              5.  L'omessa   installazione   degli   apparecchi   per
          l'emissione dello scontrino fiscale  previsti  dall'art.  1
          della legge 26 gennaio  1983,  n.  18,  e'  punita  con  la
          sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. 
              6. 
              7. In caso di  violazione  delle  prescrizioni  di  cui
          all'art. 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427, si applica la sanzione da  euro  250  a  euro
          2.000. 
              7-bis. Quando la garanzia di cui  all'art.  38-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e' presentata dalle societa' controllate o dall'ente o
          societa' controllante, di cui all'art. 73, terzo comma, del
          medesimo decreto, con un ritardo non  superiore  a  novanta
          giorni dalla scadenza del termine  di  presentazione  della
          dichiarazione, si applica  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 1.000 a euro 4.000. 
              7- ter. Nei casi in cui il  contribuente  non  presenti
          l'interpello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente, si applica la sanzione prevista dall'art.  8,
          comma 3-quinquies. La sanzione e' raddoppiata nelle ipotesi
          in  cui   l'amministrazione   finanziaria   disconosca   la
          disapplicazione delle norme aventi  ad  oggetto  deduzioni,
          detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni  soggettive
          del soggetto passivo." 
              "Art. 12 (Sanzioni accessorie  in  materia  di  imposte
          dirette ed imposta sul valore aggiunto).  -  1.  Quando  e'
          irrogata  una  sanzione  amministrativa  superiore  a  euro
          50.000 e la sanzione edittale prevista per  la  piu'  grave
          delle violazioni accertate non e' inferiore  nel  minimo  a
          euro 40.000 e  nel  massimo  a  euro  80.000,  si  applica,
          secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste  nel
          decreto legislativo recante  i  principi  generali  per  le
          sanzioni  amministrative  in  materia  tributaria,  per  un
          periodo da  uno  a  tre  mesi.  La  durata  delle  sanzioni
          accessorie puo' essere elevata  fino  a  sei  mesi,  se  la
          sanzione irrogata e' superiore a euro 100.000 e la sanzione
          edittale prevista per  la  piu'  grave  violazione  non  e'
          inferiore nel minimo a euro 80.000. 
              (Omissis)." 
              "Art. 14  (Violazioni  dell'obbligo  di  esecuzione  di
          ritenute alla fonte). - 1. Chi non esegue, in  tutto  o  in
          parte, le ritenute alla fonte  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa pari al venti per cento  dell'ammontare  non
          trattenuto." 
              "Art. 15 (Incompletezza dei documenti di versamento). -
          1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i  versamenti
          diretti  non  contengono   gli   elementi   necessari   per
          l'identificazione  del  soggetto  che  li  esegue   e   per
          l'imputazione della somma versata, si applica  la  sanzione
          amministrativa da euro 100 a euro 500. 
              2. Il concessionario per la  riscossione  e'  tenuto  a
          comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore. 
              2-bis.  Per  l'omessa  presentazione  del  modello   di
          versamento  contenente  i  dati  relativi   alla   eseguita
          compensazione, si applica la sanzione di euro 100,  ridotta
          a euro 50 se il ritardo non e' superiore  a  cinque  giorni
          lavorativi.". 

Capo II

Sanzioni amministrative per le violazioni
di norme tributarie

                               Art. 16 
 
 
                  Modifiche al decreto legislativo 
                      18 dicembre 1997, n. 472 
 
  1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  2,  comma  4,  le  parole:  "delle  finanze,  di
concerto con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle  seguenti:
"dell'economia e delle finanze"; 
    b) all'articolo 5, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 7: 
      1) nel comma 3, le  parole:  "La  sanzione  puo'  essere"  sono
sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto  previsto  al  comma  4,  la
sanzione e'" e dopo le parole: "all'accertamento"  sono  inserite  le
seguenti: "di mediazione e di conciliazione"; 
      2) nel comma 4, la parola: "eccezionali" e' soppressa; 
      3) dopo il comma 4  e'  aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  Salvo
quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso
di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro  trenta
giorni dalla scadenza del relativo termine, la  sanzione  e'  ridotta
della meta'."; 
    d) all'articolo 11: 
      1) nel comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Se
la violazione non e' commessa con dolo o colpa  grave,  la  sanzione,
determinata anche in esito all'applicazione  delle  previsioni  degli
articoli 7, comma 3, e 12, non puo'  essere  eseguita  nei  confronti
dell'autore, che non ne abbia  tratto  diretto  vantaggio,  in  somma
eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma
3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilita'  prevista
a carico della persona fisica, della  societa',  dell'associazione  o
dell'ente. L'importo puo' essere adeguato ai sensi  dell'articolo  2,
comma 4."; 
      2) il comma 4 e' abrogato; 
      3) nel comma 5, le parole da: "Quando"  a:  "grave,  il",  sono
sostituite dalla seguente: "Il" e le parole: "dall'articolo 5,  comma
2" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 11, comma 1"; 
      4) nel comma 6, le  parole  da:  "Per"  a:  "grave,  la",  sono
sostituite dalla seguente: "La"; 
    e) all'articolo 12, comma 8, nel primo periodo, dopo  le  parole:
"con adesione," sono inserite le seguenti: "di mediazione  tributaria
e di conciliazione giudiziale," e nel secondo periodo le  parole:  ",
alla conciliazione giudiziale" sono soppresse; 
    f) all'articolo 13: 
      1) nel comma 1, lettera a-bis), le parole da: "il  novantesimo"
a: "dall'errore;" sono sostituite  dalle  seguenti:  "novanta  giorni
dalla   data   dell'omissione   o   dell'errore,   ovvero    se    la
regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli   errori   commessi   in
dichiarazione  avviene  entro  novanta  giorni  dal  termine  per  la
presentazione della dichiarazione in cui l'omissione  o  l'errore  e'
stato commesso;"; 
      2) nel comma 1-bis, le parole: "e b-ter)" sono sostituite dalle
seguenti: ", b-ter) e b-quater)"; 
    g) all'articolo 14, dopo il comma 5  sono  aggiunti  i  seguenti:
"5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione  non  trova
applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una  procedura
concorsuale, di un accordo di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui
all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  di  un
piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,  lettera  d),
del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi
da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. 
    5-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento  di  azienda,
ivi compreso il conferimento.". 
    h)  all'articolo  23,  comma  1,  le  parole:  ",  ancorche'  non
definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "o provvedimento  con  il
quale vengono accertati maggiori tributi, ancorche' non  definitivi";
inoltre le parole: "della somma risultante dall'atto  o  dalla"  sono
sostituite dalle seguenti: "di  tutti  gli  importi  dovuti  in  base
all'atto o alla". 
          Note all'art. 16: 
              - Il decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472
          (Disposizioni   generali    in    materia    di    sanzioni
          amministrative per le violazioni  di  norme  tributarie,  a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662) e' stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          gennaio 1998, n. 5, S.O. 
              - Il testo degli artt. 2, 7, 11, 12, 13, 14  e  23  del
          citato decreto legislativo n. 472 del 1997, come modificati
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 2 (Sanzioni amministrative).  -  1.  Le  sanzioni
          amministrative  previste  per  la   violazione   di   norme
          tributarie sono la  sanzione  pecuniaria,  consistente  nel
          pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie,
          indicate nell'art. 21, che possono essere irrogate solo nei
          casi espressamente previsti. 
              2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha
          commesso o concorso a commettere la violazione. 
              3. La somma irrogata a titolo di sanzione  non  produce
          interessi. 
              4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione
          fissa possono essere aggiornati ogni  tre  anni  in  misura
          pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice
          dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
          verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro  il
          30  giugno  successivo  al  compimento  del  triennio,   il
          Ministro dell'economia e  delle  finanze,  fissa  le  nuove
          misure, determinandone la decorrenza." 
              "Art. 7 (Criteri di determinazione della  sanzione).  -
          1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo  alla
          gravita' della  violazione  desunta  anche  dalla  condotta
          dell'agente, all'opera da lui svolta per  l'eliminazione  o
          l'attenuazione  delle   conseguenze,   nonche'   alla   sua
          personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 
              2. La personalita' del trasgressore  e'  desunta  anche
          dai suoi precedenti fiscali. 
              3. Salvo quanto previsto al comma  4,  la  sanzione  e'
          aumentata fino alla meta' nei confronti  di  chi,  nei  tre
          anni precedenti, sia  incorso  in  altra  violazione  della
          stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e
          17  o  in  dipendenza  di  adesione   all'accertamento   di
          mediazione  e  di  conciliazione.  Sono  considerate  della
          stessa indole le violazioni  delle  stesse  disposizioni  e
          quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti
          che le costituiscono e dei motivi che le determinano o  per
          le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale
          identita'. 
              4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta
          la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione
          si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino
          alla meta' del minimo. 
              4-bis. Salvo quanto diversamente  disposto  da  singole
          leggi di riferimento,  in  caso  di  presentazione  di  una
          dichiarazione o di una denuncia entro trenta  giorni  dalla
          scadenza del relativo termine, la sanzione e' ridotta della
          meta'." 
              "Art. 11 (Responsabili per la sanzione amministrativa).
          - 1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa  dal
          dipendente o dal rappresentante legale o negoziale  di  una
          persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o  del  suo
          mandato  ovvero  dal  dipendente  o  dal  rappresentante  o
          dall'amministratore,   anche   di   fatto,   di   societa',
          associazione od ente, con o senza  personalita'  giuridica,
          nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la  persona
          fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse
          dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati
          solidalmente al pagamento di una somma pari  alla  sanzione
          irrogata,  salvo  il  diritto  di   regresso   secondo   le
          disposizioni vigenti. Se la violazione non e' commessa  con
          dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito
          all'applicazione delle previsioni degli articoli  7,  comma
          3,  e  12,  non  puo'   essere   eseguita   nei   confronti
          dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio,  in
          somma eccedente euro 50.000, salvo  quanto  disposto  dagli
          articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero,
          la responsabilita' prevista a carico della persona  fisica,
          della societa', dell'associazione  o  dell'ente.  L'importo
          puo' essere adeguato ai sensi dell'art. 2, comma 4. 
              2. Fino a prova  contraria,  si  presume  autore  della
          violazione chi ha sottoscritto  ovvero  compiuto  gli  atti
          illegittimi. 
              3. Quando la violazione e' commessa in concorso da  due
          o piu' persone, alle quali  sono  state  irrogate  sanzioni
          diverse, la persona fisica, la societa',  l'associazione  o
          l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento  di
          una somma pari alla sanzione piu' grave. 
              4. (Abrogato). 
              5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano
          state irrogate sanzioni diverse,  il  pagamento  di  quella
          piu'  grave,  da  chiunque  eseguito,  estingue  tutte   le
          obbligazioni.  Qualora  il  pagamento  sia  stato  eseguito
          dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'art.
          11, comma 1, la responsabilita' della persona fisica, della
          societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel  comma
          1 e' limitata all'eventuale eccedenza. 
              6. La persona fisica,  la  societa',  l'associazione  o
          l'ente indicati nel comma  1  possono  assumere  il  debito
          dell'autore della violazione. 
              7.  La  morte  della  persona  fisica   autrice   della
          violazione,  ancorche'  avvenuta  prima  della  irrogazione
          della   sanzione   amministrativa,    non    estingue    la
          responsabilita' della  persona  fisica,  della  societa'  o
          dell'ente indicati nel comma 1." 
              "Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi  per  la
          violazione piu' grave, aumentata da un  quarto  al  doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni formali della medesima disposizione. 
              2. Alla stessa sanzione soggiace chi,  anche  in  tempi
          diversi,  commette  piu'   violazioni   che,   nella   loro
          progressione, pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare  la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le  violazioni
          rilevano ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera  quale
          sanzione base cui riferire  l'aumento,  quella  piu'  grave
          aumentata di un quinto. 
              4. Le previsioni dei  commi  1,  2  e  3  si  applicano
          separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi  di
          ciascun altro ente impositore e, tra  i  tributi  erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi. 
              5.  Quando  violazioni  della  stessa  indole   vengono
          commesse in periodi  di  imposta  diversi,  si  applica  la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
          non contesta tutte le violazioni o non irroga  la  sanzione
          contemporaneamente rispetto a tutte, quando in  seguito  vi
          provvede determina la sanzione  complessiva  tenendo  conto
          delle violazioni oggetto del precedente  provvedimento.  Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il  giudice
          che prende cognizione dell'ultimo di  essi  ridetermina  la
          sanzione  complessiva  tenendo   conto   delle   violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione. 
              7. Nei casi previsti dal presente articolo la  sanzione
          non puo' essere comunque superiore a quella risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
              8. Nei casi di accertamento con adesione, di mediazione
          tributaria e di  conciliazione  giudiziale,  in  deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  in  caso  di  progressione  si   applicano
          separatamente per ciascun tributo  e  per  ciascun  periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione  dell'avviso  di   accertamento   e   alla
          definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e  17  del
          presente decreto non puo' stabilirsi  in  progressione  con
          violazioni non indicate nell'atto  di  contestazione  o  di
          irrogazione delle sanzioni." 
              "Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione  e'  ridotta,
          sempreche' la violazione non sia stata  gia'  constatata  e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre attivita' amministrative di accertamento delle  quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza: 
              a)  ad  un  decimo  del  minimo  nei  casi  di  mancato
          pagamento del tributo  o  di  un  acconto,  se  esso  viene
          eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della  sua
          commissione; 
              a-bis) ad un nono del  minimo  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          novanta giorni dalla  data  dell'omissione  o  dell'errore,
          ovvero se  la  regolarizzazione  delle  omissioni  e  degli
          errori commessi  in  dichiarazione  avviene  entro  novanta
          giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
          in cui l'omissione o l'errore e' stato commesso; 
              b) ad un ottavo  del  minimo,  se  la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa  la
          violazione ovvero, quando  non  e'  prevista  dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; 
              b-bis) ad un settimo del minimo se la  regolarizzazione
          degli errori e delle omissioni, anche  se  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  entro
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   entro   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
              b-ter) ad un sesto del minimo  se  la  regolarizzazione
          degli errori  e  delle  omissioni,  anche  incidenti  sulla
          determinazione o sul pagamento del tributo,  avviene  oltre
          il  termine  per  la  presentazione   della   dichiarazione
          relativa all'anno successivo a quello nel corso  del  quale
          e' stata commessa  la  violazione  ovvero,  quando  non  e'
          prevista   dichiarazione   periodica,   oltre   due    anni
          dall'omissione o dall'errore; 
              b-quater)   ad   un   quinto   del   minimo    se    la
          regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche  se
          incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,
          avviene dopo la constatazione  della  violazione  ai  sensi
          dell'art. 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la
          violazione non rientri tra quelle indicate  negli  articoli
          6, comma 3, o 11,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471; 
              c) ad un decimo  del  minimo  di  quella  prevista  per
          l'omissione della  presentazione  della  dichiarazione,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per
          l'omessa  presentazione   della   dichiarazione   periodica
          prescritta in materia di imposta sul  valore  aggiunto,  se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a  trenta
          giorni. 
              1-bis. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere
          b-bis),  b-ter)  e  b-quater),  si  applicano  ai   tributi
          amministrati dall'Agenzia delle entrate. 
              1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di
          cui  al  presente  articolo,  per  i  tributi  amministrati
          dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di  cui
          al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti  di
          liquidazione e di accertamento, comprese  le  comunicazioni
          recanti le somme dovute ai sensi degli  articoli  36-bis  e
          36-ter del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  e
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
              1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui  al
          presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione
          di  accessi,  ispezioni,  verifiche   o   altre   attivita'
          amministrative di controllo e accertamento. 
              2. Il pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere
          eseguito   contestualmente   alla   regolarizzazione    del
          pagamento del tributo o della  differenza,  quando  dovuti,
          nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati  al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno. 
              3.  Quando  la  liquidazione   deve   essere   eseguita
          dall'ufficio,   il   ravvedimento   si    perfeziona    con
          l'esecuzione dei pagamenti nel termine di  sessanta  giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 
              4. 
              5. Le singole  leggi  e  atti  aventi  forza  di  legge
          possono stabilire, a integrazione di  quanto  previsto  nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione." 
              "Art. 14 (Cessione di azienda). - 1. Il cessionario  e'
          responsabile in solido,  fatto  salvo  il  beneficio  della
          preventiva escussione del cedente ed  entro  i  limiti  del
          valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il  pagamento
          dell'imposta e delle sanzioni  riferibili  alle  violazioni
          commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione e nei due
          precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate  e  contestate
          nel  medesimo  periodo  anche  se  riferite  a   violazioni
          commesse in epoca anteriore. 
              2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito
          risultante, alla data del trasferimento, dagli  atti  degli
          uffici  dell'amministrazione  finanziaria  e   degli   enti
          preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza. 
              3. Gli uffici e gli enti  indicati  nel  comma  2  sono
          tenuti a  rilasciare,  su  richiesta  dell'interessato,  un
          certificato sull'esistenza di contestazioni in corso  e  di
          quelle gia' definite per le quali i debiti non  sono  stati
          soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno  effetto
          liberatorio del  cessionario,  del  pari  liberato  ove  il
          certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni  dalla
          richiesta. 
              4. La responsabilita' del cessionario non  e'  soggetta
          alle limitazioni previste nel presente articolo qualora  la
          cessione sia stata attuata in frode dei crediti  tributari,
          ancorche' essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di
          singoli beni. 
              5. La frode si presume, salvo prova  contraria,  quando
          il  trasferimento  sia  effettuato  entro  sei  mesi  dalla
          constatazione di una violazione penalmente rilevante 
              5-bis.   Salva   l'applicazione   del   comma   4,   la
          disposizione non  trova  applicazione  quando  la  cessione
          avviene nell'ambito di una  procedura  concorsuale,  di  un
          accordo di ristrutturazione  dei  debiti  di  cui  all'art.
          182-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,  di  un
          piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera
          d),  del  predetto  decreto  o  di   un   procedimento   di
          composizione  della  crisi  da  sovraindebitamento   o   di
          liquidazione del patrimonio. 
              5-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano, in quanto compatibili, a  tutte  le  ipotesi  di
          trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento." 
              "Art. 23 (Sospensione dei rimborsi e compensazione).  -
          1. Nei casi in cui l'autore della violazione o  i  soggetti
          obbligati in  solido,  vantano  un  credito  nei  confronti
          dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo'  essere
          sospeso se e' stato notificato atto di contestazione  o  di
          irrogazione della sanzione o  provvedimento  con  il  quale
          vengono   accertati   maggiori   tributi,   ancorche'   non
          definitivi. La sospensione opera nei limiti  di  tutti  gli
          importi dovuti in base  all'atto  o  alla  decisione  della
          commissione tributaria  ovvero  dalla  decisione  di  altro
          organo. 
              2. In presenza di provvedimento  definitivo,  l'ufficio
          competente per il rimborso pronuncia la  compensazione  del
          debito. 
              3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e  2,  che  devono
          essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti
          obbligati  in  solido,   sono   impugnabili   avanti   alla
          commissione tributaria, che puo' disporne la sospensione ai
          sensi dell'art. 47  del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546. 
              4. Se  non  sussiste  giurisdizione  delle  commissioni
          tributarie, e' ammessa azione avanti al tribunale,  cui  e'
          rimesso il potere di sospensione.". 

Capo III

Altre disposizioni

                               Art. 17 
 
Sanzione applicabile in caso  di  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe
  anche tacite dei contratti  di  locazione  e  di  affitto  di  beni
  immobili 
 
  1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio
presso  cui  e'  stato  registrato  il  contratto  di  locazione   la
comunicazione  relativa  alle  cessioni,  alle  risoluzioni  e   alle
proroghe anche tacite dello stesso.". 
    b) dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Chi  non
esegue, in tutto o in parte, il versamento  relativo  alle  cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al  comma  1
e' sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471."; 
    c) il comma 2 e' soppresso. 
  2. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23, dopo il primo periodo e' aggiunto il  seguente:  "In  caso  di
mancata presentazione della comunicazione relativa  alla  risoluzione
del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata l'opzione
per l'applicazione dell'imposta cedolare secca, entro  trenta  giorni
dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in  misura  fissa
pari a euro 67, ridotta a euro  35  se  presentata  con  ritardo  non
superiore a trenta giorni.". 
          Note all'art. 17: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  17  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131
          (Approvazione   del   Testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  30  aprile  1986,  n.  99,  S.O.,  come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
          dei contratti di locazione e di affitto di beni  immobili).
          - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di
          locazione  e  affitto  di  beni  immobili   esistenti   nel
          territorio dello Stato nonche' per le cessioni, risoluzioni
          e proroghe anche tacite degli stessi,  e'  liquidata  dalle
          parti contraenti ed assolta entro  trenta  giorni  mediante
          versamento del relativo importo  presso  uno  dei  soggetti
          incaricati della riscossione,  ai  sensi  dell'art.  4  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine
          di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio  presso
          cui e'  stato  registrato  il  contratto  di  locazione  la
          comunicazione relativa alle cessioni,  alle  risoluzioni  e
          alle proroghe anche tacite dello stesso. 
              1-bis.  Chi  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte,  il
          versamento relativo alle cessioni, risoluzioni  e  proroghe
          anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e'  sanzionato
          ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471. 
              2. (Soppresso). 
              3. Per i  contratti  di  locazione  e  sublocazione  di
          immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere
          assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata  del
          contratto  ovvero  annualmente  sull'ammontare  del  canone
          relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione  anticipata
          del contratto il contribuente che ha corrisposto  l'imposta
          sul  corrispettivo  pattuito  per   l'intera   durata   del
          contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo  alle
          annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa
          alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti  a
          proroghe  del  contratto  comunque  disposte,  deve  essere
          versata con le modalita' di cui al comma 1. 
              3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici  non
          formati per atto pubblico o scrittura privata  autenticata,
          l'obbligo   della   registrazione   puo'   essere   assolto
          presentando all'ufficio del  registro,  entro  il  mese  di
          febbraio, una denuncia  in  doppio  originale  relativa  ai
          contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia  deve
          essere  sottoscritta  e  presentata  da  una  delle   parti
          contraenti e deve contenere le generalita' e  il  domicilio
          nonche' il codice fiscale delle parti contraenti, il  luogo
          e la data  di  stipulazione,  l'oggetto,  il  corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto.". 
              - Il testo vigente dell'art. 3 del decreto  legislativo
          14  marzo  2011,  n.  23  (Disposizioni   in   materia   di
          federalismo Fiscale Municipale), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  23  marzo  2011,  n.  67,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  3  (Cedolare  secca  sugli  affitti).  -  1.  In
          alternativa  facoltativa  rispetto  al   regime   ordinario
          vigente per la tassazione del  reddito  fondiario  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche,   il
          proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
          unita' immobiliari abitative locate ad uso  abitativo  puo'
          optare per il seguente regime. 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge  30
          dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta
          tensione     abitativa     individuati     dal     Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  15  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              3. Nei casi di omessa richiesta  di  registrazione  del
          contratto di locazione si  applica  l'art.  69  del  citato
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  n.  131  del   1986.   In   caso   di   mancata
          presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione
          del contratto di locazione per il quale e' stata esercitata
          l'opzione per l'applicazione dell'imposta  cedolare  secca,
          entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica
          la sanzione in misura fissa pari a euro 67, ridotta a  euro
          35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 
              (Omissis).". 
                               Art. 18 
 
 
Altre modifiche in  materia  di  sanzioni  ai  fini  dell'imposta  di
                              registro 
 
  1. Al titolo VII del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 69, comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Se la richiesta di registrazione e' effettuata con ritardo
non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa  dal
sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute,
con un minimo di euro 200."; 
    b)  all'articolo  72,  comma  1,  le  parole:  "dal  duecento  al
quattrocento  per  cento"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "dal
centoventi al duecentoquaranta per cento". 
          Note all'art. 18: 
              - Il testo vigente degli  artt.  69  e  72  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  n.  131  del  1986
          (Approvazione   del   Testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  30  aprile  1986,  n.  99,  S.O.,  come
          modificati dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione  e
          della presentazione della denuncia). -  1.  Chi  omette  la
          richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti
          ai   fini   dell'applicazione   dell'imposta,   ovvero   la
          presentazione delle denunce previste dall'art. 19 e' punito
          con  la   sanzione   amministrativa   dal   centoventi   al
          duecentoquaranta  per  cento  dell'imposta  dovuta.  Se  la
          richiesta di registrazione e' effettuata  con  ritardo  non
          superiore   a   30   giorni,   si   applica   la   sanzione
          amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
          dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro
          200." 
              "Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene
          occultato anche in parte  il  corrispettivo  convenuto,  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  dal  centoventi   al
          duecentoquaranta per cento della differenza  tra  l'imposta
          dovuta e quella gia' applicata  in  base  al  corrispettivo
          dichiarato, detratto, tuttavia,  l'importo  della  sanzione
          eventualmente irrogata ai sensi dell'art. 71.". 
                               Art. 19 
 
 
               Associazioni sportive dilettantistiche 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.  133,
le parole: "la decadenza dalle agevolazioni  di  cui  alla  legge  16
dicembre  1991,  n.  398,   e   successive   modificazioni,   recante
disposizioni   tributarie   relative   alle   associazioni   sportive
dilettantistiche, e" sono soppresse. 
          Note all'art. 19: 
              - Il testo vigente dell'art. 25, comma 5,  della  legge
          13  maggio  1999,  n.  133  (Disposizioni  in  materia   di
          perequazione,  razionalizzazione  e  federalismo  fiscale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113,
          S.O., come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  25  (Disposizioni  tributarie  in   materia   di
          associazioni sportive dilettantistiche). - (Omissis). 
              5.  I  pagamenti  a  favore   di   societa',   enti   o
          associazioni sportive dilettantistiche di cui  al  presente
          articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,
          se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite  conti
          correnti bancari o postali a loro intestati ovvero  secondo
          altre modalita'  idonee  a  consentire  all'amministrazione
          finanziaria  lo  svolgimento  di  efficaci  controlli,  che
          possono essere stabilite con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da emanare ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente
          disposizione   comporta   l'applicazione   delle   sanzioni
          previste dall'art. 11 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non
          penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore
          aggiunto e di riscossione dei tributi.". 
                               Art. 20 
 
 
                   Modifica dell'atto di recupero 
 
  1. All'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,"  sono  aggiunte  le
seguenti:  "nonche'  per  il  recupero  delle  relative  sanzioni   e
interessi". 
          Note all'art. 20: 
              - Il testo vigente del  comma  421  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  "Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2005)", pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
          dagli articoli 31 e seguenti  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelli previsti dagli articoli 51  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per  la
          riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o
          in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e  successive
          modificazioni,  nonche'  per  il  recupero  delle  relative
          sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate  puo'  emanare
          apposito  atto  di  recupero  motivato  da  notificare   al
          contribuente con le modalita'  previste  dall'art.  60  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
          attivita' di recupero delle somme di cui all'art. 1,  comma
          3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  maggio  2002,  n.  96,  e
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
          282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
          2003, n. 27.". 
                               Art. 21 
 
 
            Violazioni in materia di certificazione unica 
 
  1. All'articolo 4, comma 6-quinquies, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel secondo periodo, dopo le parole: "del decreto  legislativo
18 dicembre 1997, n. 472"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  con  un
massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta"; 
    b)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
certificazione e' correttamente trasmessa entro sessanta  giorni  dal
termine previsto nel primo periodo,  la  sanzione  e'  ridotta  a  un
terzo, con un massimo di euro 20.000.". 
          Note all'art. 21: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  4  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma  136,  della  legge  23  dicembre  1996,   n.   662),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  settembre  1998,  n.
          208, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni  dei  sostituti
          d'imposta). - 1. I soggetti indicati  nel  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, obbligati  ad  operare  ritenute  alla  fonte,  che
          corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma,  soggetti  a
          ritenute alla fonte secondo le  disposizioni  dello  stesso
          titolo, nonche' gli intermediari e gli altri  soggetti  che
          intervengono in  operazioni  fiscalmente  rilevanti  tenuti
          alla  comunicazione  di  dati  ai   sensi   di   specifiche
          disposizioni   normative,   presentano   annualmente    una
          dichiarazione unica, anche ai fini  dei  contributi  dovuti
          all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.)
          e  dei  premi  dovuti   all'Istituto   nazionale   per   le
          assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.),
          relativa a tutti i percipienti, redatta in  conformita'  ai
          modelli approvati con i provvedimenti di  cui  all'art.  1,
          comma 1. 
              2. La  dichiarazione  indica  i  dati  e  gli  elementi
          necessari per  l'individuazione  del  sostituto  d'imposta,
          dell'intermediario  e  degli  altri  soggetti  di  cui   al
          precedente comma, per la determinazione dell'ammontare  dei
          compensi e proventi,  sotto  qualsiasi  forma  corrisposti,
          delle ritenute, dei contributi e  dei  premi,  nonche'  per
          l'effettuazione  dei  controlli  e   gli   altri   elementi
          richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli  che
          l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono  in
          grado  di   acquisire   direttamente   e   sostituisce   le
          dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 
              3. Con decreto del Ministro delle finanze,  emanato  di
          concerto con i Ministri del tesoro, del  bilancio  e  della
          programmazione economica e del lavoro  e  della  previdenza
          sociale, la dichiarazione unica di  cui  al  comma  1  puo'
          essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti  e
          casse. 
              3-bis.   I    sostituti    d'imposta,    comprese    le
          Amministrazioni  dello   Stato,   anche   con   ordinamento
          autonomo, di cui al primo comma dell'art.  29  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          che effettuano  le  ritenute  sui  redditi  a  norma  degli
          articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n.  600
          del 1973, tenuti al rilascio della  certificazione  di  cui
          all'art. 7-bis del medesimo  decreto,  trasmettono  in  via
          telematica, direttamente o tramite gli  incaricati  di  cui
          all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia  delle  entrate  i
          dati  fiscali  e  contributivi  contenuti  nella   predetta
          certificazione, nonche' gli ulteriori  dati  necessari  per
          l'attivita'      di      liquidazione      e      controllo
          dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
          e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno  successivo  a
          quello di erogazione. Entro la stessa data sono,  altresi',
          trasmessi  in  via  telematica  i  dati   contenuti   nelle
          certificazioni  rilasciate  ai  soli  fini  contributivi  e
          assicurativi nonche' quelli  relativi  alle  operazioni  di
          conguaglio effettuate  a  seguito  dell'assistenza  fiscale
          prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
          241, e successive modificazioni.  Le  trasmissioni  in  via
          telematica effettuate ai  sensi  del  presente  comma  sono
          equiparate, a  tutti  gli  effetti,  alla  esposizione  dei
          medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. 
              4. Le  attestazioni  comprovanti  il  versamento  delle
          ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui
          all'art.  1  sono  conservati  per  il   periodo   previsto
          dall'art. 43, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o  trasmessi,  su
          richiesta, all'ufficio competente. La  conservazione  delle
          attestazioni  relative   ai   versamenti   contributivi   e
          assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 
              4-bis.  Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3-bis,   i
          sostituti di imposta,  comprese  le  Amministrazioni  dello
          Stato, anche con ordinamento autonomo, gli  intermediari  e
          gli altri soggetti di cui al  comma  1  presentano  in  via
          telematica, secondo le  disposizioni  di  cui  all'art.  3,
          commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma
          1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31  luglio
          di ciascun anno. 
              5. 
              6. 
              6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29,  terzo  comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, che corrispondono compensi,  sotto  qualsiasi
          forma,  soggetti   a   ritenuta   alla   fonte   comunicano
          all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i  dati
          fiscali dei percipienti. Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il  contenuto,  i
          termini e le modalita' delle comunicazioni,  previa  intesa
          con le rispettive Presidenze delle  Camere  e  della  Corte
          costituzionale, con il segretario generale della Presidenza
          della Repubblica, e,  nel  caso  delle  regioni  a  statuto
          speciale,  con   i   Presidenti   dei   rispettivi   organi
          legislativi.  Nel  medesimo   provvedimento   puo'   essere
          previsto anche l'obbligo di indicare  i  dati  relativi  ai
          contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 
              6-ter. I  soggetti  indicati  nel  comma  1  rilasciano
          un'apposita  certificazione  unica  anche   ai   fini   dei
          contributi dovuti all'Istituto nazionale per la  previdenza
          sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle
          dette somme e valori, l'ammontare delle  ritenute  operate,
          delle detrazioni di imposta  effettuate  e  dei  contributi
          previdenziali  e  assistenziali,  nonche'  gli  altri  dati
          stabiliti   con   il   provvedimento   amministrativo    di
          approvazione  dello  schema  di  certificazione  unica.  La
          certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti
          agli altri enti e  casse  previdenziali.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto
          con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sono
          stabilite  le  relative   modalita'   di   attuazione.   La
          certificazione unica sostituisce quelle  previste  ai  fini
          contributivi. 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  28
          febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui  all'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, la  certificazione  puo'  essere  sostituita  dalla
          copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e
          11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              6-quinquies. Le certificazioni di cui  al  comma  6-ter
          sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle  entrate
          entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello  in  cui  le
          somme  e  i  valori  sono  stati  corrisposti.   Per   ogni
          certificazione omessa,  tardiva  o  errata  si  applica  la
          sanzione  di  cento  euro  in  deroga  a  quanto   previsto
          dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          472, con  un  massimo  di  euro  50.000  per  sostituto  di
          imposta.   Nei   casi   di   errata   trasmissione    della
          certificazione,  la  sanzione  non   si   applica   se   la
          trasmissione della corretta  certificazione  e'  effettuata
          entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel
          primo  periodo.  Se  la  certificazione  e'   correttamente
          trasmessa entro sessanta giorni dal  termine  previsto  nel
          primo periodo, la sanzione e' ridotta a un  terzo,  con  un
          massimo di euro 20.000.". 
                               Art. 22 
 
 
        Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti 
       e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale 
 
  1. All'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel quarto periodo, dopo le parole:  "decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472" sono aggiunte le seguenti: ", con  un  massimo
di euro 50.000 per soggetto terzo"; 
    b)  dopo  l'ultimo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  "Se  la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni  dalla
scadenza di cui al comma 25, la sanzione e' ridotta a un  terzo,  con
un massimo di euro 20.000.". 
          Note all'art. 22: 
              - Il testo vigente del  comma  26  dell'art.  78  della
          legge 30 dicembre 1991 n. 413 (Disposizioni per ampliare le
          basi   imponibili,   per   razionalizzare,   facilitare   e
          potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la
          rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
          nonche' per riformare il contenzioso e per  la  definizione
          agevolata  dei  rapporti  tributari  pendenti;  delega   al
          Presidente della Repubblica per la concessione di  amnistia
          per reati tributari; istituzioni dei centri  di  assistenza
          fiscale e del conto  fiscale),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305, S.O.,  come  modificato
          dal presente decreto e' il seguente (si riporta altresi' il
          testo del comma 25-bis per una migliore comprensione): 
              "Art. 78. 
              (Omissis). 
              26. Gli elenchi debbono essere predisposti su  supporti
          magnetici con le  modalita'  ed  i  termini  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza
          degli obblighi relativi a  tali  elenchi  si  applicano  le
          sanzioni previste dall'art.  13  del  d.P.R.  29  settembre
          1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalita' e il
          contenuto   della   trasmissione    sono    definite    con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  In
          caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei  dati  di
          cui al comma 25 si applica la sanzione di  cento  euro  per
          ogni comunicazione in deroga a  quanto  previsto  dall'art.
          12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  con
          un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei  casi  di
          errata comunicazione dei dati, la sanzione non  si  applica
          se la trasmissione dei dati corretti e' effettuata entro  i
          cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma  25,
          ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
          entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione
          stessa. Se  la  comunicazione  e'  correttamente  trasmessa
          entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la
          sanzione e' ridotta a un terzo,  con  un  massimo  di  euro
          20.000.". 
                               Art. 23 
 
 
             Violazioni degli obblighi di comunicazione 
                    al Sistema tessera sanitaria 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. In caso  di  omessa,
tardiva o errata trasmissione dei dati di cui  ai  commi  3  e  4  si
applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472, con un massimo di  euro  50.000.  Nei  casi  di  errata
comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la  trasmissione
dei dati corretti e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla
scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle
Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione  stessa.  Se  la
comunicazione e' correttamente trasmessa entro sessanta giorni  dalla
scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un terzo con  un  massimo
di euro 20.000.». 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo vigente dell'art. 3 del decreto  legislativo
          21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione  fiscale   e
          dichiarazione dei redditi precompilata),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  novembre  2014,   n.   227,   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 3  (Trasmissione  all'Agenzia  delle  entrate  da
          parte di soggetti terzi di dati relativi a  oneri  e  spese
          sostenute dai contribuenti). - 1. All'art. 78  della  legge
          30 dicembre  1991,  n.  413,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
              «25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei
          redditi da parte dell'Agenzia  delle  entrate  nonche'  dei
          controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri  detraibili,
          i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le  imprese
          assicuratrici,   gli   enti   previdenziali,    le    forme
          pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28
          febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per
          tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente
          i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente: 
              a)  quote  di  interessi  passivi  e   relativi   oneri
          accessori per mutui in corso; 
              b) premi di assicurazione sulla  vita,  causa  morte  e
          contro gli infortuni; 
              c) contributi previdenziali ed assistenziali; 
              d) contributi di cui  all'art.  10,  comma  1,  lettera
          e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.»; 
              b) nel comma 26  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: «Le modalita' e il  contenuto  della  trasmissione
          sono definite con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate.  In  caso  di  omessa,  tardiva  o   errata
          trasmissione dei dati di cui al  comma  25  si  applica  la
          sanzione di cento euro per ogni comunicazione in  deroga  a
          quanto previsto dall'art. 12, del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei
          dati, la sanzione non si applica  se  la  trasmissione  dei
          dati  corretti  e'  effettuata  entro   i   cinque   giorni
          successivi alla scadenza di cui al  comma  25,  ovvero,  in
          caso di segnalazione da parte dell'Agenzia  delle  entrate,
          entro  i  cinque  giorni   successivi   alla   segnalazione
          stessa.». 
              2. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati  di
          cui all'art. 50, comma 7, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326. 
              3. Ai fini della elaborazione della  dichiarazione  dei
          redditi,  le   aziende   sanitarie   locali,   le   aziende
          ospedaliere, gli istituti di ricovero e  cura  a  carattere
          scientifico,  i  policlinici  universitari,  le   farmacie,
          pubbliche   e   private,   i   presidi   di   specialistica
          ambulatoriale,  le   strutture   per   l'erogazione   delle
          prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
          integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati  per
          l'erogazione dei servizi sanitari e gli  iscritti  all'Albo
          dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri,  inviano  al
          Sistema tessera sanitaria, secondo  le  modalita'  previste
          dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  26
          marzo  2008,  attuativo  dell'art.  50,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni, i dati relativi alle  prestazioni
          erogate nel 2015 ad esclusione di quelle gia' previste  nel
          comma  2,  ai  fini  della  loro   messa   a   disposizione
          dell'Agenzia delle entrate. Le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' operative relative alla  trasmissione  telematica
          dei dati, sono  rese  disponibili  sul  sito  internet  del
          Sistema tessera sanitaria. 
              4. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze sono individuati i termini e le  modalita'  per  la
          trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati
          relativi alle spese  che  danno  diritto  a  deduzioni  dal
          reddito  o  detrazioni  dall'imposta  diverse   da   quelle
          indicate nei commi 1, 2 e 3. 
              5. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione  dei
          dati personali, sono stabilite  le  modalita'  tecniche  di
          utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3. 
              5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione
          dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica  la  sanzione  di
          euro  100  per  ogni  comunicazione,  in  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 12 del decreto legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.  Nei  casi  di
          errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se
          la trasmissione dei dati corretti  e'  effettuata  entro  i
          cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso  di
          segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate,  entro  i
          cinque  successivi  alla   segnalazione   stessa.   Se   la
          comunicazione e'  correttamente  trasmessa  entro  sessanta
          giorni dalla scadenza prevista, la sanzione e' ridotta a un
          terzo con un massimo di euro 20.000. 
              6. L'Agenzia delle  entrate  effettua  controlli  sulla
          correttezza dei dati trasmessi dai  soggetti  terzi  con  i
          poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600.". 
                               Art. 24 
 
 
            Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche 
                    del CAF o del professionista 
 
  1. All'articolo 39, comma 1, lettera a), sesto periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: "nella misura  prevista
dall'articolo 13, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "a un nono del
minimo". 
          Note all'art. 24: 
              - Il testo vigente dell'art. 39, comma  1  del  decreto
          legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  recante  "Norme  di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 luglio  1997,  n.  174,  come  modificato  dal
          presente decreto legislativo, e' il seguente: 
              "Art.  39  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato  e  ferma  restando  l'irrogazione  delle
          sanzioni per le violazioni di norme tributarie: 
              a) ai soggetti indicati nell'art. 35 che rilasciano  il
          visto di conformita', ovvero l'asseverazione,  infedele  si
          applica, la sanzione amministrativa da  euro  258  ad  euro
          2.582. Salvo il  caso  di  presentazione  di  dichiarazione
          rettificativa,  se  il  visto  infedele  e'  relativo  alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31  maggio  1999,
          n. 164, i soggetti indicati nell'art. 35  sono  tenuti  nei
          confronti dello Stato o  del  diverso  ente  impositore  al
          pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della
          sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al
          contribuente ai sensi  dell'art.  36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          sempre che il visto infedele non sia  stato  indotto  dalla
          condotta dolosa  o  gravemente  colposa  del  contribuente.
          Costituiscono titolo per la riscossione mediante  ruolo  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
          le  somme  di  cui   al   periodo   precedente.   Eventuali
          controversie sono devolute alla  giurisdizione  tributaria.
          Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la  violazione  e'
          stata commessa il CAF o  il  professionista  trasmette  una
          dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se  il
          contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione,
          trasmette  una  comunicazione  dei   dati   relativi   alla
          rettifica il cui contenuto e'  definito  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la  somma  dovuta
          e' pari all'importo della sola  sanzione.  La  sanzione  e'
          ridotta  a  un  nono  del  minimo,  se  il  versamento   e'
          effettuato  entro  la  stessa  data  del  10  novembre.  La
          violazione  e'  punibile  in  caso  di  liquidazione  delle
          imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in
          base alle dichiarazioni, di cui all'art. 36-bis del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e in caso di controllo ai sensi  degli  articoli  36-ter  e
          seguenti  del  medesimo  decreto,  nonche'   in   caso   di
          liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni
          e di controllo di cui  agli  articoli  54  e  seguenti  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. La violazione e' punibile a condizione che  non  trovi
          applicazione l'art. 12-bis del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso  di  ripetute
          violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi,  e'
          disposta a carico  dei  predetti  soggetti  la  sospensione
          dalla facolta' di rilasciare  il  visto  di  conformita'  e
          l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In  caso
          di ripetute violazioni commesse successivamente al  periodo
          di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta'  di
          rilasciare il visto di conformita'  e  l'asseverazione.  Si
          considera  violazione  particolarmente  grave  il   mancato
          pagamento della suddetta sanzione; 
              a-bis)  se  il  visto   infedele   e'   relativo   alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'art. 13, del decreto ministeriale 31  maggio  1999,
          n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al
          primo periodo della lettera a); 
              a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione  rettificativa  di
          cui al comma 1, lettera a), il contribuente  e'  tenuto  al
          versamento della maggiore imposta  dovuta  e  dei  relativi
          interessi; 
              b) al professionista che  rilascia  una  certificazione
          tributaria di cui  all'art.  36  infedele,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In  caso
          di accertamento di tre  distinte  violazioni  commesse  nel
          corso di un  biennio,  e'  disposta  la  sospensione  dalla
          facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per  un
          periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e'  inibita
          in caso di accertamento di ulteriori violazioni  ovvero  di
          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione. 
              1-bis. Nei casi di violazioni  commesse  ai  sensi  dei
          commi 1 e 3 del presente articolo  e  dell'art.  7-bis,  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro  di
          assistenza  fiscale  per  il   quale   abbia   operato   il
          trasgressore e' obbligato solidalmente con il  trasgressore
          stesso  al  pagamento  di  una  somma  pari  alla  sanzione
          irrogata.". 
                               Art. 25 
 
 
               Procedimento di computo in diminuzione 
                    delle perdite in accertamento 
 
  1. All'articolo 42 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma e' aggiunto il  seguente:
«Fatte salve le previsioni di cui all'articolo  40-bis  del  presente
decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui
al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto  di
accertamento, fino a  concorrenza  del  loro  importo.  Dai  maggiori
imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui
al periodo precedente, il contribuente ha facolta'  di  chiedere  che
siano computate in diminuzione le perdite pregresse  non  utilizzate,
fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve
presentare un'apposita istanza all'ufficio  competente  all'emissione
dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine
di  proposizione  del  ricorso.  In  tale   caso   il   termine   per
l'impugnazione dell'atto  e'  sospeso  per  un  periodo  di  sessanta
giorni.  L'ufficio  procede  al  ricalcolo  dell'eventuale   maggiore
imposta  dovuta,  degli  interessi  e  delle  sanzioni  correlate,  e
comunica  l'esito  al  contribuente,  entro  sessanta  giorni   dalla
presentazione dell'istanza. Ai fini del presente  comma  per  perdite
pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili  alla  data
di chiusura del periodo d'imposta oggetto di  accertamento  ai  sensi
dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,
dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. Fatte  salve  le
previsioni  di  cui  all'articolo  9-bis  del  presente  decreto,  il
contribuente  ha  facolta'  di  chiedere  che  siano   computate   in
diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al quarto comma
dell'articolo 42 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza  del  loro
importo.». 
  3. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 3 e' aggiunto  il  seguente:
«3-bis.  A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite   dai   maggiori
imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del  quarto  comma
dell'articolo 42 del presente  decreto,  del  comma  3  dell'articolo
40-bis del presente decreto, del  comma  1-ter  dell'articolo  7  del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo
9-bis   del   decreto   legislativo   19   giugno   1997,   n.   218,
l'amministrazione finanziaria  provvede  a  ridurre  l'importo  delle
perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo  84  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nell'ultima dichiarazione dei redditi  presentata.  A  seguito  dello
scomputo delle perdite dai maggiori imponibili  effettuato  ai  sensi
del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo  42  del  presente
decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a  ridurre  l'importo
delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nelle dichiarazioni  dei  redditi  successive  a  quella  oggetto  di
rettifica e, qualora emerga  un  maggiore  imponibile,  procede  alla
rettifica ai sensi del primo e secondo  comma  dell'articolo  42  del
presente decreto.». 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di
presentazione dell'istanza di cui ai  precedenti  commi,  nonche'  le
conseguenti attivita' dell'ufficio competente. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore  il
1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per  i  quali,
alla  predetta  data,  sono  ancora  pendenti  i   termini   di   cui
all'articolo 43  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600. 
          Note all'art. 25: 
              - Il testo degli artt. 36-bis  e  42  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 ottobre 1973, n. 268, S.O., come modificati dal presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art.   36-bis   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative  all'anno  successivo,  alla  liquidazione   delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi spettanti in base  alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
              a)  correggere  gli  errori  materiali  e  di   calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
              b)  correggere  gli  errori  materiali   commessi   dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
              c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
              d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte  in  misura
          superiore a quella prevista dalla legge; 
              e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
              f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              3-bis. A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'art. 42  del  presente  decreto,  del
          comma 3 dell'art. 40-bis del presente  decreto,  del  comma
          1-ter dell'art. 7 del decreto legislativo 19  giugno  1997,
          n. 218, del comma 2 dell'art. 9-bis del decreto legislativo
          19  giugno  1997,  n.  218,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'art.  42
          del   presente   decreto,   l'amministrazione   finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'art. 8 e dell'art. 84 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla rettifica ai sensi del primo e secondo comma dell'art.
          42 del presente decreto. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta." 
              "Art. 42 (Avviso di accertamento). -  Gli  accertamenti
          in rettifica e gli accertamenti d'ufficio  sono  portati  a
          conoscenza dei contribuenti mediante  la  notificazione  di
          avvisi  sottoscritti  dal  capo  dell'ufficio  o  da  altro
          impiegato della carriera direttiva da lui delegato. 
              L'avviso  di  accertamento  deve  recare  l'indicazione
          dell'imponibile  o  degli   imponibili   accertati,   delle
          aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al
          netto delle detrazioni, delle ritenute  di  acconto  e  dei
          crediti d'imposta, e deve essere motivato in  relazione  ai
          presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che  lo  hanno
          determinato  e  in  relazione  a  quanto  stabilito   dalle
          disposizioni di cui ai precedenti articoli che  sono  state
          applicate, con  distinto  riferimento  ai  singoli  redditi
          delle varie categorie e con la  specifica  indicazione  dei
          fatti e delle circostanze che  giustificano  il  ricorso  a
          metodi induttivi o sintetici e delle  ragioni  del  mancato
          riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione
          fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto
          dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto  che
          lo richiama salvo che  quest'ultimo  non  ne  riproduca  il
          contenuto essenziale. 
              L'accertamento  e'  nullo  se  l'avviso  non  reca   la
          sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione  di  cui  al
          presente  articolo  e  ad   esso   non   e'   allegata   la
          documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. 
              Fatte salve le previsioni di cui  all'art.  40-bis  del
          presente  decreto,  sono  computate  in   diminuzione   dei
          maggiori imponibili di cui  al  secondo  comma  le  perdite
          relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino
          a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che
          residuano dall'eventuale computo in diminuzione di  cui  al
          periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere
          che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non
          utilizzate, fino a concorrenza  del  loro  importo.  A  tal
          fine, il contribuente deve presentare  un'apposita  istanza
          all'ufficio   competente   all'emissione   dell'avviso   di
          accertamento di cui al secondo comma, entro il  termine  di
          proposizione del ricorso.  In  tale  caso  il  termine  per
          l'impugnazione dell'atto  e'  sospeso  per  un  periodo  di
          sessanta   giorni.   L'ufficio   procede    al    ricalcolo
          dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli  interessi  e
          delle   sanzioni   correlate,   e   comunica   l'esito   al
          contribuente, entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione
          dell'istanza.  Ai  fini  del  presente  comma  per  perdite
          pregresse devono intendersi quelle che  erano  utilizzabili
          alla data di chiusura  del  periodo  d'imposta  oggetto  di
          accertamento ai  sensi  dell'art.  8  e  dell'art.  84  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917.". 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno  1997,  n.   218   (Disposizioni   in   materia   di
          accertamento con adesione e di  conciliazione  giudiziale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1997, n. 165,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 7 (Atto  di  accertamento  con  adesione).  -  1.
          L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto  in
          duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo
          dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati,
          separatamente  per  ciascun  tributo,  gli  elementi  e  la
          motivazione su cui la  definizione  si  fonda,  nonche'  la
          liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle
          altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. 
              1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare  da  un
          procuratore  munito  di  procura  speciale,   nelle   forme
          previste dall'art. 63  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni. 
              1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'art.  9-bis
          del  presente  decreto,  il  contribuente  ha  facolta'  di
          chiedere che siano computate in  diminuzione  dai  maggiori
          imponibili le perdite di cui al quarto comma  dell'art.  42
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza  del  loro
          importo.". 
              -  Il  testo  dell'art.  43  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 600 del  1973  (Disposizioni
          comuni  in  materia  di  accertamento  delle  imposte   sui
          redditi), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16  ottobre
          1973, n. 268, S.O., e' il seguente: 
              "Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi  di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione. 
              Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione  o
          di presentazione di  dichiarazione  nulla  ai  sensi  delle
          disposizioni del titolo I  l'avviso  di  accertamento  puo'
          essere notificato fino  al  31  dicembre  del  quinto  anno
          successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe  dovuto
          essere presentata. 
              In caso di violazione che comporta obbligo di  denuncia
          ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura  penale  per
          uno dei reati previsti dal  decreto  legislativo  10  marzo
          2000, n. 74, i termini di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          raddoppiati relativamente al periodo di imposta in  cui  e'
          stata  commessa  la  violazione.  Il  raddoppio  non  opera
          qualora   la   denuncia   da   parte   dell'Amministrazione
          finanziaria, in cui e' ricompresa la  Guardia  di  finanza,
          sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria  dei
          termini di cui ai commi precedenti. 
              Fino alla scadenza  del  termine  stabilito  nei  commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato in aumento mediante la  notificazione  di  nuovi
          avvisi, in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di  nuovi
          elementi.  Nell'avviso   devono   essere   specificatamente
          indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
          fatti  attraverso  i  quali  sono   venuti   a   conoscenza
          dell'ufficio delle imposte.". 
                               Art. 26 
 
 
        Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro 
 
  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis.
Per i decreti di  trasferimento  e  gli  atti  da  essi  ricevuti,  i
cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta  giorni
da quello in cui il provvedimento e' stato emanato.». 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo vigente dell'art. 13 del citato decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 131 del  1986  (Approvazione
          del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          1986, n. 99, S.O., come modificato dal presente decreto, e'
          il seguente: 
              "Art. 13 (Termini per la richiesta di registrazione). -
          1. La registrazione degli atti  che  vi  sono  soggetti  in
          termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto  disposto
          dall'art. 17, comma 3-bis, entro venti  giorni  dalla  data
          dell'atto se formato in Italia, entro  sessanta  giorni  se
          formato all'estero. 
              1-bis. Per i decreti di trasferimento  e  gli  atti  da
          essi  ricevuti,  i   cancellieri   devono   richiedere   la
          registrazione entro sessanta giorni da  quello  in  cui  il
          provvedimento e' stato emanato. 
              2. Per gli inventari, le ricognizioni  dello  stato  di
          cose o di luoghi e in genere per tutti  gli  atti  che  non
          sono stati formati in un solo  giorno  il  termine  decorre
          dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture  private
          autenticate  il  termine  decorre  dalla  data  dell'ultima
          autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio  della
          loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 17,  comma
          3-bis. 
              3. Per i provvedimenti e gli atti di cui  all'art.  10,
          comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e
          dagli  atti  da  essi  ricevuti,   i   cancellieri   devono
          richiedere la registrazione entro cinque giorni  da  quello
          in cui il  provvedimento  e'  stato  pubblicato  o  emanato
          quando dagli atti  del  procedimento  sono  desumibili  gli
          elementi previsti  dal  comma  4-bis  dell'art.  67  e,  in
          mancanza di tali elementi, entro cinque giorni  dalla  data
          di acquisizione degli stessi. 
              4. Nei casi di cui al comma  secondo  dell'art.  12  la
          registrazione deve  essere  richiesta  entro  venti  giorni
          dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
          articoli 2505 e seguenti del codice civile, e in ogni  caso
          non  oltre  sessanta  giorni  dalla   istituzione   o   dal
          trasferimento   della   sede   amministrativa,   legale   o
          secondaria  nel  territorio  dello  Stato,  o  dalle  altre
          operazioni di cui all'art. 4.". 
                               Art. 27 
 
 
       Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale 
 
  1. All'articolo 6, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  ottobre
1990, n. 347,  le  parole:  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "centoventi giorni". 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.  347,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Se
la richiesta di  trascrizione  o  le  annotazioni  obbligatorie  sono
effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni,  si  applica
la  sanzione  amministrativa  dal  cinquanta  al  cento   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute."; 
    b) al comma 2, le parole: "da lire duecentomila  a  lire  quattro
milioni." sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro  2.000,
ridotta a euro 50 se la  richiesta  e'  effettuata  con  ritardo  non
superiore a trenta giorni.". 
          Note all'art. 27: 
              - Il testo vigente  degli  artt.  6  e  9  del  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo
          unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria
          e  catastale),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   27
          novembre 1990, n. 277, S.O., come modificati  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 6 (Termini per la trascrizione). - 1. I  notai  e
          gli  altri  pubblici  ufficiali,  che  hanno   ricevuto   o
          autenticato l'atto soggetto  a  trascrizione,  o  presso  i
          quali e' stato depositato  l'atto  ricevuto  o  autenticato
          all'estero, hanno l'obbligo  di  richiedere  la  formalita'
          relativa nel termine di trenta giorni dalla data  dell'atto
          del deposito. 
              2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti
          a trascrizione da essi  ricevuti  o  ai  quali  essi  hanno
          comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro
          il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o  del
          provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa  e'
          prescritta. 
              3. La trascrizione del certificato di successione  deve
          essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla  data
          di presentazione della  dichiarazione  di  successione  con
          l'indicazione   degli   estremi   dell'avvenuto   pagamento
          dell'imposta ipotecaria." 
              "Art. 9 (Sanzioni). - 1. Chi  omette  la  richiesta  di
          trascrizione o le annotazioni obbligatorie e' punito con la
          sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per  cento
          dell'imposta.  Se  la  richiesta  di  trascrizione   o   le
          annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non
          superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa   dal   cinquanta   al   cento   per   cento
          dell'ammontare delle imposte dovute. 
              2. Se l'omissione riguarda trascrizioni  o  annotazioni
          soggette ad imposta fissa o non soggette ad  imposta  o  da
          eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta e'  stata
          gia' pagata entro  il  termine  stabilito,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a
          euro 50 se la  richiesta  e'  effettuata  con  ritardo  non
          superiore a trenta giorni.". 
                               Art. 28 
 
 
                   Modifiche in materia di imposta 
                    sulle successioni e donazioni 
 
  1.  All'articolo  50,  comma  1,  secondo  periodo,   del   decreto
legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,   le   parole:   "da   lire
cinquecentomila a lire due milioni" sono sostituite  dalle  seguenti:
"da euro 250 a euro 1.000"; inoltre, dopo  il  secondo  periodo  sono
aggiunti i seguenti:  "Se  la  dichiarazione  e'  presentata  con  un
ritardo non  superiore  a  trenta  giorni,  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal sessanta al centoventi  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non  e'  dovuta
imposta si applica la sanzione amministrativa  da  euro  150  a  euro
500.". 
          Note all'art. 28: 
              - Il testo vigente dell'art. 50, comma 1,  del  decreto
          legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti   l'imposta   sulle
          successioni  e  donazioni),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 27 novembre 1990, n. 277, S.O.,  come  modificato
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 50 (Omissione  della  dichiarazione).  -  1.  Chi
          omette di presentare la  dichiarazione  della  successione,
          quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito
          con  la   sanzione   amministrativa   dal   centoventi   al
          duecentoquaranta  per  cento   dell'imposta   liquidata   o
          riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si  applica
          la sanzione amministrativa da  lire  da  euro  250  a  euro
          1.000. Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non
          superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
          dell'ammontare   dell'imposta   liquidata   o   riliquidata
          dall'ufficio. Se  non  e'  dovuta  imposta  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.". 
                               Art. 29 
 
 
              Modifiche in materia di imposta di bollo 
 
  1. Al titolo V del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 24, comma 1, le parole: "lire duecentomila a lire
quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "euro  100  a  euro
200"; 
    b) all'articolo 25, comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Se la dichiarazione di conguaglio  e'  presentata  con  un
ritardo non  superiore  a  trenta  giorni,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  dal  cinquanta  al  cento  per  cento  dell'ammontare
dell'imposta dovuta.". 
          Note all'art. 29: 
              - Il testo vigente degli artt. 24 e 25 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,
          recante  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo",  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,  n.  292,  S.O.,
          come modificati dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 24  (Sanzioni  a  carico  di  soggetti  tenuti  a
          specifici adempimenti). - 1. L'inosservanza degli  obblighi
          stabiliti dall'art. 19 e' punita, per ogni atto,  documento
          o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a  euro
          200." 
              "Art.   25   (Omesso   od    insufficiente    pagamento
          dell'imposta  ed  omessa  o   infedele   dichiarazione   di
          conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte,
          l'imposta di bollo dovuta  sin  dall'origine  e'  soggetto,
          oltre  al  pagamento   del   tributo,   ad   una   sanzione
          amministrativa  dal  cento   al   cinquecento   per   cento
          dell'imposta o della maggiore imposta. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 32,  secondo  comma,
          della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni  relative
          alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da
          due  a  dieci  volte  l'imposta,  con  un  minimo  di  lire
          duecentomila. 
              3. L'omessa  o  infedele  dichiarazione  di  conguaglio
          prevista dal quinto e dall'ultimo  comma  dell'art.  15  e'
          punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento
          per cento  dell'imposta  dovuta.  Se  la  dichiarazione  di
          conguaglio e' presentata con un  ritardo  non  superiore  a
          trenta giorni, si applica la  sanzione  amministrativa  dal
          cinquanta al cento per  cento  dell'ammontare  dell'imposta
          dovuta.". 
                               Art. 30 
 
 
        Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti 
 
  1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) nel  primo  periodo,  le  parole:  "lire  un  milione"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 500"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La  sanzione  e'
dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non
ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo."; 
    b) al comma 2: 
      1) nel primo periodo, le parole:  "lire  cinquecentomila"  sono
sostituite dalle seguenti: "euro 250"; 
      2)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   "Se   la
dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di  cui  all'articolo  3
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
da presentarsi, rispettivamente, entro dieci  giorni  dalla  fine  di
ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine
della data della manifestazione, sono presentate con un  ritardo  non
superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa  dal
cinquanta al cento  per  cento  dell'ammontare  dell'imposta  con  un
minimo di 150 euro."; 
    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole:  "non  documentato"
sono aggiunte le seguenti: "con un minimo di euro 500". 
  2. All'articolo 33 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole:  "lire  cinquecentomila  a  lire  due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250 a euro 1.000"; 
    b) il comma 4 e' abrogato. 
          Note all'art. 30: 
              - Il testo vigente degli artt. 32 e 33 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   640
          (Imposta  sugli  spettacoli),  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.,  come  modificati
          dal presente decreto, e' il seguente: 
              "Art.  32  (Sanzioni  amministrative   per   violazioni
          concernenti   la   fatturazione   e   l'annotazione   delle
          operazioni, nonche' la presentazione della dichiarazione  e
          il rilascio di  titoli  di  accesso).  -  1.  Per  l'omessa
          fatturazione  o  annotazione  delle   operazioni   indicate
          nell'art. 1, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione
          compresa fra il cento e il duecento per cento  dell'imposta
          relativa all'imponibile  non  correttamente  documentato  o
          registrato,  con  un  minimo  di  euro  500.  Alla   stessa
          sanzione, commisurata all'imposta, e' soggetto  chi  indica
          nella   documentazione   o   nell'annotazione    un'imposta
          inferiore a quella dovuta.  La  sanzione  e'  dovuta  nella
          misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha
          inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 
              2.  Per  l'omessa  presentazione  della   dichiarazione
          prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente
          della Repubblica  30  dicembre  1999,  n.  544,  o  per  la
          presentazione  della  stessa  con  indicazione  di  importi
          inferiori a quelli reali si applica  la  sanzione  compresa
          fra il cento e il duecento per cento dell'imposta  o  della
          maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250.  Se  la
          dichiarazione di cui all'art. 2 e quella di cui all'art.  3
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  dicembre
          1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro  dieci
          giorni dalla fine di ciascun  anno  sociale,  ed  entro  il
          quinto  giorno  successivo  al  termine  della  data  della
          manifestazione,  sono  presentate  con   un   ritardo   non
          superiore  a  trenta  giorni,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa   dal   cinquanta   al   cento   per   cento
          dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro. 
              3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o  dei
          documenti di certificazione dei corrispettivi,  ovvero  per
          l'emissione degli stessi per  importi  inferiori  a  quelli
          reali, si applica la  sanzione  pari  al  cento  per  cento
          dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con
          un minimo di euro 500. La stessa  sanzione  si  applica  in
          caso  di  omesse  annotazioni  su  apposito  registro   dei
          corrispettivi relativi a ciascuna  operazione  in  caso  di
          mancato  o  irregolare   funzionamento   degli   apparecchi
          misuratori fiscali." 
              "Art.  33  (Altre  violazioni).  -  1.  Si  applica  la
          sanzione da euro 250 a euro 1.000 per: 
              a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi; 
              b) la mancata o irregolare tenuta o  conservazione  dei
          registri e dei documenti obbligatori; 
              c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati
          della vendita dei titoli di accesso; 
              d) la mancata  emissione  del  documento  riepilogativo
          degli incassi; 
              e) l'omessa o infedele dichiarazione  di  effettuazione
          di attivita'; 
              f) la mancata o irregolare compilazione delle  distinte
          di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco; 
              g) l'omessa  o  infedele  fornitura  dei  dati  di  cui
          all'art. 74-quater, comma 6,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
              h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli
          importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'art.
          17 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente. 
              2.  Per   l'omessa   installazione   degli   apparecchi
          misuratori fiscali o delle  biglietterie  automatizzate  si
          applica la  sanzione  da  lire  due  milioni  a  lire  otto
          milioni. 
              3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la
          manutenzione  dei  misuratori  fiscali  e'  punita  con  la
          sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. 
              4. (Abrogato).". 
                               Art. 31 
 
 
                   Modifiche in materia di fatture 
                     per operazioni inesistenti 
 
  1. Nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, il comma 7 e' sostituito dal seguente:  "7.  Se
il cedente o prestatore emette fattura  per  operazioni  inesistenti,
ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o  le
imposte relative in misura superiore a  quella  reale,  l'imposta  e'
dovuta  per  l'intero  ammontare  indicato  o   corrispondente   alle
indicazioni della fattura.". 
          Note all'art. 31: 
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  21  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre
          1972, n. 292, S.O., come modificato dal  presente  decreto,
          e' il seguente: 
              "Art. 21 (Fatturazione  delle  operazioni).  -  1.  Per
          ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua  la
          cessione del bene o  la  prestazione  del  servizio  emette
          fattura, anche sotto  forma  di  nota,  conto,  parcella  e
          simili o, ferma restando la sua  responsabilita',  assicura
          che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario  o
          dal committente ovvero da un terzo. Per fattura elettronica
          si intende la fattura che e' stata emessa e ricevuta in  un
          qualunque formato  elettronico;  il  ricorso  alla  fattura
          elettronica e' subordinato all'accettazione  da  parte  del
          destinatario.  L'emissione  della   fattura,   cartacea   o
          elettronica, da parte del cliente o del terzo residente  in
          un Paese con il quale non esiste alcuno strumento giuridico
          che disciplini la  reciproca  assistenza  e'  consentita  a
          condizione  che  ne  sia  data   preventiva   comunicazione
          all'Agenzia delle entrate e  purche'  il  soggetto  passivo
          nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque  anni
          e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque
          anni precedenti, atti  impositivi  o  di  contestazione  di
          violazioni sostanziali in materia  di  imposta  sul  valore
          aggiunto.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti  e
          le procedure telematiche della comunicazione.  La  fattura,
          cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua
          consegna, spedizione, trasmissione o messa  a  disposizione
          del cessionario o committente. 
              2. La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
              a) data di emissione; 
              b)  numero  progressivo  che  la  identifichi  in  modo
          univoco; 
              c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e
          cognome, residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o
          prestatore, del rappresentante fiscale  nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
              d)  numero  di  partita  IVA  del  soggetto  cedente  o
          prestatore; 
              e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e
          cognome, residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o
          committente, del rappresentante fiscale nonche'  ubicazione
          della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; 
              f) numero di partita IVA  del  soggetto  cessionario  o
          committente ovvero, in caso di soggetto  passivo  stabilito
          in un altro Stato membro  dell'Unione  europea,  numero  di
          identificazione  IVA  attribuito  dallo  Stato  membro   di
          stabilimento; nel caso in cui il cessionario o  committente
          residente o domiciliato  nel  territorio  dello  Stato  non
          agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice
          fiscale; 
              g) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
              h)  corrispettivi  ed  altri  dati  necessari  per   la
          determinazione  della  base  imponibile,  compresi   quelli
          relativi ai beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, primo comma, n. 2; 
              i) corrispettivi relativi  agli  altri  beni  ceduti  a
          titolo di sconto, premio o abbuono; 
              l) aliquota, ammontare dell'imposta  e  dell'imponibile
          con arrotondamento al centesimo di euro; 
              m) data della prima immatricolazione  o  iscrizione  in
          pubblici registri e numero dei chilometri  percorsi,  delle
          ore navigate o delle ore volate, se  trattasi  di  cessione
          intracomunitaria  di  mezzi  di  trasporto  nuovi,  di  cui
          all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.
          331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre
          1993, n. 427; 
              n) annotazione che la stessa e' emessa, per  conto  del
          cedente o prestatore, dal cessionario o committente  ovvero
          da un terzo. 
              3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui al comma  2,
          lettere g), h) ed l), sono indicati  distintamente  secondo
          l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate  nello
          stesso giorno nei confronti di un  medesimo  soggetto  puo'
          essere emessa una sola fattura. Nel caso  di  piu'  fatture
          elettroniche  trasmesse  in   unico   lotto   allo   stesso
          destinatario da parte dello stesso cedente o prestatore  le
          indicazioni comuni  alle  diverse  fatture  possono  essere
          inserite una sola  volta,  purche'  per  ogni  fattura  sia
          accessibile la totalita' delle  informazioni.  Il  soggetto
          passivo assicura l'autenticita' dell'origine,  l'integrita'
          del contenuto e la leggibilita' della fattura  dal  momento
          della sua emissione fino al  termine  del  suo  periodo  di
          conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita'  del
          contenuto possono  essere  garantite  mediante  sistemi  di
          controllo  di  gestione  che  assicurino  un   collegamento
          affidabile tra la fattura  e  la  cessione  di  beni  o  la
          prestazione di servizi ad essa riferibile, ovvero  mediante
          l'apposizione  della  firma   elettronica   qualificata   o
          digitale  dell'emittente  o   mediante   sistemi   EDI   di
          trasmissione elettronica dei dati  o  altre  tecnologie  in
          grado   di   garantire   l'autenticita'   dell'origine    e
          l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture  redatte  in   lingua
          straniera sono tradotte in  lingua  nazionale,  a  fini  di
          controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
              4. La fattura e' emessa al  momento  dell'effettuazione
          dell'operazione determinata a norma dell'art. 6. La fattura
          cartacea e' compilata in duplice esemplare di  cui  uno  e'
          consegnato o spedito all'altra parte. In  deroga  a  quanto
          previsto nel primo periodo: 
              a) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
          risulta da documento di  trasporto  o  da  altro  documento
          idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'  effettuata
          l'operazione ed avente le caratteristiche  determinate  con
          decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996,  n.
          472, nonche' per le prestazioni  di  servizi  individuabili
          attraverso idonea documentazione, effettuate  nello  stesso
          mese solare  nei  confronti  del  medesimo  soggetto,  puo'
          essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio  delle
          operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
          di effettuazione delle medesime; 
              b) per le cessioni di beni effettuate  dal  cessionario
          nei confronti di un  soggetto  terzo  per  il  tramite  del
          proprio  cedente  la  fattura  e'  emessa  entro  il   mese
          successivo a quello della consegna o spedizione dei beni; 
              c) per  le  prestazioni  di  servizi  rese  a  soggetti
          passivi stabiliti nel territorio di un altro  Stato  membro
          dell'Unione  europea  non  soggette  all'imposta  ai  sensi
          dell'art. 7-ter, la fattura e' emessa entro  il  giorno  15
          del   mese   successivo   a   quello    di    effettuazione
          dell'operazione; 
              d) per le prestazioni di servizi  di  cui  all'art.  6,
          sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un  soggetto
          passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura  e'
          emessa entro il giorno 15 del mese successivo a  quello  di
          effettuazione dell'operazione. 
              5. Nelle ipotesi di cui  all'art.  17,  secondo  comma,
          primo periodo, il cessionario o il  committente  emette  la
          fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando  la  sua
          responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa,  per
          suo conto, da un terzo. 
              6. La fattura e'  emessa  anche  per  le  tipologie  di
          operazioni   sottoelencate    e    contiene,    in    luogo
          dell'ammontare dell'imposta, le  seguenti  annotazioni  con
          l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria  o
          nazionale: 
              a) cessioni relative a beni in transito o depositati in
          luoghi  soggetti  a  vigilanza   doganale,   non   soggette
          all'imposta  a  norma  dell'art.   7-bis   comma   1,   con
          l'annotazione "operazione non soggetta"; 
              b) operazioni non imponibili di cui  agli  articoli  8,
          8-bis, 9 e 38-quater,  con  l'annotazione  "operazione  non
          imponibile"; 
              c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle
          indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; 
              d) operazioni soggette al regime del  margine  previsto
          dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  22  marzo  1995,  n.  85,  con
          l'annotazione, a seconda dei casi, "regime  del  margine  -
          beni usati",  "regime  del  margine  -  oggetti  d'arte"  o
          "regime  del  margine  -  oggetti  di  antiquariato  o   da
          collezione"; 
              e) operazioni effettuate dalle  agenzie  di  viaggio  e
          turismo soggette al regime del margine  previsto  dall'art.
          74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie  di
          viaggio". 
              6-bis. I  soggetti  passivi  stabiliti  nel  territorio
          dello Stato emettono la fattura anche per le  tipologie  di
          operazioni   sottoelencate   quando   non   sono   soggette
          all'imposta ai sensi degli articoli  da  7  a  7-septies  e
          indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti
          annotazioni con l'eventuale specificazione  della  relativa
          norma comunitaria  o  nazionale:  a)  cessioni  di  beni  e
          prestazioni di servizi, diverse da quelle di  cui  all'art.
          10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate  nei  confronti  di  un
          soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione   europea,   con   l'annotazione
          "inversione contabile"; b) cessioni di beni  e  prestazioni
          di servizi che si considerano effettuate fuori  dell'Unione
          europea, con l'annotazione "operazione non soggetta". 
              6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un  bene  o
          dal committente di un servizio  in  virtu'  di  un  obbligo
          proprio recano l'annotazione "autofatturazione". 
              7. Se  il  cedente  o  prestatore  emette  fattura  per
          operazioni inesistenti, ovvero se indica  nella  fattura  i
          corrispettivi delle operazioni o  le  imposte  relative  in
          misura superiore a quella reale, l'imposta  e'  dovuta  per
          l'intero   ammontare   indicato   o   corrispondente   alle
          indicazioni della fattura. 
              8.  Le  spese  di  emissione  della   fattura   e   dei
          conseguenti adempimenti e formalita'  non  possono  formare
          oggetto di addebito a qualsiasi titolo.". 

Titolo III

Decorrenza degli effetti,
abrogazioni e disposizioni finanziarie

                               Art. 32 
 
 
               Decorrenza degli effetti e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni di cui al Titolo  II  del  presente  decreto  si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2017  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni: 
    a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446; 
    b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29  novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2; 
    c) l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241; 
    d) l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo  2011,
n. 23; 
  3. Nell'articolo 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997,  n.  461"
sono soppresse. 
          Note all'art. 32: 
              - Il testo degli artt. 32 e 33 del decreto  legislativo
          15  dicembre  1997,  n.   446   (Istituzione   dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione   degli
          scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni  dell'Irpef  e
          istituzione di una addizionale regionale  a  tale  imposta,
          nonche' riordino  della  disciplina  dei  tributi  locali),
          abrogati dal presente decreto a decorrere  dal  1°  gennaio
          2017, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre
          1997, n. 298, S.O. 
              - Il testo del comma 18 dell'art. 27 del  decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure  urgenti  per  il
          sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e  per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), abrogati dal presente decreto a  decorrere  dal
          1° gennaio 2017, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  29
          novembre 2008, n. 280, S.O. 
              - Il testo del comma 4 dell'art. 19 del citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997, abrogato dal presente  decreto
          a decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174. 
              - Il testo del comma 5 dell'art. 3 del  citato  decreto
          legislativo n. 23 del  2011  (Disposizioni  in  materia  di
          federalismo  Fiscale  Municipale),  abrogato  dal  presente
          decreto a decorrere dal 1a'  gennaio  2017,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2011, n. 67. 
              - Il testo vigente dell'art. 34, comma 4,  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2001) , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29
          dicembre 2000, n. 302, S.O., come modificato  dal  presente
          decreto, e' il seguente: 
              "Art. 34 (Disposizioni in materia  di  compensazione  e
          versamenti diretti). 
              (Omissis). 
              4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui  redditi
          di capitale e sui redditi diversi  di  natura  finanziaria,
          non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
          sostituti  d'imposta  o  dagli  intermediari   i   relativi
          versamenti nei termini ivi previsti, si fa  luogo  in  ogni
          caso esclusivamente all'applicazione della  sanzione  nella
          misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera  a),
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  qualora
          gli stessi sostituti  o  intermediari,  anteriormente  alla
          presentazione della dichiarazione nella quale sono  esposti
          i versamenti delle predette  ritenute  e  imposte,  abbiano
          eseguito  il  versamento  dell'importo  dovuto,  maggiorato
          degli interessi legali. La presente disposizione si applica
          se la violazione non e' stata gia'  constatata  e  comunque
          non sono iniziati accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre
          attivita'  di  accertamento  delle   quali   il   sostituto
          d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale  conoscenza
          e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
          versamento dell'imposta. 
              (Omissis)". 
                               Art. 33 
 
 
                      Disposizione finanziaria 
 
  1. Agli oneri  derivanti  dal  presente  decreto,  valutati  in  40
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della dotazione del  Fondo  di  cui
all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo  2014,
n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  delle
finanze e l'Agenzia delle entrate effettuano  il  monitoraggio  degli
effetti finanziari  in  termini  di  minor  gettito  derivante  dalla
rimodulazione delle sanzioni previste dal  presente  decreto  e,  nel
caso si verifichi o sia in procinto di  verificarsi  uno  scostamento
rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e  delle  finanze
presenta al Parlamento una apposita relazione in cui sono indicate le
cause dello scostamento e gli interventi specifici da adottare per il
mantenimento  degli  equilibri  di   finanza   pubblica,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Note all'art. 33: 
              - Il testo vigente dell'art. 16, comma 1, della  citata
          legge 11 marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
              "Art.   16    (Disposizioni    finanziarie).    -    1.
          Dall'attuazione della delega di cui all'art. 1  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  ne'   un   aumento   della   pressione   fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'art.  1
          comma 6, evidenzia i suoi  effetti  sui  saldi  di  finanza
          pubblica.  Qualora   uno   o   piu'   decreti   legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196 del  2009  ovvero
          mediante compensazione con le  risorse  finanziarie  recate
          dai decreti legislativi adottati ai  sensi  della  presente
          legge, presentati prima  o  contestualmente  a  quelli  che
          comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori
          entrate confluiscono in un apposito fondo  istituito  nello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              ( Omissis ).". 
              - Il testo vigente dell'art. 17, comma 13, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre
          2009, n. 303, e' il seguente: 
              "Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). 
              (Omissis). 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81,
          quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura  e'
          applicata  in  caso  di  sentenze  definitive   di   organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale   dall'art.   61   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              (Omissis).". 

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