Delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 4 febbraio 2019, n. 5435.

La massima estrapolata:

Il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento ricorre ogni qualvolta la consegna del bene non sia un atto dispositivo riconducibile alla libera autodeterminazione della persona offesa di spossessarsene, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale in virtu’ di una determinazione viziata dagli altrui artifizi o raggiri, ma sia determinata attraverso una strumentale condotta fraudolenta, che ponga l’agente in condizioni di operare la diretta apprensione del bene, dopo essersene procurato la immediata disponibilita’ materiale a titolo precario e senza che si determini lo spossessamento giuridico del titolare del diritto, contro la volonta’ del medesimo.
In altri termini, configura il delitto di furto, aggravato dal mezzo fraudolento, l’interversione nel possesso della cosa altrui di cui l’agente sia riuscito a procurarsi, in virtu’ di una strumentale condotta artificiosa, la mera delenzione, realizzandosi in tal modo la condotta di sottrazione mediante spossessamento declinata all’articolo 624 cod. pen..
Nel reato di truffa, al contrario, la definitiva cessione del bene da parte dell’avente diritto si realizza attraverso un atto dispositivo patrimoniale volontario e consapevole, indotto attraverso una falsa rappresentazione della realta’ da parte del soggetto agente, tale da determinare la persona offesa all’immissione in possesso.

Sentenza 4 febbraio 2019, n. 5435

Data udienza 9 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. TORNESI Daniela Ri – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/12/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PRATOLA GIANLUIGI che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 21 dicembre 2017 la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Messina dichiarava (OMISSIS) responsabile del reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2 e 4, articolo 61 c.p., nn. 5 e 7.
1.1. All’imputato e’ ascritto di essersi impossessato, con un complice rimasto non identificato, al fine di trarne profitto, di gioielli custoditi all’interno della borsa che (OMISSIS) aveva portato con se’ all’interno di un’autovettura di cui i predetti avevano la disponibilita’ e di cui questi ultimi si impossessavano.
1.2. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito e’ emerso che il 02 agosto 2007 il (OMISSIS) si avvicinava, con l’aiuto di altro soggetto rimasto ignoto, alla (OMISSIS) prospettandole che, a causa del padre morente e quindi per incassare l’ingente eredita’, aveva bisogno di effettuare un atto notarile ed essendo a corto di liquidita’ la invitava ad effettuare un prelievo in banca per la stipula dell’atto.
L’imputato affermava che la somma ereditata sarebbe stata affidata alla (OMISSIS) e all’altro soggetto rimasto ignoto affinche’ gli stessi ne curassero la devoluzione ad enti benefici.
La persona offesa si rifiutava di dare l’apporto economico ma, su pressante invito del (OMISSIS), prelevava gli oggetti d’oro che aveva presso la sua abitazione (del valore di Euro 35.000); acconsentiva, poi, a salire in auto con quest’ultimo il quale, ad un certo punto, le chiedeva di scendere dal veicolo con la scusa di acquistare una marca da bollo. Mentre la (OMISSIS) scendeva dall’auto per dirigersi in tabaccheria, lasciando all’interno dell’abitacolo la borsetta con i gioielli, il (OMISSIS) si allontanava repentinamente.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge sostenendo che il giudizio di colpevolezza a carico dell’imputato si e’ basato su prove acquisite illegittimamente tanto che era stata richiesta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione agli articoli 192, 194 e 546 cod. proc. pen.evidenziando che non sono state considerate circostanze decisive ai fini della decisione indicate nell’atto di appello.
2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in quanto sostiene l’erronea qualificazione giuridica della condotta nel reato di furto in luogo di quello di truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile per genericita’ e manifesta infondatezza.
2. Quanto ai primi due motivi, che vengono esaminati congiuntamente, si rappresenta quanto segue.
Si rammenta che la giurisprudenza di legittimita’ ha sottolineato la natura eccezionale dell’istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all’articolo 603 cod. proc. pen. ritenendo che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o di ufficio, solo qualora il giudice lo ritenga indispensabile ai fini del decidere (Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Rv. 256968).
E’ stato precisato che, considerata tale natura, una motivazione specifica e’ richiesta solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione poiche’ in tal caso deve rendere conto del potere discrezionale derivante dalla acquista consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti mentre in caso di rigetto e’ ammessa anche una motivazione implicita ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilita’ con la conseguente mancanza di necessita’ di rinnovare il dibattimento (Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, Rv. 247872).
Va inoltre soggiunto che la mancata acquisizione di una prova puo’ essere dedotta in sede di legittimita’ quando si tratti di una prova decisiva, ossia di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte si propone di ottenere possono condurre, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, solo ad una diversa valutazione degli elementi legittimamente acquisiti nell’ambito della istruttoria dibattimentale (Sez. 6, n. 37173 del 2008 Rv. 241009).
E’ appena il caso di rilevare, come secondo la giurisprudenza di legittimita’, deve ritenersi “prova decisiva”, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera d), quella prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato uria diversa pronuncia (Sez. 6, n. 14916/2010, Rv. 246667; Sez. 2, n. 16354/2006, Rv. 234752), ovvero quella prova che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 27581/2010, Rv. 248105).
Le altre censure sono del tutto generiche e tendono in ogni caso ad affermare una diversa lettura delle emergenze istruttorie e una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella fatta propria dalla Corte distrettuale che non e’ consentita in questa sede, stante la preclusione per il giudice di legittimita’ di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali. Spetta infatti al giudice di merito il giudizio sulla rilevanza e attendibilita’ delle fonti di prova circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti, fatto salvo il controllo sulla congruita’ e logicita’ della motivazione (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).
Ed invero, la previsione contenuta nell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e) secondo cui il vizio della motivazione puo’ risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da altri atti del processo purche’ specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato. il ruolo del giudice di legittimita’ – il cui compito non e’ quello di ripetere l’esperienza conoscitiva del giudice di merito – bensi’ quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare l’incompiutezza strutturale della motivazione della corte di merito: incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, la Corte distrettuale, fatti decisivi, di rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989).
Tenendo conto dei principi sin qui rammentati, deve concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure sopra esaminate e gli atti del processo evocati nel ricorso non valgono a scalfire la congruenza logica del complesso motivazionale impugnato, alla quale il ricorrente intende sostituire una visione alternativa delle risultanze probatorie acquisite.
Le allegazioni difensive non valgono, dunque, a disarticolare l’apparato argomentativo delle pronunce di primo e secondo grado che, nel caso di doppia conforme, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita’ della motivazione.
3. Il terzo motivo impone di delineare le coordinate ermeneutiche necessarie al fine della qualificazione giuridica del fatto nel reato di furto, cosi’ come contestato, o in quello di appropriazione indebita, di cui il ricorrente ha prospettato l’applicazione.
3.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimita’, in tema di reati contro il patrimonio, e’ configurabile il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento allorquando lo spossessamento si verifica invito domino e, dunque, contro la volonta’ del legittimo titolare del diritto di disporre del bene in questione e, in sostanza, di privarsene mentre ricorre la truffa nel caso in cui il trasferimento del possesso della cosa si realizza con il consenso, seppure viziato dagli altrui artifici o raggiri, della vittima (Sez. 5, n. 36138 del 22/05/2018, Rv. 273881; Sez. 5, n. 18655 del 24/02/2017, Rv. 269640); Sez. 4, n. 14609 del 22/02/2017, Rv. 269537).
Siffatto criterio interpretativo si appalesa del tutto condivisibile, per cui va ribadito il principio secondo cui il delitto di furto aggravato dall’uso del mezzo fraudolento ricorre ogni qualvolta la consegna del bene non sia un atto dispositivo riconducibile alla libera autodeterminazione della persona offesa di spossessarsene, acconsentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale in virtu’ di una determinazione viziata dagli altrui artifizi o raggiri, ma sia determinata attraverso una strumentale condotta fraudolenta, che ponga l’agente in condizioni di operare la diretta apprensione del bene, dopo essersene procurato la immediata disponibilita’ materiale a titolo precario e senza che si determini lo spossessamento giuridico del titolare del diritto, contro la volonta’ del medesimo.
In altri termini, configura il delitto di furto, aggravato dal mezzo fraudolento, l’interversione nel possesso della cosa altrui di cui l’agente sia riuscito a procurarsi, in virtu’ di una strumentale condotta artificiosa, la mera delenzione, realizzandosi in tal modo la condotta di sottrazione mediante spossessamento declinata all’articolo 624 cod. pen..
Nel reato di truffa, al contrario, la definitiva cessione del bene da parte dell’avente diritto si realizza attraverso un atto dispositivo patrimoniale volontario e consapevole, indotto attraverso una falsa rappresentazione della realta’ da parte del soggetto agente, tale da determinare la persona offesa all’immissione in possesso.
3.2. Cio’ posto, osserva il Collegio che risulta corretta la qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui agli articoli 110 e 624 c.p., articolo 625 c.p., nn. 2 e 4, articolo 61 c.p., nn. 5 e 7, cosi’ come contestato al (OMISSIS) e ritenuto dai giudici di merito.
La Corte distrettuale ha infatti giustamente sottolineato, in coerenza alle emergenze probatorie, che la prospettazione artificiosa da parte del (OMISSIS) non e’ sfociata nell’ottenimento di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla persona offesa ma nella realizzazione maliziosa di condizioni di affidamento da parte di quest’ultima per impossessarsi, poi, repentinamente, invito domino, dei suoi gioielli.
Lo spossessamento in danno della persona offesa si e’ realizzato nel momento di apprensione dei gioielli, anticipato da una precedente fase preparatoria in cui l’imputato, con l’inganno ordito, ne aveva semplicemente facilitato la consumazione.
4. L’inammissibilita’ del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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