Delitto di autoriciclaggio

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 24 febbraio 2020, n. 7265

Massima estrapolata:

Non integra il delitto di autoriciclaggio la cessione temporanea a terzi, per singoli incontri di calcio, di abbonamenti nominativi ottenuti da una società sportiva attraverso una condotta estorsiva, atteso che la stessa deve essere comunicata alla società al fine di consentire l’accesso dei beneficiari alla partita, sicché, non mutando e restando chiaramente individuabili i titolari originari degli abbonamenti, non ricorre una condotta idonea ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa di tali beni.

Sentenza 24 febbraio 2020, n. 7265

Data udienza 14 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matil – Presidente

Dott. MESSINI D’AGOSTINI – rel. Consigliere

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. PARDO Ignaz – Consigliere

Dott. COSCIONI G. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/09/2019 del TRIBUNALE DI TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, ed il rigetto del ricorso di (OMISSIS);
uditi i difensori avv. (OMISSIS) (per (OMISSIS)) ed (OMISSIS) (per (OMISSIS) e (OMISSIS)), che hanno concluso per l’accoglimento dei propri ricorsi ed il rigetto di quello del Pubblico Ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2/9/2019 il G.i.p. del Tribunale di Torino – per quanto in questa sede rileva – applicava a (OMISSIS) ed a (OMISSIS) le misure cautelari, rispettivamente, della custodia in carcere e degli arresti domiciliari in relazione ai reati di concorso in estorsione pluriaggravata, consumata e tentata, e autoriciclaggio, contestati il primo ad entrambi, al capo A) della imputazione, ed il secondo al solo (OMISSIS), al capo D).
Con ordinanza in data 26/9/2019 il Tribunale del riesame di Torino annullava il provvedimento genetico nei confronti di (OMISSIS) e, limitatamente al capo D), nei confronti di (OMISSIS), per il quale confermava l’ordinanza impugnata in relazione al reato sub A).
Quanto a questo ultimo delitto, secondo l’ipotesi accusatoria formulata nella imputazione provvisoria, (OMISSIS), (OMISSIS) e altri indagati, appartenenti a gruppi (OMISSIS), con ripetute minacce e condotte intimidatorie, avevano costretto – e cercato di costringere, secondo quanto ritenuto dal G.I.P., che ha parzialmente riqualificato i fatti contestati – (OMISSIS), quale (OMISSIS) ((OMISSIS), funzionario della societa’ sportiva (OMISSIS) incaricato di tenere i contatti con i gruppi della tifoseria), a concedere, quali agevolazioni non dovute, la possibilita’ di avere a pagamento, al di fuori dei circuiti di vendita ufficiali, venticinque abbonamenti per i cosiddetti “striscionisti” (tifosi che si occupavano di esporre i vari striscioni nella curva sud) e, per le partite in trasferta e per quelle di Champions League, circa trecento biglietti per tutti i gruppi, poi rivenduti a prezzi maggiorati rispetto alla tariffa ufficiale.
2. Ha proposto ricorso il Pubblico Ministero chiedendo l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui ha annullato il provvedimento genetico, vale a dire quanto alla ritenuta insussistenza del reato di estorsione per (OMISSIS) e di quello di autoriciclaggio per (OMISSIS).
2.1. In ordine alla ritenuta assenza dei gravi indizi di colpevolezza per (OMISSIS), motivata con il difetto dell’elemento soggettivo, il ricorrente deduce violazione della legge penale per avere il Tribunale erroneamente considerato alcune circostanze quali indici sintomatici dell’assenza del dolo di estorsione.
Innanzitutto, nell’ordinanza impugnata, quale primo motivo di esclusione del dolo si e’ fatto riferimento alla percezione della persona offesa, elemento che pero’ e’ del tutto irrilevante per valutare la rappresentazione e volizione dell’agente di partecipare ad un’azione comune finalizzata a costringere taluno a tenere una determinata condotta.
In secondo luogo, il Tribunale ha impropriamente sovrapposto dolo e movente, dando rilievo alla mancanza di “una vera e propria forma di cointeressenza” con i coindagati, peraltro affermata con motivazione contraddittoria, censurata con il secondo motivo di ricorso.
Infine, quanto al contegno tenuto da (OMISSIS) in occasione dell’incontro tenutosi il (OMISSIS) fra i capi dei gruppi (OMISSIS) ed (OMISSIS), il presunto “imbarazzo”, i silenzi od il linguaggio continente dell’indagato non hanno alcun rilievo in ragione del contributo dallo stesso prestato all’azione dei suddetti capi e della sua acquiescenza rispetto ai loro metodi intimidatori.
2.2. Sul medesimo capo il ricorrente denuncia vizio motivazionale laddove l’ordinanza ha escluso una comunanza di interessi di (OMISSIS) con i gruppi (OMISSIS).
L’affermazione del Tribunale e’ smentita da numerosi passaggi (riportati nel ricorso) del provvedimento impugnato, affetto, dunque, da contraddittorieta’ intrinseca, nonche’ dal contenuto di varie conversazioni ambientali (anch’esse riportate), intercettate in occasione dell’incontro del (OMISSIS).
2.3. Quanto alla ritenuta assenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di autoriciclaggio contestato a (OMISSIS), il ricorrente deduce violazione di legge per avere il Tribunale erroneamente interpretato gli elementi costitutivi del delitto.
Come contestato nel capo d’imputazione, (OMISSIS) aveva a disposizione venticinque abbonamenti intestati ai cosiddetti “striscionisti”, ottenuti con la condotta estorsiva contestata al capo A), in relazione ai quali egli cedeva o comunque trasferiva a terzi la possibilita’ di accedere allo stadio per singole partite.
Nell’ordinanza si e’ erroneamente sostenuto che in detta azione non sarebbe ravvisabile un’attivita’ rilevante ai sensi dell’articolo 648 ter.1 c.p., non essendo finanziaria ne’ economico-imprenditoriale, quando invece la condotta di impiego in un’attivita’ economica e’ integrata da qualsiasi forma di re-immissione delle disponibilita’ di provenienza delittuosa nel circuito economico legale.
Il Tribunale, inoltre, affermando che la contestata condotta non aveva ostacolato la individuazione della provenienza delittuosa del bene, ha omesso di considerare che gli abbonamenti utilizzati da (OMISSIS), tramite un terzo soggetto (URAS), con la rivendita della possibilita’ di ingresso alla singola partita con il meccanismo della riserva, erano intestati agli “striscionisti”; con cio’ si era creato uno “schermo” tra l’autore della estorsione (reato presupposto), il frutto della stessa (gli abbonamenti intestati a terzi) e la successiva re-immissione nel circuito economico con la rivendita delle cosiddette riserve ad ulteriori terzi soggetti, inconsapevoli della provenienza delittuosa.
3. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo dei propri difensori, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ha confermato il provvedimento genetico, per i seguenti motivi.
3.1. Nullita’ dell’ordinanza per travisamento della prova e difetto di motivazione in relazione all’articolo 273 c.p.p..
L’ordinanza ha omesso di pronunciarsi sui motivi esposti al punto 1, dalla lettera A) alla lettera M) della richiesta di riesame, e ha richiamato vicende estranee ad (OMISSIS) ed al gruppo (OMISSIS) “(OMISSIS)”, senza considerare che dalla nota della DIGOS del 24/4/2019 risultava che gli appartenenti a detto gruppo “esponevano i loro striscioni in modo corretto”, diversamente da altri.
Dalle intercettazioni relative all’incontro del (OMISSIS) risulta che (OMISSIS) non aveva mai formulato richieste in precedenza, non pronuncio’ mai minacce ne’ fu coinvolto nelle condotte altrui (minacce, cori offensivi o discriminatori), tant’e’ che – come riconosciuto dal Tribunale – il gruppo “Tradizione” aderi’ alla richiesta di (OMISSIS) di pagare gli abbonamenti per gli “striscionisti”.
3.2. Nullita’ dell’ordinanza sotto il profilo della erronea qualificazione giuridica del fatto e vizio motivazionale.
Negli atti e nella ordinanza impugnata “non si rinviene alcuna espressione riconducibile a (OMISSIS) che possa integrare elementi del reato estorsivo”; le annotazioni della DIGOS del 20/6/2018 e 24/4/2019 escludono il concorso con altri gruppi e conclamano un contegno corretto del gruppo “Tradizione” e di (OMISSIS).
3.3. Nullita’ dell’ordinanza per violazione della legge penale e vizio motivazionale anche in relazione al danno ed all’ingiusto profitto, quali elementi costitutivi del reato di estorsione, nel caso di specie insussistenti, in presenza di una “dinamica contrattuale fisiologica”.
Il Tribunale non ha compreso “che la “coreografia” – nella societa’ mediatica – costituisce un interesse per la (OMISSIS), che quello degli “striscionisti” e’ un lavoro e cio’ nonostante viene pagato l’abbonamento”.
L’ordinanza e’ anche contraddittoria in ragione dell’annullamento del provvedimento genetico per il capo D), riguardante il reato di autoriciclaggio.
3.4. Nullita’ per violazione di legge e vizio difetto motivazionale in relazione all’articolo 274 c.p.p..
Il riferimento alla personalita’ del ricorrente e’ inconsistente, mancando il requisito dell’attualita’, ed e’ smentito dalle citate annotazioni della DIGOS e dall’archiviazione del procedimento relativo ai fatti per i quali (OMISSIS) fu ingiustamente colpito da Daspo; infine, e’ “contraddittorio e ingiustificato il rigetto della sostituzione della carcerazione con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ i motivi sono generici, non consentiti o manifestamente infondati.
2. In ordine alla gravita’ indiziaria, la difesa, in sostanza, ha svolto generiche argomentazioni in ordine alla ricostruzione del fatto, alle quali il Tribunale ha dato risposte prive di illogicita’ evidenti, seguendo quale criterio che deve guidare il giudizio in ordine alla gravita’ indiziaria quello della qualificata probabilita’ di colpevolezza (ex plurimis v. Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683).
Va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p. e’ rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimita’ non puo’ riguardare ne’ la ricostruzione dei fatti ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).
Con adeguata motivazione i giudici di merito hanno valutato e circostanziato il complessivo quadro indiziario a carico del ricorrente, che la difesa ha contestato con un generico richiamo a due annotazioni della DIGOS, senza specificare a quali motivi rilevanti, proposti in sede di riesame, il Tribunale avrebbe omesso di rispondere.
Nell’ordinanza impugnata, richiamate ampiamente le risultanze delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, con riferimento alla vicenda estorsiva (pagg. 3-21) si e’ dato atto delle argomentazioni difensive (pag. 24) e delle ragioni per le quali le stesse andavano disattese (pagg. 25-26).
La difesa ha sostanzialmente obliterato la natura concorsuale della estorsione contestata (consumata e tentata), cercando di evidenziare una diversita’ nella condotta di (OMISSIS) e del suo gruppo, smentita nella puntuale ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito, insindacabile in questa sede.
L’ordinanza impugnata ha richiamato numerosissimi elementi (desunti soprattutto dalla denuncia e dalle sommarie informazioni di (OMISSIS), dalla intercettazione ambientale predisposta in occasione dell’incontro svoltosi il (OMISSIS) fra lo stesso ed i capi dei gruppi nonche’ dalle varie annotazioni di polizia giudiziaria), indicativi di un’azione convergente delle frange estreme della tifoseria, volta a condizionare pesantemente le scelte della societa’ nella distribuzione di abbonamenti e biglietti mediante la minaccia anche esplicita di porre in essere iniziative pregiudizievoli per il club, viste anche le sanzioni irrogabili alla societa’ a titolo di responsabilita’ oggettiva per i comportamenti dei propri tifosi.
Il Tribunale ha richiamato il clima di costante intimidazione esercitata dai capi (OMISSIS), in grado di controllare gran parte della curva sud, grazie anche al prestigio criminale degli esponenti di spicco dei singoli gruppi, all’interno dei quali (OMISSIS), leader del gruppo “(OMISSIS)”, aveva un ruolo rilevante, come osservato nell’ordinanza con il richiamo a numerose e precise circostanze, trascurate nel ricorso in esame.
Nel provvedimento impugnato, ad esempio, e’ riportato uno stralcio delle sommarie informazioni rese da (OMISSIS) il (OMISSIS) a proposito dell’incontro avuto con i capi dei gruppi il (OMISSIS), durante il quale gli stessi ebbero una dura reazione a fronte del rifiuto delle loro richieste, in particolare in relazione alla consegna di biglietti gratuiti per gli “striscionisti” (venticinque per ogni gruppo, gli sarebbe poi stato comunicato telefonicamente da (OMISSIS)).
(OMISSIS) riferi’ che ad esprimere il maggiore malcontento e l’ira per il rifiuto dallo stesso comunicato fu proprio (OMISSIS), il quale disse che “si sarebbe dovuto tornare ai “vecchi metodi”, con cio’ intendendo possibili proteste davanti ai cancelli, l’accensione di fumogeni all’interno dello stadio, evento che avrebbe comportato sanzioni amministrative alle societa’, nonche’ manifestazioni di disturbo nel corso degli allenamenti della squadra ovvero davanti alla sede sociale, come gia’ nel passato avvenuto”.
Nello stralcio della citata conversazione ambientale del (OMISSIS), riportata nel ricorso (pagg. 6-8), risultano in modo palese ed incontrovertibile pesanti minacce rivolte dagli esponenti dei gruppi a (OMISSIS).
In un successivo verbale di s.i.t., rese al Pubblico Ministero il 22/1/2019, richiamato anch’esso nell’ordinanza, il funzionario della (OMISSIS) dichiaro’ che le richieste di giugno erano state condivise da tutti i gruppi e che i sostenitori piu’ aggressivi erano lo stesso (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentante del gruppo dei “(OMISSIS)”; inoltre, “le minacce prospettate erano poi state puntualmente attuate nel corso della stagione”.
L’ordinanza (al punto 2.3) da’ ampio spazio alla descrizione delle strategie ed azioni intimidatorie messe effettivamente in atto dai gruppi (OMISSIS) nella stagione sportiva 2018/2019, dopo la frattura con la societa’ del giugno 2018.
Fermo restando quanto in precedenza ricordato in ordine alla natura concorsuale del reato, il Tribunale ha richiamato vari episodi in cui furono coinvolti proprio (OMISSIS) ed il suo gruppo (danneggiamenti in occasione della partita con la Lazio del (OMISSIS), “processione funebre” e cori offensivi durante la gara del (OMISSIS) con il Napoli, cui fecero seguito le minacce rivolte ad un appartenente ad altro gruppo, dissociatosi da detti cori).
In questo contesto e’ irrilevante la circostanza che successivamente (OMISSIS) per la “(OMISSIS)”, cosi’ come un altro gruppo e diversamente dai “(OMISSIS)”, preso atto che la societa’ non aveva ceduto alle richieste di regalare abbonamenti, decise di accettare venticinque abbonamenti nominativi a pagamento, riservati dalla societa’ agli “striscionisti” dei gruppi a seguito delle intimidazioni ricevute.
Nel contempo – come dichiarato da (OMISSIS) nel citato verbale del 21/1/2019, sintetizzato nell’ordinanza impugnata – il club aveva concesso la possibilita’ di acquistare dei biglietti, con un limite massimo di trecento, “per assecondare le pressioni costanti e continue dei gruppi, che minacciavano conseguenze negative per la societa’ ed azioni di disturbo contro la squadra e gli stessi giocatori”.
Va altresi’ ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre che essere esplicita, palese e determinata, puo’ essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purche’ sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volonta’ del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalita’ dell’agente, alle condizioni soggettive della vittima ed a quelle ambientali in cui opera (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco, Rv. 270209; Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632; Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254297; Sez. 2, n. 36698 del 19/06/2012, D’Andrea, Rv. 254048).
Il Tribunale, poi, ha ravvisato il profitto di (OMISSIS) e del suo gruppo nell’avere ottenuto abbonamenti e biglietti in via preferenziale ed il danno per la societa’ calcistica per la lesione del bene giuridico della libera determinazione contrattuale.
A fronte di questi rilievi, la difesa ha sostenuto che “l’unico ornamento e’ il silenzio, tanto e’ fragorosa l’arbitrarieta’ argomentativa e contraddittoria nella conclusione del Tribunale”, deduzione che determina la genericita’ della doglianza, anche a fronte del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ in tema di estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti: in questa ipotesi l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno e’ implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute piu’ confacenti ed opportune (Sez. 2, n. 39722 del 12/07/2018, Capogreco, Rv. 273810; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364; Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258168; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252283; Sez. 6, n. 46058 del 14/11/2008, Russo, Rv. 241924).
Non e’ ravvisabile, infine, alcuna contraddizione fra la conferma del provvedimento genetico per il delitto di estorsione e l’annullamento per quello di autoriciclaggio, inerente ad una vicenda successiva (la cessione degli abbonamenti ottenuti per gli “striscionisti” a terzi per singole partite), conseguente ad una differente valutazione su un profilo giuridico (la ritenuta assenza di una re-immissione nel circuito economico e di una condotta dissimulatoria) e non ad una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quello contestato.
3. Generico e privo di pregio e’ il motivo in tema di esigenze cautelari, fondato, in sostanza, sull’assenza di gravita’ indiziaria.
Le argomentazioni in ordine alla gravita’ del fatto ed alla negativa personalita’ dell’indagato, sulla base delle quali e’ stato ritenuto sussistente il concreto ed attuale pericolo di reiterazione del reato, non sono inconsistenti ma ampie e puntuali (pag. 31) e con esse il ricorrente ha omesso di confrontarsi.
Inoltre, condivide il Collegio il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “il requisito dell’attualita’, pur non costituendo una mera ripetizione di quello di concretezza, richiama necessariamente la esigenza di elevata probabilita’ di suo verificarsi rispetto tuttavia non gia’ all’occasione del delinquere, ma alla sua occasionalita’; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non e’ attuale, se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l’illecito possa ripetersi in ragione delle modalita’ del suo estrinsecarsi, della personalita’ del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione (Sez. 6, 9894/2016, rv. 266421).
Deve dunque affermarsi che il requisito dell’attualita’ del periculum libertatis puo’ individuarsi a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunita’ di ricadute a portata di mano dell’inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., si riconnetta alla realta’ emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosita’ che e’ dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verra’ a trovarsi l’indagato, nell’ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione” (cosi’ Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, dep. 2017, Rv. 269684; Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Luca, Rv. 268977; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266421; Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264).
Anche in relazione alla conferma dell’applicazione della misura di massimo grado l’ordinanza impugnata ha fornito specifica motivazione, mentre del tutto generica sul punto e’ la richiamata deduzione del ricorrente (e’ “contraddittorio e ingiustificato il rigetto della sostituzione della carcerazione con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari”).
4. E’ fondato il ricorso del Pubblico Ministero in ordine alla ritenuta assenza di gravi indizi di colpevolezza per lo stesso reato di estorsione in concorso, contestato a (OMISSIS).
Il Tribunale, ritenuto che anche (OMISSIS) avesse apportato un “contributo concorsuale sotto il profilo oggettivo”, ha escluso tuttavia la sussistenza del dolo, “se non per la forma rappresentativa quantomeno per quella volitiva”.
La motivazione, tuttavia, appare contraddittoria, in quanto la sentenza impugnata, riconosciuto a (OMISSIS) il ruolo di intermediario, esamina numerosi elementi che risulterebbero indicativi del dolo di concorso, fra i quali anche il contenuto di varie telefonate avute con (OMISSIS) e quello della conversazione ambientale del (OMISSIS), pure richiamata e riportata per ampi stralci nell’ordinanza, che sembrano suggerire una consapevole cointeressenza di (OMISSIS), presente a tutti gli incontri con i gruppi (OMISSIS), anche se lo stesso non apparteneva ad alcuno di essi, ed un’adesione alle loro richieste ed iniziative.
Dalla motivazione non risulta affatto chiaro – ed anzi pare smentito – che (OMISSIS) avesse agito nell’interesse della vittima: riconoscere il suo contributo causale alla condotta intimidatoria dei gruppi ed affermarne nel contempo l’assenza di volonta’ concorrente e’ valutazione argomentata in modo contraddittorio ed anche erroneo, laddove – come rilevato dal Pubblico Ministero – si e’ dato rilievo alla percezione della vittima e si e’ confuso il movente con l’elemento soggettivo del reato.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione e’ sufficiente la coscienza e volonta’ di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalita’ di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarieta’ umana, non rilevando invece a tal fine il convincimento soggettivo della vittima che il mediatore sia con essa solidale (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723; Sez. 2, n. 6824 del 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117; Sez. 5, n. 13520 del 21/01/2015, Quatrosi, Rv. 262896; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, dep. 2013, Adamo, Rv. 254298; Sez. 5, n. 40677 del 07/06/2012, Petruolo, Rv. 253714).
Inoltre, il movente e’ di per se’ ininfluente ai fini della rilevanza penale del fatto, costituendo la causa psichica della condotta umana e lo stimolo che induce l’individuo ad agire; esso, quindi, si distingue dal dolo, che e’ l’elemento costitutivo del reato e riguarda la sfera della rappresentazione e volizione dell’evento (Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, L., Rv. 275843; Sez. 5, n. 40488 del 28/05/2018, Burzomi’, Rv. 273873; Sez. 5, n. 22995 del 03/03/2017, M., Rv. 270138; Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516; Sez. 3, n. 14742 del 11/02/2016, P., Rv. 266634).
5. Non e’ fondato, per contro, il ricorso del Pubblico Ministero in ordine al reato di autoriciclaggio.
Il ricorrente ha richiamato principi di recente affermati dalla Suprema Corte, che tuttavia non si attagliano al caso di specie, avuto riguardo alla condotta contestata.
Il Tribunale non ha ritenuto necessario, ai fini della integrazione del reato, il requisito della “modifica” del bene ottenuto dal reato presupposto, ma ha con fondamento escluso che la cessione temporanea a terzi, per singole partite, degli abbonamenti profitto della condotta estorsiva fosse idonea ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.
Gli abbonamenti, infatti, rimanevano nominativamente intestati ai venticinque titolari e lo “schermo” fra l’autore della condotta estorsiva ((OMISSIS)) e i beneficiari della stessa (gli “striscionisti”) era stato frapposto – seguendo la deduzione del Pubblico Ministero – prima della ipotizzata condotta di autoriciclaggio, sostanziatasi nella cessione provvisoria a terzi, per singole partite, di quei titoli la cui individuazione rimaneva del tutto agevole.
La eventuale consegna di un abbonamento intestato ad un soggetto ad un terzo, infatti, andava comunicato alla societa’, condizione necessaria per l’ingresso del beneficiario alla partita.
I titolari degli abbonamenti non mutavano ed erano chiaramente individuabili; il passaggio ad altri soggetti per singole partite, dunque, era in radice inidoneo a “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”, non essendo quindi ravvisabile, nella descritta condotta, il delitto di autoriciclaggio, reato di pericolo concreto, come si evince dalla chiara disposizione di legge (Sez. 5, n. 36121 del 24/05/2019, PMT c/Draebing, Rv. 276974; Sez. 5, n. 8851 del 01/02/2019, Perricca, n. m.; Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac, Rv. 267459, in motivazione).
Anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo – che il Tribunale, correttamente, non ha qualificato come dolo specifico (come invece assunto dal ricorrente) – la motivazione dell’ordinanza non risulta censurabile laddove ha sostenuto che (OMISSIS) intese perseguire “un profitto economico dalla vendita del bene ottenuto tramite l’estorsione” e non gia’ ostacolare la individuazione della provenienza degli abbonamenti.
6. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio nei confronti di (OMISSIS).
Il ricorso del Pubblico Ministero viene rigettato quanto al motivo sul capo D), relativo al reato ex articolo 648-ter1. c.p., contestato a (OMISSIS).
Il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilita’ dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila, cosi’ equitativamente fissata.
Poiche’ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perche’ provveda a quanto stabilito dal citato articolo 94, comma 1 bis.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Torino (Sezione per il riesame delle misure coercitive).
Rigetta nel resto del Pubblico Ministero.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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